Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 20131, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile2 Art. 52 cpv. 2 Le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell'iscrizione.

2

La disposizione transitoria della modifica del ... ha il tenore seguente: Titolo finale, art. 6b cpv. 2bis 2bis Per le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio, il termine di adeguamento è di due anni.

2. Codice delle obbligazioni3 Art. 627 n. 7 Abrogato

1 2 3

FF 2014 563 RS 210 RS 220

2013-2340

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Art. 686 cpv. 1, secondo periodo, e 5 ... Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

1

I documenti che sono serviti all'iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione dal libro delle azioni del proprietario o dell'usufruttuario.

5

Art. 697i L. Obbligo di annunciare dell'azionista 1. Annuncio dell'acquisto di azioni al portatore

Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare entro un mese alla società tale acquisto, il proprio nome e cognome, oppure la propria ragione sociale, nonché il proprio indirizzo.

1

Egli deve provare di essere in possesso dell'azione al portatore e identificarsi come segue:

2

a.

quale persona fisica: mediante un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, nello specifico mediante l'originale o la copia del passaporto, della carta d'identità o della licenza di condurre;

b.

quale persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;

c.

quale persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

Egli deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o della ragione sociale, nonché dell'indirizzo.

3

L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 20084 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale sono depositate o iscritte nel registro principale; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

4

Art. 697j 2. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni

4

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RS 957.1

Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

1

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L'azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

2

L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 20085 sui titoli contabili. La società designa l'ente di custodia presso il quale sono depositate o iscritte nel registro principale; tale ente di custodia deve essere in Svizzera.

3

Art. 697k 1 L'assemblea generale può prevedere che gli annunci di cui agli 3. Annuncio a un intermediario articoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fatti finanziario e obbligo di alla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della legge del informare dell'intermediario 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro.

finanziario 2 Il consiglio d'amministrazione designa l'intermediario finanziario e

comunica la sua identità agli azionisti.

L'intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società sulle azioni al portatore per le quali è stato fatto l'annuncio prescritto ed è stato provato il possesso.

3

Art. 697l 4. Elenco

La società tiene un elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società.

1

L'elenco contiene il nome e il cognome, o la ragione sociale, nonché l'indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto. Esso contiene altresì la cittadinanza e la data di nascita degli azionisti.

2

I documenti che sono serviti a un annuncio ai sensi degli articoli 697i e 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

3

Se la società ha designato un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 697k, incombe a questi la responsabilità di tenere l'elenco e di conservare i documenti.

4

L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

5

5 6

RS 957.1 RS 955.0

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Art. 697m 5. Inosservanza dell'obbligo di annunciare

L'azionista non può esercitare i diritti sociali legati alle azioni il cui acquisto è soggetto all'obbligo di annunciare fintanto che non ha ottemperato a tale obbligo.

1

L'azionista può far valere i diritti patrimoniali legati a tali azioni soltanto quando ha ottemperato al suo obbligo di annunciare.

2

Se l'azionista non ottempera al suo obbligo di annunciare entro un mese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo momento, può far valere i diritti patrimoniali maturati da quel momento.

3

Il consiglio d'amministrazione si assicura che nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione dell'obbligo di annunciare.

4

Art. 704a 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

La deliberazione dell'assemblea generale sulla conversione di azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione.

Art. 718 cpv. 4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.

4

Art. 747 V. Conservazione 1 Il libro delle azioni, i libri della società e l'elenco di cui all'artidi libro delle azioni, libri della colo 697l, nonché i documenti che sono serviti a esso, devono essere società ed elenco conservati in un luogo sicuro per dieci anni dopo la cancellazione

della società. Questo luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

2

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Art. 790 cpv. 1, secondo periodo, e 5 ... Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

1

I documenti che sono serviti all'iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dal libro delle quote sociali.

5

Art. 790a IIIbis. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle quote sociali

Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei voti, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

1

Egli deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

2

Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l'elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare (art. 697m) si applicano per analogia.

3

Art. 814 cpv. 3 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore.

Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco degli aventi economicamente diritto di cui all'articolo 697l.

3

Art. 837 La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il cognome, o la ragione sociale, nonché l'indirizzo di ogni socio. Tiene l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

3. Elenco dei soci 1

I documenti che sono serviti all'iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del socio dall'elenco.

2

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Art. 898 cpv. 2 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all'elenco dei soci di cui all'articolo 837.

2

Le disposizioni transitorie delle modifiche del ... hanno il tenore seguente: Art. 1 A. Regola generale

Gli articoli 1­4 del titolo finale del Codice civile si applicano alla presente legge, sempre che le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

2

Art. 2 B. Adeguamento di statuti e regolamenti

Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

1

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

2

Art. 3 C. Obbligo di annunciare

Le persone che all'entrata in vigore della presente legge già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annunciare previsti agli articoli 697i e 697j in caso di acquisto di azioni.

1

Il termine per la decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

2

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3. Legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 129 cpv. 1 e 2 Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudicazione. L'ufficiale può tuttavia accordare un termine per il pagamento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'ufficio d'esecuzione può disporre del denaro irrevocabilmente.

1

Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi.

Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro. L'ufficiale esecutore stabilisce il modo di pagamento.

2

Art. 136 c. Modo di pagamento

L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.

1

Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi.

Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro.

2

4. Codice penale10 Art. 305bis n. 1 e 1bis 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

7 8 9 10

RS 281.1 RS 955.0 RS 955.0 RS 311.0

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1bis. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 199012 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni se le imposte sottratte per periodo fiscale ammontano a oltre 200 000 franchi.

Art. 305ter cpv. 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis.

2

Art. 327 Violazione dell'obbligo di annunciare di diritto societario

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente: a.

non ottempera all'obbligo secondo l'articolo 697i capoverso 1 del Codice delle obbligazioni13 di annunciare l'acquisto di azioni al portatore, il proprio nome e cognome, oppure la propria ragione sociale, nonché il proprio indirizzo;

b.

non ottempera all'obbligo secondo l'articolo 697j capoverso 1 del Codice delle obbligazioni di annunciare il nome, il cognome e l'indirizzo della persona avente economicamente diritto alle azioni;

c.

non ottempera all'obbligo secondo gli articoli 697i capoverso 3 e 697j capoverso 2 del Codice delle obbligazioni di annunciare una modifica del nome, del cognome, della ragione sociale o dell'indirizzo.

Art. 327a Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi

11 12 13 14

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RS 642.11 RS 642.14 RS 220 RS 220

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente, non tiene correttamente uno dei seguenti elenchi: a.

nel caso di una società anonima: il libro delle azioni di cui all'articolo 686 o l'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all'articolo 697l del Codice delle obbligazioni14;

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b.

nel caso di una società a garanzia limitata: il libro delle quote di cui all'articolo 790 del Codice delle obbligazioni o l'elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all'articolo 790a del Codice delle obbligazioni;

c.

nel caso di una società cooperativa: l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 del Codice delle obbligazioni.

5. Legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo Art. 14 cpv. 4 Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette infrazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia di tasse, imposte e doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in entità particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

4

6. Legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi Titolo prima dell'art. 46

Sezione 2: Diritti e doveri degli azionisti Art. 46 cpv. 3, secondo periodo ... Essa tiene inoltre ai sensi dell'articolo 697l del Codice delle obbligazioni17 un elenco degli aventi economicamente diritto delle azioni degli azionisti imprenditori.

3

Art. 46a

Obblighi di annunciare degli azionisti imprenditori

Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all'obbligo di annunciare di cui all'articolo 697j del Codice delle obbligazioni18.

1

Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di annunciare sono determinate dall'articolo 697m del Codice delle obbligazioni.

2

15 16 17 18

RS 313.0 RS 951.31 RS 220 RS 220

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Art. 149 cpv. 1 lett. f 1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: f.

non tiene in modo corretto il libro delle azioni ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3.

7. Legge del 10 ottobre 199719 sul riciclaggio di denaro Titolo Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Art. 2 cpv. 1bis 1bis Il capitolo 1a e l'articolo 38 della presente legge si applicano unicamente alle parti a vendite di cose mobili e fondi di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice delle obbligazioni20 e ai pubblici ufficiali e agli uffici del registro fondiario implicati nell'operazione di vendita.

Art. 2a

Definizioni

Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s'intendono le seguenti persone:

1

a.

persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche direttive, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale (persone politicamente esposte straniere);

b.

persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche direttive nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d'amministrazione o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (persone politicamente esposte svizzere);

c.

persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni direttive presso organizzazioni intergovernative, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri dei consigli di direzione (members of the board), nonché funzioni equivalenti (persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative).

19 20

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RS 955.0 RS 220

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Per persone legate a persone politicamente esposte s'intendono le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per ragioni familiari, personali o d'affari alle persone di cui al capoverso 1.

2

Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipando a quest'ultima, direttamente o indirettamente, da soli o d'intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o della quota di diritti di voto o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

3

Titolo prima dell'art. 2

Capitolo 1a: Pagamenti nelle operazioni di vendita Art. 2b

Vendita di fondi

Se nella vendita di un fondo ai sensi degli articoli 216 e seguenti del Codice delle obbligazioni21 il prezzo di vendita supera 100 000 franchi, il pagamento della parte del prezzo eccedente 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della presente legge o del conto cliente in denaro del pubblico ufficiale presso un intermediario finanziario ai sensi della presente legge.

1

Le modalità di pagamento di cui al capoverso 1 devono essere convenute nel contratto di vendita. Se un contratto non contiene queste modalità di pagamento, l'atto pubblico va respinto dal pubblico ufficiale.

2

Il nuovo proprietario di un fondo può essere iscritto nel registro fondiario soltanto se l'intermediario finanziario interessato o il pubblico ufficiale, per il tramite del cui conto cliente in denaro viene effettuata l'operazione di vendita, conferma che il pagamento è avvenuto o avverrà secondo le modalità convenute.

3

Art. 2c

Vendita di cose mobili

Se nella vendita di cose mobili ai sensi degli articoli 184 e seguenti del Codice delle obbligazioni22 il prezzo di vendita supera 100 000 franchi, il pagamento della parte del prezzo eccedente 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della presente legge.

1

Il Consiglio federale può escludere dal capoverso 1 operazioni di vendita di cose mobili per le quali il rischio di riciclaggio appare trascurabile.

2

21 22

RS 220 RS 220

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Art. 4

Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

L'intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, si può allora rinunciare ad accertare l'avente economicamente diritto.

1

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

2

a.

non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;

b.

la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa;

c.

viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'articolo 3 capoverso 2.

3 L'intermediario deve esigere dalle controparti che tengono presso di lui conti o depositi collettivi, che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni mutazione.

Art. 6

Obblighi di diligenza particolari

L'intermediario finanziario è tenuto a identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d'affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

1

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

2

a.

la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b.

vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP23, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

c.

la transazione o la relazione d'affari comporta un rischio elevato;

d.

i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati che la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco o un organismo di autodisciplina ha trasmesso all'intermediario finanziario di cui all'articolo 22a capoverso 2 o capoverso 3, o sono molto simili a tali dati.

Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte straniere nonché con persone a esse legate sono considerate in ogni caso come relazione d'affari comportante un rischio elevato.

3

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Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte svizzere o con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative, nonché con persone a esse legate sono considerate, connesse con uno o più criteri di rischio diversi, come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato.

4

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. c 1

L'intermediario finanziario che: a.

sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP,

c.

in ragione dei chiarimenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha il sospetto fondato che i dati trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina di una persona o di un'organizzazione coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Art. 9a

Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o c della presente legge oppure secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP24, sempre che non rientrino nell'eccezione di cui al capoverso 2.

1

Avverte senza indugio l'Ufficio di comunicazione su ordini di clienti che possono servire a:

2

a.

vanificare la confisca dei valori patrimoniali segnalati; o

b.

finanziare il terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Sospende l'esecuzione degli ordini di cui al capoverso 2 fintanto che l'Ufficio di comunicazione non lo ha informato sul risultato della propria analisi, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla sua comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

3

Art. 10

Blocco dei beni

L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali che gli sono stati affidati e che sono in relazione con la comunicazione di sospetto di cui all'articolo 9 della presente legge o di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP25, non appena l'Ufficio di

1

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RS 311.0 RS 311.0

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comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale.

Protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunicazione.

2

Art. 10a cpv. 1 L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP26 o di aver avvertito in virtù dell'articolo 9a.

1

Art. 11 cpv. 1 Chi, in buona fede, effettua una comunicazione in virtù dell'articolo 9 o avverte l'Ufficio di comunicazione in virtù dell'articolo 9a, sospende l'esecuzione di un ordine di cliente in virtù dell'articolo 9a capoverso 2 o procede a un blocco dei beni in virtù dell'articolo 10, non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

1

Art. 16 cpv. 1 lett. b La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che:

1

b.

valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Titolo dopo l'art. 22

Sezione 3b: Trasmissione di dati su attività terroristiche Art. 22a Il DFF trasmette alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco dati, ricevuti da un altro Stato e pubblicati da questo Stato, riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state poste su una lista per attività terroristiche o sostegno a tali attività.

1

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2

La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: a.

agli intermediari a essa sottoposti di cui all'articolo 2 capoverso 2;

b.

agli intermediari a essa sottoposti di cui all'articolo 2 capoverso 3;

c.

agli organismi di autodisciplina all'attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.

L'obbligo di trasmissione secondo il capoverso 2 lettera a si applica anche alla Commissione federale delle case da gioco.

3

Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco se, dopo avere sentito il DFAE, il DFGP, il DDPS e il DEFR, deve supporre che sono stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

4

Art. 23 cpv. 4 lett. b, 5 e 6 4

L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: b.

valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

L'Ufficio di comunicazione informa entro 30 giorni feriali l'intermediario finanziario se trasmette o non trasmette la comunicazione di cui all'articolo 9 a un'autorità di perseguimento penale.

5

6

L'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario interessato se trasmette o non trasmette la comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP a un'autorità di perseguimento penale.

Art. 27 cpv. 4 lett. b 4

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: b.

valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP;

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.

Art. 29 cpv. 2, 2bis e 2ter Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono all'Ufficio di comunicazione e agli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, su richiesta, tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Vi rientrano segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi quelli da procedimenti pendenti.

2

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

2bis L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2­5 si applica per analogia.

2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri, ma unicamente con l'esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.

Art. 34 cpv. 3 Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199227 sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP28 fino al momento in cui l'Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario in virtù dell'articolo 23 capoverso 5 o 6, nonché durante un blocco dei beni di cui all'articolo 10.

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Art. 38

Violazione della prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita

Chiunque, nella vendita di cose mobili o di un fondo, effettua il pagamento del prezzo di vendita in violazione delle prescrizioni del capitolo 1a, è punito con una multa fino a 100 000 franchi.

8. Legge del 3 ottobre 200829 sui titoli contabili Art. 23a

Trasmissione d'informazioni

L'ente di custodia designato da una società anonima in virtù dell'articolo 697i capoverso 4 o dell'articolo 697j capoverso 3 del Codice delle obbligazioni30 deve assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono, trasmettano su richiesta le seguenti informazioni: a.

il nome e il cognome o la ragione sociale nonché l'indirizzo dell'azionista; e

b.

il nome e il cognome o la ragione sociale nonché l'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

27 28 29 30

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RS 235.1 RS 311.0 RS 957.1 RS 220

Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012

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