Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20142017 del 13 marzo 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123, decreta:
Art. 1 1
Per gli anni 20142017 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali
798 milioni di franchi (ogni anno 47 milioni di franchi, invece di 17 milioni, sono messi a disposizione per crediti d'investimento, mentre 99 milioni di franchi, invece di 89 milioni, sono messi a disposizione per contributi per miglioramenti strutturali)
b.
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio
1 766 milioni di franchi;
c.
per il versamento di pagamenti diretti
11 256 milioni di franchi.
Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.
2
1 2 3
RS 101 RS 910.1 FF 2012 1757
2011-2434
5363
Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20142017. DF
Art. 2 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.
Consiglio nazionale, 7 marzo 2013
Consiglio degli Stati, 13 marzo 2013
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab
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