Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Correzione dei premi) Modifica del 21 marzo 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20121, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 106

Correzione dei premi mediante compensazione tra gli assicurati

Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013, il rapporto tra costi e premi è stato superiore al rapporto tra costi e premi in Svizzera (insufficienza di premi), devono pagare un supplemento di premio. Il supplemento di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato. Gli assicuratori riscuotono il supplemento di premio.

1

2 Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013, il rapporto tra costi e premi è stato inferiore al rapporto tra costi e premi in Svizzera (eccedenza di premi), hanno diritto a una riduzione di premio. La riduzione di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato. Gli assicuratori provvedono alla riduzione dei premi.

Il supplemento di premio annuo corrisponde al massimo all'importo annuo al quale l'assicurato ha diritto in base alla distribuzione dei proventi delle seguenti tasse d'incentivazione:

3

1 2 3 4

a.

tassa sul CO2 secondo la legge del 23 dicembre 20113 sul CO2;

b.

tassa sui composti organici volatili secondo la legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente.

FF 2012 1605 RS 832.10 RS 641.71 RS 814.01

2011-1010

2601

Assicurazione malattie. LF

La somma dei supplementi di premio che gli assicurati di un Cantone devono pagare corrisponde al massimo all'insufficienza di premi di cui al capoverso 1.

4

La riduzione di premio annua alla quale gli assicurati di un Cantone hanno diritto corrisponde a una percentuale dell'eccedenza di premi di cui al capoverso 2. La percentuale è uguale per tutti i Cantoni interessati.

5

6 La somma delle riduzioni di premio accordate complessivamente a tutti gli assicurati non può superare 266 milioni di franchi.

Ogni assicuratore destina i supplementi di premio riscossi alla riduzione dei premi dei suoi assicurati. Le eventuali differenze residue tra i supplementi riscossi e le riduzioni di premio accordate dai singoli assicuratori sono compensate annualmente e integralmente tra gli assicuratori.

7

Art. 106a

Contributo alla correzione dei premi da parte degli assicuratori e della Confederazione

Gli assicuratori e la Confederazione versano a un fondo un contributo a favore degli assicurati domiciliati nei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso.

1

Alla fine del secondo anno dall'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge, gli assicuratori versano al fondo un importo unico pari a 33 franchi per assicurato.

2

Gli assicuratori finanziano il loro contributo riscuotendo un supplemento di premio unico. Possono finanziare il contributo attingendo alle riserve, qualora siano eccessive.

3

Gli assicuratori sottopongono il supplemento di premio unico all'Ufficio federale, per approvazione, e ne informano gli assicurati in modo trasparente.

4

5

La Confederazione versa un contributo speciale unico di 266 milioni di franchi.

La Confederazione versa al fondo un terzo del contributo speciale di cui al capoverso 5 nel mese di gennaio di ciascuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.

6

Art. 106b

Distribuzione dei contributi degli assicuratori e della Confederazione

Nel mese di febbraio di ogni anno, l'importo complessivo del fondo è distribuito agli assicuratori proporzionalmente al numero di assicurati dei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso secondo l'articolo 106 capoverso 2. L'importo è distribuito in modo tale che tutti gli assicurati di tutti i Cantoni ricevano la stessa percentuale dell'eccedenza di premi.

1

Gli assicuratori distribuiscono l'importo ricevuto dal fondo agli assicurati dei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso secondo l'articolo 106 capoverso 2, segnalando espressamente il rimborso dei premi. L'importo è distribuito in modo tale che tutti gli assicurati dei Cantoni in cui sono stati pagati premi in eccesso ricevano la stessa percentuale dell'eccedenza di premi.

2

2602

Assicurazione malattie. LF

Il fondo è amministrato dall'istituzione comune (art. 18). Dopo aver assolto il compito affidatole dal presente articolo, quest'ultima presenta all'Ufficio federale un rapporto esauriente.

3

Art. 106c

Applicazione del sistema di correzione dei premi

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all'attuazione del sistema di correzione dei premi, in particolare le modalità:

1

a.

di calcolo e di riscossione del supplemento di premio di cui all'articolo 106;

b.

di calcolo e di concessione della riduzione di premio di cui all'articolo 106;

c.

del rimborso dei premi di cui all'articolo 106b;

d.

della compensazione tra assicuratori di cui all'articolo 106.

Il Consiglio federale può stabilire un importo annuo per assicurato da dedursi dall'insufficienza di premi, onde tenere conto delle componenti di casualità inerenti alla fissazione dei premi.

2

Il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza il supplemento di premio annuo di cui all'articolo 106, la riduzione di premio annua di cui all'articolo 106 e il rimborso dei premi di cui all'articolo 106b.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015.

3

Ha effetto per tre anni dall'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 1° aprile 20145 Termine di referendum: 10 luglio 2014

5

FF 2014 2601

2603

Assicurazione malattie. LF

2604