Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica», depositata il 23 maggio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 maggio 2012 «Per una cassa malati pubblica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi) L'assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.

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L'istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell'assicurazione sociale contro le malattie.

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RS 101 FF 2012 5917 FF 2013 6825

2014-0770

2585

Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizioni transitorie dell'art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico) Dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l'Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell'assicurazione sociale contro le malattie all'istituto nazionale di cui all'articolo 117 capoversi 3 e 4.

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Se l'Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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