Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20141, decreta: I Le legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 10 cpv. 1 Chiunque tiene in esercizio o intende tenere in esercizio impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all'uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l'ambiente.

Occorre, in particolare, scegliere un'ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell'esercizio e l'organizzazione d'allarme.

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Art. 10e cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3 Le autorità informano oggettivamente il pubblico sulla protezione dell'ambiente e sullo stato del carico inquinante nonché sul consumo delle risorse naturali e sul loro uso efficiente, in particolare:

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I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione in merito a comportamenti rispettosi dell'ambiente e improntati all'uso efficiente delle risorse e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

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Titolo prima dell'art. 10h

Capitolo 5: Uso delle risorse naturali Art. 10h La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Perseguono l'obiettivo a lungo termine di un uso

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FF 2014 1627 RS 814.01

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più efficiente delle risorse, al fine di ridurre in modo determinante anche il carico inquinante; tengono altresì conto del carico inquinante causato all'estero.

A tali fini la Confederazione gestisce una piattaforma sull'economia verde. Al riguardo collabora con i Cantoni e con organizzazioni nazionali e internazionali dell'economia, della scienza e della società.

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Il Consiglio federale fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sul consumo di risorse naturali e sui progressi ottenuti nell'ambito dell'uso efficiente delle risorse. Inoltre indica l'ulteriore necessità di agire e sottopone proposte concernenti obiettivi quantitativi per le risorse.

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Art. 30b cpv. 2bis 2bis Per gli imballaggi che devono essere riciclati secondo l'articolo 30d capoverso 4, il Consiglio federale prescrive obblighi di raccolta, se necessario per garantirne il riciclaggio.

Art. 30d

Riciclaggio

I rifiuti devono essere sottoposti a riciclaggio dei materiali, se tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un altro tipo di smaltimento e dalla fabbricazione ex novo dei prodotti.

1

2

Sotto il profilo dei materiali devono in particolare essere riciclati: a.

i metalli riciclabili da residui del trattamento dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti;

b.

le parti riciclabili da materiali di scavo non inquinati destinati al deposito definitivo in discarica;

c.

il fosforo da fanghi di depurazione come pure da farine animali e ossee.

Se non sussiste alcun obbligo di riciclaggio dei materiali, le parti combustibili dei rifiuti devono essere sottoposte a recupero energetico, se tecnicamente possibile e sopportabile sotto il profilo economico e se in tal modo il carico per l'ambiente risulta inferiore a quello derivante da un altro tipo di smaltimento.

3

Se necessario a causa della quantità di rifiuti prodotti o sotto il profilo ecologico, il Consiglio federale emana prescrizioni sul riciclaggio dei rifiuti. Nell'emanare tali prescrizioni tiene conto anche dell'uso efficiente delle materie prime e dell'efficienza energetica.

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Il Consiglio federale può limitare l'utilizzo di materiali e prodotti per determinati scopi, se questo serve a promuovere lo smercio di corrispondenti prodotti provenienti dal riciclaggio dei rifiuti, presenta vantaggi ecologici ed è sopportabile sotto il profilo economico.

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Art. 30e cpv. 2 Abrogato 1716

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 30g, rubrica Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 30h

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

Chiunque intende costruire o tenere in esercizio un impianto per l'incenerimento di rifiuti urbani e di rifiuti con composizione comparabile oppure una discarica necessita di un'autorizzazione del Cantone. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

1

a.

la costruzione e l'esercizio sono necessari; e

b.

è garantito che la costruzione e l'esercizio non mettono in pericolo l'ambiente e la salute dell'uomo.

Se necessario a causa delle dimensioni degli impianti e delle caratteristiche o della composizione dei rifiuti in essi trattati, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

2

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti in particolare: a.

i rifiuti ammessi per lo smaltimento nei rispettivi impianti come pure l'uso efficiente delle materie prime e l'efficienza energetica degli impianti;

b.

i tipi di discariche;

c.

i provvedimenti necessari per la chiusura di una discarica e per la manutenzione postoperativa;

d.

la durata delle autorizzazioni;

e.

i regolamenti operativi e la contabilità del materiale degli impianti;

f.

la formazione del personale impiegato negli impianti.

Art. 32abis cpv. 1, secondo periodo ... Il provento della tassa di smaltimento anticipata, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, è utilizzato per finanziare lo smaltimento dei rifiuti da parte di privati o di enti di diritto pubblico.

1

Art. 32b cpv. 1 Chi tiene in esercizio o intende tenere in esercizio una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, la manutenzione postoperativa e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti Art. 35d

Informazione sui prodotti

Il Consiglio federale può, in conformità con le prescrizioni internazionali, prescrivere che i fabbricanti, gli importatori e i commercianti di prodotti la cui fabbricazione, il cui utilizzo o il cui smaltimento grava notevolmente sull'ambiente, siano tenuti a informare gli acquirenti sugli effetti che tali prodotti hanno sull'ambiente. Esso definisce i metodi per la valutazione degli effetti sull'ambiente e stabilisce le modalità secondo cui deve avvenire l'informazione.

1

La Confederazione elabora basi per l'informazione concernente gli effetti di prodotti sull'ambiente e le mette a disposizione del pubblico.

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Art. 35e

Rendicontazione su materie prime e prodotti

Per quanto concerne materie prime e prodotti che gravano notevolmente sull'ambiente, il Consiglio federale può obbligare categorie di fabbricanti e commercianti a fare rapporto alla Confederazione attestando se e come in fase di coltivazione o di fabbricazione:

1

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a.

sono rispettati gli standard riconosciuti a livello internazionale;

b.

è stato possibile ridurre gli effetti sull'ambiente di processi ecologicamente rilevanti nella catena di creazione del valore.

Il Consiglio federale: a.

definisce le categorie di fabbricanti e commercianti che hanno l'obbligo di fare rapporto;

b.

definisce le materie prime e i prodotti per i quali occorre fare rapporto;

c.

stabilisce la forma e il contenuto della rendicontazione;

d.

disciplina la pubblicazione dei risultati della rendicontazione.

Art. 35f

Messa in commercio di materie prime e prodotti

Il Consiglio federale può, tenendo conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, stabilire requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti se: 1

a.

le materie prime e i prodotti non sono stati coltivati, estratti, fabbricati o commercializzati conformemente alle prescrizioni ambientali e ad altre prescrizioni vigenti nel Paese d'origine; oppure

b.

la coltivazione, l'estrazione o la fabbricazione delle materie prime e dei prodotti grava notevolmente sull'ambiente.

Il Consiglio federale può sottoporre la messa in commercio di tali materie prime e prodotti all'obbligo di autorizzazione oppure vietarla.

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Se necessario per l'esecuzione del capoverso 2, le competenti autorità svizzere possono trattare dati e collaborare con le competenti autorità estere nonché con istituzioni internazionali. In tale ambito possono comunicare a dette autorità e istituzioni dati trattati conformemente alla presente legge, segnatamente dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali, purché siano garantiti un segreto d'ufficio equivalente a quello previsto dal diritto svizzero e un'adeguata protezione della personalità.

3

Art. 35g

Obbligo di diligenza

Chiunque mette in commercio materie prime e prodotti deve applicare la diligenza dettata dalle circostanze e garantire che le merci rispettino quanto previsto nell'articolo 35f.

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Il Consiglio federale può in particolare: a.

disciplinare in dettaglio il genere e l'estensione delle misure da adottare nell'ambito dell'obbligo di diligenza;

b.

sottoporre a un obbligo di notifica la messa in commercio di determinati materie prime e prodotti;

c.

stabilire di quali informazioni su materie prime e prodotti deve disporre chi li mette in commercio;

d.

prevedere la rispedizione, il sequestro e la confisca di materie prime e prodotti;

e.

disciplinare il riconoscimento di organizzazioni che sostengono e verificano l'adempimento dell'obbligo di diligenza.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di diligenza se il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35f è garantito in altro modo.

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Art. 35h

Tracciabilità

Al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35f, il Consiglio federale può emanare prescrizioni secondo cui fabbricanti, importatori e commercianti sono tenuti a documentare da quale fornitore hanno ricevuto le materie prime e i prodotti e se del caso a quale acquirente li hanno consegnati.

Art. 39, rubrica e cpv. 3 Prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni Esso può aderire a organizzazioni nazionali o internazionali che promuovono l'armonizzazione o l'attuazione delle prescrizioni concernenti l'ambiente oppure collaborare con tali organizzazioni.

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1­4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35e­35h (rendicontazione su materie prime e prodotti, messa in commercio di materie prime e prodotti, obbligo di diligenza e tracciabilità), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

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Art. 41a cpv. 2 e 3 2

Possono: a.

promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi quantitativi e le relative scadenze;

b.

concordare obiettivi quantitativi e le relative scadenze direttamente con le imprese e le organizzazioni economiche.

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall'economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono nel diritto d'esecuzione, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nonché accordi con le organizzazioni economiche.

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Art. 49 cpv. 1 La Confederazione promuove in collaborazione con i Cantoni la formazione e la formazione continua delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

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Art. 49a

Progetti di informazione e consulenza

Nell'ambito dei suoi compiti, la Confederazione può sostenere progetti d'informazione e consulenza volti a promuovere la salvaguardia delle risorse e il loro uso più efficiente. Gli aiuti finanziari non possono superare il 40 per cento dei costi.

Art. 53 cpv. 1 lett. abis 1

La Confederazione può accordare contributi: abis. a istituzioni internazionali che elaborano basi per la salvaguardia delle risorse e per il loro uso più efficiente;

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 60 cpv. 1 lett. r È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

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r.

viola prescrizioni concernenti la messa in commercio di materie prime e prodotti (art. 35f cpv. 1 e 2, 35g cpv. 1 e 2).

Art. 61 cpv. 1 lett. l, mbis e mter 1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: 1.

non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, la manutenzione postoperativa e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1);

mbis. viola prescrizioni concernenti l'informazione sui prodotti (art. 35d cpv. 1) e la rendicontazione su materie prime e prodotti (art. 35e); mter. viola prescrizioni concernenti la tracciabilità di materie prime e prodotti (art. 35h); II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»3 sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

FF 2012 7435

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