14.080 Messaggio che approva una nuova Convenzione tra la Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni del 12 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 3 giugno 1988 e non è mai stata oggetto di revisione.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»), la Svizzera e l'Islanda hanno avviato negoziati per completare la Convenzione con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. La vigente Convenzione contiene una disposizione che prevede lo scambio di informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Oltre all'adozione di una clausola relativa allo scambio di informazioni a fini fiscali conforme allo standard internazionale, le disposizioni della Convenzione hanno potuto essere adeguate in diversi altri punti alla politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati contraenti. In particolare occorre segnalare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi pagati a istituzioni di previdenza e alle Banche nazionali nonché di dividendi a società che hanno tenuto per almeno un anno una partecipazione di almeno il 10 per cento della società distributrice.

La nuova Convenzione è stata firmata a Berna il 10 luglio 2014.

La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione della nuova Convenzione.

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Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti lo sviluppo della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

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Andamento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio1 (di seguito «CDI del 1988») è stata firmata il 3 giugno 1988 e non è mai stata oggetto di revisione.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»), nella primavera del 2013 l'Islanda ha chiesto alla Svizzera di completare la CDI del 1988 con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. La CDI del 1988 contiene una disposizione che prevede lo scambio di informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.

Mentre la Svizzera auspicava soltanto una revisione parziale della Convenzione vigente, la delegazione islandese si è detta favorevole, per ragioni pratiche e considerata l'anzianità della Convenzione in vigore, alla revisione totale e alla conclusione di una nuova convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). La Svizzera ha acconsentito a tale richiesta a condizione di giungere a una convenzione vantaggiosa per entrambe le parti.

Oltre ad ancorare una nuova disposizione sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la Convenzione è stata adeguata in diversi altri punti alla politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati contraenti e anche al vigente Modello OCSE. La nuova Convenzione (di seguito «CDI-IS») è stata firmata a Berna il 10 luglio 2014.

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La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione della nuova Convenzione.

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Valutazione

Su domanda della Svizzera nella CDI-IS vengono riprese numerose disposizioni della CDI del 1988 favorevoli alla Svizzera. In particolare segnaliamo il riconoscimento della residenza di società di persone e il diritto d'imposizione esclusivo dello Stato di residenza degli interessi versati a un beneficiario residente in questo Stato.

Non è stata invece ripresa nella CDI-IS l'imposta residua del 5 per cento sui dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenuti da una società.

Questi dividendi verranno tassati soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria, a condizione che la società abbia detenuto la partecipazione per almeno un anno. Sono esenti da imposta alla fonte anche i dividendi pagati a un'istituzione di previdenza e alle Banche nazionali. Per quanto concerne i canoni si è in linea di principio mantenuta l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza della persona beneficiaria dei canoni. In determinati casi lo Stato della fonte avrà tuttavia il diritto di riscuotere un'imposta alla fonte sui canoni del 5 per cento. La soppressione dell'imposizione alla fonte sui dividendi in determinati casi promuove gli investimenti bilaterali ed evita l'imposizione multipla dei dividendi all'interno di un gruppo. L'introduzione di un'imposta alla fonte sui canoni provoca in linea di principio un aggravio negli scambi economici. Tenuto conto della recente politica islandese in materia di convenzioni non era tuttavia più possibile mantenere l'esenzione generale nell'ambito dell'imposizione alla fonte.

È stata inoltre inserita una disposizione per evitare gli abusi. Quest'ultima prevede che i vantaggi della Convenzione accordati a dividendi, interessi, canoni e altri redditi vengano negati se viene accertata una struttura artificiale che ha lo scopo far di beneficiare indebitamente una persona dei vantaggi della Convenzione.

Per quanto concerne gli utili da alienazione di quote di società immobiliari il diritto di imposizione compete ora allo Stato contraente nel quale si trovano gli immobili.

In questo modo i Cantoni possono esercitare il loro diritto di imposizione in caso di passaggio economico di proprietà. Gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni di società residenti in uno Stato contraente possono essere tassati a terminate condizioni in questo
Stato se la persona ha appena traslocato da questo Stato in un altro Stato.

Le pensioni possono ora essere assoggettate a imposta nello Stato della fonte. Questa soluzione corrisponde a disposizioni che la Svizzera ha in particolare convenuto con altri Stati scandinavi.

La CDI-IS contiene ora inoltre una clausola arbitrale e una disposizione sulla presa a carico fiscale dei contributi alla previdenza. Con queste nuove disposizioni per i contribuenti aumenterà la certezza del diritto.

Infine, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni soddisfa le esigenze dello standard internazionale vigente in materia.

La presente Convenzione presenta un risultato equilibrato che rispetto alla CDI del 1988 risulta essere favorevole a entrambe le Parti e che contribuirà allo sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali con l'Islanda, membro dell'AELS co7728

me la Svizzera. La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI-IS.

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Commento ai singoli articoli della CDI-IS

La CDI-IS segue sia sul piano formale che su quello materiale le relative disposizioni del Modello OCSE e della politica svizzera in materia di convenzioni. Le seguenti spiegazioni si limitano agli scostamenti più importanti dal Modello OCSE, dalla CDI del 1988 e dalla politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. 2

Imposte considerate

L'elenco delle imposte islandesi è stato aggiornato. L'Islanda riscuote le imposte sul reddito al livello di governo centrale e a livello comunale. Dal 2014 non vengono più riscosse imposte sul patrimonio. Nel caso in cui l'Islanda reintroducesse questa imposta essa rientrerebbe nel campo di applicazione della CDI-IS (art. 2 cpv. 4).

Art. 3

Definizioni generali

Su domanda della Svizzera, i due Stati contraenti si sono accordati sulla definizione dell'espressione «istituzione di previdenza». Essa deve essere istituita in uno Stato contraente, sottostare alle regolamentazioni questo Stato, essere generalmente esentata dall'imposta sul reddito e assicurare le persone fisiche contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso. Questa disposizione è precisata ulteriormente al numero 1 del Protocollo. Per la Svizzera la definizione di istituzione di previdenza include tutte le istituzioni del 1°, 2° e 3° pilastro. Gli investimenti collettivi di capitale in cui investono esclusivamente le istituzioni di previdenza vengono trattati allo stesso modo degli investimenti diretti di capitale effettuati dalle istituzioni di previdenza stesse.

Art. 4

Residenza

Questa disposizione è redatta ora secondo il testo del Modello OCSE.

Conformemente alla disposizione contenuta nella CDI del 1988 le società di persone sono considerate residenti secondo la CDI-IS se sono state costituite in uno degli Stati contraenti. Le società di persone possono dunque beneficiare direttamente dei vantaggi della CDI-IS.

Nel Protocollo è stabilito che le istituzioni di previdenza e le organizzazioni per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi sono considerate come dei residenti di uno Stato contraente (n. 2). Tale disposizione serve a precisare che queste istituzioni possono essere qualificate come residenti anche nel caso di un'eventuale esenzione fiscale. Nel diritto svizzero, anche in assenza di una tale disposizione, queste istituzioni sono considerate residenti ai fini delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, anche se esse non sono assoggettate all'imposta per via degli scopi perseguiti.

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Art. 7

Utili delle imprese

L'articolo 7 è stato redatto secondo il nuovo testo del Modello OCSE. Per i dettagli concernente le modifiche del vigente articolo si rimanda al messaggio del 20 novembre 20132 concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni.

Art. 10

Dividendi

Secondo la vigente convenzione può essere riscossa un'imposta residua del 15 per cento sui dividendi, nel caso di una partecipazione a una società di almeno il 25 per cento alla società che paga i dividendi l'imposta residua si riduce al 5 per cento.

L'aliquota d'imposta residua generale per i dividendi viene mantenuta al 15 per cento. I dividendi da partecipazioni dirette di almeno il 10 per cento del capitale di una società sono ora imponibili soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria, a condizione che la partecipazione sia stata detenuta per almeno un anno al momento del pagamento dei dividendi (art. 10 par. 3 lett. a). Se al momento del pagamento tale durata minima non è soddisfatta e quindi viene trattenuta un'imposta alla fonte, è possibile richiederne la restituzione nel caso in cui la condizione della durata venga adempiuta in un secondo tempo (n. 3 del Protocollo).

Oltre a tali partecipazioni, il diritto di imposizione esclusivo dello Stato di residenza si estende anche ai dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali dei due Stati contraenti (art. 10 par. 3 lett. b e c).

Art. 12

Canoni

La CDI del 1988 accorda il diritto d'imposizione per i canoni esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario die canoni. Questa regola viene mantenuta nella CDI-IS (part. 1). Se tuttavia i canoni sono pagati per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, allora lo Stato da cui provengono i canoni dispone di un diritto d'imposizione del 5 per cento al massimo (par. 2). I canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico restano esclusivamente imponibili nello Stato di residenza.

Rispetto alla CDI del 1988 i pagamenti a titolo di leasing non sono più considerati nella definizione di canoni. Questi redditi rientrano dunque nella disposizione sugli utili delle imprese (art. 7) e possono essere assoggettati soltanto nello Stato di residenza.

Art. 13

Utili di capitale

Questo articolo è completato da un nuovo paragrafo 4. Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni e nel Modello OCSE, il paragrafo 4 prevede che gli utili che il residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente, 2

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sono imponibili in questo Stato. In tal caso la Svizzera, in qualità di Stato di residenza dell'alienante, esenta tali utili solo se la loro imposizione in Islanda è comprovata (art. 23 n. 3 lett. a CDI-IS).

Per non intralciare il commercio di azioni quotate in borsa di società immobiliari, un'eccezione è stata convenuta per questi titoli (lett. a). Un'altra eccezione è prevista per l'alienazione di azioni di una società, in cui gli attivi sono per oltre il 50 per cento costituiti da beni immobiliari in cui la società esercita un'attività commerciale (lett. b). Non rientrano nel campo d'applicazione della disposizione ad esempio gli utili che un residente d'Islanda ritrae dall'alienazione di azioni di una società attiva nella fabbricazione e il cui patrimonio consiste per oltre il 50 per cento in immobili situati in Svizzera, nei quali la società esercita le proprie attività di fabbricazione. In questo caso, il diritto di imposizione degli utili di alienazione è dello Stato di residenza dell'alienante, dunque l'Islanda (art. 13 n. 6 CDI-IS).

Su richiesta islandese, il nuovo paragrafo 5 introduce un diritto al recupero d'imposta per gli utili di capitale di persone fisiche che traslocano da uno Stato contraente nell'altro Stato contraente. Il diritto d'imposizione del primo Stato contraente è stato tuttavia limitato: gli utili devono provenire da partecipazioni a società residenti in questo Stato, la persona fisica alienante deve essere stata residente per almeno cinque anni nel primo Stato di residenza durante i 10 anni che hanno preceduto il trasloco nell'altro Stato contraente, l'alienazione deve avvenire entro tre anni dopo il trasferimento nell'altro Stato contraente e la persona fisica, al momento della partenza dal primo Stato di residenza, deteneva almeno il 10 per cento delle partecipazioni del capitale della società le cui partecipazioni sono state alienate. Se queste condizioni sono soddisfatte, allora al primo Stato di residenza spetta il diritto di imposizione per la parte dell'utile che si riferisce al periodo fino al trasferimento nell'altro Stato contraente. Se del caso l'imposizione nel primo Stato di residenza viene considerata nel determinare i costi di acquisizione. La Svizzera ha già convenuto disposizioni analoghe in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni, ad esempio in quella con la Germania, con i Paesi Bassi e la Svezia.

Art. 18

Pensioni

Sia il sistema svizzero di previdenza che quello islandese si basano su tre pilastri. La sicurezza sociale (1° pilastro) viene finanziata dal bilancio dello Stato tramite un'imposta riscossa dal datore di lavoro. Il 2° pilastro, la previdenza professionale basata sul capitale, è finanziato dai lavoratori e dai datori di lavoro. Il sistema viene infine completato dalla previdenza libera (3° pilastro). I contributi alla previdenza sono deducibili fino a un determinato importo.

L'articolo 18 prevede ora che tutte le pensioni possano essere tassate nello Stato da cui le prestazioni provengono (par. 1). In Svizzera sono considerate pensioni le prestazioni del 2° pilastro e del pilastro 3a. Le prestazioni della sicurezza sociale restano invece imponibili nello Stato di residenza (art. 18 in combinato disposto con l'art. 21).

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni è stato stabilito al numero 5 del Protocollo ad articolo 18, che rientrano in questa disposizione non solo le pensioni ricorrenti e ma anche i pagamenti unici.

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Art. 23

Evitare le doppie imposizioni

In generale l'Islanda evita le doppie imposizioni tramite il computo. La Svizzera, conformemente all'attuale politica in materia di convenzioni e alla CDI del 1988, applica il metodo dell'esenzione. Tuttavia nel caso dei dividendi e dei canoni la doppia imposizione viene evitata tramite il computo globale d'imposta.

Su richiesta della Svizzera l'Islanda si è già dichiarata pronta a un allestimento bilaterale della disposizione concernente la deduzione delle partecipazioni (par. 3).

Se una società residente in uno Stato contraente paga dividendi a una persona dell'altro Stato contraente, allora quest'ultimo Stato accorda a questa persona la stessa deduzione delle partecipazioni come se i dividendi di questa società fossero stati pagati in questo Stato.

Art. 25

Procedura amichevole

Questa disposizione prevede l'adozione nella CDI-IS di una clausola arbitrale sulla base del Modello OCSE e corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al messaggio del 5 settembre 20073 concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica.

Dalla prassi è emerso che spesso le procedure di amichevole composizione, in particolare quelle concernenti i prezzi di trasferimento, non possono concludersi entro i due anni previsti dal Modello OCSE. È stato dunque convenuto di elevare a tre anni il termine per risolvere il caso.

La procedura d'arbitrato viene avviata su richiesta del contribuente interessato se le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non giungono a un accordo entro tre anni dalla presentazione del caso. Per gli Stati contraenti il lodo arbitrale è vincolante nel singolo caso, a condizione che nessun contribuente direttamente interessato lo respinga o che le autorità competenti e le persone interessate non si accordino su un'altra soluzione entro sei mesi dalla pubblicazione del lodo arbitrale. Le questioni concernenti la procedura devono ancora essere convenute dalle autorità competenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

La CDI-IS contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti dell'articolo 26 CDI-IS e della relativa disposizione del Protocollo (n. 7).

Come nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione che la Svizzera ha concluso con altri Stati e nel Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica all'insieme delle imposte.

La Svizzera non accorda assistenza amministrativa all'Islanda, se la domanda di assistenza amministrativa si fonda su dati acquisiti illegalmente. Questo è quanto la delegazione svizzera ha comunicato alla delegazione islandese.

Le disposizioni del Protocollo precisano l'articolo 26 della Convenzione (n.7).

Questo numero disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazione (lett. b). È necessaria in particolare l'identificazione del contribuente interessato e, se sono noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es.

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una banca) del detentore presunto delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni non devo essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c).

Secondo lo standard internazionale lo scambio d'informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-IS fornisce la possibilità di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata ma anche attraverso altri mezzi, come ad esempio la descrizione di un modello di comportamento. Tale interpretazione segue la regola d'interpretazione (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge del 28 settembre 20124 sull'assistenza amministrativa fiscale costituisce la base legale di diritto interno necessaria per poter rispondere alle domande raggruppate.

La nuova disposizione si applica agli l'anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo questa data.

L'articolo 26 CDI-IS non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. La vigente legislazione svizzera non prevede una base giuridica sufficiente per queste forme di scambio di informazioni. Nel caso in cui la Svizzera e l'Islanda volessero ampliare la loro cooperazione in ambito fiscale, dovrebbero convenire ulteriori strumenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 28

Entrata in vigore

Le disposizioni della CDI-IS si applicano alle imposte alla fonte sui redditi pagati o accreditati dal 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore, o dopo tale data e agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore, o dopo tale data. Ciò è applicabile anche alle disposizioni relative allo scambio di informazioni.

La CDI del 1988 viene abrogata alla data in cui la CDI-IS entra in vigore. Essa resta tuttavia applicabile agli anni e periodi fiscali che prendono fine prima della data alla quale la CDI-IS entra in vigore.

N. 4 del Protocollo (ad art. 10, 11, 12 e 21) Per evitare gli abusi della CDI-IS è stata convenuta una disposizione che esclude dai vantaggi della Convenzione i casi di fruizione abusiva di benefici per dividendi, interessi, canoni e altri redditi. Sono considerate abusive le operazioni e le strutture intermedie che sono state impiegate o costituite con lo scopo principale di ottenere i vantaggi della CDI-IS, per quanto i redditi in questione, fatta astrazione delle operazioni e le strutture intermedie citate, siano versati a una persona che non risiede in Svizzera e nemmeno in Islanda (lett. a) oppure non soddisfi le condizioni specifiche che danno diritto ai vantaggi della CDI-IS (lett. b). Se i redditi vengono imputati a una persona e quest'ultima può fruire, ricevendoli direttamente, di vantaggi della

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Convenzione equivalenti o superiori, allora lo scopo principale dell'operazione o della struttura intermedia non è quello di ottenere i vantaggi della CDI-IS (lett. c).

La disposizione include sia i casi di fruizione abusiva di benefici (ad es. con la cosiddetta tecnica «dividend stripping») e i casi in cui strutture intermedie (di regola società) vengono create senza che i redditi vengano trasferiti. Le situazioni in cui parti di società con riserve distribuibili sono trasferite sono parimenti coperte dalla disposizione.

La soluzione convenuta è conforme all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito e alla sua prassi volta a evitare l'uso illegittimo di convenzioni.

N. 6 del Protocollo (ad art. 18 e 24) Questa disposizione concerne la presa a carico fiscale dei contributi alla previdenza.

Avviene regolarmente che i contributi alla previdenza sono pagati in uno Stato mentre il reddito da attività lucrativa viene tassato nell'altro Stato. In queste situazioni vi è il rischio che i contributi alla previdenza non vengano considerati a livello fiscale.

Nel quadro dei negoziati è stato possibile convenire che i contributi alla previdenza nel primo Stato contraente siano presi fiscalmente in considerazione nello Stato di lavoro come i contributi al sistema di previdenza di questo Stato. Per la Svizzera sono considerati il 1° e il 2° pilastro nonché il pilastro 3a.

In Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere (compresa la previdenza professionale) è già oggi considerata in modo forfettario nelle tariffe dell'imposta alla fonte. Di regola la vigente prassi svizzera soddisfa dunque il contenuto della disposizione.

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Ripercussioni finanziarie

L'esenzione dall'imposta alla fonte dei dividendi provenienti da partecipazioni determinanti e dei dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali comporta in linea di principio perdite fiscali. Anche la nuova imposta residua su determinati canoni potrà comportare alcune minori entrate giustificate dal computo in Svizzera dell'imposta residua islandese. Tuttavia, in generale la nuova Convenzione migliora l'attrattività della piazza economica e comporta quindi ulteriori entrate fiscali. Non esistono stime concernenti le perdite e le entrate fiscali in questo ambito.

La presente Convenzione può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione della CDI-IS. Essa contribuisce nel suo insieme al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, sostenendo in questo modo gli scopi principali della politica commerciale estera della Svizzera.

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Costituzionalità

La CDI-IS si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale5 (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la CDI-IS. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e quelli che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 20026 sul Parlamento, una disposizione iscritta in un trattato internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al Modello OCSE costituisce un'importante novità della politica svizzera in materia di convenzioni contro la doppia imposizione. La CDI-IS contiene dunque disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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