Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014­2017 del 13 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123, decreta:

Art. 1 1

Per gli anni 2014­2017 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali

798 milioni di franchi (ogni anno 47 milioni di franchi, invece di 17 milioni, sono messi a disposizione per crediti d'investimento, mentre 99 milioni di franchi, invece di 89 milioni, sono messi a disposizione per contributi per miglioramenti strutturali)

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio

1 766 milioni di franchi;

c.

per il versamento di pagamenti diretti

11 256 milioni di franchi.

Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.

2

1 2 3

RS 101 RS 910.1 FF 2012 1757

2011-2434

5363

Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2014­2017. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.

Consiglio nazionale, 7 marzo 2013

Consiglio degli Stati, 13 marzo 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

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