Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

Norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi Visto l'articolo 6 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 2 marzo 19981 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha designato, secondo l'allegato, le norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 8 OASAE.

Si tratta di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate e pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

L'elenco delle norme tecniche designate dall'UFE (testo della comunicazione della Commissione europea) e il testo della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna: telefono: 031 322 56 11, fax: 031 322 25 00, e-mail: office@bfe.admin.ch o in Internet, all'indirizzo: www.bfe.admin.ch > temi > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Richtlinie 94/9/EG über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemässen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Normen.

L'elenco dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFE e i relativi testi possono inoltre essere richiesti all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 55, fax: 052 224 54 74) o a Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (telefono: 044 956 11 11, fax: 044 956 11 22).

8 aprile 2014

Ufficio federale dell'energia: Walter Steinmann

1

RS 734.6

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2014-0783

Allegato

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 8 OASAE Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2014/C 76/302 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti principali ai sensi dell'articolo 8 OASAE, conformemente alla seguente tabella di equivalenza: Esigenza fondamentale OASAE

Esigenza fondamentale direttiva 94/9/CE

art. 8 OASAE

art. 3 direttiva 94/9/CE

2 3

GU C 76/30 del 14.03.2014 Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 100 del 19.04.1994, pag. 1.

2717

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

8 aprile 2014

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Cancelleria federale