Legge federale sulle finanze della Confederazione

Disegno

(LFC) (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale, NMG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20131, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 2 2

La presente legge ha lo scopo di: a.

consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale: 2. di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati;

Art. 2 lett. bbis La presente legge si applica: bbis. al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; Art. 3 cpv. 7 Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un'unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

7

Art. 19 cpv. 1 lett. d e 4 1 Il

Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: d.

1 2

i gruppi di prestazioni e gli obiettivi delle unità amministrative.

FF 2014 711 RS 611.0

2013-2359

827

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Il contenuto e l'articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli articoli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

4

Art. 29 cpv. 2 Nel quadro del preventivo globale (art. 30a), l'Assemblea federale può definire obiettivi di gruppi di prestazioni e determinare valori di pianificazione per le spese e i ricavi di singoli gruppi di prestazioni.

2

Art. 30 cpv. 3 3

I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo: a.

unità amministrative;

b.

scopo dell'impiego e provenienza dei fondi.

Art. 30a

Preventivo globale

Le unità amministrative sono gestite nel proprio settore amministrativo mediante preventivo globale.

1

2

Di massima, i preventivi globali comprendono: a.

le spese funzionali e le uscite per investimenti;

b.

i ricavi funzionali e le entrate per investimenti.

Le unità amministrative con investimenti considerevoli documentano le uscite e le entrate per investimenti in preventivi globali speciali.

3

4 Un'unità amministrativa può superare le spese e le uscite per investimenti approvate nel preventivo globale se:

a.

riesce a coprire il sorpasso entro l'anno contabile mediante ricavi supplementari non preventivati e derivanti da prestazioni fornite; o

b.

scioglie le riserve costituite secondo l'articolo 32a.

Per finanziare importanti misure a carattere individuale e progetti possono essere stanziati crediti fuori del preventivo globale.

5

Art. 32a 1

Riserve

Le unità amministrative possono costituire riserve se: a.

3

828

non utilizzano i loro preventivi globali o i crediti stanziati secondo l'articolo 30a capoverso 5 o li utilizzano solo parzialmente in seguito a ritardi dovuti a un progetto;

RS 171.10

Legge federale sulle finanze della Confederazione

b.

raggiungono sostanzialmente gli obiettivi di prestazione e: 1. realizzano un maggiore ricavo netto grazie alla fornitura di prestazioni supplementari non preventivate, o 2. rimangono al di sotto della spesa preventivata o delle uscite per investimenti preventivate grazie a una fornitura di prestazioni economica.

Su proposta del Consiglio federale, in merito alla costituzione di riserve l'Assemblea federale decide insieme con il consuntivo.

2

Art. 35

Sorpassi di credito

Sono sottoposti all'Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a.

il sorpasso di preventivi globali secondo l'articolo 30a capoverso 4;

b.

le seguenti spese, per quanto non siano già state preventivate: 1. delimitazione contabile passiva, 2. onere dovuto a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta;

c.

le aggiunte urgenti che non possono essere presentate con la successiva aggiunta al preventivo (art. 34 cpv. 2).

Titolo prima dell'art. 38

Capitolo 4: Gestione finanziaria a livello amministrativo Sezione 2 (art. 42­46) Abrogata Art. 54 Abrogato Art. 63a

Valutazione del nuovo modello di gestione della Confederazione

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, un rapporto di valutazione sull'attuazione e l'efficacia del nuovo modello di gestione della Confederazione.

Art. 66b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le disposizioni previgenti della legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione continuano ad applicarsi: 1

4

RS 611.0

829

Legge federale sulle finanze della Confederazione

a.

all'esecuzione dell'ultimo preventivo deciso prima dell'entrata in vigore della presente modifica;

b.

alla preparazione, presentazione e approvazione del rispettivo consuntivo.

Il Consiglio federale proroga i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015 fino all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge per le unità amministrative che secondo l'articolo 44 della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) sono gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale. Nell'ambito della proroga il Consiglio federale può:

2

a.

adeguare i mandati di prestazione alle condizioni modificate;

b.

rinunciare alla consultazione delle commissioni parlamentari competenti, prevista nell'articolo 44 capoverso 3 LOGA.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento Art. 143 1

Piano finanziario

Il piano finanziario comprende i tre anni seguenti a quello del preventivo.

L'articolazione e il contenuto del piano finanziario assicurano la connessione tra pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria (piano integrato dei compiti e delle finanze).

2

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il piano finanziario insieme al disegno di preventivo.

3

4

L'Assemblea federale prende conoscenza del piano finanziario.

Art. 143a

Mozioni concernenti il piano finanziario

Le mozioni concernenti il piano finanziario presentate sufficientemente a tempo per poter essere trattate dal Consiglio federale devono essere trattate nel plenum insieme al piano finanziario. Il Consiglio federale può proporre di rinviare la decisione alla sessione successiva.

1

Se l'Assemblea federale accoglie una mozione concernente il piano finanziario, il Consiglio federale riferisce, in occasione del piano finanziario successivo, su come ha realizzato la mozione. Se si scosta da quanto indicato nella mozione, presenta una proposta motivata di togliere dal ruolo la mozione.

2

5 6

830

RS 172.010 RS 171.10

Legge federale sulle finanze della Confederazione

2. Legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 38a 1

Convenzioni sulle prestazioni

I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni: a.

le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale;

b.

le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

2

3 Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative mediante preventivo globale proprio, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con queste unità amministrative.

Nella convenzione sulle prestazioni i compiti delle unità amministrative si articolano in progetti e gruppi di prestazioni. I compiti devono essere associati a obiettivi misurabili.

4

Le unità amministrative presentano annualmente un rapporto sul conseguimento degli obiettivi. All'inizio di ogni programma di legislatura controllano l'articolazione e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni.

5

Art. 44 Abrogato

3. Legge del 5 ottobre 19908 sui sussidi Art. 5

Riesame permanente

Il Consiglio federale e l'Amministrazione riesaminano permanentemente la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

1

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sul risultato del riesame, in particolare:

2

7 8

a.

nei messaggi con cui propone di: 1. stanziare crediti d'impegno o approvare limiti di spesa, 2. modificare disposizioni esistenti in materia di sussidi;

b.

nel messaggio concernente il consuntivo.

RS 172.010 RS 616.1

831

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Se necessario, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale la modifica o l'abrogazione di disposizioni legislative e provvede agli adeguamenti necessari delle proprie ordinanze.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

832