Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname Proroga e modifica dell'11 dicembre 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 28 aprile 2009, del 13 dicembre 2010 e del 2 settembre 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname è prorogata2.

II Il decreto del Consiglio federale del 28 aprile 2009 menzionato nella cifra I è inoltre modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili ai datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

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Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, i costruttori di stand espositivi, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

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FF 2009 2663, 2010 8023, 2013 7161 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere richiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname. DCF

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 7 cpv. 2­5

Obblighi del datore di lavoro

Art. 11 cpv. 2 e 3

Ammontare dei contributi

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

11 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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