Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20131, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 119 cpv. 2 lett. c La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

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c.

le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;

II Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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FF 2013 5041 RS 101

2011-0667

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Modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano. DF

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