Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina2 Firmato a Trondheim il 24 giugno 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...3 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell'AELS»), da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall'altra, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall'altra, e instaurando a tale scopo relazioni strette e durature; richiamando il loro intento di partecipare attivamente al processo euro-mediterraneo d'integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi stabiliti nello Statuto delle Nazioni Unite4 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e in base al diritto internazionale; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che

1 2

3 4

Dal testo originale inglese.

Gli allegati dell'Accordo sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements.aspx FF 2014 1251 RS 0.120

2013-2543

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istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio5 (di seguito denominato «Accordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; riaffermando il loro impegno a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l'importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politiche commerciali, ambientali e del lavoro; richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, compresi i principi stabiliti nelle relative Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro6 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatarie; con l'obiettivo di creare nuovi impieghi e di migliorare il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute e della sicurezza e di protezione ambientale; decisi ad attuare il presente Accordo in sintonia con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente attraverso una buona gestione ambientale e di promuovere lo sfruttamento ottimale delle risorse mondiali in linea con i principi dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l'importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a considerare i principi internazionali in tal senso, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell'OCSE e il Patto mondiale dell'ONU; dichiarandosi disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni economiche al fine di estenderle a settori non contemplati nel presente Accordo; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno convenuto, nell'intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

5 6

RS 0.632.20 RS 0.820.1

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Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina istituiscono una zona di libero scambio ai sensi del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli, conclusi contemporaneamente tra ogni singolo Stato dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile nei loro territori.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio7 (di seguito denominato «GATT 1994»); (b) aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento tra le Parti e sviluppare gradualmente un contesto favorevole all'incremento degli scambi di servizi; (c) prevedere condizioni di concorrenza leale negli scambi tra le Parti e garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; (d) liberalizzare ulteriormente in modo graduale, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti; (e) sviluppare il commercio internazionale in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e (f) contribuire in tal modo allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 2

Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 19238 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

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RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.631.112.514

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Art. 3

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo di cui sono firmatarie e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti dei quali la Bosnia ed Erzegovina e uno o più Stati dell'AELS sono firmatari.

3. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l'istituzione, ad opera di un'altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero o altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude un tale accordo deve offrire alla Parte richiedente adeguate opportunità di consultazione.

Art. 4

Applicazione territoriale

1. Salvo altrimenti disposto dall'articolo 8, il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali di ogni Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 5

Governo centrale, regionale e locale

Ciascuna Parte garantisce, all'interno del proprio territorio, il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni retti dal presente Accordo ad opera dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e ad opera di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi loro delegati da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 6

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali di cui sono firmatarie e che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scambiano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1. Non sono obbligate a divulgare informazioni confidenziali.

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Capitolo 2 Scambi di merci Art. 7

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)9, esclusi i prodotti di cui all'allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati specificati nell'allegato II, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso allegato; e (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell'allegato III.

2. Ogni Stato dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina hanno concluso un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina.

Art. 8

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

1. Le disposizioni relative alle regole d'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa sono enunciate nel Protocollo sulle regole d'origine.

2. A decorrere dall'entrata in vigore, per le Parti, della Convenzione regionale unica sulle regole d'origine preferenziali per l'area paneuromediterranea10 (di seguito denominata «Convenzione»), il Protocollo sulle regole d'origine non è più applicabile, e i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le regole d'origine e la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali delle Parti sono retti dalla Convenzione, senza pregiudicare l'articolo 16.

3. Se una Parte si ritira dalla Convenzione, le Parti avviano immediatamente negoziati in merito a nuove regole d'origine applicabili al presente Accordo. Fino all'entrata in vigore di tali regole, si applicano, mutatis mutandis, le regole d'origine previste dalla Convenzione, consentendo unicamente il cumulo tra le Parti.

Art. 9

Dazi doganali

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono tutti i dazi doganali e le imposizioni con effetto equivalente sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o della Bosnia ed Erzegovina contemplati nel paragrafo 1 lettera a dell'articolo 7, salvo altrimenti disposto dall'allegato IV del presente Accordo. Non sono introdotti nuovi dazi doganali.

2. Per dazi doganali e imposizioni con effetto equivalente ai dazi doganali s'intende qualsiasi tipo di dazio o imposizione applicato in relazione all'importazione o

9 10

RS 0.632.11 RS 0.946.31

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all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non le imposizioni applicate conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199411.

Art. 10

Dazi di base

1. Il dazio di base al quale si devono applicare le successive riduzioni disciplinate dal presente Accordo corrisponde: (a) all'aliquota di dazio della nazione più favorita (aliquota NPF) applicata dagli Stati dell'AELS il 1° gennaio 2011; (b) alla tariffa doganale applicata dalla Bosnia ed Erzegovina per il 201112.

2. Se prima o dopo o al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo una riduzione dei dazi è applicata erga omnes, i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base menzionati nel paragrafo 1 a decorrere dalla data di applicazione di tale riduzione o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo successivamente.

3. I dazi ridotti sono arrotondati alla prima cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, alla seconda cifra decimale.

Art. 11

Restrizioni quantitative

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le restrizioni quantitative sono retti dall'articolo XI del GATT 199413, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 12

Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi tassa e altra imposizione o regolamentazione nazionale conformemente all'articolo III del GATT 199414 e ad altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte nazionali superiore all'importo delle imposte indirette applicate su tali prodotti.

Art. 13

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie15.

2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto con competenze in materia sanitaria e fitosanitaria al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

11 12 13 14 15

RS 0.632.20, allegato 1A.1 Gazzetta ufficiale di Bosnia ed Erzegovina n. 106/10 del 22 dicembre 2010.

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.4

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Art. 14

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio16.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati.

Art. 15

Agevolazione degli scambi

Allo scopo di agevolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina, conformemente alle disposizioni previste dall'allegato V, le Parti: (a) semplificano, il più possibile, le procedure per lo scambio delle merci e dei servizi ivi connessi; (b) promuovono la cooperazione tra di loro al fine d'intensificare la loro partecipazione allo sviluppo e all'attuazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e (c) cooperano in seno al Comitato misto al fine di agevolare gli scambi.

Art. 16

Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e le agevolazioni degli scambi

1. In riferimento agli articoli 8 e 15, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (di seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è definito nell'allegato VI.

Art. 17

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono retti dall'articolo XVII del GATT 199417 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199418, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 18

Regole di concorrenza tra imprese

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra uno Stato dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e 16 17 18

RS 0.632.20, allegato 1A.6 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b

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(b) l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sull'insieme del territorio di una Parte o in una parte sostanziale dello stesso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali una Parte accorda diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici assegnati loro.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

4. Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, può richiedere consultazioni in seno al Comitato misto.

Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutta l'assistenza necessaria affinché possa esaminare il caso e, ove opportuno, eliminare la pratica in questione. Se la Parte interessata non pone fine a tale pratica entro il termine stabilito dal Comitato misto, o se il Comitato misto non riesce a trovare un'intesa dopo essersi consultato, o dopo 30 giorni dalla domanda di consultazioni, la Parte richiedente può adottare misure appropriate per affrontare le difficoltà risultanti dalla pratica in questione.

Art. 19

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199419 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative20, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che uno Stato dell'AELS o la Bosnia ed Erzegovina avvii, se del caso, un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in uno Stato dell'AELS o in Bosnia ed Erzegovina conformemente all'articolo 11 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta lo notifica per scritto alla Parte le cui merci possono essere oggetto dell'inchiesta, accordandole un termine di 45 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.

3. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non risolvono la controversia, la Parte intenzionata ad avviare un'inchiesta può procedere conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 20

Antidumping

1. Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 199421 e dell'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 199422 in relazione ai prodotti originari delle altre Parti.

19 20 21 22

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.8

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2. Tuttavia, le Parti riconoscono che attraverso l'attuazione effettiva delle regole di concorrenza si possono affrontare le cause economiche che generano il dumping.

3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti possono esaminare in seno al Comitato misto il funzionamento dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Successivamente, esse possono riesaminare la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 21

Misure di salvaguardia globali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall'articolo XIX del GATT 199423 e dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia24. Nell'adottare misure di salvaguardia globali una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni causano o rischiano di causare un grave danno. La Parte che adotta la misura deve dimostrare che tale esclusione è conforme alle norme e alle pratiche dell'OMC.

Art. 22

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali limitate al minimo necessario per prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2­10.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia25, mutatis mutandis, sia dimostrato inequivocabilmente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di un'aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o 23 24 25

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1A.14 RS 0.632.20, allegato 1A.14

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(b) portare l'aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l'aliquota di dazio applicata alla NPF al momento in cui la misura è adottata; o (ii) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di due anni al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Le misure di salvaguardia bilaterali non si applicano alle importazioni di un prodotto che è già stato assoggettato a una misura di questo tipo per almeno quattro anni dalla scadenza della misura precedente.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 3, il Comitato misto esamina le informazioni fornite al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In assenza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 4 per risolvere il problema. Scegliendo la misura di salvaguardia bilaterale si privilegia quella che perturba di meno il funzionamento del presente Accordo. La misura di salvaguardia bilaterale è immediatamente notificata alle altre Parti e al Comitato misto ed è sottoposta a consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in particolare al fine di definire un calendario per abolirla non appena le circostanze lo consentano.

7. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura.

8. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le procedure previste dai paragrafi 2­6.

9. Qualsiasi misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata
della misura di salvaguardia bilaterale definita nel paragrafo 5 e su ogni proroga della stessa. Qualsiasi aumento tariffario è immediatamente rimborsato se dall'inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

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Art. 23

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente capitolo porti: (a) a una penuria grave, o al rischio di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; o (b) alla riesportazione verso un Paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure o imposizioni con effetto equivalente, e qualora ciò dia luogo, o possa dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate nei modi e secondo le procedure stabiliti nei seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Prima di adottare le misure previste dal paragrafo 1 la Parte intenzionata ad adottare tali misure fornisce al Comitato misto tutte le informazioni rilevanti al fine di giungere a una soluzione accettabile per le Parti. Le Parti possono concordare, in sede di Comitato misto, tutti i mezzi atti a porre fine alle difficoltà. Qualora non si giunga a un accordo entro 30 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto, la Parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto in oggetto le misure previste dal presente articolo.

3. Scegliendo le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento delle disposizioni previste dal presente Accordo. Tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata del commercio. Esse vengono abolite non appena cessano di esistere le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

4. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito dello stesso, in particolare al fine di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Art. 24

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti risultanti dal presente capitolo in merito alle eccezioni generali e alle eccezioni in materia di sicurezza sono retti dagli articoli XX e XXI del GATT 199426, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Capitolo 3 Protezione della proprietà intellettuale Art. 25

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tute26

RS 0.632.20, allegato 1A.1

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lare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'allegato VII e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio27 (di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste dal presente articolo e dall'allegato VII, al fine di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 4 Investimenti, servizi e appalti pubblici Art. 26

Investimenti

1. Le Parti promuovono sul loro territorio condizioni stabili, eque e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano o cercano di effettuare investimenti nel loro territorio.

2. Le Parti autorizzano gli investimenti degli investitori delle altre Parti conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Riconoscono che è inopportuno favorire gli investimenti allentando le norme relative a salute, sicurezza o ambiente.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere flussi d'investimento e tecnologia quale mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo economici. La cooperazione in tal senso può includere: (a) mezzi atti a identificare possibilità d'investimento e canali d'informazione riguardanti la regolamentazione in materia di investimenti; (b) lo scambio di informazioni su misure di promozione degli investimenti all'estero; e (c) la promozione di un quadro giuridico che contribuisca ad aumentare i flussi d'investimento.

4. Le Parti affermano la loro volontà di riesaminare questioni legate agli investimenti nel Comitato misto entro un termine massimo di cinque anni a decorrere

27

RS 0.632.20, allegato 1C

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dall'entrata in vigore del presente Accordo, compreso il diritto di stabilimento degli investitori di una Parte nel territorio di un'altra Parte.

5. La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Bosnia ed Erzegovina, dall'altra, rinunciano ad adottare misure arbitrarie o discriminatorie per quanto concerne gli investimenti degli investitori di un'altra Parte menzionata nel presente paragrafo e osservano gli obblighi assunti in relazione a determinati investimenti da un investitore di un'altra Parte menzionata nel presente paragrafo.

Art. 27

Scambio di servizi

1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un'apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi28 (di seguito denominato «GATS»).

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai suoi mercati di servizi, essa accetterà di avviare consultazioni per estendere tali vantaggi a un'altra Parte su base reciproca.

3. Le Parti si impegnano a riesaminare i paragrafi 1 e 2 al fine di istituire un accordo per la liberalizzazione degli scambi di servizi tra di esse conformemente all'articolo V del GATS.

Art. 28

Appalti pubblici

1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle loro leggi e dei loro regolamenti in materia di appalti pubblici al fine di garantire la progressiva liberalizzazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici su una base non discriminatoria e reciproca.

2. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sui loro mercati degli appalti pubblici. Ciascuna Parte risponde senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, trasmette a un'altra Parte le informazioni relative a tali questioni.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai suoi mercati degli appalti pubblici, essa accetterà di avviare negoziati per estendere tali vantaggi a un'altra Parte su base reciproca.

28

RS 0.632.20, allegato 1.B

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Capitolo 5 Pagamenti e movimenti di capitali Art. 29

Pagamenti per transazioni correnti

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, le Parti si impegnano a consentire che tutti i pagamenti per transazioni correnti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile.

Art. 30

Movimenti di capitali

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, le Parti garantiscono che il capitale per gli investimenti effettuati in società costituite conformemente alle rispettive leggi, tutti i redditi da essi derivanti e gli importi risultanti da liquidazioni di investimenti siano liberamente trasferibili.

2. Le Parti tengono consultazioni al fine di agevolare i movimenti di capitali tra gli Stati AELS e la Bosnia ed Erzegovina e di ottenere la loro completa liberalizzazione non appena la situazione lo consenta.

Art. 31

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Se uno Stato dell'AELS o la Bosnia ed Erzegovina versa o rischia di incorrere in serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell'AELS interessato o la Bosnia ed Erzegovina può, conformemente alle condizioni poste nel quadro del GATT 199429 e del GATS30 e negli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale31, adottare misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali se tali misure sono strettamente necessarie. Tali misure si applicano su base temporanea, equa e non discriminatoria. Lo Stato dell'AELS interessato o la Bosnia ed Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente le altre Parti di tali misure e definisce il prima possibile un calendario per la loro eliminazione.

Art. 32

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti risultanti dal presente capitolo in merito alle eccezioni generali e alle eccezioni in materia di sicurezza sono retti, mutatis mutandis, dall'articolo 24 del presente Accordo nonché dalle lettere (a)­(c) dell'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS32, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

29 30 31 32

RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1.B RS 0.979.1 RS 0.632.20, allegato 1.B

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Capitolo 6 Commercio e sviluppo sostenibile Art. 33

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21 del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, il Piano di implementazione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, e infine la Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, integrando e attuando quest'ultimo nelle loro relazioni commerciali.

Art. 34

Campo d'applicazione

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest'ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che riguardano questioni ambientali e questioni legate all'occupazione33 in relazione al commercio e agli investimenti.

Art. 35

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, ogni Parte si adopera per garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche incoraggino e promuovano livelli elevati di protezione ambientale e del lavoro, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 37 e 38, sforzandosi nel contempo di sviluppare ulteriormente i livelli di protezione previsti nell'ambito di tali leggi e politiche.

2. Le Parti riconoscono, in sede di elaborazione e attuazione delle misure di protezione ambientale e del lavoro che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, l'importanza che rivestono le informazioni scientifiche, tecniche e di altra natura nonché le norme, i principi e le linee guida internazionali rilevanti.

33

Nel presente capitolo quando si fa riferimento al lavoro si fa riferimento alle questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'OIL.

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Art. 36

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme

1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare in modo efficace le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in modo da non incidere sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.

2. Conformemente all'articolo 35, ogni Parte si impegna: (a) a non indebolire o ridurre il livello di protezione ambientale o del lavoro, garantito dalle sue leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio; o (b) a non rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti di un'altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.

Art. 37

Norme e accordi internazionali sul lavoro

1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL34 e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia: (a) la libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; (b) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.

3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costantemente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate».

34

RS 0.820.1

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4. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo. Le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

Art. 38

Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali

Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie nonché per un'adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 33.

Art. 39

Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente, compresi le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi prodotti o forniti secondo determinati principi quali quello del commercio equo ed etico.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le Parti convengono di scambiarsi opinioni e considerare la possibilità di cooperare in tale ambito, congiuntamente o bilateralmente.

4. Le Parti agevolano, ove opportuno, la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambientale.

Art. 40

Cooperazione nel contesto di consessi internazionali

Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all'occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nell'ambito di consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.

Art. 41

Attuazione e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da organi di contatto ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

2. Per mezzo degli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qualsiasi questione che rientra nel presente capitolo. Le Parti si adoperano per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni od organismi internazionali.

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3. Quando una Parte ritiene che una misura di un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo, può ricorrere a consultazioni conformemente ai paragrafi 1­3 dell'articolo 44.

Art. 42

Riesame

Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguimento degli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti nell'ottica di individuare i campi in cui ulteriori iniziative potrebbero contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Capitolo 7 Disposizioni istituzionali Art. 43

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Bosnia ed Erzegovina. Esso si compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da alti funzionari.

2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni: (a) sorveglia ed esamina l'attuazione del presente Accordo, in particolare esaminando in modo esaustivo l'applicazione delle sue disposizioni e tenendo debitamente conto delle clausole di riesame previste nel presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive del commercio tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sull'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può decidere l'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Negli altri casi, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.

6. Il Comitato misto si riunisce di comune accordo in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente

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da uno Stato dell'AELS e dalla Bosnia ed Erzegovina. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento nazionale.

7. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

8. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e il Protocollo sulle regole d'origine del presente Accordo, comprese le relative appendici. Conformemente al paragrafo 9, il Comitato misto può fissare la data dell'entrata in vigore di tali decisioni.

9. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento delle proprie procedure nazionali, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure nazionali, a condizione che la Bosnia ed Erzegovina figuri tra queste. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto fino a quando la decisione non entra in vigore per la stessa Parte, conformemente alle sue disposizioni costituzionali.

Capitolo 8 Composizione delle controversie Art. 44

Consultazioni

1. Nel caso di divergenze d'interpretazione, attuazione e applicazione del presente Accordo, le Parti intraprendono mediante la cooperazione e le consultazioni ogni sforzo possibile per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni con un'altra Parte in merito a qualsiasi misura attuale o proposta o qualsiasi altra questione che essa ritiene possa interessare il funzionamento del presente Accordo. La Parte richiedente lo notifica nel contempo per scritto alle altre Parti e fornisce loro tutte le informazioni rilevanti.

3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

4. Se la Parte a cui è rivolta la richiesta di cui al paragrafo 2 non risponde entro dieci giorni o non procede alle consultazioni entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Parte richiedente è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 45.

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Art. 45

Arbitrato

1. Se le controversie tra le Parti in merito all'interpretazione dei diritti e degli obblighi secondo il presente Accordo non sono state risolte tramite consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni, la Parte attrice può promuovere una procedura d'arbitrato mediante domanda scritta alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.

2. Se più di una Parte richiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se l'azione è rivolta contro più di una Parte, si istituisce possibilmente un tribunale arbitrale unico per esaminare tali controversie35.

3. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una domanda scritta alle Parti in causa, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere proposte scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

4. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri, nominati conformemente alle norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati36 della Corte permanente di arbitrato, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»). Se un membro del tribunale arbitrale non partecipa all'arbitrato, gli altri membri possono, salvo altrimenti richiesto da una Parte in causa, continuare discrezionalmente l'arbitrato e pronunciare qualsiasi sentenza nonostante l'assenza di tale membro.

5. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione dello stesso alla luce delle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa. Le decisioni del tribunale arbitrale sono rese pubbliche, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa.

6. La lingua usata durante le procedure è l'inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. Ciascuna Parte tratta in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate
confidenziali da tale altra Parte.

7. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

8. La decisione del tribunale arbitrale è pronunciata entro 180 giorni dalla data in cui è stato nominato il presidente del tribunale. Questo periodo può essere prolungato di 90 giorni al massimo se le Parti in causa si accordano in questi termini.

9. Le spese del tribunale arbitrale, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono sostenute equamente dalle Parti in causa. Ciascuna Parte sostiene i propri costi d'arbitrato, in particolare per la sua rappresentanza, le sue prove testimoniali, comprese le perizie e consulenze tecniche e le dichiarazioni fornite al tribunale arbitrale.

35 36

Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte» e «Parte in causa», sono usati a prescindere dal fatto che in una controversia siano coinvolte due o più Parti.

RS 0.193.212

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10. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, si applicano le norme opzionali.

11. Le controversie riguardanti la medesima questione derivanti sia dal presente Accordo sia dall'Accordo OMC37 possono essere risolte in un foro o nell'altro, in base alla decisione della Parte attrice. Il foro scelto è esclusivo. Ai fini del presente paragrafo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo OMC o del presente Accordo sono ritenute avviate se una Parte ha richiesto l'istituzione di un tribunale arbitrale. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie nel quadro dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie dell'OMC38 contro un'altra Parte riguardo a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo e dell'Accordo OMC, la Parte interessata informa tutte le altre Parti in merito alla propria intenzione.

Art. 46

Attuazione della decisione

1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, le Parti in causa si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. In assenza di un tale accordo, entro 30 giorni dalla data della decisione, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario, entro 10 giorni dalla scadenza di questo periodo, di fissare un termine ragionevole.

2. La Parte interessata notifica per scritto all'altra Parte in causa la misura adottata al fine di attuare la sentenza.

3. Se la Parte interessata non si conforma alla decisione entro un termine ragionevole e le Parti in causa non hanno concordato alcuna compensazione, l'altra Parte in causa, finché la decisione non sia stata adeguatamente attuata o la controversia non sia stata altrimenti risolta, previa notifica con 30 giorni di anticipo, può sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli pregiudicati dalla misura considerata lesiva del presente Accordo dal tribunale arbitrale.

4. Qualsiasi controversia riguardante l'attuazione della decisione o la sospensione notificata deve essere risolta dal tribunale arbitrale originario, su richiesta dell'una o dell'altra Parte in causa, prima che si possa applicare la sospensione di vantaggi. Il tribunale arbitrale può quindi pronunciarsi sulla compatibilità con la decisione di tutte le misure di attuazione adottate dopo la sospensione dei vantaggi e stabilire se la sospensione dei vantaggi dovrà essere eliminata o modificata. Il tribunale arbitrale si pronuncia ai sensi del presente paragrafo entro 45 giorni dalla data di ricevimento di tale domanda.

37 38

RS 0.632.20 RS 0.632.20, allegato 2

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Capitolo 9 Disposizioni finali Art. 47

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo.

Art. 48

Allegati e protocolli

Gli allegati e il Protocollo sulle regole d'origine del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 49

Clausola evolutiva

Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC, e a esaminare in tale ambito e alla luce di ogni fattore rilevante la possibilità di sviluppare e di approfondire la loro cooperazione ai sensi del presente Accordo e di estenderla ai settori che non vi sono contemplati. Il Comitato misto esamina a intervalli regolari questa possibilità e, ove opportuno, formula raccomandazioni alle Parti, in particolare al fine di incoraggiare l'avvio di negoziati.

Art. 50

Emendamenti

1. Le Parti possono convenire emendamenti al presente Accordo. Gli emendamenti al presente Accordo diversi da quelli di cui al paragrafo 8 dell'articolo 43 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione. Se le Parti non decidono altrimenti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

2. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 51

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per gli Stati che decidono di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione da parte delle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.

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Art. 52

Ritiro e scadenza

1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Se la Bosnia ed Erzegovina si ritira, il presente Accordo scade quando il suo ritiro diventa effettivo.

3. Qualsiasi Stato dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio39 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i requisiti costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore, per le Parti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o hanno notificato l'applicazione provvisoria al Depositario, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o della notifica dell'applicazione provvisoria, a condizione che tra queste figurino almeno uno Stato dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina.

3. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

4. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell'AELS o la Bosnia ed Erzegovina può applicare provvisoriamente il presente Accordo in attesa di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di questa Parte. L'applicazione provvisoria del presente Accordo deve essere notificata al Depositario.

Art. 54

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Trondheim il 24 giugno 2013 in un unico esemplare in lingua inglese. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme) 39

RS 0.632.31

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Indice Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi Art. 2 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Art. 3 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 4 Applicazione territoriale Art. 5 Governo centrale, regionale e locale Art. 6 Trasparenza Capitolo 2: Scambi di merci Art. 7 Campo d'applicazione Art. 8 Regole d'origine e cooperazione amministrativa Art. 9 Dazi doganali Art. 10 Dazi di base Art. 11 Restrizioni quantitative Art. 12 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 14 Regolamenti tecnici Art. 15 Agevolazione degli scambi Art. 16 Sottocomitato per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi Art. 17 Imprese commerciali di Stato Art. 18 Regole di concorrenza tra imprese Art. 19 Sovvenzioni e misure compensative Art. 20 Antidumping Art. 21 Misure di salvaguardia globali Art. 22 Misure di salvaguardia bilaterali Art. 23 Clausola di penuria Art. 24 Eccezioni Capitolo 3: Protezione della proprietà intellettuale Art. 25 Protezione della proprietà intellettuale Capitolo 4: Investimenti, servizi e appalti pubblici Art. 26 Investimenti Art. 27 Scambi di servizi Art. 28 Appalti pubblici Capitolo 5: Pagamenti e movimenti di capitale Art. 29 Pagamenti per transazioni correnti Art. 30 Movimenti di capitali Art. 31 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti Art. 32 Eccezioni

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Capitolo 6: Commercio e sviluppo sostenibile Art. 33 Contesto e obiettivi Art. 34 Campo d'applicazione Art. 35 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Art. 36 Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o standard Art. 37 Norme e accordi internazionali sul lavoro Art. 38 Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali Art. 39 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile Art. 40 Cooperazione nel contesto di consessi internazionali Art. 41 Attuazione e consultazioni Art. 42 Riesame Capitolo 7: Disposizioni istituzionali Art. 43 Comitato misto Capitolo 8: Composizione delle controversie Art. 44 Consultazioni Art. 45 Arbitrato Art. 46 Attuazione della decisione Capitolo 9: Disposizioni finali Art. 47 Adempimento degli obblighi Art. 48 Allegati e protocolli Art. 49 Clausola evolutiva Art. 50 Emendamenti Art. 51 Adesione Art. 52 Ritiro e scadenza Art. 53 Entrata in vigore Art. 54 Depositario

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Lista degli allegati40 Annex I Annex II

Annex III Annex IV Annex V Annex VI Annex VII Annex VIII Protocol on Rules of Origin

40

Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 7 ­ Excluded Products Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 7 ­ Processed Agricultural Products Table 1 to Annex II Tariff Concessions by the EFTA States Table 2 to Annex II Tariff Concessions by Bosnia and Herzegovina Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 7­ Fish and Other Marine Products Referred to in Paragraph 1 of Article 9 ­ Tariff Dismantling on Industrial Products Referred to in Article 15 ­ Trade Facilitation Referred to in Article 16 ­ Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation Referred to in Article 25 ­ Protection of Intellectual Property Transitional Arrangement Referred to in Article 8 ­ Definition of the Concept of «Originating Products» and Methods of Administrative Cooperation Appendix 1 to the Protocol Introductory Notes to the List in on Rules of Origin Appendix 2 Appendix 2 to the Protocol List of working or processing requion Rules of Origin red to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Appendix 3A to the Protocol Specimens of movement certificate on Rules of Origin EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 Appendix 3B to the Protocol Specimens of movement certificate on Rules of Origin EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED Text of the Invoice Declaration Appendix 4A to the Protocol on Rules of Origin Appendix 4B to the Protocol Text of the Invoice Declaration on Rules of Origin EUR-MED Appendix 5 to the Protocol List of Countries or Territories participating in the Euroon Rules of Origin Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration

Questi allegati sono disponibili soltanto in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell'AELS, all'indirizzo seguente: www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/bosnia-and-herzegovina.aspx

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