Referendum cantonale contro il decreto federale del 27 settembre 2013 che approva l'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti Domanda non riuscita La Cancelleria federale svizzera, visto l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale1; visto l'articolo 67b della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP); visti gli articoli 5, 25, 28­32 e 36 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA); visti gli articoli 88 capoverso 1 lettera b, 89 capoverso 3, 90, 95 e 100 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale (LTF); vista la domanda di referendum del Gran Consiglio del Cantone del Vallese del 13 dicembre 2013 contro il decreto federale del 27 settembre 20135 che approva l'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti, domanda trasmessa dal Consiglio di Stato del Cantone del Vallese con lettera del 18 dicembre 2013, decide: 1.

Il referendum cantonale contro il decreto federale del 27 settembre 2013 che approva l'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti non è riuscito, non essendo stato richiesto entro il termine costituzionale da almeno otto Cantoni, come previsto dall'articolo 141 capoverso 1 della Costituzione federale.

2.

Soltanto il Gran Consiglio del Cantone del Vallese ha chiesto in tempo utile una votazione popolare.

3.

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Tribunale federale (art. 80 cpv. 2 LDP e 100 cpv. 1 LTF).

4.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata, con la motivazione, al Consiglio di Stato del Cantone del Vallese, 1951 Sion.

11 febbraio 2014

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2 3 4 5

RS 101 RS 161.1 RS 172.021 RS 173.110 FF 2013 6353

2014-0373

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Motivazione a.

Con lettera del 18 dicembre 2013 il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese ha notificato all'Assemblea federale la risoluzione urgente (1.0045) del Gran Consiglio del Cantone del Vallese del 13 dicembre 2013 concernente la domanda di referendum cantonale contro il decreto federale del 27 settembre 2013 che approva l'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

b.

Fino alla scadenza del termine costituzionale di referendum, fissato al 16 gennaio 2014, alla Cancelleria federale non sono pervenute richieste da parte di altri Cantoni di una votazione popolare sul decreto federale del 27 settembre 2013 che approva l'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti.

c.

Di conseguenza il quorum di otto Cantoni prescritto dalla Costituzione federale non è stato raggiunto. Dal tenore dell'articolo 141 capoverso 1 della Costituzione federale («Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto ...; / Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses ...; / Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte ...») risulta che, per la riuscita di un referendum, non si possono combinare le firme dei singoli cittadini, da un lato, con le domande dei Cantoni, dall'altro. Pertanto, anche la legislazione federale non stabilisce una chiave di ripartizione tra quorum delle firme e domande dei Cantoni (cfr. art. 66 e art. 67b LDP).

d.

Visto che contro il decreto federale del 27 settembre 2013 che approva l'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti è stata presentata domanda di referendum anche da parte di cittadini aventi diritto di voto entro i termini previsti, la non riuscita delle due domande di referendum, quella del Popolo e quella cantonale, deve essere accertata dalla Cancelleria federale con due distinte decisioni formali (cfr. art. 66 e art. 67b LDP).

e.

Secondo l'articolo 67 LDP, salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum cantonale contro un atto federale spetta al Parlamento cantonale. Il diritto federale completa in tal modo il diritto pertinente di quei Cantoni i cui organi chiedono un referendum.

L'articolo 38 capoverso 3 della Costituzione del Cantone del Vallese dell'8 marzo 1907 (RS 131.232) riserva al Gran Consiglio l'esercizio dei diritti di partecipazione cantonale a livello della Confederazione. La competenza di chiedere il referendum spetta quindi indubbiamente al Gran Consiglio.

f.

La lettera del Consiglio di Stato del Cantone del Vallese non menziona né la data del decreto impugnato, né le disposizioni cantonali sulla competenza del Cantone di chiedere il referendum, né il risultato del voto parlamentare del 13 dicembre 2013 concernente la domanda di referendum. Tali informazioni costituiscono esigenze formali previste dal diritto federale (art. 67a let. a, c e d LDP). La lettera del Consiglio di Stato del Cantone del Vallese menziona per lo meno l'Accordo FATCA come oggetto del referendum, e la

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competenza è definita dall'articolo 38 capoverso 3 della Costituzione del Cantone del Vallese dell'8 marzo 1907; quest'ultima è anche pubblicata nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS 131.232). La questione delle esigenze formali può essere lasciata in sospeso dacché il quorum non è stato comunque raggiunto.

g.

Su invito della Cancelleria federale del 22 gennaio 2014, il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese ha dichiarato, con lettera del 5 febbraio 2014 che, visto l'esito del referendum cantonale, rinuncia a fare osservazioni sulla prevista decisione di non riuscita.

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