Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC) del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95, 97 e 101 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20132, decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni Art. 1

Oggetto, scopo e riserva di altre leggi federali

La presente legge disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione.

1

Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione e agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

2

Le prescrizioni tecniche, in particolare gli atti normativi in materia di prodotti chimici, protezione delle acque, protezione dell'ambiente, derrate alimentari ed energia che prescrivono requisiti per l'immissione in commercio, sono applicabili ai prodotti da costruzione se:

3

1 2

a.

concernono componenti di prodotti da costruzione;

b.

concernono l'uso, la messa in servizio, l'applicazione o l'installazione di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea;

c.

concernono prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata o per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea; oppure

d.

prevedono disposizioni specifiche del settore per prodotti o loro componenti che possono essere immessi in commercio non soltanto come prodotti da costruzione, sempre che tali disposizioni recepiscano il diritto specifico del settore dell'Unione europea (UE) per i prodotti e le componenti in questione.

RS 101 FF 2013 6395

2013-1248

2627

Legge sui prodotti da costruzione

Le disposizioni della legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) rimangono applicabili ai prodotti o loro componenti, sempre che siano interessati aspetti concernenti la sicurezza e se:

4

a.

secondo altre prescrizioni tecniche il prodotto in questione è immesso in commercio non come prodotto da costruzione;

b.

entrano in considerazione elementi di prodotti da costruzione che non si intende utilizzare specificamente in prodotti da costruzione; oppure

c.

il Consiglio federale prevede la loro applicazione per consentire l'armonizzazione con adeguamenti del diritto dell'UE.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: 1.

«prodotto da costruzione»: qualsiasi prodotto fabbricato e immesso in commercio per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;

2.

«kit»: un prodotto da costruzione immesso in commercio da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinte che devono essere assemblate per essere installate nelle opere di costruzione;

3.

«opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile;

4.

«caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;

5.

«prestazione di un prodotto da costruzione»: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;

6.

«livello di prestazione»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

7.

«classe di prestazione»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;

8.

«livello di soglia»: il livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;

9.

«prodotto-tipo»: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;

10. «specifica tecnica»: documento scritto che stabilisce le procedure e i criteri di valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione

3

RS 930.11

2628

Legge sui prodotti da costruzione

alle sue caratteristiche essenziali, compreso l'aspetto della sicurezza per l'utilizzatore; 11. «specifica tecnica armonizzata»: una norma armonizzata o un documento per la valutazione europea; 12. «norma tecnica»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale per un'applicazione reiterata o costante; 13. «norma tecnica armonizzata»: una norma adottata, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione europea o dall'Associazione europea di libero scambio (AELS), da uno dei seguenti organismi europei di normalizzazione: a. Comitato europeo di normalizzazione (CEN), b. Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), c. Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI); 14. «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee; 15. «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea; 16. «uso previsto»: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile; 17. «immissione in commercio»: la prima messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione; 18. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale; 19. «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore, il distributore o il mandatario; 20. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o lo metta a disposizione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio; 21. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodotto da costruzione proveniente dall'estero; 22. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato; 23. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o
giuridica domiciliata in Svizzera che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

2629

Legge sui prodotti da costruzione

24. «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura; 25. «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale; 26. «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate; 27. «microimpresa»: un'impresa di qualsiasi forma giuridica che esercita un'attività economica, occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.

Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione Art. 3

Caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e requisiti di base delle opere di costruzione

Nel complesso e nelle loro singole parti, le opere di costruzione devono essere adatte all'uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone durante l'intero ciclo di vita delle opere.

1

Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i requisiti di base qui appresso per una durata di servizio economicamente adeguata:

2

a.

resistenza meccanica e stabilità;

b.

sicurezza in caso d'incendio;

c.

igiene, salute e protezione dell'ambiente;

d.

sicurezza nell'uso e accessibilità;

e.

protezione contro il rumore;

f.

risparmio energetico e ritenzione del calore;

g.

uso sostenibile delle risorse naturali.

Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 2.

3

Nei limiti del capoverso 3 le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono emanare prescrizioni tecniche su:

4

a.

i requisiti di base delle opere di costruzione;

b.

l'uso di prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

2630

Legge sui prodotti da costruzione

c.

le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata e per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea.

Ai fini del recepimento di prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in specifiche tecniche armonizzate si applica la procedura secondo l'articolo 11.

5

La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.

6

Art. 4

Obbligo generale di sicurezza

I prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato soltanto se sono sicuri ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LSPro4, ossia se il loro uso normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utilizzatori o di terzi.

1

2

I criteri per valutare la sicurezza sono: a.

per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: le norme armonizzate applicabili o la valutazione tecnica europea, nonché i livelli di soglia e le classi di prestazione fissati secondo l'articolo 8 capoverso 3 secondo periodo;

b.

per prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di alcuna norma tecnica armonizzata designata o per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea: la sicurezza corrispondente alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori.

In riferimento al capoverso 2 lettera b, per certificare che il requisito di sicurezza è soddisfatto, un fabbricante può redigere una dichiarazione del fabbricante. Se del caso, può fondarsi su una norma tecnica designata in virtù dell'articolo 12 capoverso 2.

3

Art. 5

Dichiarazione di prestazione

Se rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, un prodotto da costruzione può essere immesso in commercio o messo a disposizione sul mercato soltanto se il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto.

1

Salvo disposizioni federali o cantonali contrarie riguardanti l'uso, il fabbricante non è tenuto a redigere una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata, qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato:

2

4

RS 930.11

2631

Legge sui prodotti da costruzione

a.

a seguito di una specifica ordinazione in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato in una singola e identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;

b.

in cantiere per essere incorporato nella rispettiva opera di costruzione conformemente alle disposizioni applicabili; oppure

c.

con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale e mediante un procedimento non industriale, nel rispetto delle normative applicabili, in particolare per l'appropriato restauro di opere di costruzione inserite in un contesto ambientale e paesaggistico formalmente protetto o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico.

Art. 6

Valutazione della prestazione

Il Consiglio federale stabilisce le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili.

1

Il fabbricante valuta la prestazione di un prodotto da costruzione in base alla procedura stabilita secondo il capoverso 1, che figura nella specifica tecnica armonizzata designata. A seconda della procedura applicabile si devono coinvolgere gli organismi indipendenti:

2

3

a.

designati secondo l'articolo 15 capoverso 1; oppure

b.

riconosciuti dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Il Consiglio federale può semplificare le procedure applicabili: a.

per determinare il prodotto-tipo di un prodotto da costruzione;

b.

a favore delle microimprese;

c.

per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie.

Art. 7

Livelli o classi di prestazione, livelli di soglia

1

Il Consiglio federale può definire: a.

le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione;

b.

le condizioni alle quali si ritiene che, senza prove o senza ulteriori prove, un prodotto da costruzione rientri in un certo livello o in una certa classe di prestazione.

Se sono definiti sistemi di classificazione secondo il capoverso 1, le autorità competenti di Confederazione e Cantoni possono stabilire, soltanto in base a tali sistemi di classificazione, i livelli di soglia o le classi di prestazione applicabili in Svizzera

2

5

RS 0.946.526.81

2632

Legge sui prodotti da costruzione

cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

Art. 8

Funzione e contenuto della dichiarazione di prestazione

Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, si presume che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

1

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle specifiche tecniche armonizzate designate applicabili.

2

Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. In tal caso stabilisce, se necessario, i livelli di soglia e le classi di prestazione da rispettare.

3

Se deve essere redatta una dichiarazione di prestazione secondo l'articolo 5, le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali possono essere messe a disposizione soltanto nella dichiarazione di prestazione. Le informazioni sulla prestazione del prodotto possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se figurano e se sono specificate anche in tale dichiarazione.

4

Le informazioni sui prodotti prescritte dalla legislazione sui prodotti chimici sono messe a disposizione con la dichiarazione di prestazione.

5

Il Consiglio federale stabilisce il contenuto preciso della dichiarazione di prestazione.

6

Art. 9

Presunzione di conformità e inversione dell'onere della prova

Se un prodotto da costruzione è conforme alla presente legge e alle sue disposizioni d'esecuzione per quanto riguarda i rischi che comporta, si presume che rispetti l'obbligo generale di sicurezza secondo l'articolo 4.

Sezione 3: Prescrizioni per gli operatori economici Art. 10 Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all'immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:

1

a.

come redigere una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione del fabbricante, come metterle a disposizione e per quanto tempo conservarle;

b.

per quanto tempo conservare i documenti tecnici;

2633

Legge sui prodotti da costruzione

c.

come rendere identificabili i prodotti da costruzione per garantirne la tracciabilità nella catena di fabbricazione e di fornitura e risalire all'operatore economico responsabile;

d.

quali informazioni di sicurezza allegare al prodotto da costruzione;

e.

quali misure di controllo e quali misure di correzione deve prendere un operatore economico se i requisiti della presente legge non sono adempiuti o se un prodotto da costruzione presenta potenziali rischi, e come l'operatore economico deve collaborare con gli organi di vigilanza del mercato (art. 29);

f.

quali condizioni vanno adempiute per il deposito e il trasporto dei prodotti da costruzione.

Se immette in commercio un prodotto da costruzione con il proprio nome o marchio o se modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiarata, l'importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante.

2

Per un periodo stabilito dal Consiglio federale, gli operatori economici, su richiesta, indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici:

3

a.

che hanno fornito loro un prodotto da costruzione;

b.

a cui essi hanno fornito un prodotto da costruzione.

Sezione 4: Specifiche tecniche Art. 11

Recepimento di procedure di valutazione

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) avvia i processi necessari affinché le procedure di valutazione per stabilire i livelli di soglia e le classi di prestazione che un prodotto da costruzione deve rispettare in relazione alle sue caratteristiche essenziali conformemente alle prescrizioni tecniche federali e cantonali, possano essere integrate nelle specifiche tecniche armonizzate.

1

2 Le autorità competenti comunicano all'UFCL gli atti normativi che contengono prescrizioni tecniche di cui al capoverso 1 possibilmente prima della loro entrata in vigore.

Art. 12

Designazione di norme tecniche

Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l'UFCL designa le norme tecniche armonizzate appropriate per valutare la prestazione di prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per controllarne la costanza della prestazione.

1

Se non è in vigore o in corso d'elaborazione alcuna specifica tecnica armonizzata, previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, l'UFCL può designare altre norme tecniche che contengono procedure di valutazione per certificare i requisiti di sicurezza secondo l'articolo 4 capoverso 3.

2

2634

Legge sui prodotti da costruzione

Art. 13

Valutazione tecnica in base a un documento per la valutazione europea

Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il fabbricante può chiedere a un organismo di valutazione tecnica di cui all'articolo 17 una valutazione tecnica europea.

1

Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, l'organismo di valutazione tecnica ottiene nel rispetto degli obblighi di cui al capoverso 4 secondo le prescrizioni internazionali applicabili un documento per la valutazione europea dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

2

3 In base a un documento per la valutazione europea, l'organismo di valutazione tecnica rilascia una valutazione tecnica europea.

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

gli obblighi dell'organismo di valutazione tecnica nella procedura per l'elaborazione di un documento per la valutazione europea;

b.

il contenuto e il formato della valutazione tecnica europea; e

c.

i dettagli della procedura per l'elaborazione di una valutazione tecnica europea in base a un documento per la valutazione europea.

Art. 14

Designazione dei documenti per la valutazione europea

Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l'UFCL designa i documenti per la valutazione europea atti a servire da base per il rilascio della valutazione tecnica europea da parte di un organismo di valutazione tecnica.

1

Il Consiglio federale disciplina i requisiti che il contenuto di un documento per la valutazione europea deve soddisfare per poter essere designato.

2

Se l'UFCL ha designato un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato conferito un mandato relativo a una norma armonizzata, tuttavia al più tardi nel momento in cui una norma armonizzata designata può essere applicata per la prima volta per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

3

Sezione 5: Organismi designati, organismi di valutazione tecnica e punto di contatto per prodotti Art. 15

Organismi designati

L'UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di un terzo indipendente nella valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) notifica gli organismi

1

2635

Legge sui prodotti da costruzione

designati in base alle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato conformemente alle vigenti prescrizioni federali sull'accreditamento.

2

3

Il Consiglio federale definisce: a.

i requisiti che gli organismi designati devono soddisfare;

b.

le procedure di designazione e di notifica degli organismi;

c.

le modalità d'esecuzione dei compiti che incombono agli organismi designati; e

d.

il coordinamento degli organismi designati e il loro coordinamento con i competenti organismi europei.

Art. 16

Autorità di designazione

L'UFCL accerta e sorveglia il rispetto delle condizioni per la designazione degli organismi di cui all'articolo 15.

1

2

L'UFCL è organizzato e gestito in modo da: a.

disporre del personale competente necessario per svolgere i suoi compiti di designazione;

b.

salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di designazione; e

c.

evitare qualsiasi conflitto d'interessi con gli organismi.

3

L'UFCL non offre nessuno dei servizi eseguiti dagli organismi.

4

L'UFCL garantisce la confidenzialità delle informazioni ottenute.

Art. 17

Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione tecnica europea

1 Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell'area di prodotto per la quale è stato designato.

Il Consiglio federale nomina un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecniche europee.

2

L'UFCL può nominare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera.

3

La nomina presuppone che l'organismo interessato sia accreditato. Esso deve essere membro dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

4

6

RS 0.946.526.81

2636

Legge sui prodotti da costruzione

La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica nominati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

5

L'UFCL sorveglia il rispetto delle condizioni per la nomina degli organismi di valutazione tecnica.

6

Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina la procedura di nomina di tali organismi.

7

Art. 18

Indennità per il coordinamento degli organismi di valutazione tecnica

Su richiesta, la Confederazione indennizza gli organismi di valutazione tecnica per i costi derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e dalle attività che vi svolgono, sempre che questi costi non possano essere imputati nel quadro di una prestazione fornita a terzi.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le condizioni per il pagamento dell'indennità;

b.

l'ammontare dell'indennità.

Art. 19 1

Punto di contatto per i prodotti da costruzione

L'UFCL gestisce un punto di contatto per i prodotti da costruzione.

L'UFCL può incaricare contrattualmente organismi privati o cantonali di svolgere le attività del punto di contatto per i prodotti da costruzione e prevedere un'indennità per tale incarico. L'UFCL resta il punto di contatto per i prodotti da costruzione responsabile.

2

3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che il punto di contatto per i prodotti deve mettere a disposizione e disciplina in che misura questo può chiedere un'indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri oneri al punto di contatto per i prodotti da costruzione.

Sezione 6: Vigilanza del mercato Art. 20

Competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato

Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e adeguato, in particolare mediante prove a campione, se un prodotto da costruzione fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante ed è conforme alle prescrizioni in vigore.

1

7

RS 0.946.526.81

2637

Legge sui prodotti da costruzione

2

Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare: a.

nell'esame formale della dichiarazione di prestazione e della documentazione e dei documenti giustificativi che l'accompagnano;

b.

in controlli fisici e in prove di laboratorio.

Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante.

3

Nell'ambito dei controlli secondo il capoverso 1 gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati in particolare a:

4

a.

chiedere all'operatore economico l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per procedere ai controlli;

b.

prelevare campioni;

c.

ordinare prove;

d.

accedere ai locali di esercizio o di produzione, oppure ai luoghi d'uso dei prodotti.

I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere.

5

Gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che:

6

a.

la prestazione effettiva di un prodotto da costruzione corrisponda a quella dichiarata dal fabbricante nella documentazione trasmessa; oppure

b.

il prodotto da costruzione, nonostante la correttezza della documentazione, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

Art. 21

Non conformità formale

Se da una misura di controllo risulta una non conformità formale, l'organo di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di porvi rimedio.

1

2

Vi è una non conformità formale in particolare nei casi seguenti: a.

la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché fosse richiesta secondo l'articolo 5;

b.

la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 5­8;

c.

altri documenti tecnici, dossier o marcature non sono disponibili, sono incompleti o divergono dalla dichiarazione di prestazione; questo concerne espressamente anche le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza mancanti o incomplete.

Una constatazione ufficiale di non conformità formale secondo il capoverso 2 costituisce inoltre una ragione sufficiente per ritenere che il prodotto da costruzione presenti un rischio.

3

2638

Legge sui prodotti da costruzione

4 Se l'operatore economico non dà seguito alla richiesta di cui al capoverso 1, l'organo di vigilanza del mercato provvede affinché il prodotto sia richiamato o ritirato.

Art. 22

Misure per eliminare o ridurre i rischi

Se un organo di vigilanza del mercato ha motivo di ritenere che un prodotto da costruzione immesso in commercio, messo a disposizione sul mercato o impiegato nella prestazione di un servizio presenti un rischio, esamina se esso soddisfa i requisiti definiti nella presente legge. La possibilità di garantire un livello più elevato di sicurezza o la disponibilità di un altro prodotto da costruzione che presenta un rischio minore non costituiscono tuttavia ragioni sufficienti per ritenere che un prodotto da costruzione controllato presenti un rischio.

1

Un prodotto che presenta un rischio è un prodotto che può influire su un interesse pubblico, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione degli utilizzatori e dell'ambiente e la sicurezza pubblica, più negativamente rispetto a quanto ritenuto ragionevole e sostenibile con un uso in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili; ciò comprende anche la durata di utilizzazione ed eventualmente la messa in servizio, l'installazione e i requisiti di manutenzione.

2

Se nel corso dell'esame di cui al capoverso 1 l'organo di vigilanza del mercato constata che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, chiede senza indugio all'operatore economico interessato di:

3

a.

prendere entro un termine ragionevole proporzionato alla natura del rischio tutte le misure appropriate per rendere il prodotto conforme a tali requisiti, in particolare affinché la prestazione effettiva del prodotto da costruzione sia conforme a quella dichiarata;

b.

ritirare o richiamare il prodotto da costruzione; oppure

c.

proporre, al posto delle misure correttive di cui alle lettere a e b, misure tecniche di compensazione per l'opera di costruzione che consentano di ridurre i rischi constatati.

Se da una misura di controllo risulta che un prodotto da costruzione presenta un rischio in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, benché adempia gli altri requisiti secondo la presente legge, l'operatore economico provvede affinché il prodotto da costruzione in questione non presenti più tale rischio alla sua immissione in commercio.

4

5 L'operatore economico si assicura che tutte le misure correttive appropriate che ha preso siano estese a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato.

Se l'operatore economico interessato non prende alcuna misura correttiva appropriata entro il termine di cui al capoverso 3 lettera a, l'organo di vigilanza del mercato può:

6

a.

adottare tutte le misure provvisorie appropriate per vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione;

b.

disporre il ritiro o il richiamo del prodotto da costruzione; o 2639

Legge sui prodotti da costruzione

c.

Art. 23

avvertire gli utilizzatori del prodotto da costruzione sui rischi che esso presenta per diminuire il pericolo di ferimenti o di altri danni; in tal caso, l'organo di vigilanza del mercato pubblica le informazioni sulla pericolosità del prodotto da costruzione e sulle misure prese.

Misure per tutelare interessi pubblici preponderanti

Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti, l'organo di vigilanza del mercato può disporre, oltre a quelle di cui all'articolo 22, altre misure appropriate, in particolare:

1

a.

proibire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione;

b.

disporre avvertenze sui rischi derivanti da un prodotto da costruzione, ordinarne e se necessario attuarne il richiamo o il ritiro;

c.

vietare l'esportazione di un prodotto da costruzione la cui messa a disposizione sul mercato è proibita conformemente alla lettera a.

Se nei casi di cui al capoverso 1 il prodotto da costruzione presenta un rischio grave, tale da richiedere un intervento rapido, l'organo di vigilanza del mercato può confiscare, distruggere o rendere inutilizzabile il prodotto interessato.

2

Per decidere se un prodotto da costruzione presenta un rischio grave si esegue un'adeguata valutazione dei rischi tenendo conto della loro natura e della probabilità che si concretizzino.

3

Se necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui ai capoversi 1 e 2 sono prese sotto forma di una decisione di portata generale. Una volta eseguito il controllo del prodotto da costruzione, l'organizzazione incaricata della vigilanza chiede all'UFCL di emanare una decisione di portata generale.

4

Art. 24

Altre competenze di controllo e in materia di misure

Per garantire l'armonizzazione con gli adeguamenti del diritto dell'UE, nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può:

1

a.

adeguare le competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato di cui all'articolo 20;

b.

stabilire ulteriori possibili misure che gli organi di vigilanza del mercato possono adottare conformemente agli articoli 22 e 23;

c.

disciplinare l'elaborazione e l'attuazione di programmi di vigilanza del mercato nazionali e la partecipazione a programmi di vigilanza del mercato internazionali;

d.

adeguare la partecipazione a sistemi d'informazione e d'esecuzione internazionali, sempre che riguardi prodotti da costruzione (art. 29 cpv. 5);

e.

disciplinare gli aspetti che devono essere considerati per la valutazione dei rischi.

2640

Legge sui prodotti da costruzione

Se una disposizione di cui al capoverso 1 deroga alla presente legge, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale entro un termine adeguato una corrispondente modifica della legge.

2

D'intesa con la SECO e previa consultazione della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l'UFCL designa gli atti normativi dell'UE nel settore della vigilanza del mercato che definiscono:

3

a.

condizioni unitarie per il controllo di un prodotto da costruzione, di una categoria di prodotti o delle caratteristiche dei rischi da controllare;

b.

le informazioni che gli operatori economici devono trasmettere agli organi di vigilanza del mercato affinché questi ultimi possano svolgere la loro attività di vigilanza del mercato.

Art. 25

Coinvolgimento e obbligo di collaborare

Gli organi di vigilanza del mercato coinvolgono gli operatori economici interessati nelle misure di cui agli articoli 20­22, 23 capoverso 1 e 24 volte a prevenire o ridurre i rischi.

1

Gli operatori economici interessati ed eventuali altre persone interessate sono tenuti, nella misura necessaria, a collaborare all'esecuzione della vigilanza del mercato. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

2

Prima di ordinare le misure, gli organi di vigilanza del mercato sentono gli operatori economici interessati.

3

4 Se un prodotto da costruzione oggetto di una misura è stato valutato da un organismo designato e riconosciuto secondo l'Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l'organo di vigilanza del mercato informa tale organismo.

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 26

Delitti

Chiunque intenzionalmente immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge e in tal modo mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

1

Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

2

8

RS 0.946.526.81

2641

Legge sui prodotti da costruzione

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3

Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di prestazione, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23­28 della legge federale del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio sono applicabili le pene ivi menzionate.

4

Art. 27 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, senza comunque mettere in pericolo la sicurezza o la salute di persone;

b.

viola l'obbligo di collaborazione e di informazione di cui all'articolo 25 capoverso 2;

c.

viola una disposizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo sono applicabili.

3

Art. 28

Perseguimento penale

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 8: Esecuzione, finanziamento e tutela giurisdizionale Art. 29

Autorità competente e coordinamento

L'UFCL è incaricato dell'esecuzione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

1

L'UFCL rappresenta l'Amministrazione federale in seno agli organismi specializzati internazionali.

2

3

L'UFCL è l'organo centrale di vigilanza del mercato.

Il Consiglio federale può conferire compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni e a organizzazioni qualificate. L'UFCL coordina e sorveglia l'esecuzione di tali compiti.

4

9 10

RS 946.51 RS 313.0

2642

Legge sui prodotti da costruzione

L'UFCL coordina l'esecuzione della vigilanza del mercato con altri organismi attivi nel campo della sicurezza dei prodotti. Questo compito comprende anche la loro partecipazione a sistemi d'informazione e di esecuzione internazionali secondo i relativi atti legislativi federali.

5

Per lo scambio internazionale di dati secondo l'articolo 32, l'UFCL può consentire alla SECO di accedere ai dati interessati mediante una procedura di richiamo.

6

Se, nell'ambito dell'esecuzione di altri atti legislativi federali, sono prese misure concernenti prodotti da costruzione, gli organi di vigilanza del mercato competenti per tali atti legislativi federali informano l'UFCL sulle loro misure di applicazione.

7

Art. 30

Commissione federale dei prodotti da costruzione

Il Consiglio federale istituisce una Commissione dei prodotti da costruzione. Ne disciplina i compiti e l'organizzazione. Nomina i membri e designa il presidente.

1

La Commissione consiglia le autorità e gli organi competenti per l'esecuzione della presente legge e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dal Consiglio federale.

2

Art. 31

Obbligo del segreto

Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti da costruzione o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

Art. 32

Protezione dei dati e assistenza amministrativa

L'UFCL tiene ai fini della vigilanza del mercato una banca dati centrale d'esecuzione. In essa sono registrati dati concernenti:

1

a.

gli organismi designati, gli organismi di valutazione tecnica e i punti di contatto per i prodotti;

b.

le competenze degli organi di vigilanza del mercato;

c.

la pianificazione, l'esecuzione, il coordinamento e la valutazione della vigilanza del mercato;

d.

i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale secondo gli articoli 20­23, 26 e 27;

e.

lo scambio d'informazioni a livello internazionale e la concessione dell'assistenza amministrativa.

Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale.

Forniscono i relativi dati alla banca dati centrale d'esecuzione della vigilanza del mercato. Al riguardo si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati.

2

11

RS 235.1

2643

Legge sui prodotti da costruzione

L'UFCL coordina il trattamento dei dati da parte degli organi di vigilanza del mercato e controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni. Può rettificare da sé dati sbagliati oppure chiedere all'organo di vigilanza interessato di provvedere alla rettificazione.

3

Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati ad accedere alla banca dati.

Possono inoltre conservare i dati trattati in forma elettronica in proprie banche dati e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

4

L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 legge federale del 6 ottobre 199512 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

5

Art. 33

Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione

Gli organi d'esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo dei prodotti da costruzione e l'esecuzione di misure. Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti.

1

La Confederazione può indennizzare le autorità e le organizzazioni private che assumono compiti di vigilanza del mercato, sempre che i costi non siano coperti da emolumenti secondo il capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento delle indennità e l'ammontare delle indennità.

2

Art. 34

Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Le decisioni degli organi d'esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2

Art. 35 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Il Consiglio federale può delegare all'UFCL l'emanazione di norme amministrative e tecniche.

2

Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale può anche incaricare l'UFCL di designare gli atti normativi dell'UE che contengono le prescrizioni tecniche interessate. Ciò vale segnatamente per gli atti normativi che:

3

12

a.

stabiliscono le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili (art. 6 cpv. 1);

b.

prevedono la fissazione di classi di prestazione o la classificazione riferita ai prodotti in determinati livelli o classi di prestazione (art. 7 cpv. 1 lett. a e b);

RS 946.51

2644

Legge sui prodotti da costruzione

c.

stabiliscono le caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto (art. 8 cpv. 3);

d.

stabiliscono i livelli di soglia per la prestazione del prodotto da rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali (art. 8 cpv. 3);

e.

stabiliscono le condizioni per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione su un sito Internet (art. 10 cpv. 1 lett. a);

f.

stabiliscono, per famiglie di prodotti da costruzione sulla base dell'aspettativa di vita o della rilevanza del prodotto da costruzione per le opere di costruzione, il termine di conservazione della dichiarazione di prestazione e della documentazione tecnica dall'immissione in commercio di un prodotto da costruzione (art. 10 cpv. 1 lett. a e b);

g.

uniformano il formato della valutazione tecnica europea (art. 13 cpv. 4 lett. b);

h.

possono adeguare la procedura per l'elaborazione di una valutazione tecnica europea in base a un documento per la valutazione europea (art. 13 cpv. 4 lett. c).

Il titolo e i riferimenti degli atti normativi designati in virtù della presente legge sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

4

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 36

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale dell'8 ottobre 199913 concernente i prodotti da costruzione è abrogata.

Art. 37

Disposizioni transitorie

I prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2015 secondo il diritto anteriore.

1

Il fabbricante può redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o di una dichiarazione di conformità rilasciati secondo il diritto anteriore.

2

Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati secondo il diritto anteriore quali base per il rilascio di benestare tecnici europei possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.

3

I fabbricanti e gli importatori possono usare come valutazione tecnica europea i benestare tecnici europei rilasciati secondo il diritto anteriore per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.

4

13

RU 2000 3104, 2008 3437, 2010 2573 2617

2645

Legge sui prodotti da costruzione

Art. 38

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 1° aprile 201414 Termine di referendum: 10 luglio 2014

14

FF 2014 2627

2646