Termine di referendum: 9 ottobre 2014

Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) del 20 giugno 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 38 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20112, decreta:

Titolo primo: Acquisizione e perdita per legge Capitolo 1: Acquisizione per legge Art. 1 1

Acquisizione per filiazione

È cittadino svizzero dalla nascita: a.

il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;

b.

il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l'acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.

2

I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.

3

Art. 2

Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Il figlio acquisisce, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

1

2 Se entrambi i genitori sono svizzeri, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

1 2

RS 101 FF 2011 2567

2009-2990

4461

Legge sulla cittadinanza

Art. 3

Trovatello

Il figlio minorenne di ignoti trovato in Svizzera acquisisce la cittadinanza del Cantone in cui è stato trovato e, con questa, la cittadinanza svizzera.

1

2

Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello.

Se la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquisite in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.

3

Art. 4

Adozione

Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'adottante e, con queste, la cittadinanza svizzera.

Capitolo 2: Perdita per legge Art. 5

Perdita per annullamento del rapporto di filiazione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Art. 6

Perdita per adozione

Il minorenne svizzero adottato da uno straniero perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, se acquisisce per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.

1

La cittadinanza svizzera non è persa se, in seguito all'adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.

2

Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.

3

Art. 7

Perdita per nascita all'estero

Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

1

I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 1 perdono parimenti la cittadinanza svizzera.

2

È segnatamente considerata come notificazione ai sensi del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

3

4462

Legge sulla cittadinanza

Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione in tempo utile conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

4

Art. 8

Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde, con questa, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Titolo secondo: Acquisizione e perdita per decisione dell'autorità Capitolo 1: Acquisizione per decisione dell'autorità Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria Art. 9

Condizioni formali

La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:

1

a.

è titolare di un permesso di domicilio; e

b.

dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.

Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

2

Art. 10

Condizioni per i partner registrati

Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:

1

a.

aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e

b.

vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.

La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per:

2

a.

reintegrazione; o

b.

naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Art. 11

Condizioni materiali

La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:

4463

Legge sulla cittadinanza

a.

si sia integrato con successo;

b.

si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e

c.

non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 12 1

Criteri d'integrazione

Un'integrazione riuscita si desume segnatamente: a.

dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;

b.

dal rispetto dei valori della Costituzione federale;

c.

dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;

d.

dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e

e.

dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.

Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.

2

3

I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione.

Art. 13

Procedura di naturalizzazione

Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

1

Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

2

Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, l'UFM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'autorità cantonale di naturalizzazione.

3

L'autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende.

4

Art. 14

Decisione cantonale di naturalizzazione

La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

1

L'autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.

2

4464

Legge sulla cittadinanza

Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

3

Art. 15 1

Procedura nel Cantone

La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

2

Art. 16 1

Obbligo di motivazione

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se questa è stata oggetto di una proposta di rifiuto presentata e motivata.

2

Art. 17

Protezione della sfera privata

I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

1

2

Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: a.

cittadinanza;

b.

durata del soggiorno;

c.

informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all'integrazione riuscita.

Nella scelta dei dati di cui al capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

3

Art. 18

Durata del soggiorno cantonale e comunale

La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni.

1

2 Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l'esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 19

Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

4465

Legge sulla cittadinanza

Sezione 2: Naturalizzazione agevolata Art. 20

Condizioni materiali

Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.

1

La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2

Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

3

Art. 21

Coniuge di un cittadino svizzero

Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

1

a.

vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e

b.

ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;

2 Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se:

a.

vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e

b.

ha vincoli stretti con la Svizzera.

Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:

3

a.

reintegrazione; o

b.

naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.

4

Art. 22

Cittadinanza svizzera ammessa per errore

Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

1

La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Acquisisce simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

2

4466

Legge sulla cittadinanza

Art. 23

Minorenne apolide

Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

1

È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri.

2

3 Il minorenne naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 24

Figlio di un genitore naturalizzato

Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione o reintegrazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età, se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, di cui tre immediatamente precedenti il deposito della domanda.

1

2

Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero.

Art. 25

Competenza e procedura

L'UFM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

1

2

Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Sezione 3: Reintegrazione Art. 26 1

Condizioni

La reintegrazione presuppone che il richiedente: a.

si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;

b.

abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all'estero;

c.

rispetti la sicurezza e l'ordine pubblici;

d.

rispetti i valori della Costituzione federale; e

e.

non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Se il richiedente non soggiorna in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c­e si applicano per analogia.

2

Art. 27

Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza

Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

1

4467

Legge sulla cittadinanza

Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

2

Art. 28

Effetto

Con la reintegrazione, il richiedente acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Art. 29

Competenza e procedura

L'UFM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

1

2

Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Sezione 4: Disposizioni comuni Art. 30

Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.

Art. 31

Minorenni

La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.

1

2 A partire dall'età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.

Art. 32

Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dall'articolo 14 del Codice civile3.

Art. 33

Soggiorno

È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

1

3

a.

un permesso di dimora o di domicilio;

b.

un'ammissione provvisoria; in tal caso la durata del soggiorno è computata soltanto per metà; o

RS 210

4468

Legge sulla cittadinanza

c.

una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri o un titolo di soggiorno equivalente.

2 Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo con l'intenzione di ritornarvi.

Il soggiorno cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all'estero durante più di sei mesi.

3

Art. 34

Indagini cantonali

Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 11 lettere a e b.

1

L'UFM incarica l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono adempiute le condizioni per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l'annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione o la revoca della cittadinanza svizzera.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine e prevedere termini ordinatori per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.

3

Art. 35

Emolumenti

Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell'ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe.

1

2

Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali.

Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.

3

Art. 36

Annullamento

L'UFM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

1

La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

2

Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9­19 può essere annullata anche dall'autorità cantonale.

3

4469

Legge sulla cittadinanza

L'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che:

4

a.

al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all'articolo 9 nonché le condizioni d'idoneità di cui all'articolo 11; o

b.

diventerebbero apolidi in caso di annullamento.

Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.

5

Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.

6

7

Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.

Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità Sezione 1: Svincolo Art. 37

Domanda di svincolo e decisione

Ogni cittadino svizzero è, su domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato.

L'articolo 31 si applica per analogia.

1

2

Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone d'origine.

La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell'atto di svincolo.

3

Art. 38 1

Estensione ai figli

Sono compresi nello svincolo i figli minorenni: a.

posti sotto l'autorità parentale del genitore svincolato;

b.

che non risiedono in Svizzera; e

c.

che già possiedono o hanno la sicurezza di acquisire la cittadinanza di un altro Stato.

I figli minorenni di oltre 16 anni sono compresi nello svincolo soltanto qualora vi consentano per scritto.

2

Art. 39

Atto di svincolo

Il Cantone d'origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

1

L'UFM provvede alla notificazione dell'atto e informa il Cantone dell'avvenuta notificazione.

2

4470

Legge sulla cittadinanza

L'UFM differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che le è stata assicurata.

3

Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell'atto.

4

Art. 40

Emolumenti

I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.

Art. 41

Cittadini di più Cantoni

Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d'origine.

1

Se un Cantone d'origine pronuncia lo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.

2

3

Il Cantone che pronuncia lo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine.

Sezione 2: Revoca Art. 42 L'UFM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

Titolo terzo: Procedura d'accertamento Art. 43 In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è messa in discussione.

1

2

La domanda può essere presentata anche dall'UFM.

4471

Legge sulla cittadinanza

Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa Art. 44

Trattamento dei dati

Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'UFM può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico in virtù della legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 45

Assistenza amministrativa

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

1

a.

statuire in merito a una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione;

b.

pronunciare l'annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione;

c.

statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;

d.

pronunciare la revoca della cittadinanza svizzera;

e.

emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.

Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

2

Titolo quinto: Tutela giurisdizionale Art. 46

Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 47

Ricorsi a livello federale

I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2

4

Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

RS 142.51

4472

Legge sulla cittadinanza

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica di altri atti normativi Art. 48

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge.

Art. 49

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Art. 50

Irretroattività

L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

1

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.

2

Art. 51

Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio

Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

1

Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.

2

Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2.

3

4 Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

5

Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia.

4473

Legge sulla cittadinanza

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 52 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° luglio 20145 Termine di referendum: 9 ottobre 2014

5

FF 2014 4461

4474

Legge sulla cittadinanza

Allegato (art. 49)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 29 settembre 19526 sulla cittadinanza è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri Art. 62 lett. f L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: f.

lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 20148 sulla cittadinanza.

Art. 63 cpv. 1 lett. d Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se: d.

6 7 8 9

lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 20149 sulla cittadinanza.

RU 1952 1119, 1972 2653, 1977 237, 1985 420, 1991 1034, 2000 1891, 2003 187, 2005 5685, 2006 2197, 2008 3437 5911, 2011 347 725 RS 142.20 RS 141.0; FF 2014 4461 RS 141.0; FF 2014 4461

4475

Legge sulla cittadinanza

2. Legge federale del 20 giugno 200310 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104­107, 110 e 111a­111i della legge federale del 16 dicembre 200511 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96­99, 101­102abis e 102b­102g della legge del 26 giugno 199812 sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 201413 sulla cittadinanza (LCit).

2

3. Legge del 22 giugno 200114 sui documenti d'identità Art. 7 cpv. 1bis e 1ter 1bis L'autorità che pronuncia l'annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 201415 sulla cittadinanza dispone nel contempo il ritiro dei documenti d'identità.

I documenti d'identità ritirati sono restituiti entro 30 giorni alla competente autorità emittente. Dopo lo scadere di tale termine, i documenti d'identità ritirati e non restituiti sono considerati smarriti e vengono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

1ter

10 11 12 13 14 15

RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0; FF 2014 4461 RS 143.1 RS 141.0; FF 2014 4461

4476