Traduzione1

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra Adottati a Kampala il 10 giugno 20102 Approvati dall'Assemblea federale il ...3 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il ...

Entrati in vigore per la Svizzera il ...

La Conferenza di revisione, visto l'articolo 123 paragrafo 1dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19984 (Statuto), che prevede che sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochi una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento allo Statuto, visto l'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto, che stipula che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati Parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento o sul territorio dello stesso, e confermando che per ciò che concerne tale emendamento resta inteso che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento trova applicazione anche per gli Stati non Parte dello Statuto, confermando che, alla luce dell'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 19695, gli Stati che divengono parte dello Statuto a posteriori avranno il diritto di decidere se accettare o meno l'emendamento enunciato nella presente risoluzione al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione o al momento della loro adesione allo Statuto, visto che all'articolo 9 sugli elementi dei crimini lo Statuto prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni relative ai crimini che rientrano nella sua competenza, tenendo debitamente conto del fatto che i crimini che consistono nell'utilizzare veleno o armi velenose; nell'utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; e nell'utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio, rientrano già nella competenza della Corte in virtù dell'articolo 8

1 2 3 4 5

Dal testo originale francese.

Risoluzione RC/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.651.2010.TREATIES-6 in data 29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: http://treaties.un.org.

FF 2014 1857 RS 0.312.1 RS 0.111

2013-3081

1865

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

paragrafo 2 lettera b) in quanto gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali, considerando gli elementi dei crimini pertinenti tra gli Elementi dei crimini già adottati dall'Assemblea degli Stati Parte il 9 settembre 2000, considerando che l'interpretazione e l'applicazione degli elementi dei crimini pertinenti menzionati possono essere d'ausilio anche nel contesto di conflitti armati che non abbiano carattere internazionale, tra l'altro perché precisano che il comportamento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest'ultimo, confermando in tal modo l'esclusione della competenza della Corte nei confronti di situazioni di mantenimento dell'ordine pubblico, considerando che i crimini menzionati all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiii) (utilizzare veleno o armi velenose) e all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiv) (utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi) costituiscono gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, conformemente al diritto consuetudinario internazionale, considerando che il crimine menzionato all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xv) (utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano) costituisce altresì una grave violazione delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, ed essendo inteso che l'atto costituisce un crimine esclusivamente quando l'autore utilizza i proiettili in oggetto per aggravare inutilmente le sofferenze o le ferite inflitte alle persone obiettivo di tali proiettili, conformemente al diritto consuetudinario internazionale, 1. decide di adottare l'emendamento all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che figura nell'allegato I alla presente risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente all'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto; 2. decide di adottare gli elementi pertinenti contenuti nell'allegato II alla presente risoluzione e che devono essere aggiunti agli Elementi dei crimini.6

6

L'allegato II non viene pubblicato nella RU. Il testo è disponibile nelle sue lingue originali su www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Conférence de révision > RC/Res.5.

1866

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

Allegato I

Emendamento all'articolo 8 Le seguenti cifre sono aggiunte al paragrafo 2 lettera e) dell'articolo 8: «xiii) utilizzare veleno o armi velenose; xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio.»

1867

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

1868