14.047 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2013 del 28 maggio 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2013.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-2518

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2013.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali per i quali la Svizzera si è impegnata, vale a dire che ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, cui ha aderito durante lo scorso anno e gli accordi applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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1

Introduzione

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2

Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della politica sociale e dal Ministero dell'educazione, della gioventù e della ricerca concernente il progetto sul fondo tematico per i Rom e altri gruppi svantaggiati, concluso il 21 gennaio 2013 2.2 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente il progetto di sviluppo economico regionale in Macedonia, concluso il 28 febbraio 2013 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente un contributo al Fondo regionale aperto per la modernizzazione dei servizi comunali, concluso il 29 novembre 2013 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Austria, rappresentata dall'Agenzia per lo sviluppo austriaca, concernente il cofinanziamento del programma di promozione per piccole e medie imprese nel Kosovo, concluso il 23 ottobre 2013 2.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero per la sicurezza (Servizio per gli affari esteri), concernente il sostegno al progetto di prevenzione della migrazione illegale in Bosnia e Erzegovina e nella regione e di aiuto al rientro volontario, concluso l'8 aprile 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero per la sicurezza, concernente il sostegno al progetto di miglioramento del lavoro di polizia giudiziaria da parte della polizia di frontiera in Bosnia e Erzegovina, concluso l'8 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sicurezza, e l'OIM, concernente il progetto di sostegno al sistema di gestione dell'immigrazione e dell'asilo in Bosnia e Erzegovina, concluso il 22 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero dei diritti umani e dei rifugiati, concernente il contributo al programma integrato per sostenere la reintegrazione delle persone rimpatriate in virtù dell'accordo di riammissione, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione interstatale del Kazakistan e del Kirghizistan, responsabile della regione del Chu e del Talas, concernente il finanziamento di un progetto per migliorare la collaborazione transfrontaliera nell'utilizzazione delle risorse idriche, concluso il 16 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura e dal Dipartimento per la gestione dell'acqua, concernente il finanziamento di un progetto per migliorare lo scambio transfrontaliero di informazioni nelle regioni attraversate dai fiumi Chu e Talas, concluso il 23 aprile 2013 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero del lavoro e del welfare, concernente il programma per la promozione dell'occupazione giovanile, concluso il 15 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto «Svizzera-Kosovo. Sostegno all'amministrazione e alle autorità comunali nonché alla decentralizzazione», concluso il 24 giugno 2013 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, concernente il programma di promozione del lavoro e del reddito nel settore privato, concluso il 2 ottobre 2013

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Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, concernente il programma per la preservazione della natura in Macedonia, concluso il 4 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della salute, concernente la regionalizzazione dei servizi d'urgenza pediatrici in Moldavia, concluso il 25 ottobre 2013 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e la Serbia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di promozione delle attività economiche nel sudovest della Serbia, concluso il 13 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia, rappresentata dal supplente del primo ministro, concernente il progetto volto a favorire l'integrazione sociale in Serbia, concluso il 15 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero della salute, concernente il progetto di riforma della formazione di base in medicina nel Tagikistan, concluso il 7 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero della salute e del welfare, concernente il progetto di miglioramento delle cure mediche di base in Tagikistan, concluso il 3 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della salute, concernente il progetto di promozione e comunicazione della salute riproduttiva e della salute di madre e bambino, concluso il 29 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Croce rossa serba concernente il progetto comune volto a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi marginalizzati, concluso il 21 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO per l'attuazione del progetto di sostegno tecnico e istituzionale nel settore dell'allevamento nelle regioni sudorientali dell'Armenia, concluso il 25 febbraio 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto democratico per gli affari internazionali di Washington concernete il progetto volto a promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione alle elezioni comunali in Macedonia nel 2013, concluso il 14 dicembre 2012 2.2.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo al progetto di rafforzamento delle capacità istituzionali e della cooperazione regionale in campo sanitario nell'Europa sudorientale, concluso il 1° ottobre 2013 2.2.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il contributo al progetto di riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia e Erzegovina incentrato sullo sviluppo e perfezionamento di strategie, capacità e servizi moderni e durevoli per migliorare la salute pubblica, concluso il 21 ottobre 2013 2.2.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati in Tagikistan, concluso il 1° dicembre 2012 2.2.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sostegno alle misure di lotta alla corruzione in Kosovo, concluso il 30 aprile 2013 2.2.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario per l'elaborazione del rapporto 2013 sullo sviluppo umano (Human Development Report), concluso il 13 giugno 2013 2.2.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di integrazione del concetto di migrazione e sviluppo nelle politiche, nelle strategie e nei piani d'azione pertinenti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 15 luglio 2013 2.2.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Coordinatore residente dell'ONU e il PNUS in Albania concernente il contributo al Fondo unico dell'ONU in Albania, concluso il 6 settembre 2013 2.2.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto comune destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, concluso il 3 luglio 2013 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo» 2.2.23

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Accordo quadro tra la Svizzera e il Sudafrica concernente la cooperazione allo sviluppo, concluso il 16 settembre 2013, RS 0.974.211.8 Accordo di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Austria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente la gestione delle conoscenze e il dialogo politico per promuovere uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna, concluso il 13 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente il piano strategico istituzionale 2012­2016 della «Defensoría del Pueblo» in Bolivia, concluso il 12 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il contributo della DSC al finanziamento dello studio di fattibilità del Programma intercomunale di ripristino del complesso fluvio-lacustre del Lago di Ahémé e dei suoi canali e di realizzazione di una zona di sviluppo economico, concluso il 24 settembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il contributo della cooperazione svizzera alle attività del Ministero della decentralizzazione, della governance locale, dell'amministrazione e della pianificazione del territorio (MDGLAAT) nel quadro della seconda fase del suo «Programma di sostegno al buon governo locale ­ decentralizzazione in Benin», concluso il 6 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il contributo della DSC alla realizzazione del quarto censimento generale della popolazione e dell'alloggio, concluso il 6 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto forestale comunitario, concluso l'11 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il programma di buon governo, concluso il 17 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 12 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto GESTOR, concluso il 5 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della vicepresidenza, concernente il progetto sull'infrastruttura per geodati della Bolivia, concluso il 1° aprile 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Governo autonomo comunale di La Paz (GAMLP), concernente il progetto «Escuela Taller Municipal», concluso il 10 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il progetto «FORDECAPI ­ Accesso alla giustizia», concluso il 1° giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle autonomie, concernente il progetto di sostegno al miglioramento dei servizi locali, concluso il 1° giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione dello sviluppo, concernente la collaborazione tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2016, concluso il 1° luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'INIAF, e la Danimarca, rappresentata dalla Cooperazione allo sviluppo della Danimarca (DANIDA), concernente il progetto di rafforzamento del sistema nazionale d'innovazione agricola e forestale con un approccio integrale dell'innovazione, concluso il 26 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Rappresentanza presidenziale per l'agenda patriottica del bicentenario 2025, concernente il progetto di elaborazione di una strategia volta a consolidare come politiche pubbliche i pilastri dell'Agenda 2025, concluso il 1° agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Servizio nazionale della difesa pubblica (SENADEP), concernente la componente «Rafforzamento integrale del Servizio nazionale della difesa pubblica» del progetto «Accesso alla giustizia», concluso il 27 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'INIAF, e altri donatori concernente il coordinamento, concluso il 31 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per la promozione della formazione professionale, concluso il 15 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per la promozione dell'educazione di base, concluso il 27 dicembre 2012

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Accordo tra la Svizzera e la Cambogia concernenti un contributo della DSC al programma di riforma nazionale per la democratizzazione e la decentralizzazione, concluso il 20 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Centro di formazione dei quadri superiori dell'amministrazione pubblica della Cina concernente il programma sino-svizzero di formazione in gestione per lo sviluppo sostenibile, concluso il 4 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il sostegno al progetto di ricostruzione di alloggi per nuclei famigliari vulnerabili e infrastrutture comunali nella regione di Samegrelo (ovest della Georgia) nel periodo 2013­2015, concluso il 1° luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il sostegno al progetto di ricostruzione di alloggi destinati a persone toccate o minacciate dal conflitto e che sono rientrate spontaneamente in Abcasia, concluso il 31 luglio 2013 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Danimarca concernente una collaborazione nel quadro del progetto di rafforzamento integrale del Servizio nazionale di difesa pubblica in Bolivia, concluso l'8 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dall'Ambasciata danese, concernente il programma di sostegno settoriale delle piccole imprese e delle microimprese nell'incremento della produttività in Bolivia, concluso il 16 agosto 2013 Accordo concernente la cooperazione delegata tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca concernente il sostegno al Programma di promozione della formazione professionale nel Mali (PAFP IV), concluso il 12 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e gli Stati Uniti, rappresentati dal Dipartimento dell'agricoltura, concernente il miglioramento della gestione dei pascoli in Mongolia, concluso il 15 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dello sviluppo rurale (MARNDR), concernente il progetto per la preservazione del patrimonio naturale di Saut d'Eau, concluso il 3 giugno 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Ministero dell'ambiente, concernente il programma per la preservazione e la valorizzazione della biodiversità, concluso il 2 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dello sviluppo rurale (MARNDR), concernente il progetto per la diffusione di conoscenze e know-how per lo sviluppo dell'igname, concluso l'8 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), concernente un contributo al CNSA, concluso il 9 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera e l'Honduras concernente una collaborazione nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile e dell'igiene degli insediamenti, concluso il 10 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione esterna, concernente la seconda fase del progetto relativo alla governance locale e agli investimenti comunali, concluso il 31 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera e l'Honduras concernente il sostegno della riforma della polizia e la prevenzione della violenza, concluso il 21 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione esterna, concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani meno abbienti, concluso il 15 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto di sostegno ai Comuni urbani del Mali, concluso il 31 maggio 2013 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il programma ARSEN relativo al rilancio dello sviluppo socioeconomico nel Nord del Mali, concluso il 13 dicembre 2013

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Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la quarta fase del programma di sostegno alla formazione professionale, concluso il 13 dicembre 2013 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la seconda fase del programma di promozione dello sviluppo economico nella regione di Sikasso (ADER), concluso il 13 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto inteso a migliorare le condizioni di vita dei pastori mongoli, concluso il 19 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto a sostegno alla formazione professionale in Mongolia, concluso il 19 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dalla Direzione dei lavori pubblici e degli alloggi della provincia di Niassa, concernente un progetto per rivitalizzare i comitati locali incaricati della gestione dell'acqua, rendere durevoli le fonti acquifere esistenti e migliorare le capacità, concluso il 19 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dalla Direzione nazionale delle acque, concernente il sistema nazionale d'informazione e di gestione dell'approvvigionamento di acqua e del risanamento SINAS, concluso il 25 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di tecnologia, concernente il programma di formazione professionale inteso a sviluppare le qualifiche professionali dei giovani nelle regioni settentrionali, meridionali e occidentali del Nicaragua, concluso il 6 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la seconda fase del progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 25 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ruanda, rappresentato dal Ministero delle infrastrutture, concernente il progetto per una produzione sostenibile di materiali da costruzione, concluso il 25 febbraio 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno allo sviluppo organizzativo di nove nuove ONG ciadiane, concluso il 16 gennaio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di promozione della qualità dell'educazione di base nel Ciad, concluso il 10 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente un contributo della DSC all'Ufficio di valutazione e monitoraggio della BIS, concluso il 6 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il programma ambientale relativo alla gestione dei rischi legati alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, concluso il 21 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il progetto di sviluppo economico locale nella regione del Golfo di Fonseca, concluso il 29 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il potenziamento delle capacità in vista dell'applicazione della nuova legge sul bilancio dello Stato in Mongolia, concluso il 20 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente un contributo supplementare al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), concluso il 5 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente un progetto inteso a migliorare i servizi pubblici a Ulan Bator, Mongolia, concluso il 21 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'AIS concernente il Fondo di adattamento, concluso l'11 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento, concernente un contributo per il sostegno all'implementazione dell'Esame quadriennale completo, concluso il 20 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DCS, e l'UNECE concernente un contributo al programma d'attività della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, concluso il 18 aprile 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDESA concernente un contributo per il sostegno all'implementazione dell'Esame quadriennale completo, concluso il 18 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro internazionale di ricerca sui legumi (AVRDC) concernente un contributo al progetto di produzioni orticole nelle scuole primarie, concluso il 5 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il progetto inteso a promuovere le capacità di resilienza della popolazione resa vulnerabile dalla crisi alimentare nel Burkina Faso grazie al sostegno dell'allevamento di bestiame minuto, concluso il 6 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la fase iniziale del progetto di riduzione delle perdite postraccolta in Etiopia grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto, concluso il 6 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la fase principale del progetto di riduzione delle perdite postraccolta in Etiopia grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la preparazione del progetto di riduzione delle perdite alimentari delle popolazioni contadine nelle zone di insicurezza alimentare nell'Africa subsahariana, concluso l'11 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al sottoprogramma di resilienza 2013­2015 in Somalia, concluso il 31 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO, il FISA e il PAM concernente la riduzione delle perdite postraccolta nell'Africa subsahariana, concluso il 20 dicembre 2013 Convenzione di partenariato tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA in merito all'efficacia dello sviluppo attraverso la valutazione, quarta fase, concluso il 13 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al programma di cooperazione con le organizzazioni contadine in Asia e nel Pacifico nel periodo 2013­2017, concluso il 5 dicembre 2013

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2.3.77

2.3.78 2.3.79

2.3.80

3650

Accordo tra la DSC e il FISA concernente un contributo al programma di adeguamento della piccola agricoltura (ASAP), concluso il 18 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera e l'UNFPA concernente il programma a favore della gioventù messo a punto in Mongolia, concluso il 24 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Kreditanstalt für Wiederaufbau concernente il progetto di preinvestimento nella MiCRO, concluso il 23 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2013 e 2014 del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 14 gennaio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2013 e 2014 del centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 14 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente un contributo al progetto relativo al complemento della base di dati sull'immigrazione nei Paesi OCSE e non OCSE, concluso il 2 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani concernente il contributo per il sostegno all'Ufficio nazionale d'identificazione (ONI), concluso il 19 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo alla Conferenza ministeriale sulla diaspora del 18­19 giugno 2013 a Ginevra, concluso il 30 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'organizzazione di due conferenze, concluso il 1° maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'organizzazione di una conferenza a Lima sul ruolo dei processi consultivi regionali nel settore della migrazione e dello sviluppo, concluso l'8 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM, in nome del GFMD, concernente un contributo per l'organizzazione di tre conferenze tematiche nel quadro del GFMD a Ginevra, concluso il 22 maggio 2013

3793 3794

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2.3.89 2.3.90

2.3.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente l'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, concluso il 5 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al progetto inteso a promuovere condizioni di lavoro corrette, nonché la prosperità e la sicurezza giuridica dei migranti, in applicazione della politica dello Sri Lanka sulla migrazione di lavoro, concluso l'11 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL per la promozione della qualità nella formazione professionale, concluso il 21 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al progetto di sostegno al partenariato strategico di scambio di know-how, concluso il 29 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMM concernente un incontro ad alto livello sulle politiche nazionali di gestione della siccità, tenutasi dall'11 al 15 marzo 2013 a Ginevra, concluso il 18 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente la diminuzione dei rischi sanitari nelle piccole industrie minerarie in Mongolia, concluso il 21 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il contributo 2013­2015 all'Organizzazione e a due dei suoi programmi speciali, concluso il 3 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUDI, concernente il progetto di creazione di valore e di promozione imprenditoriale nel settore della coltura del cacao in Nicaragua, concluso il 16 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e «UN Women» concernente un contributo generale per gli anni 2013­2014, concluso il 16 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Segretariato di UNAIDS concernente un contributo a un forum sulla gestione dei rischi relativi ai partner della società civile del Fondo globale, concluso il 20 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNAIDS concernente un contributo generale al budget dell'Organizzazione per gli anni 2013­2015, concluso il 28 ottobre 2013

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3651

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM, quale rappresentante di quattro organizzazioni dell'ONU, concernente un programma alimentare congiunto nel Ruanda, concluso il 24 maggio 2013 2.3.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il sostegno all'UNHAS nel Ciad, concluso il 20 novembre 2013 2.3.94 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la promozione dei diritti dell'uomo in Honduras, concluso il 14 gennaio 2013 2.3.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Fondo fiduciario per i partenariati innovativi con Governi nazionali, sottonazionali e locali, il settore privato, ONG, istituti di ricerca e fondazioni, concluso il 14 gennaio 2013 2.3.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la formazione del personale di sicurezza nel quadro del sostegno apportato alla Commissione elettorale delle elezioni parlamentari in Pakistan nel 2013, concluso il 19 aprile 2013 2.3.97 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la realizzazione del progetto inteso a potenziare i parlamenti comunali in Mongolia, concluso il 1° maggio 2013 2.3.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la realizzazione del progetto di sostegno al processo elettorale nel Mali, concluso il 20 maggio 2013 2.3.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand, Pakistan, concluso il 13 giugno 2013 2.3.100 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo a uno studio sulla registrazione di tutti i lavori legati alla migrazione del PNUS e l'elaborazione di una strategia per l'integrazione della migrazione nelle priorità del PNUS per gli anni 2014­2017, concluso l'11 luglio 2013 2.3.101 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, concluso l'8 agosto 2013 2.3.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare e la nutrizione, concluso il 28 agosto 2013 2.3.92

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2.3.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Programma di governance locale e di prestazione decentralizzata di servizi II in Somalia, concluso il 2 settembre 2013 2.3.104 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto di potenziamento istituzionale dell'Autorità nazionale di regolamentazione e del programma nazionale per lo sgombero di munizioni inesplose nel Laos, concluso il 27 settembre 2013 2.3.105 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno alla fase 2 del programma di sminamento messo a punto dall'Autorità d'azione contro le mine e di aiuto alle vittime della Cambogia, concluso l'8 novembre 2013 2.3.106 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo svizzero al progetto «My World Survey», concluso l'8 novembre 2013 2.3.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di miglioramento dei processi legislativi nel Parlamento della Mongolia, concluso il 12 novembre 2013 2.3.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 19 novembre 2013 2.3.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 19 novembre 2013 2.3.110 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto di sostegno al processo elettorale locale e nazionale 2014 e 2015 in Tanzania, concluso il 22 novembre 2013 2.3.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo generale per gli anni 2013 e 2014, concluso il 10 dicembre 2013 2.3.112 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'attuazione dell'Esame quadriennale completo, concluso il 18 dicembre 2013 2.3.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 19 luglio 2013

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2.3.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'UNCCD per l'allestimento di rapporti online, in vista dell'attuazione del piano strategico (2008­2018), concluso il 19 luglio 2013 2.3.115 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNECA concernente il progetto a sostegno del Niger nell'attuazione delle direttive dell'Unione Africana per l'utilizzazione delle terre e del suolo, concluso il 14 dicembre 2012 2.3.116 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo a un progetto attuato in Tanzania riguardante la popolazione e il mondo animale, il passato, il presente e il futuro, concluso il 28 dicembre 2012 2.3.117 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo al progetto di buongoverno delle falde freatiche nelle canalizzazioni transfrontaliere, concluso il 2 maggio 2013 2.3.118 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo a favore del Fondo internazionale per la diversità culturale (IFCD), concluso il 28 maggio 2013 2.3.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'iniziativa dell'UNESCO «Istruzione per tutti», concluso il 6 dicembre 2013 2.3.120 Accordo tra la Svizzera e l'UNFPA concernente il sostegno al censimento della popolazione del Myanmar, concluso il 7 ottobre 2013 2.3.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF in veste di rappresentante di quattro organizzazioni ONU concernente il contributo a un programma alimentare congiunto nella provincia Ngozi nel Burundi, concluso il 13 maggio 2013 2.3.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo 2013­2014 volto a rafforzare i diritti dei fanciulli e delle donne durante e dopo i conflitti, concluso il 18 novembre 2013 2.3.123 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto relativo all'acqua potabile, all'igiene e al risanamento nei distretti sanitari di Yao e Danamadji nel Ciad, concluso il 16 dicembre 2013 2.3.124 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente un contributo a favore di una teleformazione (via Internet) sulle leggi internazionali in materia idrica, concluso il 26 novembre 2013

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2.4

2.3.125 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente il contributo al Fondo globale per il risanamento, concluso il 17 giugno 2013 2.3.126 Accordo fra la Svizzera e l'UNOPS concernente il sostegno allo sviluppo di beni e servizi per il turismo in Laos, concluso il 4 novembre 2013 2.3.127 Accordo fra la Svizzera e l'UNOPS concernente un contributo al fondo per la sicurezza alimentare e il sostentamento della popolazione rurale nel Myanmar, concluso il 9 dicembre 2013 2.3.128 Accordo fra la Svizzera e l'UNOPS concernente un contributo al fondo a favore dei tre obiettivi di sviluppo del Millennio nel settore della salute: salute delle madri e dei bambini, riduzione di HIV/AIDS nel Myanmar, concluso il 9 dicembre 2013 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 2.4.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente il contributo al progetto di miglioramento dell'occupabilità dei giovani nei Territori palestinesi occupati, concluso il 21 maggio 2013 2.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente il contributo al progetto di rafforzamento delle capacità municipali nei Territori palestinesi occupati, concluso il 30 maggio 2013 2.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Corea del Nord, rappresentata dal Ministero dell'urbanistica, concernente il miglioramento dell'approvvigionamento idrico e il promovimento dell'igiene, concluso il 20 giugno 2013 2.4.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il sostegno al progetto di risposta al problema della migrazione mista nello Yemen, concluso il 2 aprile 2013 2.4.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in favore di rifugiati siriani in Iraq, concluso il 23 settembre 2013 2.4.6 Accordo quadro tra la Svizzera e la Giordania di aiuto umanitario e cooperazione tecnica e finanziaria, concluso il 9 luglio 2013, RS 0.974.246.7

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Accordo quadro tra la Svizzera e il Marocco concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 6 settembre 2013, RS 0.974.254.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Myanmar, rappresentato dal Ministero Natala, concernente la costruzione di infrastrutture e di sistemi per l'approvvigionamento idrico e l'evacuazione delle acque luride, concluso il 28 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2012­2013 al fondo di intervento umanitario d'emergenza, concluso il 19 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il versamento di un contributo specifico 2013 ai programmi della divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 26 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo annuale 2013­2014, concluso il 28 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2013 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza, concluso il 18 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'OCHA, concluso il 15 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo alle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Somalia, concluso l'11 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN, concluso il 25 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 5 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2013 alla divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 6 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2013 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 30 agosto 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 21 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2013, concluso il 3 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo straordinario per i 150 anni del CICR, concluso il 24 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 7 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il sostegno alle attività condotte nella Repubblica Centrafricana, concluso l'11 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2013 alle attività condotte sul terreno nelle Filippine, concluso l'11 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente le attività a sostegno degli allevatori e dell'economia agricola nel Sudan del Sud, concluso il 4 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il finanziamento di uno studio sull'analisi dei meccanismi finanziari al fine di rafforzare le capacità in caso di crisi e di catastrofe, concluso il 3 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo alle attività della FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 9 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al Fondo speciale per l'aiuto d'emergenza e la ricostruzione nelle Filippine, concluso il 13 dicembre 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio dell'ACNUDU concernente un contributo al progetto di rafforzamento delle capacità dell'ACNUDU nei Territori palestinesi occupati per i settori dell'analisi giuridica, della comunicazione e del patrocinio, in particolare a Gerusalemme Est, concluso il 16 ottobre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto inteso a portare un aiuto umanitario ai migranti illegali, condurre attività di sensibilizzazione e mettere a disposizione dei comuni locali egiziani mezzi di sostentamento alternativi, concluso il 28 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo 2013 della Svizzera ai costi amministrativi dell'OIM, concluso il 30 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di sostegno umanitario e di protezione a favore dei migranti subsahariani in Marocco, concluso il 7 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle attività di quest'ultimo nella Provincia del Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, concluso il 20 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il programma volto a rafforzare la sicurezza dei migranti che si spostano tra il Somaliland, il Puntland e Gibuti, concluso il 6 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di rimpatri volontari dall'Egitto, concluso il 26 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo 2013­2014 al progetto di rafforzamento delle capacità, concluso il 30 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il progetto di promovimento della salute in quanto diritto umano nei Territori palestinesi occupati, concluso il 5 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente l'aiuto d'emergenza a favore delle vittime della siccità, concluso il 22 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente la costruzione di un centro di formazione per levatrici nel Sudan, concluso il 12 dicembre 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 alla rete dei centri logistici del PAM, concluso il 27 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei profughi sahrawi in Algeria, concluso il 28 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 28 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 28 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua, concluso il 28 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma dell'UNHAS per l'organizzazione di un servizio aereo umanitario nel Sudan del Sud, concluso il 5 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso l'11 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 al Forum mondiale sulla sicurezza alimentare, concluso il 5 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 al programma volto ad aumentare la disponibilità operativa del PAM, concluso il 5 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 12 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un sostegno alle attività condotte nel Sudan del Sud, concluso il 6 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il progetto di aiuto alimentare d'emergenza a favore delle persone colpite dal conflitto in Siria, concluso il 26 agosto 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno nel Sudan del Sud, concluso l'11 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 30 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 31 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente l'impiego di giovani Svizzeri in seno al PAM, concluso il 14 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo all'HUNAS in Niger, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo all'UNHAS in Mali, concluso il 4 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 all'attuazione della strategia per il miglioramento della protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare, concluso il 18 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 18 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo alla prima Conferenza araba sulla riduzione dei rischi di catastrofe ad Aqaba, in Giordania, concluso il 17 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2013­2014 al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 29 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto di attuazione di un sostegno ai Comuni di accoglienza in Libano nel settore dei servizi sanitari, concluso il 4 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo annuale 2013­2014, concluso il 6 maggio 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso il 18 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2013 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR, concluso il 18 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuale 2013, concluso il 21 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso l'8 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'ACNUR concernente il contributo annuale supplementare 2013, concluso il 31 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso l'11 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo al progetto di aiuto in contanti a favore degli sfollati interni vulnerabili in Siria e dei profughi siriani in Giordania, comprensivo dei progetti con effetti a breve termine, concluso il 3 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo al progetto di soccorso d'inverno destinato agli sfollati interni in Siria, concluso il 6 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente le attività di sostegno agli sfollati interni della Repubblica Centrafricana, concluso il 16 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» nella provincia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 6 novembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo svizzero al progetto di protezione dei bambini e di accesso alla rete idrica e agli impianti sanitari in Siria e Libano, concluso il 3 gennaio 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nell'ambito del ripristino e della costruzione di impianti nei settori dell'acqua, del risanamento e dell'igiene nello Zimbabwe, concluso il 26 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo specifico 2013 alle attività svolte dall'UNICEF sul terreno, concluso il 14 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore dell'aiuto alimentare ai bambini malnutriti nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 16 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore della protezione dalla violenza dei bambini minacciati nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 16 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente i contributi annuali 2013­2014 ai programmi di aiuto d'emergenza dell'Ufficio dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 9 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito al progetto di protezione dei bambini siriani e delle famiglie ospitanti in Giordania, concluso l'8 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» a favore degli sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 12 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto di lancio di una campagna di riscolarizzazione in Libano, concluso il 16 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNISDR concernente il distaccamento di esperti, concluso il 17 gennaio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNWRA concernente il sostegno al progetto di risposta alla crisi siriana in Libano, concluso l'8 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il sostegno al progetto di aiuto in contanti a favore dei rifugiati palestinesi colpiti dalla crisi siriana, concluso il 20 novembre 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il sostegno al progetto di aiuto d'emergenza per l'inverno a favore dei rifugiati palestinesi in Siria, concluso il 17 dicembre 2013 Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana (FF 2011 5683) 2.5.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ECOWAS concernente il finanziamento di un posto di responsabile della formazione e della pianificazione degli impieghi delle componenti civili, concluso l'11 dicembre 2013 2.5.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto di sostegno all'Ufficio dell'ombudsman in Georgia, concluso il 16 luglio 2013 2.5.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Scuola popolare di polizia del Ministero della sicurezza pubblica del Vietnam concernente il progetto di realizzazione della biblioteca elettronica della Scuola popolare di polizia, concluso il 27 agosto 2013 2.5.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il GFMD, rappresentato dalla Svezia, concernente il contributo al GFMD, concluso il 3 settembre 2013 2.5.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Forza multilaterale e osservatori (MFO) concernente il contributo all'Unità di osservazione (COU), concluso il 18 luglio 2013 2.5.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo all'incontro del 19 novembre 2013 dedicato alle commissioni internazionali d'inchiesta e alle missioni di accertamento dei fatti sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, concluso il 20 novembre 2013 2.5.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario della Svizzera all'OHCHR in risposta all'appello 2013, concluso il 2 dicembre 2013 2.5.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo al sostegno del mandato della relatrice speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, concluso il 14 marzo 2013 2.4.87

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario alla 3a Conferenza regionale «Per una giustizia più efficace nei processi di transizione: sviluppare strategie il più vicino possibile alle realtà locali», Yaoundé, Camerun, concluso il 19 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario della Svizzera all'OHCHR per il 2013, concluso il 2 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il progetto relativo agli incontri e alle attività organizzati nel settore della migrazione e dei diritti umani in vista del Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite su migrazione internazionale e sviluppo, concluso l'11 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto relativo all'allestimento di profili dei presunti autori di violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nei servizi di sicurezza della Repubblica Democratica del Congo, concluso il 31 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo alla giornata delle porte aperte organizzata nel Palais Wilson il 14 settembre 2013 in occasione del 20° anniversario dell'OHCHR, concluso il 12 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIM concernente il progetto destinato a rafforzare il partenariato sistemico per l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la tratta di esseri umani, l'identificazione e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani in Serbia, concluso il 19 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Segreteria generale dell'OAS concernente il contributo al progetto di sostegno delle comunità e istituzioni per l'attuazione della strategia comune finalizzata a una riparazione territoriale mirata a Las Palmas (municipalità di San Jacinto, regione di Bolívar) in Colombia, concluso il 12 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIM concernente la promozione della settimana contro la tratta di esseri umani in Svizzera, concluso il 12 agosto 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico della delegazione svizzera di osservatori elettorali alle elezioni legislative del 2013 in Pakistan, concluso il 14 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata del PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico del gruppo svizzero di osservatori elettorali che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE (UE MOE) in Kosovo in occasione delle elezioni municipali del 3 novembre 2013 e del 1° dicembre 2013, concluso il 14 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto di elaborazione di due pubblicazioni specializzate relativo alla tratta di esseri umani, concluso il 16 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto «Elaborazione e presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli in situazione irregolare: iniziativa fondata sui diritti umani», concluso il 18 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA concernente il contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici dell'ONU, concluso il 15 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione sicurezza umana del DFAE, l'UNDPKO e l'UNDFS concernente il contributo al finanziamento di un posto di livello P3 nel gruppo di coordinamento per la protezione della popolazione civile, concluso il 9 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ECSNU concernente il contributo al progetto di formazione per un approccio preventivo nei confronti del rischio di conflitti violenti durante le elezioni e delle reazioni a tali conflitti, concluso il 20 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNICEF concernente il contributo finanziario al progetto di revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale in materia di giustizia minorile in Senegal, concluso il 27 marzo 2013 Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il nono seminario dei rappresentanti personali e degli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU sul Mont Pèlerin, concluso il 25 gennaio 2013

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Scambio di lettere tra la Svizzera e l'ONU concernente il contributo della Svizzera al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite per il 2014, concluso il 6 novembre 2013 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e l'ECSNU concernente la partecipazione di JPO svizzeri al programma «Young Professional Orientation Programme», concluso il 18 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNOPS concernente la missione di osservazione delle elezioni legislative della commissione dell'UE in Kenya nel 2013, concluso il 27 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e UN Women concernente la Conferenza delle donne per la pace (progetto «Maggiore partecipazione delle donne al processo di pace in Colombia»), concluso il 18 novembre 2013 Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la nuova edizione della guida dell'UNITAR per i rappresentanti speciali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 28 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE relativo al sostegno per un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina, concluso il 30 gennaio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di consolidamento e promozione delle strutture democratiche in Tunisia e di cooperazione tra i partner mediterranei dell'OSCE (1a tappa), concluso l'11 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di sostegno all'applicazione a livello regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, concluso il 19 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di attuazione del modello di formazione e sviluppo delle capacità dell'OSCE nel settore della mediazione, concluso il 23 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di conferenza e seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali, concluso il 2 maggio 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente la 10a Conferenza dei media del Caucaso meridionale e la 15a Conferenza dei media dell'Asia centrale, concluso il 24 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di elaborazione di raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR destinate a proteggere i difensori dei diritti umani, concluso il 14 agosto 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il sostegno finanziario della Svizzera al fondo per il miglioramento della diversificazione delle missioni di osservazione elettorale, concluso il 2 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Missione dell'OSCE in Bosnia e Erzegovina concernente il contributo alla terza tappa del progetto «History for the Future ­ Towards Reconciliation through Education», concluso il 9 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE relativo all'elaborazione di linee direttive per la libertà di associazione, concluso il 12 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE «Reporting on Demand Platform», concluso il 18 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il contributo al fondo fiduciario del PNUS destinato a sostenere la CICIG, concluso il 21 dicembre 2012 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS, concluso il 27 febbraio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 15 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente un contributo al progetto per l'introduzione di misure di sostegno alle vittime e ai testimoni a Mostar e a Brcko, in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 6 giugno 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il sostegno al Comitato di dialogo libano-palestinese, concluso il 12 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo finanziario al progetto di sostegno al processo costituzionale e parlamentare e al dialogo nazionale in Tunisia, concluso il 14 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il contributo nazionale al Fondo di destinazione speciale del PNUS per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 2 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRCPD concernente il contributo al progetto destinato a favorire il dialogo in merito al Trattato sul commercio delle armi, concluso il 10 aprile 2013 Accordo di finanziamento tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNMAS concernente il sostegno per la gestione delle munizioni in Libia mediante il Fondo fiduciario volontario, concluso il 3 dicembre 2013 Accordo di finanziamento tra la Svizzera e l'UNMAS concernente il contributo al progetto di immagazzinamento di munizioni a Misrata in Libia, concluso il 7 dicembre 2012 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto per l'elaborazione e la presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli con statuto non regolato: un'iniziativa fondata sui diritti dell'uomo, concluso il 18 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNAoC, concernente il finanziamento del seminario «La migrazione e le sue sfide ­ uno sguardo sulla Svizzera», concluso il 31 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA, concernente il contributo al «Multi-Year-Appeal 2011­2013», concluso il 6 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera e l'UNDPKO concernente il finanziamento del corso «Senior Mission Leaders Course (SMLC)», concluso il 12 dicembre 2013 Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il decimo seminario per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 27 novembre 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione Sicurezza umana del DFAE, e l'UNSMIL, concernente il finanziamento del progetto sulle donne e la sicurezza in Libia, concluso il 14 novembre 2013 2.5.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il «Quaker United Nations Office», concernente un contributo al progetto sui figli di genitori condannati a morte o giustiziati, concluso il 29 agosto 2013 2.5.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ICTY concernente il contributo in favore del progetto di celebrazione del 20° anniversario dell'ICTY, concluso il 5 novembre 2013 Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti 2.6.1 Scambio di note tra la Svizzera e la Tanzania concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 23 luglio 2013 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e l'Uruguay concernente l'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 aprile 2012 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.8.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata all'Aia, e l'OPAC concernente un contributo finanziario volontario al fondo di sostegno per l'eliminazione delle armi chimiche siriane, concluso il 3 ottobre 2013 2.8.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata all'Aia, e l'OPAC concernente un contributo finanziario volontario al fondo di sostegno per l'eliminazione delle armi chimiche siriane, concluso il 23 dicembre 2013 2.8.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri, Divisione Politica di sicurezza, e il Regno di Svezia, rappresentato dal «Nordic Centre in Military Operations», concernente il sostegno della verifica delle implicazioni pratiche della risoluzione UNSCR1325 nell'attuazione delle operazioni e delle missioni condotte dalla NATO, concluso il 23 ottobre 2013 2.5.57

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Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso 10 dicembre 2013 Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 10 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, Divisione Politica di sicurezza, e la «NATO Support Agency» concernente il sostegno del fondo di destinazione speciale in Giordania III, concluso il 9 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, Divisione Politica di sicurezza, e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto di sostegno dell'attuazione regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza, concluso il 19 marzo 2013, e il suo emendamento del 25 ottobre 2013, concernente un contributo finanziario supplementare della Svizzera Scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d'arbitrato in seno all'OSCE concernente la messa a disposizione di nuovi locali alla Corte, concluso il 12 marzo 2013, RS 0.193.235.11 Accordo tra il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione del diritto internazionale pubblico, e l'UNIDIR, rappresentato dalla sua direttrice, concernente il finanziamento della fase preparatoria del progetto di studio degli effetti dei droni e dei robot autonomi sulla sicurezza e il controllo degli armamenti, concluso il 22 novembre 2013 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente l'acquisto da parte di ciascuno dei due Stati di beni immobili destinati alle rappresentanze ufficiali nei rispettivi Stati, concluso il 15 luglio 2013 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale Convenzione amministrativa tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Servizio europeo per l'azione esterna concernente l'allestimento di un programma di scambio di diplomatici, concluso il 18 dicembre 2013

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Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri, e il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Vanuatu concernente l'istituzione di una missione permanente a Ginevra, concluso il 26 ottobre 2013

Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo tra la Svizzera e la Cina concernente l'importazione e l'esportazione illecite e sul rimpatrio di beni culturali, concluso il 16 agosto 2013, RS 0.444.124.91 3.2 Accordo tra la Svizzera e Cipro concernente l'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso l'11 gennaio 2013, RS 0.444.125.81 3.3 Accordo parziale allargato concernente gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, ratificato dalla Svizzera il 29 gennaio 2013 Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra la Svizzera e il Congo concernente la cooperazione in materia di migrazione, concluso il 4 febbraio 2013 4.2 Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana concernente il trasferimento di persone condannate, concluso il 16 gennaio 2013 4.3 Protocollo d'intesa tra l'IPI e il Ministero dell'interno della Colombia concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI, concluso il 6 settembre 2013 4.4 Protocollo d'intesa tra l'IPI e il SIC della Columbia concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI, concluso il 2 agosto 2013 4.5 Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Colombia Britannica concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari, concluso il 5 giugno 2013, RS 0.211.213.232.3 4.6 Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente la facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 13 settembre 2013, RS 0.142.113.602 4.7 Accordo tra la Svizzera e Grenada concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 10 maggio 2013, RS 0.142.113.742 4.8 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Saint Vincent e Grenadine concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 14 marzo 2013, RS 0.142.116.712

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa del Regno di Spagna concernente la partecipazione di membri dell'Aeronautica militare spagnola a un corso di addestramento UAS a Emmen, concluso il 15 febbraio 2013 5.1.2 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Russia concernente il corso di addestramento alpino ad Andermatt, concluso il 6 marzo 2013 5.1.3 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'addestramento del comando delle forze speciali presso il «Danisch Frogman Corps», concluso il 3 maggio 2013 5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Francia concernente l'esercitazione comune INTER 13, concluso il 14 maggio 2013 5.1.5 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione «TIGER MEET 2013», concluso il 27 maggio 2013 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 19 giugno 2013 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Russia concernente il corso di addestramento alpino ad Andermatt, concluso il 19 giugno 2013 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Russia concernente l'invio di un ufficiale svizzero a un corso dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo, concluso il 14 agosto 2013 5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'esercito svedese concernente le attività congiunte di addestramento delle Forze aeree nel corso dell'anno 2013, concluso l'11 ottobre 2013 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2013», concluso il 7 novembre 2013

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5.2

Altri accordi internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.2.1 Accordo tra la Svizzera e il «BICES Group» concernente le relazioni operative e amministrative in relazione con l'allacciamento alla comunità BICES, concluso il 17 gennaio 2013

6

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Scambio di lettere tra la Svizzera e la Germania per migliorare le attività transfrontaliere in ambito finanziario, concluso il 15 agosto 2013, RS 0.672.913.631

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) 7.1.1 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche e dal Ministero dello sviluppo regionale e dell'amministrazione pubblica, concernente il progetto di studi sulla fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu», concluso il 24 settembre 2013 7.2 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro relativo alla cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente il progetto Kant sulle risorse idriche e lo smaltimento delle acque luride, concluso il 21 maggio 2013 7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto Kant sulle risorse idriche e sullo smaltimento delle acque luride, concluso il 18 novembre 2013 7.2.3 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente una piattaforma di dati elettronica, concluso il 27 febbraio 2013 7.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kosovo concernente il sostegno del Settore idrico interministeriale, concluso il 10 dicembre 2013 7.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Uzbekistan concernente il progetto di approvvigionamento di acqua potabile a Syrdarya, concluso il 1° novembre 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il rafforzamento della competitività delle PMI nei settori tessile e dell'abbigliamento, concluso il 30 agosto 2013 7.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente i progetti North Tajik II e Khujand III, concluso il 18 novembre 2013 7.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto Pamir n. II per l'approvvigionamento affidabile di elettricità, concluso il 14 marzo 2013 7.2.9 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della politica agricola e alimentare concernente il progetto sullo sviluppo del mercato bio in Ucraina, concluso il 15 marzo 2013 7.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il finanziamento di uno studio sulle finanze e le spese comunali in Serbia, concluso il 30 settembre 2013 7.2.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto per una migliore utilizzazione delle risorse idriche in Asia centrale ­ fase II, concluso il 17 aprile 2013 7.2.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS e l'IDA concernente il cofinanziamento di un progetto di riforma del settore finanziario della Banca mondiale, concluso il 14 agosto 2013 7.2.13 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS, l'IDA e la Banca nazionale kirghisa, concernente un progetto di riforma nel settore finanziario della Banca mondiale, concluso il 26 settembre 2013 7.2.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI, concernente una conferenza nel Kirghistan, concluso il 30 aprile 2013 7.2.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il contributo alla Rete anticorruzione per l'Europa dell'Est e l'Asia centrale, concluso il 4 aprile 2013 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139): Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 7.3.1 Protocollo d´intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Burkina Faso concernente il sostegno tecnico e finanziario alla Corte dei conti, concluso il 5 dicembre 2013 7.2.6

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Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente un aiuto budgetario, concluso l'11 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Agenzia colombiana per la cooperazione allo sviluppo internazionale, il Ministero dell'ambiente colombiano e l'impresa pubblica di Medellín EPM SA concernente il progetto sull'approvvigionamento energetico in Colombia, concluso il 6 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Colombia, rappresentata dalla Superintendenza dell'industria e del commercio del Ministero dell´interno, e l'Agenzia presidenziale sulla cooperazione internazionale concernente il progetto relativo al diritto nel settore della proprietà industriale, concluso il 7 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente il contributo svizzero all'implementazione delle riforme nel settore delle finanze pubbliche, concluso il 14 giugno 2013 Accordo quadro tra la Svizzera e l'Egitto concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 20 gennaio 2013, RS 0.974.232.1 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente il sostegno al «District Development Facility», concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità nel settore dell'analisi e della previsione macroeconomica, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente il contributo al «National Pensions Regulatory Authority (NPRA)», concluso il 28 novembre 2013 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Indonesia concernente il programma Riduzione delle emissioni nelle città ­ gestione dei rifiuti, concluso il 2 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Marocco concernente l'accesso al mercato e la promozione dei prodotti agricoli regionali (PAMPAT-MA), concluso il 23 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico concernente un aiuto budgetario, concluso il 27 giugno 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico, rappresentato dal Ministero delle finanze concernente il contributo della Svizzera per l'implementazione delle riforme nel settore dell'amministrazione fiscale, concluso il 27 giugno 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Norvegia e l'OIL concernente la seconda fase del progetto SCORE per una gestione d'impresa sostenibile, competitiva e responsabile, concluso il 7 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Agenzia peruviana di cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministero dell'ambiente peruviano e la città di Chiclayo concernente un piano integrato di gestione comunale dei rifiuti per la città di Chiclayo, concluso il 5 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Agenzia peruviana di cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministero peruviano dell'alloggio, delle costruzioni e della sanità, e l'impresa pubblica EPS Grau SA concernente l'approvvigionamento e la gestione delle risorse idriche a Piura, concluso il 4 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dalla Superintendenza delle banche, delle assicurazioni e delle casse pensioni private (SBS) e l'Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (APCI) concernente l'attuazione di un programma di assistenza tecnica relativo alla regolamentazione finanziaria, concluso il 9 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tunisia concernente l'accesso al mercato e la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio (PAMPAT-TN), concluso il 19 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tunisia concernente il programma di sostegno agli impianti di depurazione a Thala e Fériana, concluso il 15 marzo 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tunisia, rappresentata dal Ministero del turismo, concernente il progetto di attuazione di una DMO a Tataouine, a Medenina e a Gabès, concluso il 28 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente misure decentralizzate di sostegno al commercio per il rafforzamento della competitività delle PMI in Vietnam, concluso il 31 maggio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale della Tunisia (BCT) concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a favore delle banche centrali (BCC), concluso il 17 giugno 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale dell'Albania (BCA) concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a favore delle banche centrali (BCC), concluso il 18 ottobre 2013 Accordo di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca interamericana di sviluppo concernente l'iniziativa per città nuove e sostenibili, concluso il 2 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente l'aiuto tecnico alla gestione delle città in Asia, concluso il 30 settembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente l'implementazione di un fondo di garanzia dei depositi in Tunisia, concluso il 25 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero alla seconda fase di consolidamento della gestione del debito pubblico, concluso il 17 dicembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il partenariato per lo sviluppo urbano sostenibile, concluso il 9 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo fiduciario per il Vietnam, concluso il 6 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il trasferimento del contributo svizzero al sottoconto dell'«AFRITAC West II», concluso il 17 ottobre 2013 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la «INTOSAI Development Initiative (IDI)» concernente il cofinanziamento della «INTOSAI-Donor Cooperation 2013­2015», concluso l'11 novembre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il sostegno alla gestione del debito pubblico nei Paesi in sviluppo, concluso il 22 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e dalla DSC e l'UNOPS concernente l'«UN Trade Cluster Programm» nel Laos, concluso il 22 ottobre 2013 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ghana, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, e l'UNIDO concernente il progetto di miglioramento delle catene di valore aggiunto sostenibili per le esportazioni dal Ghana, concluso il 17 maggio 2013

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto di ricerca volto a misurare le ripercussioni sul mercato del lavoro, concluso il 7 ottobre 2013 7.3.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto di miglioramento delle condizioni di lavoro per l'attuazione delle norme fondamentali sul lavoro nel settore dell'industria tessile, concluso l'11 febbraio 2013 7.3.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto di sostegno al settore turistico in Myanmar per un lavoro dignitoso, concluso il 18 novembre 2013 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 17 dicembre 2012 7.4.2 Scambio di note tra la Svizzera e la Commissione europea concernente la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, concluso il 17 maggio 2013, RS 0.251.268.11 7.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Amministrazione generale del controllo della qualità, dell'ispezione e della quarantena (AQSIQ) della Cina sulla cooperazione nel settore degli ostacoli tecnici al commercio e in quello delle misure sanitarie e fitosanitarie, concluso il 5 luglio 2013 7.4.4 Accordo fra la Svizzera e le Filippine sull'istituzione di una commissione economica mista, conclusa il 28 giugno 2013 7.3.35

7.4

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'UFAM, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) e l'Università di Ginevra concernente il partenariato GRID-Ginevra, concluso il 12 dicembre 2013 8.2 Accordo tra le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria della Svizzera e della Spagna sulla procedura di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di locomotive e di veicoli ferroviari passeggeri, concluso il 28 novembre 2013 8.3 Accordo multilaterale M 257 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente le istruzioni d'imballaggio da IBC 04 a IBC 08 secondo la sottosezione 4.1.4.2. ADR, concluso il 14 giugno 2013

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Accordo multilaterale M 259 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di pile o batterie al litio danneggiate o difettose (n. ONU 3090 ­ 3091 ­ 3480 ­ 3481), concluso il 14 giugno 2013 8.5 Accordo multilaterale M 260 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente imballaggi e container contenenti sostanze che durante il trasporto comportano il rischio di asfissia, concluso il 14 giugno 2013 8.6 Accordo multilaterale M 261 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) concernente la sostituzione del riferimento allo standard EN ISO/IEC 17020:2004 con il riferimento all'EN ISO/IEC 17020:2012 (clausola 8.1.3 esclusa), concluso il 14 giugno 2013 8.7 Protocollo d'intesa sulla cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e il Ministero dei trasporti della Cina, concluso il 30 maggio 2013 8.8 Accordo tra le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria della Svizzera e dell'Austria sulla procedura di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di locomotive e di veicoli ferroviari passeggeri, concluso il 9 aprile 2013 8.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'UFCOM, e le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla ripartizione del dominio delle frequenze 918­921/873­876 MHz in gamme preferenziali, concluso il 26 ottobre 2012 8.10 Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), adesione della Svizzera il 27 giugno 2013, RS 0.451.461 8.11 Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-12) riunitasi dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012 8.4

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e gli altri accordi associati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2013) 220 definitivo recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2013 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», concluso il 22 febbraio 2013

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Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 1725 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Giordania, in Kosovo e negli Stati Uniti (Atlanta, Bedford, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Philadelphia, San Francisco, San Juan, Tampa, Washington), concluso il 26 aprile 2013 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione n. 259/2013/UE che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria, concluso il 20 giugno 2013, RS 0.362.380.055 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 610/2013 che modifica il codice frontiere Schengen (regolamento [CE] n. 562/2006), la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 539/2001, (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009, concluso il 21 agosto 2013, RS 0.362.380.056 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 4914 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 5 settembre 2013 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 5573 definitivo che modifica l'allegato della decisione di esecuzione della Commissione sull'accettazione delle specifiche tecniche del sistema di comunicazione «VIS-Mail» per gli scopi del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), concluso il 9 ottobre 2013 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2013) 6178 definitivo che fissa le specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, concluso il 31 ottobre 2013
Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione 2013/493/UE che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS), concluso il 31 ottobre 2013, RS 0.362.380.057

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Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (nuova versione), concluso il 20 febbraio 2013 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (nuova versione), concluso il 20 febbraio 2013 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 27 marzo 2013 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2013) 6181 definitivo della Commissione che modifica la decisione C(2006) 2909 definitivo della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e la decisione C(2008) 8657 definitivo della Commissione che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che aggiorna i rinvii a norme e a standard, concluso il 31 ottobre 2013 Accordo di esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 14 febbraio 2013 Scambio di note tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 maggio 2013 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 dicembre 2013 Scambio di note tra la Svizzera e la Norvegia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 febbraio 2013 Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 17 aprile 2013 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 10 dicembre 2013

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9.19 Scambio di note tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 29 aprile 2013 9.20 Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 30 ottobre 2013 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

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Abbreviazioni AAS

ADD

AELS AIS BIRS/IBRD BM CE CICR CSI DATEC DDIP DDPS DFAE DFGP DSC DSU Europol FAO FMI LAgr LCStr LFerr LFR LNA LM

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordi di associazione alla normativa di Dublino) (RS 0.142.392.68) Associazione europea di libero scambio Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca mondiale Comunità europea Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Direzione dello sviluppo e della cooperazione Divisione Sicurezza umana del DFAE Ufficio europeo di polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Fondo monetario internazionale Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.010) Legge federale del 17 aprile 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (RS 641.91) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10)

3683

LOGA LSO LStat LStr LTBC OCHA OCSE OHCHR OIL OIM OMC OMM OMS ONG OSCE PAM PMI SECO SFI UE UFAM UFCOM UNAIDS UNCCD UNDP UNDPA UNECE UNESCO UNHCHR

3684

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale di beni culturali (RS 444.1) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Unione europea Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale delle comunicazioni Programma delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani

UNHCR UNICEF UNIDO UNITAR UNO UNOPS UNRWA

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Childrens'Fund) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

3685

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto, presentato in ossequio a questa disposizione, menziona gli accordi conclusi nel 2013 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Il rapporto contiene inoltre le decisioni dei comitati misti o di altri organi istituiti dai trattati, per quanto queste decisioni possano avere valore di trattato o di emendamento di un trattato esistente. Il Consiglio federale determina, in base alla portata della decisione considerata, se questa condizione è adempiuta.

I trattati conclusi in gran numero in ambiti importanti (cooperazione allo sviluppo, affari militari) sono classificati per tema preceduti da un'introduzione che espone il contesto politico in cui si inserisce l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal Consiglio federale come trattati figurano anch'essi nel presente rapporto. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico.

3686

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati suddivisi secondo i capitoli del rapporto rispetto all'anno scorso.

Capitolo

Capitolo 2 Capitolo 2.1 Capitolo 2.2 Capitolo 2.3 Capitolo 2.4 Capitolo 2.5 Capitolo 2.6

2012

2013

61 30 147 83 42 4

1 31 128 87 59 2

7

8

14

13

3

3

Capitolo 2.8

Trattati del DFAE Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Aiuto umanitario Promozione civile della pace e sicurezza umana Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del DFAE

Capitolo 3

Trattati del DFI

Capitolo 4

Trattati del DFGP

5

8

Capitolo 5

Trattati del DDPS

25

11

Capitolo 6

Trattati del DFF

3

1

Capitolo 7 Capitolo 7.1 Capitolo 7.2 Capitolo 7.3 Capitolo 7.4

Trattati del DEFR Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Altri trattati del DEFR

36 2 14 2

1 15 37 4

Capitolo 8

Trattati del DATEC

14

9

Capitolo 9

Schengen ­ Dublino/Eurodac

9

11

501

429

114

129

1

3

Capitolo 2.7

Totale Modifiche di trattati 10.1

DFAE

10.2

DFI

10.3

DFGP

4

17

10.4

DDPS

1

2

10.5

DFF

6

4

10.6

DEFR

48

44

10.7

DATEC

10

13

184

212

Totale

3687

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale o no. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale, ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Consiglio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore.

L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3688

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dodici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria e Romania) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei 10 Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impegnati completamente fino alla metà del 2012, e anche i contribuiti per la Bulgaria e la Romania sono stati ampiamente impegnati dalla DSC già nel 2012. Nel 2013 è stato pertanto concluso soltanto un nuovo trattato, nel contempo sono stati modificati 41 progetti in corso. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

3689

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, dal Ministero della sanità, dal Ministero del lavoro e della politica sociale e dal Ministero dell'educazione, della gioventù e della ricerca concernente il progetto sul fondo tematico per i Rom e altri gruppi svantaggiati, concluso il 21 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi riguardo alla realizzazione del progetto sul fondo tematico per i Rom e altri gruppi svantaggiati. Disciplina in particolare la gestione del contributo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il fondo tematico per i Rom e altri gruppi svantaggiati contribuisce a migliorare le condizioni di vita di numerosi Comuni e a promuovere l'integrazione sociale di questi gruppi grazie a una maggiore sensibilizzazione e comprensione reciproca.

C.

6,92 milioni di franchi. I costi rientrano nel contributo di 76 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 7 settembre 2010 tra la Svizzera e la Bulgaria (RS 0.973.221.41). Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 gennaio 2013 ed è valido fino al 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

3690

2.2

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera mira a favorire uno sviluppo duraturo globale per ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. La DSC sostiene la decentralizzazione, il buon governo e l'accesso delle popolazioni sfavorite alla consulenza giuridica e ai servizi sociali.

Essa promuove la riforma dei sistemi sanitari e la distribuzione decentralizzata dell'acqua, l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo di filiere di valore aggiunto che consentano in particolare alle popolazioni povere e rurali di accedere al mercato. Altri temi della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est sono i cambiamenti climatici e la migrazione. La cooperazione mira a sostenere gli sforzi profusi dai Governi, dagli attori della società civile e dall'economia privata per risolvere i problemi connessi alla transizione.

3691

2.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente il progetto di sviluppo economico regionale in Macedonia, concluso il 28 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) volta a ridurre il divario nello sviluppo regionale in Macedonia consolidando la governance regionale e coordinando meglio le politiche.

B.

Le varie regioni presentano livelli di sviluppo diversi. Ne consegue un flusso migratorio interno verso la capitale e una diminuzione della densità demografica nel resto del Paese. Per promuovere uno sviluppo più equilibrato è necessaria una soluzione coerente e sistematica.

C.

1,627 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3692

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente un contributo al Fondo regionale aperto per la modernizzazione dei servizi comunali, concluso il 29 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) per il Fondo regionale aperto per la modernizzazione dei servizi comunali.

B.

La cooperazione regionale è essenziale per stabilire una base comune dei Paesi dei Balcani occidentali in vista della loro integrazione nell'Europa. Il Fondo regionale aperto della GIZ per la modernizzazione dei servizi comunali è uno strumento operativo di portata regionale. Il Fondo è stato istituito da una rete di attori chiave allo scopo di promuovere servizi comunali di buona qualità. Il Fondo consente di validare e generalizzare l'utilizzazione di procedure e strumenti sperimentati, conformemente agli standard europei.

La decentralizzazione di mezzi e responsabilità ai prestatori di servizi nei Comuni è una delle grandi sfide della transizione nell'Europa sudorientale.

Per il trasferimento di competenze alle amministrazioni locali mancano spesso mezzi adeguati e il know-how. I servizi attesi sono pertanto di pessima qualità e inefficaci. Per fornire i loro servizi diversi Comuni nei Balcani occidentali hanno tuttavia sviluppato procedure valide e moderne che tengono conto dei bisogni dei cittadini. Vi è un grande potenziale per lo scambio e l'apprendimento al di là delle frontiere etniche e nazionali, ancora poco sfruttato a causa di una scarsa cultura di collaborazione e del passato conflittuale della regione. Il Fondo sostiene dal 2007 reti regionali e nazionali che promuovono l'approfondimento e l'intensificazione degli scambi di esperienze al di là delle frontiere.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 marzo 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3693

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Austria, rappresentata dall'Agenzia per lo sviluppo austriaca, concernente il cofinanziamento del programma di promozione per piccole e medie imprese nel Kosovo, concluso il 23 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del cofinanziamento da parte della Svizzera e dell'Austria del programma di promozione per piccole e medie imprese nel Kosovo.

B.

Nel Kosovo il maggiore potenziale per la creazione di posti di lavoro risiede nel settore privato. La promozione del settore privato, e più precisamente delle piccole e medie imprese, è dunque una priorità del governo kosovaro.

Il programma di promozione di Austria e Svizzera sostiene lo sviluppo di capacità nel settore dei servizi per le imprese e facilita l'accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.

C.

766 600 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 15 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni, se non fosse possibile concordare alcuna soluzione per proseguire la cooperazione.

3694

2.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero per la sicurezza (Servizio per gli affari esteri), concernente il sostegno al progetto di prevenzione della migrazione illegale in Bosnia e Erzegovina e nella regione e di aiuto al rientro volontario, concluso l'8 aprile 2013

A.

Il progetto rafforza le istituzioni nazionali dello Stato nel settore della gestione della migrazione. Sostiene lo sviluppo di capacità per gestire la crescente immigrazione clandestina, il transito e il soggiorno di immigrati in Bosnia e Erzegovina e per controllare il transito e l'entrata nel territorio dell'Europa occidentale. I migranti illegali e le vittime della tratta di esseri umani beneficiano di programmi di rientro volontario e la loro riammissione è assicurata. Il progetto premette inoltre di rafforzare le capacità operative del Centro d'immigrazione che si occupa di lottare contro l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e delle questioni legate ai migranti illegali. Il progetto mira infine a promuovere la cooperazione regionale dei Paesi dell'Europa sudorientale e le iniziative congiunte.

B.

Grazie all'armonizzazione dei meccanismi di gestione dei flussi migratori e dei problemi legati all'asilo con gli standard dell'UE, la Bosnia e Erzegovina ha compiuto progressi notevoli nello sviluppo della politica migratoria e della relativa legislazione. Resta però molto difficile realizzare un controllo completo delle frontiere. Dal 2010 sono stati registrati nuovi flussi migratori in provenienza dai Paesi dell'Africa settentrionale e centrale e dal Vicino Oriente. Dall'entrata della Croazia nell'UE la frontiera della Bosnia e Erzegovina è sottoposta a una pressione maggiore, che si ripercuote direttamente sulle capacità di vigilanza delle frontiere.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2013 e copre il periodo dal 10 aprile 2013 al 4 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3695

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero per la sicurezza, concernente il sostegno al progetto di miglioramento del lavoro di polizia giudiziaria da parte della polizia di frontiera in Bosnia e Erzegovina, concluso l'8 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto per migliorare il lavoro di polizia giudiziaria da parte della polizia di frontiera in Bosnia e Erzegovina.

B.

Vista la posizione geostrategica della Bosnia e Erzegovina è fondamentale attuare controlli efficaci alle frontiere. Dopo l'integrazione della Croazia nell'UE, la Bosnia e Erzegovina si è vista attribuire la responsabilità del controllo di 1200 km di frontiere esterne della zona Schengen. Di fronte ai problemi connessi alla criminalità transfrontaliera e ai flussi migratori illegali, la Bosnia e Erzegovina deve essere in grado di reagire con misure efficaci.

Nel quadro del partenariato sulla migrazione tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina l'ufficio centrale d'inchiesta della polizia di frontiera ha predisposto un ambiente sicuro e professionale per i funzionari di polizia e gli informatori che operano nel settore della criminalità transfrontaliera. Il quadro legale per il lavoro con gli informatori è stato stabilito e la sezione delle operazioni sotto copertura è stata potenziata. Tuttavia la polizia di frontiera deve sviluppare capacità nel settore del lavoro di polizia giudiziaria, soprattutto per quanto riguarda le basi legali e la protezione penale, la formazione della polizia di frontiera e l'amministrazione, nonché il trattamento e la valutazione delle informazioni sulla criminalità. Occorre inoltre migliorare il sistema informatico, che consente di interconnettere tutti i servizi della polizia di frontiera e garantire una trasmissione dei dati sicura e standardizzata.

C.

332 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2013 e copre il periodo dal 10 aprile 2013 al 4 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3696

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sicurezza, e l'OIM, concernente il progetto di sostegno al sistema di gestione dell'immigrazione e dell'asilo in Bosnia e Erzegovina, concluso il 22 luglio 2013

A.

La strategia 2012­2015 sulla migrazione e l'asilo della Bosnia e Erzegovina e il relativo piano d'azione costituiscono uno dei risultati più importanti della prima fase della collaborazione con il Ministero della sicurezza della Bosnia nel quadro dei partenariati sulla migrazione della Svizzera con i Paesi dei Balcani occidentali. L'adeguamento delle basi legali concernenti il soggiorno degli stranieri e l'asilo in Bosnia e Erzegovina è in corso. Inoltre, le condizioni tecniche e le risorse umane necessarie per assicurare una gestione efficace della migrazione sono in corso d'elaborazione. La seconda fase della collaborazione, ora concordata, deve consentire di consolidare questi lavori per renderli durevoli.

B.

Negli ultimi anni gli uffici competenti in materia di asilo e migrazione in Bosnia e Erzegovina hanno compiuto grandi progressi nella gestione della migrazione. Il processo di armonizzazione di queste politiche con l'acquis di Schengen è tuttavia ancora in corso. Dall'entrata della Croazia nell'UE, la Bosnia e Erzegovina è sottoposta a una pressione migratoria maggiore. È pertanto importante che le istituzioni bosniache continuino a essere potenziate e che il processo di adeguamento delle basi legali sia costantemente controllato in modo professionale, affinché sia conforme agli standard internazionali.

C.

430 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3697

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero dei diritti umani e dei rifugiati, concernente il contributo al programma integrato per sostenere la reintegrazione delle persone rimpatriate in virtù dell'accordo di riammissione, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il contributo della Svizzera al programma di sostegno alla reintegrazione delle persone rimpatriate in Bosnia e Erzegovina.

B.

Si stima che 80 000 profughi della Bosnia e Erzegovina risiedano ancora all'estero come rifugiati e debbano trovare una sistemazione definitiva. Nella maggior parte dei casi sono obbligati a rimpatriare. La Bosnia e Erzegovina si attende dunque un numero importante di rimpatri. Il suo Governo è chiamato a elaborare politiche e misure ad hoc e a creare strutture d'accoglienza. Nel quadro di un partenariato sulla migrazione, la Svizzera aiuta la Bosnia e Erzegovina ad attuare a livello statale un processo concreto di riammissione. A tal fine è già stato realizzato un centro di transito ed elaborata una legislazione in materia. L'introduzione di misure per applicare a livello comunale un modello coerente di reintegrazione a lungo termine dovrebbe migliorare la qualità del sistema nazionale di reintegrazione.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3698

2.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione interstatale del Kazakistan e del Kirghizistan, responsabile della regione del Chu e del Talas, concernente il finanziamento di un progetto per migliorare la collaborazione transfrontaliera nell'utilizzazione delle risorse idriche, concluso il 16 aprile 2013

A.

L'accordo definisce il quadro della collaborazione tra la Svizzera, il Kazakistan e il Kirghizistan concernente l'attuazione del progetto per migliorare lo scambio d'informazioni tra il Kirghizistan e il Kazakistan sulla disponibilità di acqua dei fiumi transfrontalieri Chu e Talas. Questo scambio d'informazioni potrà essere migliorato semplificando il processo decisionale della Commissione interstatale del Kirghizistan e del Kazakistan, che è responsabile di questa regione e della gestione dell'acqua dei due fiumi.

B.

Una priorità del programma regionale della DSC nell'Asia centrale è rendere trasparente l'utilizzazione dell'acqua nelle regioni transfrontaliere. La mancanza di sistemi di controllo e l'insufficienza delle misure, cui si aggiungono problemi di salvaguardia e di comunicazione dei dati, determinano uno sperpero di risorse idriche. Questo fenomeno ha inoltre ripercussioni negative sul lavoro della Commissione interstatale, che è chiamata a prendere decisioni sulla base di dati poco affidabili. Grazie a questo progetto, sarà attuato un sistema di vigilanza e di trattamento dei dati e formato il personale per la sua utilizzazione. Il progetto sarà attuato dal Dipartimento della gestione dell'acqua del Ministero dell'agricoltura del Kirghizistan.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3699

2.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura e dal Dipartimento per la gestione dell'acqua, concernente il finanziamento di un progetto per migliorare lo scambio transfrontaliero di informazioni nelle regioni attraversate dai fiumi Chu e Talas, concluso il 23 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Kirghizistan concernente l'attuazione del progetto per migliorare lo scambio transfrontaliero d'informazioni tra il Kirghizistan e il Kazakistan per quanto riguarda la disponibilità di acqua dei fiumi transfrontalieri Chu e Talas. Questo scambio di informazioni potrà essere migliorato semplificando il processo decisionale della Commissione interstatale del Kirghizistan e del Kazakistan, che è responsabile di questa regione e della gestione dell'acqua dei due fiumi.

B.

Una priorità del programma regionale della DSC nell'Asia centrale è rendere trasparente l'utilizzazione dell'acqua nelle regioni transfrontaliere. La mancanza di sistemi di controllo e l'insufficienza delle misure, cui si aggiungono problemi di salvaguardia e di comunicazione dei dati, determinano uno sperpero di risorse idriche. Questo fenomeno ha inoltre ripercussioni negative sul lavoro della Commissione interstatale, che è chiamata a prendere decisioni sulla base di dati poco affidabili. Grazie a questo progetto, sarà attuato un sistema di vigilanza e di trattamento dei dati e formato il personale per la sua utilizzazione.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3700

2.2.10

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero del lavoro e del welfare, concernente il programma per la promozione dell'occupazione giovanile, concluso il 15 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Kosovo concernenti il programma di promozione dell'occupazione giovanile.

B.

Il programma si prefigge di promuovere l'occupazione dei giovani di entrambi i sessi e facilitare la transizione tra la formazione e la vita professionale. Il programma corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero del lavoro e del welfare del Kosovo.

C.

7,2 milioni franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3701

2.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione e delle autorità comunali, concernente il progetto «Svizzera-Kosovo. Sostegno all'amministrazione e alle autorità comunali nonché alla decentralizzazione», concluso il 24 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con il Kosovo riguardo alla terza fase del progetto di sostegno all'amministrazione e alle autorità comunali nonché alla decentralizzazione.

B.

Il progetto rappresenta una priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro dell'amministrazione e delle autorità comunali.

C.

2,23 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3702

2.2.12

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, concernente il programma di promozione del lavoro e del reddito nel settore privato, concluso il 2 ottobre 2013

A.

L'accordo di progetto definisce le modalità della collaborazione con il Kosovo durante la fase di sviluppo del programma di promozione del lavoro e del reddito nel settore privato.

B.

Il programma punta a sostenere la creazione di opportunità di lavoro e di reddito durevoli per donne e uomini nel settore privato. Corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero kosovaro del commercio e dell'industria.

C.

1,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3703

2.2.13

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, concernente il programma per la preservazione della natura in Macedonia, concluso il 4 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità per le attività del progetto volto a sostenere la Macedonia nella preservazione della sua eccezionale biodiversità e dei suoi ecosistemi naturali mediante una gestione e utilizzazione sostenibili degli stessi.

B.

I principali attori a livello nazionale, regionale e locale contribuiscono alla preservazione efficace delle risorse naturali della regione di Bregalnica.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione con il Governo della Macedonia.

C.

5,64 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2013 e copre il periodo dal 5 marzo 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3704

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldavia, rappresentata dal Ministero della salute, concernente la regionalizzazione dei servizi d'urgenza pediatrici in Moldavia, concluso il 25 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Moldavia per quanto riguarda l'estensione del programma sanitario svizzero nel settore della medicina d'urgenza pediatrica.

B.

La lotta contro la mortalità infantile è una priorità del programma di cooperazione tra la DSC e la Moldavia. La realizzazione di un progetto di servizi d'urgenza pediatrici a livello nazionale, prevista nella seconda fase, ha comportato l'attuazione di un quadro legale e operativo per il finanziamento delle prestazioni d'urgenza pediatriche. Nella fase attuale l'efficacia delle urgenze pediatriche deve essere migliorata in modo mirato affinché tutti i bambini possano beneficiare di un'assistenza medica d'urgenza ottimale.

C.

9,23 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3705

2.2.15

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e la Serbia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di promozione delle attività economiche nel sudovest della Serbia, concluso il 13 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con la Serbia concernenti il progetto di promozione delle attività economiche nel sudovest della Serbia.

B.

L'obiettivo del progetto è sostenere l'agricoltura e il turismo nella regione di Zlatibor al fine di offrire migliori opportunità occupazionali ai giovani e alle donne. Vista la persistenza della crisi economica in Serbia, il 26 per cento della popolazione attiva è disoccupata, di cui il 50 per cento giovani. Nella regione di Zlatibor, i prodotti tradizionali dell'agricoltura sono commercializzati nel settore turistico. Il rafforzamento del potenziale dell'agricoltura e la consulenza a donne e giovani intenzionati ad avviare una piccola impresa consentiranno di creare più occasioni d'impiego e di ridurre la disoccupazione.

C.

3,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2013 ed è valido fino al 31 maggio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3706

2.2.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia, rappresentata dal supplente del primo ministro, concernente il progetto volto a favorire l'integrazione sociale in Serbia, concluso il 15 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con la Serbia concernenti il progetto volto a favorire l'integrazione sociale in Serbia.

B.

L'obiettivo del progetto è sostenere la politica di crescita inclusiva e di coesione sociale condotta in Serbia e di armonizzarla con la strategia Europa 2020. Questa politica, che deve consentire di raggiungere anche gli strati sociali sfavoriti, è attuata dai pertinenti ministeri e Governi regionali.

L'Unità per l'integrazione sociale e la riduzione della povertà (SIPRU) è stata trasferita nella Segreteria generale del Governo serbo. In tal modo il tema dell'inclusione sociale è stato ancorato in modo duraturo nel Governo serbo.

Considerato che l'integrazione sociale costituisce uno dei punti critici nel processo d'integrazione nell'UE, il Governo serbo ha deciso di mettere mano attivamente a questa questione. L'UE ha chiesto alla Serbia di rafforzare l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti come i Rom, i disabili, i giovani e le persone anziane. La Svizzera sostiene in tal modo gli sforzi profusi dal Governo serbo.

C.

1,398 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2013 e copre il periodo dal 15 giugno 2013 al 30 aprile 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3707

2.2.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero della salute, concernente il progetto di riforma della formazione di base in medicina nel Tagikistan, concluso il 7 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Tagikistan per la riforma del settore sanitario in Tagikistan. Il contributo della Svizzera concerne essenzialmente il miglioramento dei corsi della formazione di base nella medicina di famiglia.

B.

La DSC sostiene dal 2007 lo sviluppo di un piano per riformare la formazione universitaria in medicina nel Tagikistan. Questo piano costituisce la base legale per l'attuazione della riforma volta a favorire l'accesso alle cure mediche e a migliorarne la qualità. La prima fase del progetto ha contribuito a sviluppare nuovi corsi nella facoltà di medicina, a potenziarne la capacità e a gettare le basi di una formazione sia teorica sia pratica. La seconda fase prevede di integrare nel programma i giovani medici nella fase di specializzazione e gli infermieri. Essa punta a sviluppare un approccio olistico per tutti i livelli di formazione.

C.

460 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015. Prevede una clausola per aumentare il budget a 3,05 milioni di franchi, se il Parlamento svizzero approva la prosecuzione della cooperazione della Svizzera con i Paesi dell'Europa dell'Est.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti parti o obiettivi dell'accordo, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3708

2.2.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Tagikistan, rappresentato dal Ministero della salute e del welfare, concernente il progetto di miglioramento delle cure mediche di base in Tagikistan, concluso il 3 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Tagikistan concernenti la riforma del settore sanitario in Tagikistan. Lo sviluppo delle cure mediche di base e la promozione della sanità nei Comuni rurali contribuiranno a migliorare lo stato di salute di uomini, donne e bambini.

B.

La BM ha lanciato un progetto di riforma del settore sanitario al quale la DSC partecipa finanziariamente in sei distretti del Paese. È attualmente in corso e sarà ulteriormente sviluppata una riforma completa del sistema sanitario di base articolata sul modello del medico di famiglia. Sono previste iniziative nelle istituzioni (riorganizzazione degli ospedali, collaborazione con le autorità locali e i gruppi comunali) e formazioni (corsi per il personale di cura, i medici e i formatori). La realizzazione del progetto è affidata all'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti parti o obiettivi dell'accordo, può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3709

2.2.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della salute, concernente il progetto di promozione e comunicazione della salute riproduttiva e della salute di madre e bambino, concluso il 29 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'Ucraina concernente il progetto di promozione e comunicazione della salute riproduttiva e della salute di madre e bambino.

B.

Il settore sanitario è una delle attività principali della cooperazione della Svizzera in Ucraina. Nella riforma del sistema sanitario il Governo ucraino intende porre l'accento sulla prevenzione. I servizi di promozione della salute sono sviluppati allo scopo di rendere gli stili di vita, spesso a rischio, più sani. Il progetto è attuato mediante lo sviluppo della promozione della salute e la formazione del personale grazie a campagne di sensibilizzazione e consulenze dispensate a livello comunale.

C.

2,83 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2013 e copre il periodo dal 29 aprile 2013 fino al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3710

2.2.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la BM concernente l'attuazione di un progetto di gestione integrata delle risorse idriche del Kirghizistan. Il progetto mira a sostenere a livello nazionale e regionale l'introduzione del codice dell'acqua approvato nel febbraio 2013.

B.

Garantendo nella regione la disponibilità di risorse idriche e di energia si prevengono i conflitti e si favorisce lo sviluppo economico, ossia si riduce la povertà della popolazione rurale. Le associazioni degli utilizzatori dell'acqua ricevono un sostegno per lo sfruttamento e la manutenzione in piena autonomia dei loro sistemi di irrigazione e drenaggio.

C.

8,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 ed è valido fino al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3711

2.2.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Croce rossa serba concernente il progetto comune volto a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi marginalizzati, concluso il 21 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione per l'attuazione del programma volto a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi marginalizzati. L'accordo concerne la parte del programma realizzata dalla Croce rossa serba.

B.

Negli ultimi dieci anni la situazione dei Rom, dei Valacchi e di altre minoranze in Serbia è sensibilmente peggiorata. Come conseguenza diretta della povertà 80 000 ragazzi non possono frequentare la scuola elementare. Quale prosecuzione delle attività condotte dal 2003 con il sostegno della Svizzera, un programma comune attuato dall'UNICEF, da diverse ONG e dalla Croce rossa serba incoraggia l'integrazione sociale dei Rom e di altre minoranze, in particolare agevolandone l'accesso all'istruzione. Il programma concerne 77 Comuni serbi, che consentono ai bambini rom o appartenenti ad altre minoranze di frequentare la scuola primaria e di integrarsi pertanto nella società. In tal modo, sono sostenute e consolidate le riforme in corso nel Ministero dell'educazione.

C.

4,108 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2013 e copre il periodo dal 21 giugno 2013 al 31 maggio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3712

2.2.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO per l'attuazione del progetto di sostegno tecnico e istituzionale nel settore dell'allevamento nelle regioni sudorientali dell'Armenia, concluso il 25 febbraio 2013

A.

L'accordo concluso tra la DSC e la FAO definisce le modalità del contributo finanziario per l'attuazione del progetto di sostegno tecnico e istituzionale nel settore dell'allevamento nelle regioni sudorientali dell'Armenia incentrato sulla formazione degli allevatori e sul rafforzamento dell'allevamento nella regione.

B.

L'agricoltura rappresenta uno dei principali settori economici dell'Armenia, in particolare nella provincia arretrata di Syunik. Il progetto ha già riscosso successi nei settori dell'economia lattiera e carnea: la produzione di carne è aumentata del 16 per cento e quella di latte dell'11 per cento.

C.

726 132 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° marzo 2013 al 30 novembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3713

2.2.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto democratico per gli affari internazionali di Washington concernete il progetto volto a promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione alle elezioni comunali in Macedonia nel 2013, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione delle attività per migliorare l'atmosfera nelle elezioni locali e per sensibilizzare i partiti politici, i Comuni e gli elettori sull'importanza di elezioni libere e giuste.

B.

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: promuovere elezioni giuste e democratiche, prevenire la violenza durante la campagna elettorale e il giorno dello scrutinio, contribuire a migliorare in generale il comportamento elettorale dei partiti politici della Macedonia.

C.

148 741 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 14 dicembre 2012 al 31 marzo 2013 Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese. Per ragioni di tempo non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3714

2.2.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo al progetto di rafforzamento delle capacità istituzionali e della cooperazione regionale in campo sanitario nell'Europa sudorientale, concluso il 1° ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione con l'OMS concernente il progetto di rafforzamento delle capacità istituzionali e della cooperazione regionale in campo sanitario nell'Europa sudorientale.

B.

La Rete sanitaria dell'Europa sudorientale è stata costituita nel 2011 sotto l'egida dell'OMS nel quadro del Patto di stabilità allo scopo di riunire le autorità sanitarie e gli organi decisionali al di qua e al di là delle frontiere per migliorare la salute della popolazione nell'Europa sudorientale. Per favorire lo sviluppo e la stabilità e migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari nella regione occorre delegare le responsabilità ai Paesi stessi. Per incoraggiarli ad assumere la piena responsabilità della rete, il progetto si prefigge di attuare procedure operative standard e creare posti di direzione presso la segreteria della Rete sanitaria, potenziare le capacità di gestione dei centri regionali di sviluppo sanitario e incoraggiare il rafforzamento delle capacità nel settore della diplomazia e dei negoziati nazionali in materia di sanità.

C.

403 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3715

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il contributo al progetto di riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia e Erzegovina incentrato sullo sviluppo e perfezionamento di strategie, capacità e servizi moderni e durevoli per migliorare la salute pubblica, concluso il 21 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'OMS per quanto riguarda il programma per ridurre i fattori di rischio sanitari in Bosnia e Erzegovina.

B.

Causate soprattutto da uno stile di vita insalubre, le malattie croniche sono la prima causa di decesso e di disabilità in Bosnia e Erzegovina. Il trattamento di queste malattie richiede cure di lunga durata e terapie intensive, che fanno lievitare i costi sanitari a carico dello Stato. Gli interventi attuati nel quadro del progetto dovrebbero diminuire a medio termine le malattie croniche e consentire importanti risparmi. Il progetto si prefigge di migliorare la prevenzione e la profilassi. Gli interventi saranno realizzati nell'ambito della prevenzione primaria. Si prevede di adottare misure e strategie finalizzate a ridurre le cause e i rischi delle malattie e di metterle in atto nell'assistenza primaria e negli studi dei medici di famiglia.

C.

1,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3716

2.2.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati in Tagikistan, concluso il 1° dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e il PNUS concernente un progetto per migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati, in particolare le donne lasciate sole in Tagikistan da migranti per ragioni economiche.

B.

Nel quadro di questo progetto è prevista la realizzazione di una piattaforma di dialogo tra la società civile e il Governo allo scopo di discutere dei problemi in sospeso e di elaborare riforme. Momenti informativi dovranno consentire di sensibilizzare da 80 000 a 100 000 persone sul diritto e sulla necessità di rispettarlo. L'aiuto giuridico a favore di 20 000 persone, in maggioranza donne, deve migliorare in cinque regioni del Tagikistan. Questo progetto è realizzato congiuntamente dal PNUS e Helvetas Swiss Intercooperation.

C.

1,1 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013. Contiene un'opzione di proroga fino al 30 novembre 2016 con aumento del budget nel caso i risultati della prima fase del progetto ne giustificassero la prosecuzione e previa autorizzazione da parte del DFAE prima della conclusione del contratto. L'accordo può essere denunciato dopo discussione tra le Parti con un preavviso scritto di 30 giorni. Per ragioni di tempo, non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3717

2.2.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sostegno alle misure di lotta alla corruzione in Kosovo, concluso il 30 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contribuito finanziario della Svizzera al PNUS concernente il progetto di sostegno alle misure di lotta alla corruzione in Kosovo.

B.

La lotta alla corruzione è una priorità assoluta del Governo kosovaro. Il programma del PNUS contribuisce a diminuire la corruzione sostenendo le istituzioni pubbliche e la società civile nello sviluppo di capacità nell'ambito della prevenzione, segnalazione e perseguimento di atti di corruzione.

C.

1,977 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3718

2.2.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario per l'elaborazione del rapporto 2013 sullo sviluppo umano (Human Development Report), concluso il 13 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario della Svizzera al PNUS per l'elaborazione del rapporto 2013 sullo sviluppo umano (Human Development Report) in Kosovo.

B.

Il rapporto 2013 esamina in che misura la mobilità favorisca lo sviluppo.

Esso fornisce conoscenze fondate di cui possono avvalersi i decisori svizzeri e kosovari per definire politiche e programmi.

C.

152 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3719

2.2.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di integrazione del concetto di migrazione e sviluppo nelle politiche, nelle strategie e nei piani d'azione pertinenti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 15 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il PNUS per quanto riguarda il progetto di integrazione del concetto di migrazione e sviluppo nelle politiche, nelle strategie e nei piani d'azione pertinenti in Bosnia e Erzegovina.

B.

Migrazione e sviluppo è un nuovo concetto che si applica alle politiche e alle strategie in Bosnia e Erzegovina. Per elaborare un concetto di migrazione e sviluppo solido è necessario procedere per tappe: dall'analisi, all'attuazione, alla validazione, fino all'integrazione del concetto nei relativi processi politici. Nell'arco di due anni saranno realizzate e valutate azioni pilota in dieci Comuni selezionati. Il concetto di migrazione e sviluppo deve essere integrato nella pianificazione locale; i migranti devono essere coinvolti nei progetti di sviluppo dei loro Comuni d'origine, per esempio in qualità di investitori, specialisti o catalizzatori di rete. Le esperienze valide saranno integrate nei processi politici pertinenti. La Bosnia e Erzegovina è confrontata già dagli anni Settanta a flussi migratori crescenti. Circa 1,5 milioni di cittadini bosniaci, ossia un terzo della popolazione, vive all'estero, in parte di seconda o terza generazione. In Svizzera risiedono circa 70 000 bosniaci, di cui la metà possiede la doppia nazionalità. Vista la lentezza dello sviluppo politico, sociale ed economico in Bosnia e Erzegovina, v'è da prevedere che l'emigrazione verso Paesi economicamente più sviluppati continui. Questo ha un impatto profondo sulla Bosnia e Erzegovina (p. es. fuga dei cervelli). Le autorità bosniache devono reagire attivamente a queste sfide con soluzioni durevoli. Occorre sviluppare politiche adeguate che consentano di sfruttare il potenziale della popolazione desiderosa di emigrare e della diaspora per favorire lo sviluppo nel Paese.

C.

975 586 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2013 e copre il periodo dal 16 luglio 2013 al 15 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3720

2.2.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Coordinatore residente dell'ONU e il PNUS in Albania concernente il contributo al Fondo unico dell'ONU in Albania, concluso il 6 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità per l'impiego del contributo al Fondo unico delle Nazioni Unite in Albania per sostenere il PNUS con il Governo albanese per il periodo 2012­2016.

B.

Il contributo della Svizzera sostiene in modo mirato i settori del PNUS concernenti la promozione dell'integrazione sociale in Albania. L'obiettivo del programma è assicurare la protezione dei diritti dei singoli e dei gruppi sfavoriti mediante misure strategiche e legislative, nonché meccanismi di protezione sociale inclusivi ed efficaci conformi alle norme internazionali e agli standard europei.

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2013 e copre il periodo dal 6 settembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3721

2.2.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto comune destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, concluso il 3 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente l'attuazione del progetto destinato a favorire l'integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati. L'accordo riguarda la parte del programma realizzata dall'UNICEF.

B.

Negli ultimi dieci anni la situazione dei Rom, dei Valacchi e di altre minoranze in Serbia è peggiorata. Come conseguenza diretta della povertà 80 000 ragazzi non possono frequentare la scuola elementare. Quale prosecuzione delle attività condotte dal 2003 con il sostegno della Svizzera, un programma comune attuato dall'UNICEF, di diverse ONG e dalla Croce Rossa serba incoraggia l'integrazione sociale dei Rom e di altre minoranze, in particolare agevolando loro l'accesso all'istruzione. Il programma comprende 77 Comuni serbi che permettono ai Rom e ai ragazzi di altre minoranze di frequentare la scuola elementare e di integrarsi sia nell'ambiente scolastico sia nella società. In tal modo sostiene e consolida le riforme in corso nel Ministero dell'istruzione.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2013 e copre il periodo dal 3 luglio 2013 al 31 maggio 2017. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3722

2.3

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo» Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra le sue attività sulle regioni più povere del pianeta in Africa, Asia e America latina. Sostiene gli sforzi direttamente compiuti dai Paesi poveri e fragili e dalle loro popolazioni per affrontare i problemi di povertà e di sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. La Svizzera sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo, e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

3723

2.3.1

Accordo quadro tra la Svizzera e il Sudafrica concernente la cooperazione allo sviluppo, concluso il 16 settembre 2013, RS 0.974.211.8

A.

L'accordo quadro definisce le modalità generali della cooperazione allo sviluppo tra il Governo svizzero il Governo del Sudafrica.

B.

Finora la collaborazione con il Sudafrica era retta da due memorandum d'intesa del 14 settembre 1994 e dell'8 marzo 2008 tra il Governo svizzero e il Governo del Sudafrica. Ora è disciplinata con un accordo quadro.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2014 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3724

2.3.2

Accordo di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Austria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente la gestione delle conoscenze e il dialogo politico per promuovere uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna, concluso il 13 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con l'Agenzia di sviluppo austriaca in materia di dialogo politico e gestione delle conoscenze per promuovere uno sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna.

B.

L'accordo rafforza la collaborazione tra Svizzera e Austria e promuove lo sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 novembre 2013 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3725

2.3.3

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente il piano strategico istituzionale 2012­2016 della «Defensoría del Pueblo» in Bolivia, concluso il 12 settembre 2013

A.

L'accordo concerne una cooperazione delegata tra la Svizzera (lead) e il Belgio (co-donor) per sostenere il piano strategico istituzionale 2012­2016 del Ministero pubblico «Defensoría del pueblo» in Bolivia. Stabilisce le regole e le procedure comuni per la cooperazione delegata.

B.

L'accordo consentirà di migliorare il coordinamento tra i donatori, di armonizzare e di ridurre l'onere amministrativo per il Paese partner.

C.

2,515 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2013 e copre il periodo dal 12 settembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di quattro mesi.

3726

2.3.4

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il contributo della DSC al finanziamento dello studio di fattibilità del Programma intercomunale di ripristino del complesso fluvio-lacustre del Lago di Ahémé e dei suoi canali e di realizzazione di una zona di sviluppo economico, concluso il 24 settembre 2012

A.

L'obiettivo principale dell'accordo è di sostenere il Governo del Benin nella realizzazione dello studio di fattibilità sotto il profilo tecnico, economico, finanziario e ambientale del Programma intercomunale di ripristino del complesso fluvio-lacustre del Lago Ahémé e dei suoi canali e di realizzazione di una zona di sviluppo economico.

B.

Con questo programma s'intende realizzare un polo di sviluppo economico e turistico allo scopo di ridurre, se non di eradicare, la povertà e migliorare le condizioni di vita delle comunità rivierasche del Lago Ahémé nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

C.

185 800 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013. Può essere denunciato di comune accordo mediante scambio di lettere o unilateralmente mediante notificazione di denuncia. La denuncia ha effetto sei settimane dopo la ricezione della notificazione. Per ragioni di tempo non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3727

2.3.5

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il contributo della cooperazione svizzera alle attività del Ministero della decentralizzazione, della governance locale, dell'amministrazione e della pianificazione del territorio (MDGLAAT) nel quadro della seconda fase del suo «Programma di sostegno al buon governo locale ­ decentralizzazione in Benin», concluso il 6 maggio 2013

A.

L'obiettivo generale dell'accordo è stanziare un contributo al Ministero della decentralizzazione, della governance locale, dell'amministrazione e della pianificazione del territorio del Benin (MDGLAAT) per sostenere l'attuazione della politica nazionale di decentralizzazione e deconcentramento e di pianificazione del territorio.

B.

Il programma si prefigge di garantire il coordinamento con gli attori locali e un'efficiente articolazione tra decentralizzazione e deconcentramento per mettere i Comuni in condizione di fornire servizi pubblici locali di qualità in modo da contribuire a ridurre la povertà.

C.

930 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza, inadempienza o violazione delle disposizioni contrattuali da parte di una delle parti, l'altra parte può denunciare l'accordo con effetto immediato dopo costituzione in mora per scritto. Per motivi di forza maggiore ciascuna parte può denunciare l'accordo con effetto dall'insorgere dell'impedimento.

3728

2.3.6

Accordo tra la Svizzera e il Benin concernente il contributo della DSC alla realizzazione del quarto censimento generale della popolazione e dell'alloggio, concluso il 6 maggio 2013

A.

L'obiettivo generale dell'accordo è stanziare un contributo al Ministero dello sviluppo, dell'analisi economica e della prospettiva del Benin per la realizzazione del quarto censimento generale della popolazione e dell'alloggio.

B.

Il programma si prefigge di mettere i responsabili politici e privati in condizione di prendere decisioni fondate in campo demografico, socioeconomico e culturale grazie ai dati del censimento generale della popolazione. Il censimento generale della popolazione consentirà di elaborare politiche, programmi e progetti di sviluppo su basi affidabili.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza, inadempienza o violazione delle disposizioni contrattuali da parte di una delle Parti, l'altra parte può denunciare l'accordo con effetto immediato dopo costituzione in mora per scritto. Per motivi di forza maggiore ciascuna parte può denunciare l'accordo con effetto dall'insorgere dell'impedimento.

3729

2.3.7

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente un progetto forestale comunitario, concluso l'11 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti un contributo per migliorare la gestione democratica degli affari pubblici e le condizioni di vita della popolazione rurale nel Bhutan.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare l'accesso della popolazione rurale al bosco e alle fonti di reddito legate a uno sfruttamento sostenibile del bosco.

Dovrebbe consentire ai gruppi che sfruttano il bosco di operare come forum di negoziazione tra la popolazione e il Governo per le questioni relative allo sfruttamento delle risorse naturali.

C.

945 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2013 e copre il periodo dal 16 settembre 2013 al 31 agosto 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3730

2.3.8

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il programma di buon governo, concluso il 17 settembre 2013

A.

L'accordo definisce il quadro giuridico della collaborazione tra la Svizzera e la Commissione nazionale di pianificazione in Bhutan.

B.

Il progetto promuove la democrazia e il buon governo in Bhutan nei settori dei media, della partecipazione dei giovani, della lotta contro la corruzione e dei servizi pubblici.

C.

3,239 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 luglio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3731

2.3.9

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il contributo della Svizzera al meccanismo di finanziamento per rafforzare le istituzioni governative locali e la buona gestione degli affari pubblici in Bhutan.

B.

Il progetto prevede di rafforzare il processo di decentralizzazione e migliorare i servizi delle istituzioni governative locali allo scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile ed equo a livello locale.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3732

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia concernente il progetto GESTOR, concluso il 5 dicembre 2012

A.

Questo accordo concerne la fase III del progetto di sviluppo regionale e di decentralizzazione (PDCR), che è una componente del progetto per la gestione sostenibile delle risorse naturali (GESTOR). Scopo del progetto è disciplinare gli obblighi delle parti coinvolte nei settori del rafforzamento istituzionale, degli investimenti produttivi e della gestione progettuale del PDCR.

B.

L'accordo rientra nel quadro dell'armonizzazione con la riforma della partecipazione popolare. Questa riforma è considerata uno strumento di decentralizzazione e una strategia per affrontare problemi di povertà, in particolare nelle zone rurali.

C.

1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2012 e copre il periodo dal 5 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3733

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della vicepresidenza, concernente il progetto sull'infrastruttura per geodati della Bolivia, concluso il 1° aprile 2013

A.

L'obiettivo dell'accordo è consolidare l'infrastruttura integrata di geodati, che consente di archiviare e distribuire i dati geografici utili alla pianificazione e allo sviluppo del Paese.

B.

La disponibilità di un'infrastruttura di geodati sufficientemente performante per archiviare, scaricare, visualizzare e allestire geodati consentirà notevoli miglioramenti in diversi settori: la pianificazione dello Stato, l'utilizzazione di dati geografici per la pianificazione partecipativa ai differenti livelli di governo, lo sviluppo accademico attraverso le università, l'impiego di queste informazioni nelle scuole, nonché la democratizzazione dell'accesso a questo tipo d'informazioni.

C.

70 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 30 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazioni gravi può essere denunciato con effetto immediato.

3734

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Governo autonomo comunale di La Paz (GAMLP), concernente il progetto «Escuela Taller Municipal», concluso il 10 aprile 2013

A.

L'accordo ha lo scopo di concordare attività e obblighi comuni tra la DSC e il Governo comunale autonomo di La Paz per creare e consolidare la scuola d'arti e mestieri comunale. L'accordo verte sulla formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro (in qualità di impiegati o indipendenti) di giovani (maschi e femmine) mediante lo sviluppo delle loro competenze tecniche relative alle attività produttive del Comune di La Paz e della regione metropolitana.

B.

La legge quadro concernente l'autonomia e la decentralizzazione del 2010 conferisce nuove competenze ai Governi comunali autonomi, in particolare nei settori dello sviluppo economico e umano e della formazione tecnica a livello locale. L'accordo consentirà di rafforzare le misure di formazione tecnica del GAMLP.

C.

312 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2013 e copre il periodo dal 10 aprile 2013 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3735

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il progetto «FORDECAPI ­ Accesso alla giustizia», concluso il 1° giugno 2013

A.

L'accordo concerne un progetto pilota volto a costituire e consolidare segreterie e centri di conciliazione annessi ai tribunali in Bolivia (progetto FORDECAPI).

B.

Il sovraccarico di lavoro cui sono confrontati i tribunali è tra le cause principali delle lungaggini procedurali, che rendono difficile l'accesso alla giustizia. La conciliazione promossa nel quadro della nuova legge sul tribunale è uno strumento giudiziario alternativo che consente di risolvere conflitti in modo rapido. Lo scopo è di sgravare i tribunali e migliorare l'accesso alla giustizia.

C.

4,145 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3736

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle autonomie, concernente il progetto di sostegno al miglioramento dei servizi locali, concluso il 1° giugno 2013

A.

Il progetto ha lo scopo di rafforzare le competenze dei Governi comunali autonomi in materia di legislazione e regolamentazione, imposizione fiscale, deliberazione ed esecuzione. Si punta inoltre a migliorare la governance sviluppando un piano per un sistema di controllo della governance a livello comunale. Il progetto contribuisce anche al processo di metropolizzazione mediante piattaforme di scambio tra le regioni metropolitane di La Paz, Santa Cruz e Cochabamba. Infine, scambi tra i Governi autonomi dipartimentali e comunali e il livello nazionale consentiranno di migliorare la collaborazione tra i Governi.

B.

Il progetto consente di rafforzare la gestione del Comune e di migliorare la governance. Inoltre, rafforza le capacità del Ministero delle autonomie, costituito nel 2009, che è responsabile delle politiche in questi settori.

C.

370 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3737

2.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione dello sviluppo, concernente la collaborazione tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2016, concluso il 1° luglio 2013

A.

L'accordo concerne la coerenza e la compatibilità tra le politiche nazionali di sviluppo della Bolivia e le linee strategiche della cooperazione svizzera.

Con questo accordo la Svizzera si impegna a sostenere le strategie, le priorità e gli obiettivi nazionali, nonché la loro attuazione nei settori delle attività, dei programmi e dei progetti definiti dalle due Parti, secondo le opportunità che si presenteranno e le capacità finanziarie della cooperazione svizzera.

Inoltre, la cooperazione svizzera si impegna a partecipare attivamente ai meccanismi di coordinamento stabiliti dal Governo della Bolivia e a sostenere gli sforzi profusi per l'armonizzazione tra i Paesi attivi nella cooperazione internazionale.

B.

Fondato sulla strategia in materia di cooperazione 2013­2016 della Svizzera per la Bolivia e sul piano di sviluppo economico e sociale del Governo boliviano, l'accordo persegue l'obiettivo generale di coordinare con efficienza ed efficacia i responsabili delle istituzioni della Bolivia e della Svizzera.

C.

170 milioni di franchi. Questo importo sarà oggetto di accordi specifici suprogetti futuri. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3738

2.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'INIAF, e la Danimarca, rappresentata dalla Cooperazione allo sviluppo della Danimarca (DANIDA), concernente il progetto di rafforzamento del sistema nazionale d'innovazione agricola e forestale con un approccio integrale dell'innovazione, concluso il 26 luglio 2013

A.

L'accordo si prefigge di rafforzare l'Istituto nazionale d'innovazione agricola e forestale (INIAF) e il Sistema nazionale d'innovazione agricola e forestale (SNIAF) promuovendo la partecipazione e la coesione dei diversi attori secondo un approccio integrale dell'innovazione. L'accordo è articolato in quattro parti: il rafforzamento del modello di gestione del SNIAF, il rafforzamento del programma nazionale del mais, il rafforzamento del programma riso e il programma di esperti internazionali per il potenziamento delle capacità dell'INIAF.

B.

Mediante questo accordo la DSC e la DANIDA aprono una nuova fase di sostegno all'INIAF. La DSC mette a disposizione la sua esperienza e i suoi metodi per concentrare i diversi attori e attuare i processi nei settori della promozione dell'innovazione e della gestione delle conoscenze, dello sviluppo delle capacità di apprendimento attraverso l'azione. Questi metodi sono stati validati nel quadro del progetto di innovazione agricola. DANIDA sostiene l'attuazione del programma d'esperti internazionale per potenziare le capacità dell'INIAF.

C.

183 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 2013 e copre il periodo dal 26 luglio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3739

2.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Rappresentanza presidenziale per l'agenda patriottica del bicentenario 2025, concernente il progetto di elaborazione di una strategia volta a consolidare come politiche pubbliche i pilastri dell'Agenda 2025, concluso il 1° agosto 2013

A.

L'obiettivo dell'accordo è elaborare una strategia per consolidare i pilastri dell'Agenda 2025 mediante una consultazione dei cittadini e degli organi e istituzioni statali dei differenti livelli della Bolivia. Si tratta di far conoscere questi pilastri, organizzare riunioni ed eventi volti a raccogliere le iniziative e le domande della società civile e delle istituzioni pubbliche riguardo all'Agenda 2025, di sistematizzare e pubblicare queste iniziative e domande e, infine, di elaborare una strategia per consolidare i pilastri come politiche pubbliche.

B.

L'Agenda patriottica 2025, che si fonda su 13 pilastri, è stata presentata nel maggio 2013 dal presidente Evo Morales. Questo progetto consentirà alla Rappresentanza presidenziale per l'Agenda patriottica del bicentenario 2025 di portare a compimento la diffusione, la consultazione, la sistematizzazione e l'elaborazione di una strategia volta a trasporre i 13 pilastri in politiche pubbliche.

C.

91 800 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3740

2.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Servizio nazionale della difesa pubblica (SENADEP), concernente la componente «Rafforzamento integrale del Servizio nazionale della difesa pubblica» del progetto «Accesso alla giustizia», concluso il 27 agosto 2013

A.

L'obiettivo della componente «Rafforzamento integrale del Servizio nazionale della difesa pubblica» del progetto «Accesso alla giustizia» è di ampliare la copertura e di migliorare la qualità dei servizi del SENADEP al fine di garantire agli accusati di esercitare il diritto alla difesa. Si tratta di istituzionalizzare il diritto alla difesa sviluppando le condizioni istituzionali e le competenze dei servizi del SENADEP.

B.

Il SENADEP ha individuato le debolezze e i limiti che impediscono il dispiegamento della sua azione e la realizzazione dei suoi obiettivi. Il processo di rafforzamento istituzionale della difesa pubblica mira a superare questi limiti al fine di garantire un migliore accesso alla giustizia alle persone condannate che dispongono di pochi mezzi economici.

C.

1,44 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2013 e copre il periodo dal 27 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di venti giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

3741

2.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'INIAF, e altri donatori concernente il coordinamento, concluso il 31 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'Istituto nazionale d'innovazione agricola e forestale (INIAF) della Bolivia concernente il coordinamento del sostegno al progetto «Sostegno all'INIAF: progetto d'innovazione e di servizi agricoli». Il progetto è cofinanziato dall'IDA, dalla Danimarca e dalla Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ).

B.

Si tratta di un addendum a un protocollo d'intesa firmato nel 2012 da INIAF, IDA e Danimarca volto a garantire un sostegno coordinato all'INIAF. Questo addendum formalizza l'adesione della DSC e del GIZ al protocollo d'intesa.

C.

5,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e copre il periodo dal 31 ottobre 2013 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni. Se l'attuazione dell'accordo è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciarlo con effetto immediato.

3742

2.3.20

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per la promozione della formazione professionale, concluso il 15 novembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità per l'attuazione del programma di promozione della formazione professionale nel Burkina Faso per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2016.

B.

L'obiettivo del programma è contribuire alla sicurezza finanziaria e allo sviluppo dei diritti di cittadinanza delle popolazioni interessate. A tal fine, i cittadini possono accedere a un sistema di formazione professionale equo, diversificato e decentralizzato.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato. Per ragioni di tempo non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3743

2.3.21

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma per la promozione dell'educazione di base, concluso il 27 dicembre 2012

A.

L'obiettivo dell'accordo è di stabilire le condizioni per il prolungamento del sostegno della DSC all'educazione di base in Burkina Faso dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2016.

B.

L'obiettivo del programma è di migliorare la qualità della formazione e l'accesso alle offerte formative.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione dell'accordo è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciarlo con effetto immediato. Per ragioni di tempo non è stato possibile inserire l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3744

2.3.22

Accordo tra la Svizzera e la Cambogia concernenti un contributo della DSC al programma di riforma nazionale per la democratizzazione e la decentralizzazione, concluso il 20 settembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC al programma di riforma nazionale per la democratizzazione e la decentralizzazione in Cambogia nel quadro della prima fase di attuazione 2010­2019.

B.

L'obiettivo del progetto è di stabilire strutture amministrative a livello regionale e locale in Cambogia che possano meglio rispondere ai bisogni delle popolazioni locali. A tal scopo, si prevede di contribuire all'elaborazione di politiche e di norme, nonché al potenziamento delle capacità necessarie alla loro attuazione.

C.

3,15 milioni di dollari. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3745

2.3.23

Accordo tra la Svizzera e il Centro di formazione dei quadri superiori dell'amministrazione pubblica della Cina concernente il programma sino-svizzero di formazione in gestione per lo sviluppo sostenibile, concluso il 4 novembre 2013

A.

L'accordo stabilisce i parametri e le modalità del contributo della Svizzera alla formazione di quadri superiori dell'amministrazione pubblica in Cina a livello centrale, provinciale e comunale.

B.

L'obiettivo del progetto è mettere le autorità cinesi in condizione di riconoscere meglio le disparità regionali e di contemperare gli aspetti sociali ed economici dello sviluppo.

C.

7,376 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3746

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il sostegno al progetto di ricostruzione di alloggi per nuclei famigliari vulnerabili e infrastrutture comunali nella regione di Samegrelo (ovest della Georgia) nel periodo 2013­2015, concluso il 1° luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità relative al sostegno del progetto di ricostruzione di alloggi per nuclei famigliari vulnerabili e infrastrutture comunali nella regione di Samegrelo (ovest della Georgia) per il periodo dal 2013 al 2015.

B.

La ricerca di soluzioni durature, il ristabilimento delle basi esistenziali e la riparazione delle piccole infrastrutture costituiscono importanti fattori per l'integrazione dei profughi interni e delle famiglie vulnerabili nella regione di Samegrelo. Il presente intervento è conforme alla Strategia di cooperazione per il Caucaso meridionale 2013­2016. Si inscrive in un approccio equilibrato per fronteggiare, da una parte e dall'altra dei confini amministrativi che separano questa regione dall'Abcasia, la miseria causata dal conflitto.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 15 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3747

2.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il sostegno al progetto di ricostruzione di alloggi destinati a persone toccate o minacciate dal conflitto e che sono rientrate spontaneamente in Abcasia, concluso il 31 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità tra la Svizzera e il Consiglio danese per i rifugiati concernenti il sostegno al progetto di ricostruzione di alloggi destinati a persone toccate o minacciate dal conflitto o che sono rientrate spontaneamente in Abcasia.

B.

La ricerca di soluzioni durature, il ristabilimento delle basi esistenziali e la riparazione delle piccole infrastrutture costituiscono importanti fattori per l'integrazione dei profughi interni e delle famiglie vulnerabili nel distretto di Gali in Abcasia. Il presente intervento è conforme alla Strategia di cooperazione per il Caucaso meridionale 2013­2016. Si inscrive nell'approccio equilibrato specifico della regione di frontiera di Zugdidi in Georgia che conosce la stessa problematica e beneficia di un intervento analogo allo scopo di ridurre la povertà provocata dal conflitto.

C.

1,516 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2013 e copre il periodo dal 6 luglio 2013 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3748

2.3.26

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Danimarca concernente una collaborazione nel quadro del progetto di rafforzamento integrale del Servizio nazionale di difesa pubblica in Bolivia, concluso l'8 luglio 2013

A.

Con il presente protocollo d'intesa le ambasciate di Svizzera e Danimarca in Bolivia concordano di sviluppare azioni d'assistenza tecnica e di finanziamento congiunte attraverso la loro rispettiva unità di cooperazione per sostenere il progetto di rafforzamento integrale del Servizio nazionale della difesa pubblica. Il protocollo d'intesa precisa le attività pianificate.

B.

Il progetto di rafforzamento integrale del Servizio nazionale di difesa pubblica è una componente del progetto «Accesso alla giustizia». L'obiettivo del progetto è di ampliare la copertura e migliorare la qualità dei servizi di questa istituzione al fine di favorire l'esercizio effettivo del diritto alla difesa e il diritto all'accesso alla giustizia, nel quadro della promozione e della difesa dei diritti umani, dell'approccio di genere, dell'interculturalità e del pluralismo giuridico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3749

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dall'Ambasciata danese, concernente il programma di sostegno settoriale delle piccole imprese e delle microimprese nell'incremento della produttività in Bolivia, concluso il 16 agosto 2013

A.

L'obiettivo dell'accordo è l'attuazione, l'accompagnamento e la valutazione del programma di rafforzamento istituzionale del Viceministero della piccola impresa e della microimpresa in Bolivia in modo congiunto da parte di Svizzera e Danimarca. L'accordo rientra nel programma di sostegno settoriale delle piccole imprese e delle microunità economiche nell'incremento della produttività del Viceministero della piccola impresa e della microimpresa. Questo programma è attuato per il tramite del Programma di sostegno al settore dell'agricoltura e della produzione (ASAP), finanziato dalla Cooperazione danese e amministrato dalla Fondazione AUTAPO. Le risorse della Svizzera saranno convogliate nel programma ASAP.

B.

Questo meccanismo di cooperazione delegata facilita l'attuazione del progetto ed è conforme alle linee direttrici stabilite nel quadro della Dichiarazione di Parigi.

C.

183 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2013 e copre il periodo dal 16 agosto 2013 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato per scritto nel caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali o di cambiamenti drastici della situazione politica in Bolivia. Non sono previste modalità di denuncia.

3750

2.3.28

Accordo concernente la cooperazione delegata tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca concernente il sostegno al Programma di promozione della formazione professionale nel Mali (PAFP IV), concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare il coordinamento dei donatori e l'armonizzazione attraverso la cooperazione delegata con la Danimarca per il Programma di promozione della formazione professionale (PAFP IV).

B.

L'accordo è volto a ottimizzare i processi amministrativi del Mali e a migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo dei donatori. Il programma PAFP contribuisce alla competitività dei settori economici particolarmente promettenti con una formazione professionale orientata al mercato del lavoro.

C.

21 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2013. I contributi serviranno unicamente a sostenere il programma che copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. L'accordo terminerà quando tutti i donatori avranno ottemperato ai loro obblighi contrattuali, compresi quelli previsti dopo il periodo del programma, ovvero i rendiconti finanziario e operativo finali. L'accordo può essere denunciato da ogni donatore con un preavviso scritto di tre mesi.

3751

2.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e gli Stati Uniti, rappresentati dal Dipartimento dell'agricoltura, concernente il miglioramento della gestione dei pascoli in Mongolia, concluso il 15 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti riguardo al miglioramento della gestione dei pascoli in Mongolia previsto nel quadro del progetto «Oro verde» della DSC.

B.

Il progetto costituisce un contributo della Svizzera al miglioramento della gestione dei pascoli in Mongolia. L'obiettivo della collaborazione tra la DSC e il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti è il rafforzamento della gestione a livello nazionale dei dati concernenti la qualità dei pascoli in Mongolia.

C.

114 536 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento. Non sono previste modalità di denuncia.

3752

2.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dello sviluppo rurale (MARNDR), concernente il progetto per la preservazione del patrimonio naturale di Saut d'Eau, concluso il 3 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dello sviluppo rurale (MARNDR) di Haiti concernenti il progetto per la preservazione del patrimonio naturale di Saut d'Eau.

B.

La cascata di Saut d'Eau, situata nel Comune omonimo nel Dipartimento dell'Artibonite, è un importante risorsa culturale, ecologica, turistica ed economica del Paese, che richiama oltre 20 000 visitatori all'anno. Da una decina di anni le autorità sono preoccupate per la costante diminuzione dei livelli di emergenza delle sorgenti, l'abbassamento del livello della falda e la diminuzione del flusso delle cascate. L'obiettivo del progetto è determinare le cause della diminuzione del flusso d'acqua del Saut d'Eau al fine di formulare raccomandazioni per preservare la cascata e l'ambiente, nonché risanare e preservare l'ambiente naturale della cascata. Sarà dunque stipulato un partenariato con il MARNDR allo scopo di appoggiare iniziative per fare luce sulle cause di questi fenomeni, elaborare un piano di gestione e realizzare misure di tutela di questo sito naturale.

C.

28 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 giugno 2013 e copre il periodo dal 3 giugno al 15 agosto 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3753

2.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Ministero dell'ambiente, concernente il programma per la preservazione e la valorizzazione della biodiversità, concluso il 2 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al programma per la preservazione e la valorizzazione della biodiversità del Ministero dell'ambiente di Haiti.

B.

Nel Massif de La Selle, nel Sud-Est di Haiti, si trova una delle ultime foreste vergini del Paese. Benché sia considerata zona protetta, la «Forêt des pins» è minacciata dal crescente afflusso di persone alla ricerca di una fonte di reddito che si stabiliscono nella foresta e nei suoi dintorni. L'obiettivo del progetto è sostenere gli sforzi profusi dall'Agenzia nazionale delle aree protette del Ministero dell'ambiente per gestire congiuntamente l'area protetta associando gli attori locali e sostenendo la popolazione locale nella ricerca di fonti di reddito alternative.

C.

5,5 milioni franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3754

2.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dello sviluppo rurale (MARNDR), concernente il progetto per la diffusione di conoscenze e know-how per lo sviluppo dell'igname, concluso l'8 agosto 2013

A.

L'accesso limitato ai piantoni (qualità e prezzo elevato) rappresenta un freno allo sviluppo di questa coltura e della produzione di tuberi nel Paese. Con questo progetto s'intende sostenere il Ministero dell'agricoltura nella diffusione di una tecnica semplice per la moltiplicazione dei piantoni nelle tre grandi regioni di produzione del Nord e del Sud del Paese.

B.

Il progetto contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare e i redditi delle piccole aziende a conduzione famigliare nelle regioni rurali rafforzando le capacità dei produttori e la strutturazione della filiera dell'igname.

C.

144 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2013 e copre il periodo dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3755

2.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Haiti, rappresentato dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), concernente un contributo al CNSA, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) di Haiti.

B.

La situazione di insicurezza alimentare ad Haiti desta preoccupazioni. In tale contesto è quindi indispensabile fornire dati affidabili sulla sicurezza alimentare affinché le istanze decisionali possano prevenire le crisi alimentari e adottare misure appropriate. Il CNSA ha messo a punto un sistema d'informazione funzionale, ma non del tutto affidabile. La Svizzera fornisce quindi un contributo per consolidare tale sistema mettendo a punto meccanismi e strumenti di raccolta di dati in materia di sicurezza alimentare in tutto il Paese, in particolare nelle regioni in cui opera la DSC ad Haiti.

C.

98 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2013 e copre il periodo dal 9 dicembre 2013 al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3756

2.3.34

Accordo tra la Svizzera e l'Honduras concernente una collaborazione nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile e dell'igiene degli insediamenti, concluso il 10 marzo 2013

A.

L'accordo definisce la collaborazione tra la DSC e il Segretariato tecnico della pianificazione e della cooperazione dell'Honduras nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile e dell'igiene degli insediamenti. I beneficiari di questo progetto sono in particolare i Comuni rurali poco sviluppati.

L'obiettivo è di permettere alla popolazione di accedere alle infrastrutture di base e di vivere in migliori condizioni igieniche. La DSC contribuisce in tal modo a realizzare gli Obiettivi del Millennio dell'ONU.

B.

L'Honduras è fra i Paesi più poveri dell'America centrale e presenta un ritardo considerevole nel settore delle infrastrutture di base. La Svizzera dispone del know-how tecnico e organizzativo necessario per mettere a punto soluzioni in materia di acqua potabile nelle zone rurali. L'accordo prevede una collaborazione pluriennale con l'Honduras nel settore dell'acqua.

C.

8,242 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

3757

2.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione esterna, concernente la seconda fase del progetto relativo alla governance locale e agli investimenti comunali, concluso il 31 marzo 2013

A.

L'accordo si prefigge di potenziare i Comuni rurali nella gestione della collettività e di migliorare le infrastrutture locali. L'accesso della popolazione all'acqua potabile, all'elettricità e ad altri servizi di base dev'essere agevolato, soprattutto grazie a un migliore sfruttamento delle risorse locali e a un'imposizione più efficace (iscrizione nel catasto ecc.).

B.

La Svizzera sostiene il processo di decentralizzazione in Honduras dal 2000.

Grazie al trasferimento di risorse e di competenze, i Comuni sono ora in grado di fornire i servizi di base alla popolazione.

C.

8,469 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali, può essere denunciato per scritto senza preavviso.

3758

2.3.36

Accordo tra la Svizzera e l'Honduras concernente il sostegno della riforma della polizia e la prevenzione della violenza, concluso il 21 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la DSC e il Segretariato tecnico per la pianificazione e la cooperazione esterna dell'Honduras nel settore della sicurezza pubblica. Si tratta sostanzialmente di istituire una riforma della polizia e misure di prevenzione della violenza in cinque città di media portata.

B.

L'Honduras detiene il record mondiale del tasso di omicidi per abitante.

Dato che la sicurezza è una condizione indispensabile allo sviluppo sostenibile, la DSC sostiene, nell'ambito della sua collaborazione con l'Honduras, progetti che contribuiscono al rafforzamento operativo degli organi di sicurezza deboli. La messa a punto di una politica di polizia di prossimità e di un'autorità di ricorso indipendente costituisce un elemento centrale della riforma, cofinanziata dalla Banca interamericana di sviluppo.

C.

6,6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

3759

2.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione esterna, concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani meno abbienti, concluso il 15 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Ministero della pianificazione e della cooperazione esterna concernente il progetto di formazione professionale a favore dei giovani meno abbienti in Honduras.

B.

L'accordo istituisce le basi per l'impegno della Svizzera nel settore della formazione professionale in Honduras. L'obiettivo di tale progetto è di migliorare l'offerta di formazione professionale accessibile a tutti destinata ai giovani dei quartieri urbani dell'Honduras in cui imperversa la violenza.

Mira in particolare a rafforzare e a completare l'offerta formativa statale con corsi nel settore dell'artigianato, dell'edilizia e del turismo. Una stretta collaborazione con il settore privato consentirà di meglio adeguare questi programmi ai bisogni del mercato del lavoro. Il miglioramento della formazione professionale agevola l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, offrendo loro un'alternativa alle attività lucrative illegali. Il progetto di formazione professionale contribuisce a prevenire la violenza nei quartieri noti per la presenza del crimine organizzato e delle bande di giovani.

C.

6,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2013 e copre il periodo dal 15 ottobre 2013 al 14 ottobre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

3760

2.3.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto di sostegno ai Comuni urbani del Mali, concluso il 31 maggio 2013

A.

L'accordo di progetto disciplina il sostegno al Governo del Mali sotto forma di un sussidio non rimborsabile della DSC destinato alla realizzazione del progetto di sostegno ai Comuni urbani del Mali.

B.

Il progetto si prefigge di contribuire a migliorare l'accesso delle popolazioni delle città di Bamako, Ségou, Sikasso, Kayes, Mopti, Koutiala e Timbuctù e della loro periferia ai servizi e installazioni socioeconomici di base (mercati, cortili per animali, aree di condizionamento e di commercializzazione dei prodotti locali, educazione, salute, acqua, elettricità ecc.).

C.

18,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore.

3761

2.3.39

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il programma ARSEN relativo al rilancio dello sviluppo socioeconomico nel Nord del Mali, concluso il 13 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina il sostegno al Governo malese, sotto forma di sussidio non rimborsabile, per la realizzazione del programma di sviluppo socioeconomico nel Nord del Mali e definisce le modalità operative e finanziarie dell'attuazione.

B.

Il programma ARSEN ha per scopo di contribuire alla ripresa socioeconomica nei circondari di Youwarou e Niafunké, nonché nella città di Timbuctù, sostenendo il ripristino accelerato dei servizi di base alla popolazione. Il programma poggia su una governance partecipativa, equa e pacifica a livello locale. S'inscrive nella dinamica del sostegno internazionale a favore di un rilancio dello sviluppo socioeconomico nel Mali e mira a colmare le lacune esistenti tra le fasi della risposta d'urgenza e della transizione.

C.

3,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2013 e copre il periodo dal 15 ottobre 2013 al 31 agosto 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.). Se l'esecuzione dell'accordo si rivela impossibile a causa di una delle parti, l'altra parte ha il diritto, dopo un richiamo, di denunciare l'accordo entro tre mesi.

3762

2.3.40

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la quarta fase del programma di sostegno alla formazione professionale, concluso il 13 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne la quarta fase del programma svizzero volto a promuovere la formazione professionale (Programme d'appui à la formation professionnelle, PAFP). Il budget globale è cofinanziato dalla Svizzera (60 %) e dalla Danimarca (40 %). Questa cooperazione è oggetto di un accordo separato che disciplina la delega di fondi tra i due Paesi.

B.

Il programma PAFP si prefigge di contribuire alla competitività dei settori economici promettenti mediante una formazione professionale orientata al mercato del lavoro.

C.

21 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2013. Rimane in vigore finché le parti non avranno adempito gli obblighi contrattuali reciproci. La denuncia dell'accordo deve avvenire per scritto. Non sono previsti termini di denuncia. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore. Questa fase copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

3763

2.3.41

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la seconda fase del programma di promozione dello sviluppo economico nella regione di Sikasso (ADER), concluso il 13 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina il sostegno al Governo malese sotto forma di un contributo non rimborsabile per la realizzazione del programma di promozione dello sviluppo economico nella regione di Sikasso (ADER Sikasso) e definisce le modalità di attuazione a livello operativo e finanziario.

B.

Il programma ADER si prefigge di contribuire al potenziamento delle capacità istituzionali e organizzative del Consiglio regionale di Sikasso per la promozione dello sviluppo economico regionale, in particolare del settore agropastorale. Conformemente agli orientamenti strategici della cooperazione svizzera nel Mali, il programma incentiva lo sviluppo economico regionale e le economie locali.

C.

5,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2017. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore (catastrofi naturali, situazioni di conflitto, cessazione delle attività di cooperazione della Svizzera ecc.).

3764

2.3.42

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto inteso a migliorare le condizioni di vita dei pastori mongoli, concluso il 19 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione della prima fase del progetto inteso a migliorare le condizioni di vita dei pastori mongoli.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la gestione dei pascoli, di potenziare i diritti di sfruttamento dei pascoli e di migliorare la qualità della produzione di carne.

C.

9,88 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3765

2.3.43

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto a sostegno alla formazione professionale in Mongolia, concluso il 19 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione della prima fase del progetto a sostegno della formazione professionale in Mongolia.

B.

L'accordo concerne un contributo della Svizzera all'attuazione della riforma avviata dalla Mongolia nel settore della formazione professionale. Lo scopo del progetto è di migliorare la qualità della formazione professionale in sei province dell'Ovest della Mongolia e di aumentare le opportunità sul mercato del lavoro per i giovani originari di questa regione rurale.

C.

3,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3766

2.3.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dalla Direzione dei lavori pubblici e degli alloggi della provincia di Niassa, concernente un progetto per rivitalizzare i comitati locali incaricati della gestione dell'acqua, rendere durevoli le fonti acquifere esistenti e migliorare le capacità, concluso il 19 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo che la Svizzera versato alla Direzione dei lavori pubblici e degli alloggi della provincia di Niassa, Mozambico, concernente un progetto per rivitalizzare i comitati locali incaricati della gestione dell'acqua, rendere durevoli le fonti acquifere esistenti e migliorare le capacità nei distretti di Lago e di Chibunila.

B.

Il progetto prevede misure da adottare a livello di provincia per migliorare il risanamento e l'approvvigionamento di acqua della popolazione locale.

C.

45 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2013 e scadrà il 30 novembre 2013.

Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3767

2.3.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mozambico, rappresentato dalla Direzione nazionale delle acque, concernente il sistema nazionale d'informazione e di gestione dell'approvvigionamento di acqua e del risanamento SINAS, concluso il 25 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero versato alla Direzione nazionale delle acque per il progetto inteso a sostenere il sistema nazionale d'informazione e di gestione dell'approvvigionamento di acqua e del risanamento SINAS.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le capacità del sistema SINAS in vista di elaborare banche dati sul risanamento e l'approvvigionamento di acqua della popolazione locale.

C.

132 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2013 e scadrà il 30 novembre 2013.

Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3768

2.3.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dall'Istituto nazionale di tecnologia, concernente il programma di formazione professionale inteso a sviluppare le qualifiche professionali dei giovani nelle regioni settentrionali, meridionali e occidentali del Nicaragua, concluso il 6 giugno 2013

A.

L'accordo disciplina l'entità e la qualità delle prestazioni fornite dall'Istituto nazionale di tecnologia nel quadro del progetto di formazione professionale finanziato dalla DSC in Nicaragua. L'obiettivo consiste nel meglio orientare l'offerta in materia di formazione professionale sui bisogni effettivi del mercato del lavoro.

B.

Il tasso di disoccupazione giovanile e di sottoimpiego è molto elevato nelle zone rurali del Nicaragua. La messa a punto di offerte di formazione professionale adeguate alle necessità del mercato del lavoro ha lo scopo di promuovere l'integrazione economica della gioventù rurale.

C.

5,26 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2013 e copre il periodo dal 6 maggio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3769

2.3.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la seconda fase del progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 25 novembre 2013

A.

L'accordo fissa un quadro per la promozione dei piccoli produttori nelle catene di creazione di valore rurali (miele, mais, caffè, cacao ecc.). Concretamente si tratta di migliorare la qualità dei prodotti, di promuovere l'accesso al mercato e di stimolare le politiche nazionali di sostegno ai settori economici che migliorano i redditi delle popolazioni rurali povere.

B.

Si tratta della proroga di un accordo giunto a scadenza. In seguito a diversi ritardi gli obiettivi del progetto non hanno infatti potuto essere del tutto realizzati entro la scadenza inizialmente fissata di novembre 2013.

C.

1,243 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3770

2.3.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ruanda, rappresentato dal Ministero delle infrastrutture, concernente il progetto per una produzione sostenibile di materiali da costruzione, concluso il 25 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro dell'attuazione del progetto per una produzione sostenibile di materiali da costruzione.

B.

L'obiettivo del programma è di promuovere l'impiego di tecniche di produzione sostenibili per i materiali da costruzione che consentano di creare nuovi posti di lavoro e di ridurre l'impatto sull'ambiente.

C.

8,856 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3771

2.3.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno allo sviluppo organizzativo di nove nuove ONG ciadiane, concluso il 16 gennaio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto di sostegno allo sviluppo organizzativo di nove nuove ONG ciadiane. Il progetto consente di potenziare le capacità di tali ONG da parte di AFC Consultant International.

B.

Per rafforzare l'autonomia di sette programmi di sviluppo regionale della DSC nel Ciad sono state costituite nove nuove ONG, operative nelle regioni di Ennedi, Wadi Fira, Bahr El Gazal, Logones/Tandjilé/Mayo Kebbi, Mandoul e Moyen Chari.

Il progetto si prefigge di promuovere l'autonomia di queste nove ONG affinché diventino organizzazioni funzionali, efficaci e ben gestite, in grado di concepire e attuare progetti di sviluppo nelle loro regioni d'intervento.

C.

1,387 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2013 e copre il periodo dal 13 novembre 2012 al 12 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3772

2.3.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione, dell'economia e della cooperazione internazionale, concernente il programma di promozione della qualità dell'educazione di base nel Ciad, concluso il 10 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto di promozione della qualità dell'educazione di base nel Ciad e della pianificazione della seconda fase che prevede il potenziamento del sistema a livello nazionale, regionale e locale, con un ancoraggio dell'educazione soprattutto nelle regioni.

B.

L'obiettivo generale della prima fase del programma è di formulare una visione e gli obiettivi principali del programma nel suo insieme per i prossimi dieci anni, nonché di pianificare la seconda fase creando nel contempo le condizioni quadro per garantire un intervento mirato nell'ambito di un approccio istituzionale.

C.

1,823 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3773

2.3.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente un contributo della DSC all'Ufficio di valutazione e monitoraggio della BIS, concluso il 6 giugno 2013

A.

L'accordo definisce la collaborazione tra la Svizzera e l'Ufficio di valutazione e monitoraggio della Banca interamericana di sviluppo (BIS).

B.

I Paesi dell'America latina intendono potenziare le loro capacità nel settore della valutazione nei loro programmi nazionali puntando, in particolare sullo scambio di esperienze a proposito dei sistemi di monitoraggio e su una migliore governance. La DSC sostiene questo progetto promuovendo specifiche attività di valutazione.

C.

1,98 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2013 e copre il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 marzo 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3774

2.3.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il programma ambientale relativo alla gestione dei rischi legati alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, concluso il 21 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo (BIS) concernente il programma ambientale relativo alla gestione dei rischi legati alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, segnatamente nel cosiddetto «corridoio secco» del Nicaragua settentrionale.

B.

I cambiamenti climatici minacciano la sussistenza di molti piccoli contadini.

Mediante il presente accordo la Svizzera partecipa a un progetto destinato a sviluppare e ad applicare nuove tecniche per far fronte ai cambiamenti climatici. Le attività previste comprendono progetti del genio civile, come ponti e opere di protezione degli argini, nonché migliorie nel settore dell'agricoltura e dell'utilizzazione del suolo (piante più resistenti alla siccità, piccoli bacini di raccolta per l'irrigazione dei campi durante la siccità ecc.).

C.

3,157 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2013 e copre il periodo dal 21 novembre 2013 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3775

2.3.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il progetto di sviluppo economico locale nella regione del Golfo di Fonseca, concluso il 29 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la DSC e la Banca internazionale di sviluppo (BIS) concernente il progetto di sviluppo economico locale nella regione del Golfo di Fonseca, una delle più povere dell'Honduras.

B.

Il Golfo di Fonseca è una regione pilota del piano di sviluppo nazionale dell'Honduras. Mediante il presente accordo, la Svizzera contribuisce allo sviluppo economico locale e al miglioramento dei redditi dei piccoli produttori rurali. In collaborazione con enti pubblici e privati con sede nella regione, il progetto intende promuovere in particolare le catene di creazione di valore dell'allevamento di gamberi, della canna da zucchero, del mais, dei fagioli, delle noci di acagiù e del turismo.

C.

2,68 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2013 e copre il periodo dal 29 novembre 2013 al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3776

2.3.54

Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente il potenziamento delle capacità in vista dell'applicazione della nuova legge sul bilancio dello Stato in Mongolia, concluso il 20 marzo 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con la BIRS concernente il potenziamento delle capacità in vista dell'applicazione della nuova legge sul bilancio dello Stato in Mongolia.

B.

Il potenziamento delle capacità in vista dell'applicazione della nuova legge sul bilancio dello Stato è un elemento essenziale del programma di governance e di decentralizzazione della DSC. L'obiettivo di tale programma è di preparare le autorità e i governi locali alle nuove mansioni e responsabilità affinché operino democraticamente e possano darne conto ai cittadini fornendo loro servizi adeguati.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2013 e copre il periodo dal 5 marzo 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3777

2.3.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente un contributo supplementare al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM), concluso il 5 giugno 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti un contributo generale della Svizzera alla BIRS a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM).

B.

Il GFATM sostiene i Paesi in sviluppo nei loro sforzi per lottare contro le malattie infettive quali l'HIV/Aids, la tubercolosi e la malaria. A tutt'oggi questi flagelli provocano oltre sei milioni di morti all'anno e ostacolano in notevole misura lo sviluppo economico dei Paesi interessati.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3778

2.3.56

Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente un progetto inteso a migliorare i servizi pubblici a Ulan Bator, Mongolia, concluso il 21 ottobre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma di sviluppo della BIRS concernente un progetto inteso a migliorare i servizi pubblici a Ulan Bator, la capitale della Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di valutare il livello dei servizi pubblici forniti a Ulan Bator, di individuare i motivi politici e tecnici della variabilità nella qualità dei servizi pubblici, nonché di elaborare e formulare proposte di miglioramento.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2013 e copre il periodo dal 21 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3779

2.3.57

Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'AIS concernente il Fondo di adattamento, concluso l'11 novembre 2013

A.

Il Fondo di adattamento sostiene progetti concreti per aiutare i Paesi in sviluppo vulnerabili a coprire i costi inerenti all'adeguamento ai cambiamenti climatici. Il fondo contribuisce pertanto ad assicurare lo sviluppo sostenibile dei Paesi e ad alleggerire il fardello dei Paesi più poveri che sono spesso anche i più esposti alle tempeste e ad altri rischi climatici. Dato che tutti i Paesi in sviluppo hanno ratificato il protocollo di Kyoto, possono sottoporre al Fondo proposte di progetti e programmi di adeguamento ai cambiamenti climatici. Il Fondo risponde così ai bisogni individuati dai Paesi medesimi.

B.

Il Fondo di adattamento ha svolto un ruolo pionieristico grazie a metodi innovativi che ne hanno confermato l'efficacia quale meccanismo finanziario globale specializzato nell'adeguamento al cambiamento climatico. Essendo venuta meno la sua principale fonte di reddito, ossia il commercio dei diritti di emissione, per poter continuare ad assolvere il suo compito principale e rispondere ai bisogni di adattamento dei Paesi in sviluppo più deboli, il Fondo necessita di contributi supplementari. La DSC siede nel consiglio del Fondo.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3780

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento, concernente un contributo per il sostegno all'implementazione dell'Esame quadriennale completo, concluso il 20 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero per il periodo 2013­ 2016 al Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite per il coordinamento (United Nations Chief Executives Board for Coordination, CEB) per realizzare l'Esame quadriennale completo (QCPR) che costituisce il principale strumento normativo di riforma del sistema di sviluppo dell'ONU.

B.

Con il suo contributo al CEB la Svizzera rafforza l'unificazione delle regole politiche e dei processi applicati nell'insieme dei settori interessati dal QCPR (acquisti, infrastruttura TIC, risorse umane, approccio armonizzato delle transazioni finanziarie ecc.). Il contributo svizzero favorisce l'armonizzazione delle pratiche degli attori dell'ONU in materia di sviluppo, il che permette di migliorare la coerenza, l'efficacia e l'impatto del sistema di sviluppo.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2013 e scadrà il 31 agosto 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3781

2.3.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DCS, e l'UNECE concernente un contributo al programma d'attività della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, concluso il 18 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al programma della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali dell'UNECE.

B.

Lo scopo di questo accordo è di mettere a disposizione della suddetta Convenzione i mezzi per attuare con successo il suo programma di lavoro 2013­ 2015. L'accordo è stipulato in un momento strategico, poiché da febbraio 2013 la Convenzione è applicabile per tutti i membri delle Nazioni Unite.

Approvata il 18 marzo 1992, la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali entra ora in una nuova era a seguito dell'entrata in vigore dell'emendamento proposto dalla Svizzera che rende obbligatoria l'adesione per tutti i membri dell'ONU (e non solo quelli della CEE­ONU).

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2015. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3782

2.3.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDESA concernente un contributo per il sostegno all'implementazione dell'Esame quadriennale completo, concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al Dipartimento degli affari economici e sociali (United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA) per il periodo 2013­2014 per agevolare il controllo dell'attuazione della riforma del sistema di sviluppo dell'ONU.

B.

Con il suo sostegno all'UNDESA, la Svizzera contribuisce al controllo di qualità dell'attuazione dell'Esame quadriennale completo (QCPR). La messa a disposizione di informazioni sul QCPR, che costituisce il principale strumento normativo di riforma del sistema di sviluppo dell'ONU, è indispensabile per migliorare la coerenza, l'efficacia e l'impatto del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite.

C.

360 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e scadrà il 31 agosto 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3783

2.3.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro internazionale di ricerca sui legumi (AVRDC) concernente un contributo al progetto di produzioni orticole nelle scuole primarie, concluso il 5 marzo 2013

A.

Partendo dal presupposto che se si incrementa la produzione agricola aumenta la disponibilità di prodotti orticoli a prezzi accessibili e, di conseguenza, migliora lo stato nutrizionale dei beneficiari, l'AVRDC ha messo a punto un vasto programma di produzione orticola per le scuole in Paesi dell'Africa e dell'Asia. Siffatto programma sarà associato ad altre iniziative scolastiche nei settori della salute, dell'alimentazione, dell'igiene e dell'ambiente e punterà a una partecipazione attiva dei partner nazionali, delle autorità locali e delle comunità. Il programma si inserisce nel movimento internazionale a favore di un miglioramento della sicurezza alimentare.

B.

L'AVRDC ha maturato esperienze positive negli ambiti della produzione orticola (p. es. specie di ortaggi, metodi di coltura, commercializzazione ecc.), nonché della formazione in tale settore nelle regioni tropicali e subtropicali. L'AVRDC ha sostenuto le autorità filippine nell'elaborazione e attuazione del programma nazionale per l'introduzione di produzioni orticole nelle scuole. Visti i risultati positivi, quest'esperienza dovrebbe essere estesa ad altri Paesi, affinché i bambini e le famiglie possano beneficiare di un'alimentazione più sana ed equilibrata.

C.

3,495 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2015. In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3784

2.3.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il progetto inteso a promuovere le capacità di resilienza della popolazione resa vulnerabile dalla crisi alimentare nel Burkina Faso grazie al sostegno dell'allevamento di bestiame minuto, concluso il 6 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità con la FAO concernenti il progetto inteso a promuovere le capacità di resilienza della popolazione resa vulnerabile dalla crisi alimentare nel Burkina Faso grazie al sostegno dell'allevamento di bestiame minuto.

B.

Lo scopo del programma è di permettere alla popolazione della regione messa a dura prova dalla crisi alimentare e nutrizionale del 2012 di salvaguardare e ricostituire il bestiame. Il sostegno avviene grazie alla fornitura di bestiame d'allevamento e foraggi, nonché sotto forma di incentivi alla falciatura e al miglioramento della salute degli animali.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di inosservanza o violazione dell'accordo e qualora cause di forza maggiore impediscano l'attuazione ineccepibile del programma, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato. Per motivi di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3785

2.3.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la fase iniziale del progetto di riduzione delle perdite postraccolta in Etiopia grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto, concluso il 6 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo alla FAO a favore della fase iniziale del progetto di riduzione delle perdite postraccolta in Etiopia grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto.

B.

La DSC sostiene iniziative in Africa e a livello internazionale in collaborazione con la FAO, il PAM e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), nonché un consorzio posto sotto la direzione di HELVETAS Swiss Intercooperation. Gli obiettivi sono la sicurezza alimentare delle famiglie di agricoltori e l'accesso al mercato delle cooperative agricole. L'accordo concluso con la rappresentanza della FAO in Etiopia si inserisce nel quadro di questa cooperazione destinata a preparare un impegno pluriennale in Etiopia a livello tecnico e politico.

C.

144 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013. Non sono previste modalità di denuncia. Per motivi di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3786

2.3.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la fase principale del progetto di riduzione delle perdite postraccolta in Etiopia grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo alla FAO a favore della fase principale del progetto di riduzione delle perdite postraccolta in Etiopia grazie al miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto.

B.

La DSC sostiene iniziative in Africa e a livello internazionale in collaborazione con la FAO, il PAM e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), nonché un consorzio posto sotto la direzione di HELVETAS Swiss Intercooperation. Gli obiettivi sono la sicurezza alimentare delle famiglie di agricoltori e l'accesso al mercato delle cooperative agricole. L'accordo concluso con la rappresentanza della FAO in Etiopia si inserisce nel quadro di questa cooperazione destinata a preparare un impegno pluriennale in Etiopia a livello tecnico e politico.

C.

3,19 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3787

2.3.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la preparazione del progetto di riduzione delle perdite alimentari delle popolazioni contadine nelle zone di insicurezza alimentare nell'Africa subsahariana, concluso l'11 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo concesso alla FAO per l'elaborazione del progetto di riduzione delle perdite alimentari delle popolazioni contadine nelle zone di insicurezza alimentare nei Paesi dell'Africa subsahariana.

B.

La riduzione delle perdite alimentari è una strategia appropriata per garantire la sicurezza alimentare. La diminuzione delle perdite permette alle famiglie povere di disporre di più cibo e di costituire riserve che potranno essere vendute in seguito a prezzi migliori. Sotto il profilo geografico questo progetto comprende ampie zone in diverse regioni dell'Africa. La presenza delle istituzioni che partecipano a questo progetto permette di condurre un dialogo politico globale.

C.

63 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 giugno 2013. In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia. Per motivi di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dell'anno scorso.

3788

2.3.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al sottoprogramma di resilienza 2013­2015 in Somalia, concluso il 31 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti un contributo finanziario alla FAO per l'attuazione del sottoprogramma di resilienza 2013­2015 in Somalia.

B.

Il progetto della FAO aiuta la popolazione somala a ottimizzare i redditi e le condizioni di vita, rendendo più performanti i settori produttivi delle regioni rurali e delle zone suburbane e sviluppando le capacità della produzione agricola.

C.

5,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3789

2.3.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO, il FISA e il PAM concernente la riduzione delle perdite postraccolta nell'Africa subsahariana, concluso il 20 dicembre 2013

A.

L'accordo si prefigge di stabilire nel continente africano una collaborazione tra la FAO, il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) e il PAM al fine di ridurre le perdite postraccolta nelle colture di cereali e di leguminose.

B.

In Africa tra il 15 e il 20 per cento dei cereali prodotti non possono essere consumati perché infestati da insetti, roditori o muffe. La FAO, la FISA e il PAM hanno acquisito esperienze sulle modalità per ridurre tali perdite. Grazie al contributo della Svizzera, le loro esperienze e quelle di altri attori possono essere riunite e messe a profitto in tre Paesi pilota.

C.

2,627 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2013 e copre il periodo dal 15 dicembre 2013 al 14 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3790

2.3.68

Convenzione di partenariato tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA in merito all'efficacia dello sviluppo attraverso la valutazione, quarta fase, concluso il 13 giugno 2013

A.

La convenzione tra la DSC e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) prevede un sostegno all'Ufficio indipendente di valutazione della FISA, un'agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite il cui mandato è incentrato sulla riduzione della povertà nelle regioni rurali dei Paesi in sviluppo.

B.

La convenzione è prorogata per una quarta fase sulla base di un riesame indipendente dei risultati della fase precedente. La DSC presterà particolare attenzione a migliorare lo scambio di sapere in materia di riduzione della povertà rurale mediante questo partenariato.

C.

950 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convezione è entrata in vigore il 13 giugno 2013 e copre il periodo dal 15 giugno 2013 al 6 marzo 2016. Può essere denunciata con un preavviso scritto di sei mesi.

3791

2.3.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente un contributo al programma di cooperazione con le organizzazioni contadine in Asia e nel Pacifico nel periodo 2013­2017, concluso il 5 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di cofinanziamento al Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) concernente il programma di cooperazione con le organizzazioni contadine in Asia e nel Pacifico nel periodo 2013­2017. Si tratta di attività pianificate e attuate dalle organizzazioni contadine membri delle tre reti subregionali (Asia dell'Est, Asia del Sud e Pacifico).

B.

Il programma di cooperazione con le organizzazioni contadine in Asia e nel Pacifico si prefigge di potenziare le capacità di organizzazioni contadine e di produttori affinché questi si impegnino nei confronti dei loro governi e forniscano servizi di qualità ai loro membri. Questo programma, che si trova nella sua seconda fase, è cofinanziato dal FISA.

C.

2,416 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3792

2.3.70

Accordo tra la DSC e il FISA concernente un contributo al programma di adeguamento della piccola agricoltura (ASAP), concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo complementare della Svizzera al Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) nel quadro di FISA 9 a favore del programma di adeguamento della piccola agricoltura (ASAP).

B.

Il programma ASAP è stato lanciato nel 2012 dal FISA e rappresenta una nuova fonte di cofinanziamento per diffondere a più ampia scala l'adeguamento ai cambiamenti climatici. L'ASAP promuove un'ampia diffusione a più vasta scala di approcci riusciti che apportano molteplici vantaggi alla piccola agricoltura migliorando la produzione e riducendo nel contempo i rischi legati al clima. Associa approcci sperimentati dello sviluppo rurale a un know-how e a tecniche appropriate in materia di adeguamento. Permetterà ad almeno otto milioni di piccoli produttori di rafforzare le loro capacità e di ampliare le loro possibilità di sussistenza in un ambiente incerto e instabile.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3793

2.3.71

Accordo tra la Svizzera e l'UNFPA concernente il programma a favore della gioventù messo a punto in Mongolia, concluso il 24 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) concernente il programma a favore della gioventù in Mongolia.

B.

Il programma si prefigge di ancorare la trasmissione delle competenze di vita (life skills) nei programmi delle scuole secondarie, delle scuole professionali e delle università per meglio preparare i giovani della Mongolia alle sfide socioeconomiche del loro Paese.

C.

5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2013 e copre il periodo dal 25 aprile 2013 al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3794

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Kreditanstalt für Wiederaufbau concernente il progetto di preinvestimento nella MiCRO, concluso il 23 dicembre 2013

A.

La DSC sostiene l'introduzione, mediante la società di riassicurazione MiCRO, di assicurazioni in caso di catastrofe per le famiglie povere in America centrale, in collaborazione con Swiss Re e la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Banca di credito per la ricostruzione). Oltre al sostegno tecnico fornito a tutti gli attori, compresa l'educazione finanziaria delle famiglie povere, la DSC finanzia la capitalizzazione iniziale di MiCRO, per poter proporre assicurazioni durante la fase pilota. La DSC si è accordata con la KfW per effettuare questa capitalizzazione mediante il nuovo Fondo di adattamento climatico della KfW.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla gestione dei finanziamenti della DSC da parte della KfW.

C.

4,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2013 e copre il periodo dal 23 dicembre 2013 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato per scritto indicando un motivo importante. Non sono previsti termini di denuncia.

3795

2.3.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2013 e 2014 del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 14 gennaio 2013

A.

Il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE è il forum di donatori più importante, in cui le norme per la cooperazione internazionale sono definite in modo consensuale dai 24 Paesi membri. Il CAS è costituito di gruppi di lavoro e di reti tematiche, e l'accordo definisce gli importi stanziati a queste diverse unità per il periodo di lavoro 2013­2014 (statistiche, efficacia dell'aiuto, riduzione della povertà, ambiente, genere, governance, conflitto, fragilità e valutazione).

B.

La partecipazione della Svizzera a questi diversi gruppi è importante poiché consente agli esperti svizzeri della DSC e del SECO di scambiare esperienze con i loro omologhi e di essere informati sugli sviluppi intervenuti nel loro settore di specializzazione negli altri Paesi membri del CAS. D'altro canto, l'impegno di specialisti svizzeri (alcuni dei quali coprono posti di responsabilità) consente alla Svizzera di esercitare un influsso sui lavori intrapresi e sui processi decisionali.

C.

1,24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato per scritto d'intesa tra le parti.

3796

2.3.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2013 e 2014 del centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 14 marzo 2013

A.

Il Centro di sviluppo dell'OCSE, organizzato sotto forma di «think tank», riunisce un gruppo di ricercatori esperti che studiano le questioni dello sviluppo in tutti i loro aspetti, in particolare quelli macroeconomici. I lavori di questo Centro sono riconosciuti a livello internazionale e riflettono le nuove conoscenze nel campo della cooperazione allo sviluppo.

B.

La Svizzera è tra i maggiori finanziatori delle attività del Centro e questa tradizione è mantenuta per tutto il periodo 2013­2014. Oltre a un sostegno generale alle spese di funzionamento del Centro, la Svizzera sostiene diversi progetti in corso.

C.

Complessivamente 1,25 milioni di franchi, di cui 1 milione proveniente dalla DSC e 250 000 franchi dal SECO. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato per scritto di comune intesa tra le parti.

3797

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente un contributo al progetto relativo al complemento della base di dati sull'immigrazione nei Paesi OCSE e non OCSE, concluso il 2 settembre 2013

A.

In occasione di una visita all'OCSE a Parigi nel gennaio 2013 è stato convenuto di migliorare i dati disponibili sulle migrazioni nei Paesi non OCSE e di rielaborarli in vista del dialogo di alto livello sulla migrazione e lo sviluppo dell'ottobre 2013. Il progetto apporta un importante contributo al raffronto della situazione migratoria nei Paesi OCSE e non OCSE.

B.

L'obiettivo è di migliorare le conoscenze sulla migrazione nei Paesi OCSE e non OCSE.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2013 e copre il periodo dal 15 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3798

2.3.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani concernente il contributo per il sostegno all'Ufficio nazionale d'identificazione (ONI), concluso il 19 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) per il progetto relativo al contributo per il sostegno dell'Ufficio nazionale d'identificazione (Office national d'identification, ONI).

B.

L'obiettivo principale del progetto è di contribuire al diritto di cittadinanza e a un maggiore accesso al diritto di voto mediante l'ottenimento della carta di identificazione nazionale. Questa carta, rilasciata dall'ONI, consente ai cittadini haitiani di esercitare il diritto di voto, ma anche di registrare un'impresa, aprire un conto in banca, ottenere un impiego legale ecc. Per le elezioni parziali del senato e a livello locale, previste tra aprile e ottobre 2014, oltre ai 5 milioni di adulti già registrati altri 500 000 cittadini dovrebbero ricevere una carta e con essa il diritto di voto e altri privilegi legati alla cittadinanza. L'OSA intende potenziare le capacità dell'ONI affinché nei mesi precedenti le prossime elezioni disponga dei mezzi necessari per procedere alla registrazione dei nuovi elettori/cittadini maggiorenni ed essere in grado di rilasciare loro quanto prima una carta d'identificazione nazionale.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2013 e copre il periodo dal 19 dicembre 2013 al 30 novembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di une mese. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

3799

2.3.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo alla Conferenza ministeriale sulla diaspora del 18­19 giugno 2013 a Ginevra, concluso il 30 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM nell'ambito del dialogo internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, condotto nell'ottica della diaspora e del contributo dei migranti allo sviluppo sostenibile dei loro Paesi d'origine.

B.

L'accordo definisce il quadro legale della collaborazione con l'OIM. La Conferenza ministeriale sulla diaspora offre una piattaforma di discussione ai Paesi in sviluppo che dispongono di ministeri e istituzioni preposti alla diaspora, affinché si scambino conoscenze ed esperienze sul modo in cui la loro diaspora può contribuire a una collaborazione e a uno sviluppo strutturati.

La Conferenza ministeriale sulla diaspora del 18­19 giugno 2013 è inoltre servita a preparare il dialogo di alto livello sulla migrazione e lo sviluppo, nonché l'agenda del programma di sviluppo delle Nazioni Unite per il dopo 2015.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3800

2.3.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'organizzazione di due conferenze, concluso il 1° maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIM in vista dell'organizzazione di due conferenze sulla diaspora nigeriana in Svizzera.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. Dette conferenze rientrano nei lavori preparatori per instaurare una cooperazione istituzionale tra la DSC e l'Organizzazione della diaspora nigeriana in Svizzera.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due settimane.

3801

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo all'organizzazione di una conferenza a Lima sul ruolo dei processi consultivi regionali nel settore della migrazione e dello sviluppo, concluso l'8 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernente l'organizzazione di una conferenza sul ruolo dei processi consultivi regionali (PCR) nel settore della migrazione e dello sviluppo nell'ottica del dialogo sulla migrazione e lo sviluppo condotto quest'anno nel quadro dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La conferenza si è svolta a Lima nel maggio 2013 in presenza dell'ambasciatore straordinario svizzero incaricato della collaborazione internazionale in materia di migrazione.

B.

L'accordo definisce il quadro legale della collaborazione con l'OIM. Tenuto conto del suo ruolo specifico di partner tecnico di diversi PCR, l'OIM organizza queste conferenze internazionali a intervalli regolari. I PCR sono importanti anelli di congiunzione tra le istanze nazionali e internazionali e svolgono un ruolo essenziale nell'architettura del dialogo internazionale in materia di migrazione. Per la Svizzera il sostegno apportato a questi processi al fine di rafforzarli fa parte dell'impegno strategico che ha assunto nel quadro del dialogo internazionale sulla migrazione e nel quale è da anni un'interlocutrice di grande levatura.

C.

108 607 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3802

2.3.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM, in nome del GFMD, concernente un contributo per l'organizzazione di tre conferenze tematiche nel quadro del GFMD a Ginevra, concluso il 22 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità per l'organizzazione di tre conferenze tematiche che rientrano nel dialogo internazionale sulla migrazione e lo sviluppo nel quadro del Forum mondiale su migrazione e sviluppo (GFMD). Nel 2013 la presidenza svedese ha organizzato tre conferenze in cui sono state discusse diverse tematiche (coerenza sulla migrazione e lo sviluppo, la migrazione di manodopera e la migrazione quale fattore di sviluppo sociale).

B.

Nelle conferenze sono discusse questioni importanti concernenti il dialogo internazionale sulla migrazione e formulate raccomandazioni sul modo in cui gli Stati e gli altri attori possono arricchire le loro attività nel settore della migrazione e dello sviluppo. Le conferenze sono inoltre servite a preparare il secondo Dialogo di alto livello sulle migrazioni e lo sviluppo in seno alle Nazioni Unite e per il processo in corso relativo all'agenda del programma di sviluppo per il dopo 2015.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2013 e copre il periodo dal 22 maggio 2013 al 30 settembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3803

2.3.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente l'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, concluso il 5 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario versato all'OIM per proseguire un progetto inteso a integrare la migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo.

B.

La comunità internazionale riconosce sempre più l'utilità della migrazione nello sviluppo. Al fine di potenziare l'interazione tra migrazione e sviluppo, è necessario considerare sistematicamente la migrazione come un fattore di sviluppo e di includerla e nelle strategie e nelle politiche ad hoc. Il progetto persegue questo obiettivo e in tale processo intende assistere diversi Paesi partner.

C.

39 270 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3804

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al progetto inteso a promuovere condizioni di lavoro corrette, nonché la prosperità e la sicurezza giuridica dei migranti, in applicazione della politica dello Sri Lanka sulla migrazione di lavoro, concluso l'11 marzo 2013

A.

Il contributo al progetto dell'OIL favorisce l'attuazione della politica di migrazione di lavoro dello Sri Lanka e la promozione di condizioni di lavoro corrette per i migranti. Mira pertanto a potenziare gli strumenti politici e il processo di attuazione, compresa la regolamentazione e il rendiconto.

B.

Lo scopo di questo progetto è di garantire una migliore sicurezza e una maggiore prosperità ai migranti e alle loro famiglie.

C.

608 524 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2013 e copre il periodo dal 15 marzo 2013 al 14 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3805

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL per la promozione della qualità nella formazione professionale, concluso il 21 giugno 2013

A.

L'accordo definisce la collaborazione tra la Svizzera e l'OIL nel settore della promozione di modelli di apprendistato di qualità. Nel quadro del progetto comune sono condotti diversi piccoli progetti di ricerca applicata allo scopo di documentare il successo dei modelli duali nella formazione professionale.

Ciò permette sia di meglio individuare i fattori di successo di tali modelli sia di fornire della documentazione all'OIL e alla DSC per promuovere i principi di dualità nella formazione professionale.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico del sostegno della DSC. In quanto agenzia multilaterale di primo piano per questa tematica, l'OIL è un partner importante della DSC. L'OIL incoraggia l'apprendistato che considera come una forma efficace e pertinente di formazione professionale. Gli stessi principi sono applicati nei programmi di formazione professionale svizzeri. La DSC contribuisce pertanto alla concezione del materiale di base per il pubblico target e all'elaborazione di strategie in taluni Paesi pilota.

C.

29 195 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2013 e copre il periodo dal 21 giugno al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3806

2.3.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al progetto di sostegno al partenariato strategico di scambio di know-how, concluso il 29 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'OIL per il progetto di sostegno al partenariato strategico di scambio di know-how.

B.

Lo scopo di questo accordo è di contribuire al dialogo sulla migrazione e di ampliare la riflessione sulla migrazione di lavoro associandovi maggiormente l'OIL. Il progetto è inoltre concepito come un contributo al partenariato strategico tra la DSC e l'OIL allo scopo di rafforzare lo scambio di knowhow nel settore della migrazione e dello sviluppo, sia a livello politico sia a livello dei progetti.

C.

484 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3807

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMM concernente un incontro ad alto livello sulle politiche nazionali di gestione della siccità, tenutasi dall'11 al 15 marzo 2013 a Ginevra, concluso il 18 febbraio 2013

A.

L'OMM, la FAO e la Convenzione contro la desertificazione (UNCCD) hanno unito le forze per consolidare l'elaborazione e l'attuazione di politiche nazionali di lotta contro la siccità. L'incontro organizzato a Ginevra prevede una parte tecnica e un incontro a livello di capi di Stato e di Governo. Tale approccio dovrebbe permettere di affrontare questa problematica in un'ottica sia nazionale che globale.

B.

In qualità di capofila per l'attuazione della Convenzione contro la desertificazione, la DSC fa di questo tema una priorità in relazione con la sicurezza alimentare. Il contributo versato permette ai rappresentanti di Paesi in sviluppo di partecipare a questa conferenza.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2013 e copre il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo 2013. In caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali da parte dell'OMM può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3808

2.3.86

Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente la diminuzione dei rischi sanitari nelle piccole industrie minerarie in Mongolia, concluso il 21 giugno 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con l'OMS in merito alla diminuzione dei rischi sanitari nelle piccole industrie minerarie in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di sensibilizzare i servizi di pubblica sanità ai bisogni dei minatori artigianali e ai rischi specifici che corrono e di elaborare un piano d'azione nazionale in tal senso.

C.

76 502 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2013 e copre il periodo dal 20 giugno 2013 al 20 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3809

2.3.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il contributo 2013­2015 all'Organizzazione e a due dei suoi programmi speciali, concluso il 3 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità per il contributo generale della Svizzera all'OMS e a due dei suoi programmi speciali.

B.

Grazie a questi contributi la Svizzera sostiene programmi prioritari o innovativi condotti dall'OMS che rivestono una grande importanza nell'ottica della realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio. La Svizzera pone un accento particolare su due programmi speciali di cui beneficiano prioritariamente i gruppi di popolazione indigente nei Paesi in sviluppo. Si tratta del Programma speciale di ricerca, sviluppo e formazione in materia di riproduzione umana e del Programma speciale di ricerca e formazione concernente le malattie tropicali. La Svizzera sostiene inoltre l'OMS versando un contributo non vincolato al budget globale dell'Organizzazione per gli anni 2013­ 2015.

C.

16,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3810

2.3.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUDI, concernente il progetto di creazione di valore e di promozione imprenditoriale nel settore della coltura del cacao in Nicaragua, concluso il 16 agosto 2013

A.

L'accordo definisce un quadro giuridico per finanziare un'analisi di mercato condotta dall'ONUDI nel settore della catena di creazione di valore del in Nicaragua. Questo studio si prefigge di individuare le lacune e le possibilità di miglioramento esistenti nella catena di creazione di valore del cacao in Nicaragua al fine di promuovere in modo mirato lo sviluppo di piccole imprese mediante futuri investimenti.

B.

Tenuto conto dell'aumento del prezzo del cacao la promozione della catena di creazione di valore in questo settore costituisce una leva importante per migliorare i redditi dei piccoli produttori rurali. Lo studio funge da preparazione ai futuri investimenti della DSC in questo ambito.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 28 febbraio 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti.

3811

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e «UN Women» concernente un contributo generale per gli anni 2013­2014, concluso il 16 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di un contributo generale della Svizzera all'attuazione del piano strategico dell'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile (UN Women) per il periodo 2013­2014.

B.

Grazie a questo contributo la Svizzera sostiene «UN Women» nell'adempimento del suo mandato di promozione dell'uguaglianza dei sessi e dell'autonomia delle donne. A tal fine il ruolo principale di «UN Women» consiste nel sostenere lo sviluppo delle norme internazionali, aiutare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare tali norme, fornire ai Paesi un sostegno tecnico e finanziario appropriato e fare avanzare l'uguaglianza dei sessi tramite il sistema delle Nazioni Unite in generale.

C.

26 milioni di franchi Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2013 e termina il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3812

2.3.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Segretariato di UNAIDS concernente un contributo a un forum sulla gestione dei rischi relativi ai partner della società civile del Fondo globale, concluso il 20 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nel settore della gestione dei rischi relativi ai partner della società civile del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) nei diversi Paesi in cui il Fondo è operativo.

B.

La gestione dei rischi è uno dei poli prioritari della DSC nel quadro del dialogo politico condotto con il GFATM. Ha peraltro assunto una maggiore importanza tenuto conto delle difficoltà riscontrate in materia di gestione dei programmi e delle finanze, nonché della riforma di cui è stato oggetto il Fondo.

C.

160 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2013 e copre il periodo dal 15 maggio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3813

2.3.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNAIDS concernente un contributo generale al budget dell'Organizzazione per gli anni 2013­2015, concluso il 28 ottobre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione concernente il contributo generale della Svizzera al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS.

B.

UNAIDS è una delle 13 organizzazioni multilaterali che costituiscono una priorità per la DSC. Inoltre la problematica HIV/Aids occupa un posto importante nel messaggio sulla cooperazione internazionale 2013­2016.

Anche questo contributo si inserisce nel quadro degli orientamenti strategici della DSC nell'ambito della salute.

C.

30 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3814

2.3.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM, quale rappresentante di quattro organizzazioni dell'ONU, concernente un programma alimentare congiunto nel Ruanda, concluso il 24 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la DSC e le quattro organizzazioni dell'ONU (PAM, UNICEF, OMS e FAO) che operano per l'attuazione di un programma congiunto di lotta contro la malnutrizione nelle due province del Ruanda.

B.

Il programma contribuisce nelle due province di Nyamagabe e Rutsiro a ridurre nell'arco di tre anni la malnutrizione dei bambini del 5 per cento e l'anemia delle donne incinte e le donne che allattano del 20 per cento.

C.

3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3815

2.3.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il sostegno all'UNHAS nel Ciad, concluso il 20 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) del PAM nel Ciad (operazione speciale).

B.

Tenuto conto degli importanti bisogni umanitari nel Paese, il servizio di trasporto aereo umanitario è cruciale per la popolazione. L'UNHAS è l'unica opzione di trasporto valida a disposizione per raggiungere le zone discoste.

Il servizio aereo facilita e assicura la maggioranza degli spostamenti del personale della DSC nel Ciad, affinché possa seguire i suoi partner e i suoi programmi. Per mantenere questo servizio, l'UNHAS necessita del sostegno tecnico e finanziario dei suoi partner.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3816

2.3.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la promozione dei diritti dell'uomo in Honduras, concluso il 14 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce la collaborazione della Svizzera con il PNUS nel quadro del progetto di potenziamento dello Stato di diritto e di promozione dei diritti dell'uomo in Honduras per il periodo 2013­2015. La Svizzera sostiene un'équipe di esperti delle Nazioni Unite che lavora in stretta collaborazione con le autorità nazionali in vista di creare le condizioni istituzionali e giuridiche necessarie all'applicazione dei diritti dell'uomo in Honduras e di consentire l'attuazione delle norme e degli standard internazionali che l'Honduras si è impegnato a rispettare nel quadro di accordi internazionali.

B.

La situazione umanitaria in Honduras non ha fatto altro che peggiorare nel corso degli ultimi anni. Questo Paese dell'America centrale vanta il tasso di omicidi più elevato del mondo. Gli sforzi di sviluppo saranno vani se non sarà contenuta la violenza e non si aumenterà la sicurezza della popolazione.

C.

6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3817

2.3.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Fondo fiduciario per i partenariati innovativi con Governi nazionali, sottonazionali e locali, il settore privato, ONG, istituti di ricerca e fondazioni, concluso il 14 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno al Bureau des relations extérieures et du pladoyer (BERA) del PNUS per la messa a punto della piattaforma Solidarietà Globale Acqua (Global Water Solidarity, GWS) concernente un contributo al Fondo fiduciario per i partenariati innovativi con Governi nazionali, sottonazionali e locali, il settore privato, ONG, istituti di ricerca e fondazioni.

B.

GWS è una piattaforma internazionale che mira a promuovere la cooperazione e i partenariati nel settore dell'acqua grazie a meccanismi decentralizzati di solidarietà. Mediante una tassa di solidarietà destinata a progetti relativi al settore dell'acqua, vengono generati fondi per migliorare l'approvvigionamento di acqua nei Paesi in sviluppo. Molti Paesi, fra cui la Svizzera, hanno già messo a punto meccanismi simili. L'obiettivo del GWS è di promuovere i meccanismi di solidarietà decentralizzati a livello internazionale, di documentare le buone prassi, di sviluppare una comunità di pratica e di aprire un varco alla realizzazione di progetti che si avvalgono di studi di casi.

C.

720 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3818

2.3.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la formazione del personale di sicurezza nel quadro del sostegno apportato alla Commissione elettorale delle elezioni parlamentari in Pakistan nel 2013, concluso il 19 aprile 2013

A.

L'accorto concerne la partecipazione finanziaria della Svizzera alle misure di sostegno del PNUS in relazione con le elezioni parlamentari dell'11 maggio in 2013 in Pakistan.

B.

Per la prima volta nella storia del Pakistan, un governo democratico eletto è rimasto in carica per una legislatura completa. Non essendo esclusa la minaccia di violenze in questo contesto, la polizia ha dovuto svolgere un ruolo determinante per garantire il buon andamento delle nuove elezioni dell'11 maggio 2013. Tuttavia la grande maggioranza dei poliziotti ha conoscenze limitate del protocollo di sicurezza nel contesto elettorale. Grazie a questo finanziamento il PNUS ha potuto fornire un sostegno agli sforzi profusi dalla commissione elettorale pachistana per potenziare le capacità della polizia nelle questioni di sicurezza in periodo elettorale.

C.

981 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2013 e copre il periodo dal 25 aprile al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3819

2.3.97

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la realizzazione del progetto inteso a potenziare i parlamenti comunali in Mongolia, concluso il 1° maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con il PNUS concernente la realizzazione del progetto inteso a potenziare i parlamenti comunali in Mongolia.

B.

Il progetto è un contributo della Svizzera alla riforma in corso in Mongolia nel settore della decentralizzazione. È inteso a mettere a punto parlamenti comunali locali (hurals) in grado di assumere pienamente il ruolo di organo legislativo, di rappresentante del corpo elettorale e di organo di controllo del potere esecutivo.

C.

2,85 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3820

2.3.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la realizzazione del progetto di sostegno al processo elettorale nel Mali, concluso il 20 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC al PNUS concernente la partecipazione ai costi ai fini della realizzazione del progetto di sostegno al processo elettorale in Mali.

B.

L'obiettivo generale è di contribuire allo svolgimento di elezioni libere, trasparenti e inclusive che garantiscano un'ampia partecipazione e informazione della popolazione.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3821

2.3.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand, Pakistan, concluso il 13 giugno 2013

A.

L'accordo verte sulla partecipazione finanziaria della Svizzera alle misure di sostegno fornite dal PNUS al Governo pachistano nel quadro del progetto inteso a potenziare lo Stato di diritto nella regione del Malakand.

B.

Durante tre anni il Malakand è stato oggetto di attività estremiste che hanno avuto quale conseguenza di rendere ancora più fragile lo Stato di diritto della regione. L'inefficacia del sistema giudiziario è stato un fattore determinante che ha comportato la caduta della regione nelle mani di gruppi armati. Il progetto inteso a potenziare lo Stato di diritto nel Malakand consiste nel sostenere il Governo negli sforzi che compie per stabilizzare la regione potenziando le istituzioni di diritto.

C.

3,661 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato il vigore il 13 giugno 2013 e copre il periodo dal 15 giugno 2013 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3822

2.3.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo a uno studio sulla registrazione di tutti i lavori legati alla migrazione del PNUS e l'elaborazione di una strategia per l'integrazione della migrazione nelle priorità del PNUS per gli anni 2014­2017, concluso l'11 luglio 2013

A.

Questo contributo permetterà al PNUS di ottenere un quadro completo del suo lavoro sulla migrazione e lo sviluppo. Funge inoltre da base per stabilire in che modo i legami tra migrazione e sviluppo possano essere introdotti nel lavoro del PNUS per gli anni 2014­2017.

B.

Il progetto permette al PNUS di meglio definire la propria strategia e di stabilire il suo futuro impegno nell'ambito della migrazione e dello sviluppo.

C.

99 360 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2013 e copre il periodo dal 15 luglio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3823

2.3.101

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, concluso l'8 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al PNUS per sostenere il Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace (Global Partnership for Effective Development Cooperation).

B.

La DSC intende apportare il proprio sostegno all'azione del Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, istituito in occasione della conferenza di Busan. Il PNUS e l'OCSE /CAS operano congiuntamente per sostenere l'istituzione e il funzionamento del Partenariato globale.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2013 e copre il periodo dall'8 agosto 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3824

2.3.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare e la nutrizione, concluso il 28 agosto 2013

A.

Il mandato del Rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare e la nutrizione è segnatamente quello di rafforzare il coordinamento del sistema dell'ONU e di formulare raccomandazioni per contribuire efficacemente alla lotta mondiale contro la fame e la malnutrizione. Una parte del mandato del Rappresentante speciale consiste inoltre nel sostenere tutte le parti costituenti il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (Committe on World Food Security, CSA), la piattaforma intergovernativa e internazionale più inclusiva, con sede a Roma, per migliorarvi la coerenza delle politiche in materia di sicurezza alimentare e di nutrizione. Finanziando un posto di consulente politico e di ufficiale di collegamento del Rappresentante speciale a Roma, la Svizzera agevola l'esecuzione del mandato di quest'ultimo e gli consente di poter meglio influire sui processi politici e sui negoziati avviati nel quadro del CSA.

B.

Il mandato del Rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare e la nutrizione è una componente essenziale dell'architettura istituzionale mondiale per la sicurezza alimentare e la nutrizione. Con il presente contributo, la DSC offre un sostegno mirato e tangibile al funzionamento efficace della suddetta architettura.

C.

230 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3825

2.3.103

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Programma di governance locale e di prestazione decentralizzata di servizi II in Somalia, concluso il 2 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente un contributo finanziario della Svizzera al PNUS per il Programma di governance locale e di prestazione decentralizzata di servizi II attuato nelle regioni somale di Somaliland, Puntland e South-Central.

B.

Il progetto intende contribuire alla pace, allo sviluppo e alla fornitura equa di servizi nelle tre principali regioni del Paese. È inteso a migliorare i servizi delle amministrazioni locali e a rinsaldare la fiducia della popolazione nei confronti dei suoi rappresentanti e delle istituzioni statali.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2013 e termina il 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3826

2.3.104

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto di potenziamento istituzionale dell'Autorità nazionale di regolamentazione e del programma nazionale per lo sgombero di munizioni inesplose nel Laos, concluso il 27 settembre 2013

A.

L'accordo verte su un contributo al potenziamento istituzionale dell'Autorità nazionale di regolamentazione e del programma nazionale per lo sgombero di munizioni inesplose nel Laos in collaborazione con il PNUS.

B.

Il progetto si prefigge di sostenere e potenziare l'Autorità nazionale di regolamentazione e il programma di sgombero delle munizioni inesplose, permettendo in tal modo di ridurre il numero delle vittime da munizioni inesplose, sostenere a livello sanitario, rieducare le vittime e aumentare la superficie di terre coltivabili.

C.

3,79 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3827

2.3.105

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il sostegno alla fase 2 del programma di sminamento messo a punto dall'Autorità d'azione contro le mine e di aiuto alle vittime della Cambogia, concluso l'8 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al programma di sminamento del PNUS in Cambogia nel quadro della seconda fase (2011­ 2015) del piano di implementazione.

B.

Il progetto si prefigge di ridurre il numero di vittime dovuto alla presenza di mine e di resti di esplosivi di guerra sul territorio della Cambogia e di contribuire pertanto alla crescita economica, nonché alla riduzione della povertà nel Paese.

C.

3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2013 e copre il periodo dall'11 novembre 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3828

2.3.106

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo svizzero al progetto «My World Survey», concluso l'8 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PNUS per il progetto «My World Survey».

B.

Dal 2012 il PNUS si impegna a sondare presso il maggior numero possibile di partecipanti nel mondo le priorità per l'Agenda di sviluppo Post-2015.

Finora sono state raccolte più di un milione di risposte; il progetto sarà esteso a più di 20 Paesi. Nel quadro di una più vasta azione volta a promuovere un processo partecipativo e inclusivo per la definizione dell'Agenda di sviluppo Post-2015, la DSC contribuisce all'estensione di questo progetto.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2013 e copre il periodo dall'8 novembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi previa consultazione fra le parti.

3829

2.3.107

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di miglioramento dei processi legislativi nel Parlamento della Mongolia, concluso il 12 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità che disciplinano l'attuazione, con il PNUS, della prima fase del progetto volto a migliorare i processi legislativi nel Parlamento della Mongolia.

B.

Il progetto persegue lo scopo di agevolare l'accesso dei cittadini ai parlamentari, d'instaurare un processo di elaborazione delle leggi maggiormente partecipativo e di ottenere processi parlamentari più trasparenti.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3830

2.3.108

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 19 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione del PNUS in relazione al suo programma «Global Rule of Law».

B.

Il contributo mira a sostenere le attività del PNUS nell'ambito della prevenzione delle crisi e della ricostruzione negli anni 2013­2016: prevenzione dei conflitti e ricostruzione, promovimento economico e basi esistenziali, Stato di diritto, buongoverno in situazioni di crisi ecc. Il contributo intende inoltre sostenere, per il tramite di un contributo al programma globale «Global Rule of Law», una piattaforma per lo Stato di diritto.

C.

13,511 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2013 e scadrà il 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3831

2.3.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 19 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al PNUS concernente il Fondo fiduciario tematico per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione destinato alle attività specifiche nel settore della prevenzione dei conflitti e al coordinamento del sistema delle Nazioni Unite nelle situazioni di transizione e di crisi.

B.

Il PNUS è un partner strategico della DSC e migliora la risposta internazionale alla prevenzione dei conflitti. Attraverso il suo contributo a questo programma, la Svizzera rafforza la risposta coerente, coordinata, rapida e flessibile delle Nazioni Unite. Contribuisce altresì a potenziare le capacità nazionali dei Paesi in modo da permettere loro di gestire e ridurre i rischi di violenze e creare le condizioni quadro per lo sviluppo sostenibile.

C.

1,288 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2013 e scadrà il 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3832

2.3.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto di sostegno al processo elettorale locale e nazionale 2014 e 2015 in Tanzania, concluso il 22 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PNUS per il progetto di sostegno al processo elettorale locale e nazionale 2014 e 2015 in Tanzania.

B.

Il contributo intende abilitare le autorità elettorali tanzaniane a svolgere un referendum costituzionale ed elezioni generali negli anni 2014 e 2015.

C.

750 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3833

2.3.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo generale per gli anni 2013 e 2014, concluso il 10 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo generale svizzero al PNUS per il 2013­2014.

B.

Mediante suddetto contributo la Svizzera sostiene il PNUS nella sua missione di ridurre in modo decisivo la povertà, le disparità e l'esclusione nei Paesi in sviluppo. A tal fine il PNUS sostiene i Paesi nel formulare e applicare le proprie strategie e programmi di sviluppo in modo più efficace.

C.

120 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2013 e scadrà il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3834

2.3.112

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'attuazione dell'Esame quadriennale completo, concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'Ufficio per il coordinamento delle attività operative del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDOCO) nel periodo 2013­2016, in vista dell'attuazione dell'Esame quadriennale completo (QCPR) che costituisce il principale strumento normativo di riforma del sistema di sviluppo dell'ONU.

B.

Con il contributo all'UNDOCO la Svizzera migliora il coordinamento delle attività operative del sistema di sviluppo onusiano, rafforzando fra l'altro la funzione e le competenze dei coordinatori residenti e promuovendo l'iniziativa «Uniti nell'azione» («Delivering as One») a livello dei Paesi.

C.

3,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3835

2.3.113

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'attuazione del piano strategico dell'UNCCD (2008­2018), concluso il 19 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo. Menziona inoltre gli obblighi del segretariato generale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità (UNCCD) riguardanti la gestione del contributo e l'elaborazione di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo volontario è versato al segretariato generale dell'UNCCD e ha lo scopo di aiutarlo nell'adempimento del compito conferitogli in occasione della 10a conferenza delle parti, vale a dire l'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, l'accordo può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3836

2.3.114

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCCD concernente un contributo all'UNCCD per l'allestimento di rapporti online, in vista dell'attuazione del piano strategico (2008­2018), concluso il 19 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento di questo contributo. Menziona inoltre gli obblighi del segretariato generale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità (UNCCD) riguardanti la gestione del contributo e l'elaborazione di rapporti finanziari e operativi.

B.

Il contributo volontario è versato al segretariato generale dell'UNCCD e ha lo scopo di aiutarlo nell'adempimento del compito conferitogli in occasione della 10a conferenza delle parti, consistente segnatamente nell'ulteriore sviluppo dello strumento per l'allestimento di rapporti online, vale a dire il «Performance Review & Assessment of Implementation (PRAIS)», il quale serve direttamente all'attuazione del piano strategico 2008­2018.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, l'accordo può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3837

2.3.115

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNECA concernente il progetto a sostegno del Niger nell'attuazione delle direttive dell'Unione Africana per l'utilizzazione delle terre e del suolo, concluso il 14 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del progetto a sostegno del Niger nell'attuazione delle direttive dell'Unione Africana per l'utilizzazione delle terre e del suolo.

B.

La DSC sostiene iniziative panafricane, fra l'altro allo scopo di assicurare ai piccoli produttori l'accesso alle terre. A tal fine si è impegnata in una collaborazione con il segretariato per l'Iniziativa politica fondiaria (IPF) della Commissione economica per l'Africa (UNECA). Quest'ultimo beneficia del sostegno congiunto di Unione africana, Banca africana di sviluppo e UNECA, mentre da un punto di vista organizzativo è subordinato all'UNECA. L'accordo concluso con l'UNECA disciplina il finanziamento di questo progetto di sostegno tecnico del segretariato dell'IPF al Governo nigerino.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014. L'accordo può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dello scorso anno.

3838

2.3.116

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo a un progetto attuato in Tanzania riguardante la popolazione e il mondo animale, il passato, il presente e il futuro, concluso il 28 dicembre 2012

A.

L'accordo prevede un contributo svizzero all'UNESCO a favore di un progetto riguardante la popolazione e il mondo animale, il passato, il presente e il futuro («People and Wildlife, Past Present and Future») nella regione di Ngorongoro, patrimonio mondiale UNESCO.

B.

Il progetto dell'UNESCO promuove un equilibrio fra i bisogni della popolazione semi-nomade locale dei Maasai e gli imperativi legati alla gestione dell'ecosistema, alla protezione della fauna selvatica, al turismo e alla preservazione dei siti archeologici.

C.

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dello scorso anno.

3839

2.3.117

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo al progetto di buongoverno delle falde freatiche nelle canalizzazioni transfrontaliere, concluso il 2 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto dell'UNESCO volto a promuovere il buongoverno delle falde freatiche nelle canalizzazioni transfrontaliere.

B.

L'accordo copre il periodo di preparazione del programma su tre anni, programma che è iniziato nell'aprile 2013 nelle tre regioni previste (Asia centrale, Africa meridionale e America latina). L'obiettivo è di migliorare le conoscenze in materia di canalizzazioni delle falde freatiche e degli strumenti per la loro gestione e disciplinamento a livello interstatale.

C.

2,35 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3840

2.3.118

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo a favore del Fondo internazionale per la diversità culturale (IFCD), concluso il 28 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC al Fondo internazionale per la diversità culturale (IFCD) dell'UNESCO.

B.

Il contributo della Svizzera all'IFCD è un segno di solidarietà e disponibilità alla collaborazione nonché un riconoscimento politico della Svizzera alle forme d'espressione della multiculturalità. Lo scopo è di accompagnare l'IFCD nella sua fase iniziale affinché possa consolidare il proprio funzionamento, assicurare la sua sopravvivenza e dimostrare la sua importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3841

2.3.119

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente un contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'iniziativa dell'UNESCO «Istruzione per tutti», concluso il 6 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della DSC al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'iniziativa «Istruzione per tutti» dell'UNESCO.

B.

Gli obiettivi specifici sono: 1) influenzare e sostenere l'impegno a favore dell'«Istruzione per tutti» e fornire le informazioni necessarie per definire direttive politiche a favore dell'iniziativa UNESCO, 2) diffondere i dati qualitativi e quantitativi per Paese e regione, 3) individuare riforme delle politiche educative e buone prassi in tutti i settori legati all'«Istruzione per tutti».

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3842

2.3.120

Accordo tra la Svizzera e l'UNFPA concernente il sostegno al censimento della popolazione del Myanmar, concluso il 7 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per il censimento della popolazione nel Myanmar.

B.

Il progetto intende sostenere la realizzazione del censimento della popolazione nel Myanmar previsto nel 2014 e l'analisi dei dati raccolti.

C.

3,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3843

2.3.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF in veste di rappresentante di quattro organizzazioni ONU concernente il contributo a un programma alimentare congiunto nella provincia Ngozi nel Burundi, concluso il 13 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la DSC e le quattro organizzazioni ONU, vale a dire UNICEF, PAM, OMS e FAO, nell'attuazione di un programma alimentare congiunto nella provincia di Ngozi nel Burundi.

B.

Il programma intende contribuire a ridurre di circa il 10 per cento, entro un termine di tre anni, la malnutrizione nei bambini al di sotto dei cinque anni nella provincia di Ngozi.

C.

3,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3844

2.3.122

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo 2013­2014 volto a rafforzare i diritti dei fanciulli e delle donne durante e dopo i conflitti, concluso il 18 novembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera all'UNICEF per gli anni 2013­2014 al fine di rafforzare i diritti dei fanciulli e delle donne in situazioni d'emergenza e dopo i conflitti.

B.

Tale sostegno all'UNICEF serve all'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale e alla realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2013 e copre il periodo dal 15 novembre 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3845

2.3.123

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto relativo all'acqua potabile, all'igiene e al risanamento nei distretti sanitari di Yao e Danamadji nel Ciad, concluso il 16 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia UNICEF per il progetto «Acqua potabile, igiene e risanamento» nei distretti sanitari di Yao e Danamadji nel Ciad.

B.

Il progetto rappresenta una priorità dell'attività della DSC nel settore della sanità in Ciad. È parte del Programma di approvvigionamento di acqua potabile del Quadro di cooperazione per Paesi dell'UNICEF nel Ciad. Di fronte all'elevato tasso di mortalità materna e infantile causata da malattie trasmesse dall'acqua e da dissenteria nelle regioni del Ciad nelle quali è attiva la DSC, gli interventi nel settore della salute, dello sviluppo e della sopravvivenza dei bambini sono imprescindibili da fattori decisivi per la salute come l'acqua e il risanamento. Il progetto è realizzato nei distretti Danamadji (Moyen-Chari) e Yao (Batha) e contribuisce alla riduzione della mortalità materna e infantile e al miglioramento della salute dell'intera popolazione.

C.

7,614 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3846

2.3.124

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente un contributo a favore di una teleformazione (via Internet) sulle leggi internazionali in materia idrica, concluso il 26 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC a favore di una teleformazione (via Internet) sulle leggi internazionali in materia idrica dell'UNITAR.

B.

Il corso si rivolge a diplomatici, mediatori, alti funzionari dei ministeri per l'acqua e degli affari esteri, a ricercatori e professori, attivi nel settore della gestione dei corsi d'acqua condivisi. L'obiettivo è di migliorare le capacità negoziali e la trasposizione di accordi transfrontalieri nelle regioni con bacini idrografici transfrontalieri. In tal modo saranno rafforzate anche le competenze della rete di attori che partecipano ai programmi della DSC sulla diplomazia delle acque nelle diverse regioni transfrontaliere dei bacini idrografici. Permette nel contempo di rafforzare la piattaforma sull'acqua a Ginevra.

C.

210 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2013 e copre il periodo dal 15 novembre 2013 al 31 dicembre 2014. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3847

2.3.125

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente il contributo al Fondo globale per il risanamento, concluso il 17 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al Fondo mondiale per il risanamento («Global Sanitation Fund», GSF) dell'UNOPS.

B.

Il Fondo mondiale per il risanamento (GSF) è stato istituito in seguito a una raccomandazione del Rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano e del Consiglio consultivo sull'acqua e il risanamento del Segretario generale delle Nazioni Unite. L'obiettivo principale del Consiglio consultivo è di trovare soluzioni alla mancanza di risorse finanziarie nel settore delle infrastrutture di base. L'accesso al risanamento e all'igiene è primordiale per la salute, la dignità umana e la lotta contro la povertà. Il GSF si fonda sui principi della Dichiarazione di Parigi; permette in particolare di concentrare mezzi finanziari provenienti da diverse fonti al fine coordinare l'approccio di ciascun Paese. Il GSF è un meccanismo finanziario che, da un canto, concentra i suoi interventi sui Paesi più poveri dove la domanda in materia di risanamento e di igiene è maggiore e, d'altro canto, permette l'attuazione di progetti e di approcci che hanno dato buoni risultati nel quadro di una politica nazionale di risanamento chiaramente definita dal governo in questione.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 30 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3848

2.3.126

Accordo fra la Svizzera e l'UNOPS concernente il sostegno allo sviluppo di beni e servizi per il turismo in Laos, concluso il 4 novembre 2013

A.

L'accordo concerne il cofinanziamento, insieme alla SECO, di un progetto di sviluppo del settore del turismo e dei suoi legami con l'agricoltura e l'artigianato nella regione di Luang Prabang, Laos, con l'UNOPS.

B.

Il progetto intende sostenere lo sviluppo sostenibile del settore del turismo e permettere ai cittadini del Laos di migliorare il loro reddito mediante lo sviluppo di beni e servizi per i turisti.

C.

620 935 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2013 e copre il periodo dal 15 ottobre 2013 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3849

2.3.127

Accordo fra la Svizzera e l'UNOPS concernente un contributo al fondo per la sicurezza alimentare e il sostentamento della popolazione rurale nel Myanmar, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina l'utilizzo del contributo svizzero destinato al fondo dell'UNOPS per la sicurezza alimentare e il sostentamento della popolazione povera nelle zone rurali del Myanmar.

B.

Il progetto intende migliorare la sicurezza alimentare e il reddito della popolazione povera e vulnerabile nelle zone rurali del Myanmar nonché ridurne la povertà e la fame (primo obiettivo di sviluppo del Millennio).

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2013 e copre il periodo dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3850

2.3.128

Accordo fra la Svizzera e l'UNOPS concernente un contributo al fondo a favore dei tre obiettivi di sviluppo del Millennio nel settore della salute: salute delle madri e dei bambini, riduzione di HIV/AIDS nel Myanmar, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina l'utilizzo del contributo svizzero all'UNOPS destinato al fondo a favore dei tre obiettivi di sviluppo del Millennio nel settore della salute: salute di madri e bambini nonché riduzione di HIV/AIDS nel Myanmar.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la salute di madri e bambini e di arginare la trasmissione di tre malattie assai diffuse (tubercolosi, HIV/AIDS e malaria). Il progetto è destinato alla popolazione povera del Myanmar.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3851

2.4

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale svizzera è lo sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. L'aiuto umanitario della Confederazione contribuisce a ridurre i rischi, prevenire distruzione e miseria, proteggere e salvare vite e alleviare le sofferenze. Aiuterà individui e comunità nell'opera di ricostruzione, riabilitazione, stabilizzazione sociale e incipiente riconciliazione, rivendicherà i principi umanitari per le vittime e contribuirà a dar loro voce. I punti centrali dell'impegno dell'aiuto umanitario sono: prevenzione e capacità di resistenza alle crisi, prevenzione e protezione dalle catastrofi, aiuto d'emergenza e ricostruzione/riabilitazione, difesa e protezione delle vittime. Grazie al Corpo svizzero di aiuto umanitario, strumento unico che può contare su un pool di circa 650 specialisti, la Svizzera è presente sul posto e può realizzare progetti. Le risorse dell'aiuto umanitario sono impiegate in ragione di circa un terzo per programmi bilaterali, attuati mediante progetti propri del CSA o congiuntamente con enti assistenziali svizzeri, internazionali e locali. Un altro terzo è destinato alla cooperazione con gli organismi dell'ONU, in particolare il Programma alimentare mondiale PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

3852

2.4.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente il contributo al progetto di miglioramento dell'occupazione dei giovani nei Territori palestinesi occupati, concluso il 21 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo all'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) per il progetto volto a migliorare l'occupazione dei giovani nei Territori palestinesi occupati.

B.

La crisi economica mondiale ha colpito gravemente la già debole economia dei Territori palestinesi occupati. Il tasso di disoccupazione è assai elevato, specialmente tra i giovani. Il progetto mira a rafforzare l'occupazione delle giovani donne e uomini palestinesi mediante il sostegno a un sistema di formazione professionale adeguato ai bisogni dell'economia locale.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3853

2.4.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ), concernente il contributo al progetto di rafforzamento delle capacità municipali nei Territori palestinesi occupati, concluso il 30 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo all'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) per il progetto di rafforzamento delle capacità municipali nei Territori palestinesi occupati.

B.

Secondo la strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC, la Svizzera si impegna affinché la popolazione palestinese possa beneficiare di servizi di base di qualità. Le municipalità locali palestinesi sono gli attori centrali per la prestazione di servizi di base di qualità alla popolazione. Con questo progetto la DSC si adopera per il rafforzamento di tali autorità locali, in un partenariato con il programma di buongoverno locale della GIZ.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3854

2.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Corea del Nord, rappresentata dal Ministero dell'urbanistica, concernente il miglioramento dell'approvvigionamento idrico e il promovimento dell'igiene, concluso il 20 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità dell'attuazione del programma «Acque, acque luride e igiene» e della collaborazione (accesso, zona interessata dal programma, gruppo di utenti, applicazione) tra la rappresentanza della DSC a Pyongyang e il Ministero dell'urbanistica della Corea del Nord.

B.

Il programma è uno dei punti forti del programma a medio termine della DSC per la Corea del Nord 2012­2014. Agevolando l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque luride e la promozione dell'igiene, il programma contribuisce a proteggere e migliorare la salute della popolazione.

C.

2,11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2013 e scadrà il 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3855

2.4.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente il sostegno al progetto di risposta al problema della migrazione mista nello Yemen, concluso il 2 aprile 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del sostegno al Consiglio danese per i rifugiati relativo al progetto di risposta al problema della migrazione mista nello Yemen.

B.

L'intervento mira ad aumentare nello Yemen la protezione di rifugiati, migranti e richiedenti l'asilo provenienti dal Corno d'Africa. Nel contempo si prefigge di migliorare il coordinamento e i meccanismi di risposta utilizzati per fare fronte ai flussi migratori diretti verso lo Yemen. L'intervento si iscrive nel progetto di strategia di cooperazione nello Yemen 2013­2016.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3856

2.4.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dal Consiglio danese per i rifugiati, concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza in favore di rifugiati siriani in Iraq, concluso il 23 settembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al Consiglio danese per i rifugiati (DRC) per il progetto di aiuto d'emergenza in favore di rifugiati siriani in Iraq.

B.

La crisi persistente in Siria ha costretto numerosi cittadini siriani a fuggire nei Paesi confinanti. Le regioni curde dell'Iraq hanno finora accolto più di 150 000 rifugiati e si prevede che entro la fine del 2013 il loro numero raggiunga i 350 000. Il governo locale di Dohuk è sopraffatto. Grazie al sostegno della DSC, il DRC potrà fornire ai rifugiati un importante aiuto d'emergenza. Con il presente accordo 640 famiglie siriane beneficeranno di un sostegno finanziario e saranno fornite informazioni importanti a oltre 1500 economie domestiche. Le capacità del governo locale saranno inoltre rafforzate mediante progetti mirati.

C.

631 578 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2013 e copre il periodo dal 15 agosto 2013 al 15 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3857

2.4.6

Accordo quadro tra la Svizzera e la Giordania di aiuto umanitario e cooperazione tecnica e finanziaria, concluso il 9 luglio 2013, RS 0.974.246.7

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria tra la Svizzera e il Regno hascemita di Giordania.

B.

L'accordo si prefigge di rinsaldare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, rafforzare queste relazioni e sviluppare una fruttuosa cooperazione umanitaria, tecnica e finanziaria. Tale cooperazione promuove la democrazia in Giordania, migliora le condizioni sociali ed economiche e sostiene lo sviluppo di un'economia di mercato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2014 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3858

2.4.7

Accordo quadro tra la Svizzera e il Marocco concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 6 settembre 2013, RS 0.974.254.9

A.

Le parti promuovono la realizzazione di progetti d'aiuto umanitari e tecnici in Marocco nel rispetto della loro legislazione nazionale. Detti progetti mirano a contribuire alla sicurezza umana, promuovere uno sviluppo economico sostenibile, alleviare le privazioni delle categorie più vulnerabili della società marocchina, inclusi i rifugiati e i migranti stranieri che cercano rifugio in Marocco, nonché consolidare le capacità dello Stato di affrontare sfide economiche, sociali e politiche.

B.

Mediante questo accordo quadro, la Svizzera e il Marocco completano e aggiornano la base legale che disciplina la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario. L'impegno della Svizzera in Marocco si fonda sul programma definito dalla Svizzera per il Nord Africa (2011­2016) ed è assicurato congiuntamente da diversi uffici federali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è applicato provvisoriamente da Svizzera e Marocco dal 6 settembre 2013. Esso entrerà in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica della conclusione delle procedure legali richieste per la sua entrata in vigore. La Svizzera ha effettuato tale notifica il 29 ottobre 2013; il Marocco non l'ha invece ancora effettuata. L'accordo può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

3859

2.4.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Myanmar, rappresentato dal Ministero Natala, concernente la costruzione di infrastrutture e di sistemi per l'approvvigionamento idrico e l'evacuazione delle acque luride, concluso il 28 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità dell'attuazione del programma e della cooperazione (costruzione delle infrastrutture, approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque luride) tra il Ministero per il progresso nelle regioni di frontiera, le minoranze nazionali e lo sviluppo (Natala) e la DSC al fine di sostenere la popolazione più povera e minacciata nel Sud-Est del Myanmar.

B.

Grazie a suddetto programma sarà possibile costruire scuole, centri di assistenza medica, strade, passerelle e altre infrastrutture rurali di base nonché sistemi comunali per l'approvvigionamento idrico e l'evacuazione della acque luride nelle zone di frontiera degli Stati di Mon e di Kayin nel Sud-Est del Paese. Si terranno inoltre formazioni specialistiche nei settori della manutenzione e della gestione delle infrastrutture allo scopo di rafforzare le autorità locali.

C.

7,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2013 e copre il periodo dal 28 giugno 2013 al 27 giugno 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

3860

2.4.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2012­2013 al fondo di intervento umanitario d'emergenza, concluso il 19 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al fondo di intervento umanitario d'emergenza 2012­2013 dell'OCHA.

B.

Il contributo finanziario della Svizzera al fondo di intervento umanitario d'emergenza dell'OCHA per i Territori palestinesi occupati permette agli attori umanitari di rispondere rapidamente e in modo mirato a urgenze gravi e inattese che colpiscono la popolazione palestinese. Tale intervento è in linea con le priorità della Strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i Territori palestinesi occupati: a Gaza e in Cisgiordania, Gerusalemme Est compresa, la DSC concentra la sua azione sul promovimento e il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo e sull'accesso della popolazione palestinese a servizi di base di qualità, compreso l'aiuto d'emergenza.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali l'accordo può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dello scorso anno.

3861

2.4.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il versamento di un contributo specifico 2013 ai programmi della divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 26 febbraio 2013

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2013 ai programmi della squadra delle Nazioni Unite per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe («United Nations Disaster Assessment and Coordination», UNDAC) e del Gruppo consultivo internazionale di ricerca e salvataggio («International Search and Rescue Advisory Group», INSARAG) dell'OCHA.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3862

2.4.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo annuale 2013­2014, concluso il 28 febbraio 2013

A.

L'accordo concerne il contributo generale versato all'OCHA per gli anni 2013­2014.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3863

2.4.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2013 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza, concluso il 18 marzo 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo 2013 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza («Central Emergency Response Fund») dell'OCHA.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3864

2.4.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'OCHA, concluso il 15 maggio 2013

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'OCHA.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3865

2.4.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo alle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Somalia, concluso l'11 giugno 2013

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità relative all'aumento del Fondo umanitario generale dell'OCHA volto a sostenere la popolazione nel bisogno in Somalia.

B.

Questo contributo intende finanziare l'attività dell'OCHA a sostegno di partner umanitari che operano in Somalia. Inoltre il Fondo serve a cofinanziare programmi dotati di risorse insufficienti e superare altre difficoltà finanziarie delle organizzazioni. L'OCHA rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3866

2.4.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il sostegno a IRIN, concluso il 25 novembre 2013

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità di attuazione del programma di reti d'informazione regionali integrate (IRIN).

B.

Il contributo intende sostenere le attività dell'OCHA al fine di migliorare l'accesso a un'informazione affidabile ed equilibrata. Questi sforzi servono fra l'altro all'individuazione precoce di crisi umanitarie. L'OCHA rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3867

2.4.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 5 dicembre 2013

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità di attuazione del contributo al Fondo d'azione umanitaria in Etiopia.

B.

Il contributo è utilizzato per sostenere organizzazioni non governative e agenzie ONU con problemi finanziari mediante finanziamenti rapidi e flessibili. L'obiettivo è di mettere le organizzazioni in condizione di reagire rapidamente alle crisi acute per lenire le sofferenze della popolazione interessata. L'OCHA rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3868

2.4.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2013 alla divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 6 dicembre 2013

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2013 al programma per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe delle Nazioni Unite («United Nations Disaster Assessment and Coordination», UNDAC) dell'OCHA. Il contributo intende finanziare le missioni dei membri svizzeri delle squadre UNDAC che intervengono nelle situazioni di emergenza e in caso di catastrofe.

B.

Il contributo all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

20 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2015. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3869

2.4.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il contributo 2013 nel settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 30 agosto 2013

A.

L'accordo riguarda il contributo 2013 all'iniziativa della BM «Global Facility for Disaster Reduction and Recovery».

B.

Il contributo alla BM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3870

2.4.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 21 marzo 2013

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi specifici 2013 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario della Confederazione in particolare.

C.

34,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3871

2.4.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2013, concluso il 3 aprile 2013

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al bilancio di sede 2013 del CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario della Confederazione in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3872

2.4.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo straordinario per i 150 anni del CICR, concluso il 24 aprile 2013

A.

L'accordo verte sul contributo straordinario versato dalla Svizzera in occasione dei 150 anni del CICR e destinato a finanziare l'impiego di 150 nuovi delegati CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

18,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3873

2.4.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 7 giugno 2013

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici 2013 alle attività svolte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3874

2.4.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il sostegno alle attività condotte nella Repubblica Centrafricana, concluso l'11 settembre 2013

A.

L'accordo con il CICR definisce le modalità d'attuazione del programma a sostegno del progetto di assistenza sanitaria nelle zone di pericolo nella Repubblica Centrafricana.

B.

Nella prefettura di Nana-Gribizi la popolazione è gravemente colpita dalle violenze perpetrate nell'intero Paese e può accedere solo in maniera limitata alle cure mediche. Il CICR si adopera per garantire alle persone colpite un accesso sicuro alle cure di base e per assicurare il rispetto del diritto umanitario internazionale da parte sia delle persone armate sia della popolazione.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3875

2.4.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo concerne la terza serie di contributi specifici 2013 della DSC alle attività condotte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3876

2.4.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2013 alle attività condotte sul terreno nelle Filippine, concluso l'11 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2013 alle attività condotte sul terreno dal CICR nelle Filippine al fine di sostenere la popolazione colpita dal tifone Haiyan.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3877

2.4.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente le attività a sostegno degli allevatori e dell'economia agricola nel Sudan del Sud, concluso il 4 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero alla FAO per l'attuazione del programma a favore degli allevatori e dell'economia agricola nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo intende sostenere l'azione umanitaria della FAO a favore degli allevatori e dell'economia agricola nel Sudan del Sud nel settore della vaccinazione d'emergenza di animali da allevamento. L'obiettivo è di garantire la sopravvivenza di mandrie e greggi e di conseguenza la sicurezza alimentare della popolazione nonché di evitare le epidemie. Le attività della FAO si prefiggono parimenti di sostenere servizi veterinari locali in modo da permettere al Governo di reagire più rapidamente ai rischi sanitari cui sono esposti gli animali da allevamento. La FAO rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3878

2.4.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il finanziamento di uno studio sull'analisi dei meccanismi finanziari al fine di rafforzare le capacità in caso di crisi e di catastrofe, concluso il 3 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo alla FAO volto a finanziare, su mandato del Comitato permanente interistituzionale delle Nazioni Unite («InterAgency Standing Committee», IASC), uno studio sull'analisi dei meccanismi e delle fonti di finanziamento al fine di rafforzare le capacità in caso di crisi e di catastrofe.

B.

Il sostegno alla FAO serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3879

2.4.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo alle attività della FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato volto a sostenere le attività agricole della FAO nel Corno d'Africa.

B.

Il contributo sostiene le attività della FAO intese a promuovere la sicurezza alimentare con l'edificazione di scuole agrarie. La FAO rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3880

2.4.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al Fondo speciale per l'aiuto d'emergenza e la ricostruzione nelle Filippine, concluso il 13 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al Fondo speciale per l'aiuto d'emergenza e la ricostruzione della FAO a favore della popolazione delle Filippine colpita dal tifone Haiyan.

B.

Il sostegno alla FAO serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 agosto 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3881

2.4.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ufficio dell'ACNUDU concernente un contributo al progetto di rafforzamento delle capacità dell'ACNUDU nei Territori palestinesi occupati per i settori dell'analisi giuridica, della comunicazione e del patrocinio, in particolare a Gerusalemme Est, concluso il 16 ottobre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (ACNUDU) a favore del progetto di rafforzamento delle capacità dell'ACNUDU nei Territori palestinesi occupati nei settori dell'analisi giuridica, della comunicazione e del patrocinio, soprattutto a Gerusalemme Est.

B.

Il programma della DSC nei Territori palestinesi occupati si concentra sul promovimento e il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo. Il contributo della DSC all'Ufficio dell'ACNUDU permette all'istituzione di riferire regolarmente della situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati e di adempiere così al mandato conferitole dal Consiglio dei diritti dell'uomo. Il contributo consentirà all'ACNUDU di impiegare a lungo termine ulteriori specialisti qualificati.

C.

1,75 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2012 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2015. Può essere denunciato per scritto nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali. Non sono previsti termini di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dello scorso anno.

3882

2.4.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto inteso a portare un aiuto umanitario ai migranti illegali, condurre attività di sensibilizzazione e mettere a disposizione dei comuni locali egiziani mezzi di sostentamento alternativi, concluso il 28 dicembre 2012

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto volto, da un canto, a portare un aiuto umanitario ai migranti illegali, e dall'altro, a condurre attività di sensibilizzazione e mettere a disposizione dei comuni locali egiziani mezzi di sostentamento alternativi.

B.

Le misure adottate per assicurare la protezione della frontiera tra l'Egitto e il Sudan si sono tradotte con un aumento dei migranti fermati nell'Egitto meridionale e detenuti, nelle peggiori condizioni e per lunghi periodi, in prigioni o posti di polizia. Il contrabbando e la tratta di esseri umani costituiscono un problema crescente. Il progetto si prefigge di migliorare la situazione dei migranti e di sostenere la popolazione egiziana locale. Mira nel contempo a migliorare la capacità delle autorità e delle ONG nel fornire un'assistenza medica ai migranti.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 dicembre 2012 al 15 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due settimane. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dello scorso anno.

3883

2.4.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo 2013 della Svizzera ai costi amministrativi dell'OIM, concluso il 30 aprile 2013

A.

L'accordo concerne il contributo annuale 2013 della Svizzera al bilancio amministrativo dell'OIM.

B.

Il sostegno all'OIM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

482 359 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3884

2.4.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di sostegno umanitario e di protezione a favore dei migranti subsahariani in Marocco, concluso il 7 giugno 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di sostegno umanitario e di protezione a favore dei migranti subsahariani in Marocco.

B.

Nonostante i suoi impegni assunti a livello internazionale, il Marocco offre una protezione alquanto limitata ai migranti che si trovano sul suo territorio.

Questo concerne diverse categorie della popolazione: rifugiati, richiedenti l'asilo e migranti irregolari. Dal ritiro di un importante attore umanitario, le condizioni di vita dei migranti vulnerabili si sono assai deteriorate, in particolare nel Nord del Paese. Il progetto intende porre rimedio a questa situazione, assicurando una migliore protezione e sostegno ai migranti vulnerabili, rafforzando le capacità delle autorità, della società civile e dei giornalisti e sensibilizzando l'opinione pubblica alla problematica migratoria.

C.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due settimane.

3885

2.4.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle attività di quest'ultimo nella Provincia del Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, concluso il 20 giugno 2013

A.

L'accordo con l'OIM definisce le modalità di attuazione del programma di sostegno agli sfollati interni nella Provincia del Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo.

B.

Il contributo mira a sostenere l'attività umanitaria svolta dall'OIM nella Provincia del Nord Kivu al fine di rafforzare la protezione e la resilienza degli sfollati e della popolazione civile colpita dai conflitti.

C.

590 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2013 e copre il periodo dal 15 giugno 2013 al 14 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3886

2.4.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il programma volto a rafforzare la sicurezza dei migranti che si spostano tra il Somaliland, il Puntland e Gibuti, concluso il 6 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OIM per il programma volto a rafforzare la sicurezza dei migranti che si spostano tra il Somaliland, il Puntland e Gibuti.

B.

Questo contributo sostiene le attività condotte dall'OIM intese a migliorare e garantire la protezione e la sicurezza dei migranti nella regione. Tra le misure attuate figurano azioni di patrocinio, campagne di sensibilizzazione e il sostegno a talune ONG. L'OIM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3887

2.4.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo al progetto di rimpatri volontari dall'Egitto, concluso il 26 settembre 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al progetto di rimpatri volontari dall'Egitto.

B.

L'Egitto è un Paese di origine, di transito e di destinazione di migranti. I rifugiati spesso non possono beneficiare di misure di integrazione o per il rimpatrio. Esposti allo sfruttamento e ad altri pericoli, molti di essi preferirebbero fare ritorno nel loro Paese di origine ma non dispongono dei mezzi finanziari necessari. Il progetto si prefigge di fornire un sostegno umanitario in vista del rimpatrio volontario di 366 rifugiati vulnerabili. Il rimpatrio volontario comprende l'allestimento dei documenti d'identità necessari e le spese di trasporto verso il Paese d'origine.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

3888

2.4.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo 2013­2014 al progetto di rafforzamento delle capacità, concluso il 30 dicembre 2013

A.

L'accordo verte sul contributo 2013­2014 al progetto di rafforzamento delle capacità istituzionali dell'OIM per migliorare l'efficacia di quest'ultima nella sua azione umanitaria a livello mondiale. Il progetto è finanziato da diversi donatori.

B.

Il sostegno all'OIM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

530 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3889

2.4.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente il progetto di promovimento della salute in quanto diritto umano nei Territori palestinesi occupati, concluso il 5 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione con l'OMS relativa al progetto di promovimento della salute in quanto diritto fondamentale di ogni essere umano nei Territori palestinesi occupati.

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i Territori palestinesi occupati, la Svizzera opera in favore dell'applicazione e del rispetto del diritto internazionale pubblico e dei diritti umani. Si adopera ugualmente affinché la popolazione palestinese possa beneficiare di servizi di base di qualità. L'accesso alle cure mediche nei Territori palestinesi occupati è limitato da numerose restrizioni alla libertà di movimento imposte dallo Stato di Israele. Conducendo attività di documentazione e di patrocinio, il progetto dell'OMS sostenuto dalla Svizzera si prefigge di migliorare l'accesso della popolazione palestinese alle cure mediche. Favorisce inoltre il rafforzamento delle capacità richieste in seno al Ministero palestinese della sanità al fine di organizzare attività nel settore della prevenzione e dell'informazione.

C.

1,34 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3890

2.4.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente l'aiuto d'emergenza a favore delle vittime della siccità, concluso il 22 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'OMS per l'attuazione dell'aiuto d'emergenza a favore della popolazione somala vittima di una grave siccità.

B.

Il contributo sostiene il progetto condotto dall'OMS volto a ridurre la mortalità e la morbilità in seno alla popolazione della Somalia centrale e meridionale. L'aiuto d'emergenza è rivolto in particolare ai bambini al di sotto dei cinque anni. L'OMS rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3891

2.4.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente la costruzione di un centro di formazione per levatrici nel Sudan, concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'OMS per la costruzione di un centro di formazione per levatrici a Kutum, nel Darfur settentrionale, in Sudan.

B.

Il contributo mira a sostenere il progetto dell'OMS volto a ridurre la mortalità delle madri e neonatale. Il centro permetterà in un primo tempo di formare fino a 40 levatrici, che in seguito assisteranno le donne incinte della regione.

C.

280 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3892

2.4.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 alla rete dei centri logistici del PAM, concluso il 27 febbraio 2013

A.

L'accordo concerne il contributo 2013 alla rete dei centri logistici per l'aiuto umanitario di emergenza («Humanitarian Response Depot», HRD) del PAM delle Nazioni Unite per lo stoccaggio di beni ausiliari e oggetti d'armamento, al fine di intervenire rapidamente e simultaneamente in diversi luoghi in situazioni di emergenza umanitaria.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3893

2.4.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei profughi sahrawi in Algeria, concluso il 28 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei profughi sahrawi in Algeria.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 350 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare ai profughi sahrawi nei campi rifugiati a Tindouf in Algeria. Lo scopo è di ridurre l'anemia dovuta alla malnutrizione di cui soffrono in prevalenza i bambini fino ai cinque anni e le donne incinte e che allattano. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,818 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3894

2.4.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 28 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei gruppi marginali nella Corea del Nord.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 900 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare a donne e bambini particolarmente vulnerabili. Lo scopo è di migliorare in modo sostenibile la salute dei destinatari. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3895

2.4.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 28 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 400 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare a gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan. Lo scopo è di prevenire la grave malnutrizione causata da un'insicurezza alimentare compromessa dai mutamenti stagionali e aggravata dai conflitti. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,342 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3896

2.4.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua, concluso il 28 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 200 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito nelle mense scolastiche quale complemento alimentare per i bambini in età prescolare e delle scuole elementari in Nicaragua. Lo scopo è di offrire vitto gratuito ai bambini che frequentano la scuola alleggerendo così i budget familiari e di rendere attrattiva la scolarizzazione dei bambini.

Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,067 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 febbraio 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3897

2.4.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma dell'UNHAS per l'organizzazione di un servizio aereo umanitario nel Sudan del Sud, concluso il 5 marzo 2013

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità per l'attuazione del programma del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite («United Nations Humanitarian Air Service», UNHAS) nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo serve a sostenere l'attività del PAM nel settore dell'aiuto umanitario per via aerea. L'obiettivo è di assicurare in tutti i Paesi un servizio aereo per il trasporto degli attori umanitari e dei beni destinati alla popolazione in regioni remote e maggiormente colpite dalla crisi. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3898

2.4.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso l'11 marzo 2013

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi specifici 2013 alle attività svolte sul terreno dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3899

2.4.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 al Forum mondiale sulla sicurezza alimentare, concluso il 5 luglio 2013

A.

L'accordo verte sul contributo 2013 al Forum mondiale sulla sicurezza alimentare («Global Food Security Cluster») della FAO e del PAM allo scopo di migliorare la sicurezza alimentare.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3900

2.4.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 al programma volto ad aumentare la disponibilità operativa del PAM, concluso il 5 luglio 2013

A.

L'accordo concerne il contributo 2013 volto a sostenere il PAM nell'aumento della sua disponibilità operativa. L'obiettivo consiste nel permettere al PAM di intervenire rapidamente e in modo mirato nelle situazioni d'emergenza.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3901

2.4.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 12 luglio 2013

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici 2013 alle attività svolte sul terreno dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

8,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3902

2.4.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un sostegno alle attività condotte nel Sudan del Sud, concluso il 6 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM per l'attuazione del programma volto a migliorare la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud.

B.

La popolazione del Sudan del Sud si trova confrontata con una profonda insicurezza alimentare. Il PAM sostiene questa popolazione con un suo programma dedicato alla sicurezza alimentare e ai mezzi di sussistenza. Il contributo intende sostenere il PAM nell'adempimento, insieme alla FAO, del suo ruolo di coordinamento in seno a questo gruppo. Grazie a una migliore veduta d'insieme il PAM dovrebbe parimenti riuscire a meglio pianificare e attuare il suo aiuto nelle regioni interessate.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3903

2.4.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il progetto di aiuto alimentare d'emergenza a favore delle persone colpite dal conflitto in Siria, concluso il 26 agosto 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al PAM per il progetto di aiuto alimentare d'emergenza a favore delle persone colpite dal conflitto in Siria.

B.

A causa del persistente conflitto, i bisogni umanitari sono in continuo aumento. Secondo le stime dell'ONU, in Siria più di 9,3 milioni di persone necessitano di un sostegno umanitario. Il settore alimentare è il più colpito.

Il PAM ha dunque rafforzato il proprio sostegno e nel solo mese di ottobre ha distribuito derrate alimentari a più di 3,4 milioni di persone. Grazie al sostegno finanziario della Svizzera il PAM può proseguire le operazioni e fornire importanti derrate alimentari a persone bisognose in Siria.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2013 e copre il periodo compreso tra il lancio del progetto e la sua conclusione finanziaria. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3904

2.4.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno nel Sudan del Sud, concluso l'11 settembre 2013

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2013 alle attività svolte sul terreno dal PAM nel Sudan del Sud.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3905

2.4.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 30 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 400 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare a donne e bambini particolarmente vulnerabili. Lo scopo è di migliorare in modo sostenibile la salute dei destinatari. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3906

2.4.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 31 ottobre 2013

A.

L'accordo verte sulla terza serie di contributi specifici 2013 alle attività svolte sul terreno dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,5 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3907

2.4.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente l'impiego di giovani Svizzeri in seno al PAM, concluso il 14 novembre 2013

A.

L'accordo disciplina l'impiego di giovani Svizzeri nel quadro del programma «Junior Professional Officers (JPO)» del PAM delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2013. Non è stata convenuta alcuna durata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3908

2.4.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo all'HUNAS in Niger, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento di un contributo a favore del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite, l'unico servizio di trasporto che consente di raggiungere in sicurezza le regioni remote e isolate del Niger.

B.

Il programma è destinato a mantenere un servizio aereo sicuro e affidabile che contribuisca ad attuare e supervisionare i programmi dei partner tecnici e finanziari del Niger. Facilitando gran parte degli spostamenti degli attori dell'aiuto umanitario e dei programmi di cooperazione, il Servizio aereo umanitario consente di fornire un'assistenza adeguata alle popolazioni più povere e di accrescerne la sicurezza alimentare. L'accordo si inserisce nel quadro dell'obiettivo principale della DSC in Niger, ossia di garantire la sicurezza alimentare.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3909

2.4.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo all'UNHAS in Mali, concluso il 4 dicembre 2013

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite («United Nations Humanitarian Air Service», UNHAS).

B.

Il contributo consente di sostenere le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni di soccorso in Mali. Lo scopo è di garantire la fornitura, per via aerea, dell'aiuto alimentare destinato alla popolazione bisognosa che vive in regioni di difficile accesso.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2013 e copre il periodo dal 5 dicembre 2013 al 4 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3910

2.4.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2013 all'attuazione della strategia per il miglioramento della protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare, concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo 2013 stanziato a favore del PAM affinché attui la sua strategia intesa a migliorare la protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3911

2.4.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2013 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare 2013 alle attività del PAM condotte sul terreno in Sudan, in Siria e nelle Filippine allo scopo di sostenere la popolazione colpita dal tifone Haiyan.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,45 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3912

2.4.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo alla prima Conferenza araba sulla riduzione dei rischi di catastrofe ad Aqaba, in Giordania, concluso il 17 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della prima Conferenza araba sulla riduzione dei rischi di catastrofe che si è tenuta ad Aqaba, in Giordania.

B.

La gestione dei rischi di catastrofe deve essere parte integrante della pianificazione urbana e della strategia di sviluppo di un Paese. Questa prima conferenza di tutti gli Stati arabi per il miglioramento della protezione contro le catastrofi si prefigge di sensibilizzare maggiormente le autorità locali e nazionali e di rendere la gestione dei rischi di catastrofe una componente a pieno titolo della pianificazione urbana nei Paesi arabi.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3913

2.4.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2013­2014 al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 29 novembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo 2013­2014 a favore del Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione («Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery», CPR TTF), destinato in particolare alla prevenzione delle catastrofi e alla gestione delle crisi.

B.

Il contributo al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 29 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3914

2.4.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto di attuazione di un sostegno ai Comuni di accoglienza in Libano nel settore dei servizi sanitari, concluso il 4 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto di attuazione di un sostegno ai Comuni di accoglienza in Libano nel settore dei servizi sanitari.

B.

L'aumento costante del numero di rifugiati siriani nel Nord del Libano ha messo a dura prova le infrastrutture locali. I servizi comunali nel settore dell'approvvigionamento idrico, del risanamento e della distribuzione di elettricità hanno raggiunto la soglia delle loro capacità. Per sgravare i Comuni interessati, il PNUS fornisce loro un sostegno. Il contributo finanziario della DSC consente di migliorare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3915

2.4.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la ISDR concernente il contributo annuale 2013­2014, concluso il 6 maggio 2013

A.

L'accordo concerne il contributo annuale generale 2013­2014 a favore del segretariato della Strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi (ISDR) delle Nazioni Unite.

B.

Il contributo all'ISDR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3916

2.4.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso il 18 marzo 2013

A.

L'accordo concerne la prima serie di contributi specifici 2013 a favore delle attività condotte sul terreno dall'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

13 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3917

2.4.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2013 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR, concluso il 18 marzo 2013

A.

L'accordo concerne il contributo 2013 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR nei settori dell'edilizia e della sanità.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3918

2.4.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuale 2013, concluso il 21 marzo 2013

A.

L'accordo concerne il contributo generale 2013 a favore dell'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

13 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3919

2.4.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso l'8 luglio 2013

A.

L'accordo concerne la seconda serie di contributi specifici 2013 a favore delle attività condotte sul terreno dall'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3920

2.4.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'ACNUR concernente il contributo annuale supplementare 2013, concluso il 31 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo supplementare al contributo annuale generale 2013 a favore dell'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3921

2.4.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2013 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso l'11 novembre 2013

A.

L'accordo concerne la terza serie di contributi specifici 2013 a favore delle attività condotte sul terreno dall'ACNUR.

B.

Il contributo all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3922

2.4.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo al progetto di aiuto in contanti a favore degli sfollati interni vulnerabili in Siria e dei profughi siriani in Giordania, comprensivo dei progetti con effetti a breve termine, concluso il 3 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto di aiuto in contanti a favore degli sfollati interni vulnerabili in Siria e dei profughi siriani in Giordania, comprensivo dei progetti con effetti a breve termine.

B.

Molti Siriani costretti ad abbandonare la propria abitazione a causa del conflitto persistente nel Paese necessitano di aiuto. Con questo accordo la DSC sostiene il programma di aiuto in contanti attuato dall'ACNUR a favore degli sfollati in Siria e Giordania. Il suo contributo consentirà di aiutare finanziariamente 33 945 sfollati interni e 69 000 profughi siriani in Giordania.

Inoltre servirà a realizzare 85 progetti intesi a promuovere la coabitazione pacifica tra profughi siriani e famiglie di accoglienza giordane.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3923

2.4.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo al progetto di soccorso d'inverno destinato agli sfollati interni in Siria, concluso il 6 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al progetto di soccorso d'inverno destinato agli sfollati interni in Siria.

B.

Sono sempre più numerosi i Siriani costretti ad abbandonare la propria abitazione a causa del conflitto persistente nel Paese. Secondo le stime dell'ONU gli sfollati interni sono attualmente 6,5 milioni. L'arrivo dell'inverno li pone in una situazione ancor più precaria. Il contributo della DSC a favore del programma di soccorso d'inverno attuato dall'ACNUR consentirà di distribuire beni di prima necessità a oltre 10 000 famiglie registrate (ossia più di 52 000 persone) per proteggerle dal freddo e dalle intemperie.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 15 aprile 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3924

2.4.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente le attività di sostegno agli sfollati interni della Repubblica Centrafricana, concluso il 16 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'ACNUR per le attività di sostegno destinate agli sfollati interni della Repubblica Centrafricana.

B.

Il contributo è finalizzato a sostenere l'azione umanitaria dell'ACNUR, che viene in aiuto delle persone costrette a sfollare a causa dei disordini all'interno del Paese. L'intervento dell'ACNUR consiste essenzialmente nel proteggere le popolazioni colpite e nel fornire loro un alloggio. In qualità di partner, l'ACNUR rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3925

2.4.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» nella provincia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 6 novembre 2012

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità dell'attuazione delle misure di soccorso a favore degli sfollati interni e della popolazione civile colpita dal conflitto nella provincia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo.

B.

A causa dei conflitti persistenti nella regione molte persone, in maggioranza donne e bambini e altri gruppi vulnerabili, necessitano di un aiuto umanitario. Il contributo serve a sostenere le attività umanitarie dell'UNICEF e, più precisamente, il meccanismo di risposta rapida ai movimenti di popolazione («Rapid Response to Movements of Population», RRMP), che consente di fornire rapidamente aiuto agli sfollati sotto forma di beni non alimentari.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato. Non sono previsti termini di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dello scorso anno.

3926

2.4.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo svizzero al progetto di protezione dei bambini e di accesso alla rete idrica e agli impianti sanitari in Siria e Libano, concluso il 3 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo a favore del progetto di protezione dei bambini e di accesso alla rete idrica e agli impianti sanitari in Siria e Libano, attuato dall'UNICEF.

B.

La guerra civile siriana ha causato un forte esodo di civili, fra cui molti bambini, in Siria e nei Paesi limitrofi. L'UNICEF aiuta i bambini traumatizzati e sfollati in Siria offrendo loro un sostegno psicosociale e assiste i bambini siriani rifugiati in Libano procurando loro l'accesso all'acqua potabile e agli impianti sanitari.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 maggio 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3927

2.4.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nell'ambito del ripristino e della costruzione di impianti nei settori dell'acqua, del risanamento e dell'igiene nello Zimbabwe, concluso il 26 marzo 2013

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità dell'attuazione del programma di ripristino e costruzione di impianti nei settori dell'acqua, del risanamento e dell'igiene nello Zimbabwe.

B.

Lo scopo del programma WASH («Rehabilitation and Construction of Water, Sanitation and Hygiene») è di facilitare l'accesso della popolazione all'acqua potabile per prevenire eventuali malattie. Il programma gode di un ampio sostegno e interviene a più livelli: migliorando le infrastrutture, provvedendo alla loro manutenzione e sensibilizzando la popolazione nell'ambito della gestione dell'acqua.

C.

5,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto motivato. Non sono previsti termini di denuncia.

3928

2.4.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo specifico 2013 alle attività svolte dall'UNICEF sul terreno, concluso il 14 maggio 2013

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2013 a favore delle attività condotte sul terreno dall'UNICEF.

B.

Il sostegno all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3929

2.4.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore dell'aiuto alimentare ai bambini malnutriti nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 16 luglio 2013

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità dell'attuazione del programma di aiuto alimentare a favore dei bambini malnutriti nella regione di Bomi, in Liberia.

B.

Il contributo della Svizzera permette di sostenere le attività condotte dall'UNICEF nel settore dell'aiuto alimentare a favore dei bambini malnutriti nella regione di Bomi, in Liberia.

C.

190 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento. Non sono previsti termini di denuncia.

3930

2.4.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore della protezione dalla violenza dei bambini minacciati nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 16 luglio 2013

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità dell'attuazione del programma di sostegno nel settore della protezione dalla violenza dei bambini minacciati nella regione di Bomi, in Liberia.

B.

Il contributo della Svizzera consente di sostenere le attività condotte dall'UNICEF nel settore della protezione dalla violenza dei bambini minacciati nella regione di Bomi, in Liberia.

C.

190 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento. Non sono previsti termini di denuncia.

3931

2.4.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente i contributi annuali 2013­2014 ai programmi di aiuto d'emergenza dell'Ufficio dell'UNICEF a Ginevra, concluso il 9 settembre 2013

A.

L'accordo concerne il sostegno fornito all'Ufficio dei programmi d'emergenza dell'UNICEF a Ginevra.

B.

Il sostegno all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2014. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3932

2.4.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito al progetto di protezione dei bambini siriani e delle famiglie ospitanti in Giordania, concluso l'8 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNICEF per il sostegno al progetto di protezione dei bambini siriani e delle famiglie che li ospitano in Giordania.

B.

A causa del conflitto persistente in Siria più di 500 000 Siriani, di cui oltre 250 000 bambini, si sono rifugiati in poco tempo nella vicina Giordania.

Molti di questi bambini non vanno a scuola e il lavoro minorile è sempre più diffuso. Per tale motivo l'UNICEF ha istituito programmi di sostegno che offrono, in particolare, misure di protezione e servizi psicosociali. Grazie al sostegno finanziario fornito dalla Svizzera, 20 000 Siriani e le loro famiglie ospitanti hanno accesso a venti luoghi protetti per bambini profughi e famiglie e possono collaborare attivamente nei comitati che ne garantiscono la gestione. Inoltre, 20 500 Siriani e le loro famiglie ospitanti beneficiano di servizi di formazione adeguati.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali. Non sono previsti termini di denuncia.

3933

2.4.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population, RRMP» a favore degli sfollati interni nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità dell'attuazione delle misure di soccorso basate sul meccanismo di risposta rapida ai movimenti della popolazione («Rapid Response to Movements of Population», RRMP) a favore degli sfollati interni e della popolazione civile colpita dal conflitto nella Repubblica Democratica del Congo.

B.

A causa dei conflitti persistenti nell'Est del Paese molte persone, in maggioranza donne e bambini, necessitano di un aiuto umanitario. Il contributo è finalizzato a sostenere le attività umanitarie dell'UNICEF e, più precisamente, il meccanismo RRMP che consente di fornire rapidamente aiuto agli sfollati sotto forma di beni non alimentari.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° febbraio 2013 al 30 aprile 2014. L'accordo può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3934

2.4.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto di lancio di una campagna di riscolarizzazione in Libano, concluso il 16 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al fondo dell'UNICEF per il progetto concernente la campagna di riscolarizzazione in Libano.

B.

Dall'inizio della crisi in Siria molti Siriani si sono rifugiati nel vicino Libano. Il grande afflusso di rifugiati, fra i quali numerosi bambini, ha messo a dura prova il sistema scolastico. L'UNICEF, l'ACNUR e il Ministero dell'educazione hanno pertanto lanciato una campagna di riscolarizzazione, che l'accordo si prefigge di sostenere. Il contributo della Svizzera permette a bambini in età scolastica di accedere alla scuola facendone un luogo sicuro e idoneo all'infanzia.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali. Non sono previsti termini di denuncia.

3935

2.4.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNISDR concernente il distaccamento di esperti, concluso il 17 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del distaccamento di esperti presso l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di disastri naturali («United Nations Office for Disaster Risk Reduktion», UNISDR) o i suoi uffici regionali.

B.

Grazie all'invio di esperti la Svizzera accresce la sua visibilità in seno all'UNISDR e alle sue organizzazioni partner nel settore della riduzione dei rischi legati ai disastri naturali. Ciò consente alla DSC, che si adopera da molti anni per ridurre tali rischi, di acquisire conoscenze sul piano operativo.

La prevenzione dei disastri naturali è uno dei quattro pilastri sui quali poggia la strategia dell'aiuto umanitario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3936

2.4.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNWRA concernente il sostegno al progetto di risposta alla crisi siriana in Libano, concluso l'8 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'UNRWA concernente il progetto di risposta alla crisi siriana in Libano.

B.

Il sostegno finanziario concerne il progetto di depurazione e miglioramento delle reti di approvvigionamento idrico in sette campi di rifugiati palestinesi in Libano. Questo progetto consente a più di 70 000 famiglie palestinesi che vivono in questi campi di accedere all'acqua potabile. Il progetto è in relazione diretta con la crisi siriana: quotidianamente, infatti, nuovi rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria vi si insediano riducendo ulteriormente la quantità di acqua potabile a disposizione dei residenti ­ peraltro già insufficiente prima della crisi.

C.

300 000 di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3937

2.4.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il sostegno al progetto di aiuto in contanti a favore dei rifugiati palestinesi colpiti dalla crisi siriana, concluso il 20 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'UNRWA concernente il sostegno al progetto di aiuto in contanti a favore dei rifugiati palestinesi colpiti dalla crisi in Siria.

B.

La crisi persistente in Siria ha causato un forte aumento delle persone bisognose di aiuto in Siria e nei Paesi limitrofi. Fra di esse figurano anche molti rifugiati palestinesi che necessitano di un aiuto d'emergenza. L'UNRWA ha istituito un programma di aiuto in contanti a favore di coloro che hanno urgentemente bisogno di sostegno. Il contributo della Svizzera consente di aiutare più di 30 000 rifugiati palestinesi bisognosi che si trovano in Siria, Giordania e Libano.

C.

2,105 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3938

2.4.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il sostegno al progetto di aiuto d'emergenza per l'inverno a favore dei rifugiati palestinesi in Siria, concluso il 17 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'UNWRA per il progetto di aiuto d'emergenza per l'inverno a favore dei rifugiati palestinesi in Siria.

B.

La crisi persistente in Siria ha causato un forte aumento delle persone bisognose di aiuto. Con l'arrivo dell'inverno molte persone si trovano in una situazione estremamente difficile e la sopravvivenza durante i mesi più freddi costituisce una vera e propria sfida per numerosi Siriani. La situazione è particolarmente difficile per i rifugiati palestinesi che vivono in Siria.

L'UNRWA ha istituito un programma di soccorso per l'inverno. Grazie al sostegno fornito dalla DSC, l'UNRWA può distribuire kit d'emergenza per l'inverno a 15 586 rifugiati palestinesi sfollati all'interno della Siria.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3939

2.5

Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana (FF 2011 5683) Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

3940

2.5.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ECOWAS concernente il finanziamento di un posto di responsabile della formazione e della pianificazione degli impieghi delle componenti civili, concluso l'11 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) per il finanziamento di un posto di responsabile della formazione e della pianificazione degli impieghi delle componenti civili.

B.

La Svizzera si adopera per rafforzare l'architettura di pace e di sicurezza dell'ECOWAS. La Commissione dell'ECOWAS l'ha sollecitata a continuare a sostenere il processo di consolidamento delle sue capacità istituzionali e civili. Dopo aver partecipato alla concettualizzazione delle componenti civili della forza in attesa dell'ECOWAS, la Svizzera finanzierà per un anno un posto di ufficiale incaricato della formazione e della pianificazione degli impieghi quale misura destinata all'attuazione del progetto.

C.

133 225 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3941

2.5.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto di sostegno all'Ufficio dell'ombudsman in Georgia, concluso il 16 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Consiglio d'Europa a favore del progetto di sostegno all'ufficio dell'ombudsman in Georgia, atto a rafforzare la sua capacità di risolvere la situazione degli sfollati interni e delle persone vittime dei conflitti.

B.

Il progetto, condotto congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dall'ACNUR, si prefigge di rafforzare l'ufficio dell'ombudsman in Georgia per consentirgli di risolvere il problema degli sfollati interni e fare fronte alle altre conseguenze dei vari conflitti nel Paese. Il Caucaso del Sud è una regione prioritaria della politica estera della Svizzera. Questo progetto rientra nelle attività previste nel 2013 e nel 2014 nel Caucaso del Sud nell'ambito della nuova strategia comune della DSC, della Divisione sicurezza umana e della SECO.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3942

2.5.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Scuola popolare di polizia del Ministero della sicurezza pubblica del Vietnam concernente il progetto di realizzazione della biblioteca elettronica della Scuola popolare di polizia, concluso il 27 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera alla Scuola popolare di polizia del Ministero della sicurezza pubblica della Repubblica socialista del Vietnam a favore del progetto di realizzazione della biblioteca elettronica della Scuola popolare di polizia.

B.

La Svizzera intrattiene dal 2005 un dialogo sui diritti umani con il Vietnam e, in questo contesto, attua diversi progetti a favore dei diritti umani, in particolare con il Ministero della sicurezza pubblica nell'ambito dell'esecuzione delle pene e della formazione del personale penitenziario. Questo contributo serve a finanziare i lavori di realizzazione delle biblioteche nei centri di formazione del personale penitenziario nel Nord e nel Sud del Vietnam.

C.

60 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3943

2.5.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il GFMD, rappresentato dalla Svezia, concernente il contributo al GFMD, concluso il 3 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Forum mondiale su migrazione e sviluppo («Global Forum on Migration and Development», GFMD), rappresentato dal Governo della Svezia, a favore del progetto destinato a migliorare e rafforzare la piattaforma del partenariato.

B.

Il GFMD è l'unica piattaforma informale di dimensione internazionale in cui gli Stati discutono regolarmente di questioni di migrazione e di sviluppo. Il suo scopo è di promuovere lo scambio informale di esperienze e la collaborazione tra Stati e altri attori del settore della migrazione e dello sviluppo.

Nel Forum la Svizzera può presentare le sue esperienze e le sue posizioni a un vasto pubblico e approfittare dell'esperienza accumulata da altri Stati. La Svizzera utilizza inoltre questa piattaforma per approfondire la sua cooperazione bilaterale con Stati di grande interesse sotto il profilo della politica di migrazione e di sviluppo. Il sostegno al Forum si inserisce nel quadro della strategia migratoria del DFAE.

C.

147 800 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3944

2.5.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Forza multilaterale e osservatori (MFO) concernente il contributo all'Unità di osservazione (COU), concluso il 18 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'Unità di osservazione COU («Civilian Observer Unit») della Forza multinazionale e osservatori MFO («Multinational Force and Observer»).

B.

Il DFAE e il DDPS forniscono lo stesso contributo finanziario all'Unità di osservazione della MFO. La Svizzera sostiene in tal modo gli sforzi compiuti a livello internazionale a favore della risoluzione dei conflitti e della stabilizzazione della situazione nel Vicino Oriente.

C.

195 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3945

2.5.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo all'incontro del 19 novembre 2013 dedicato alle commissioni internazionali d'inchiesta e alle missioni di accertamento dei fatti sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, concluso il 20 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per l'incontro del 19 novembre 2013 dedicato alle commissioni internazionali d'inchiesta e alle missioni di accertamento dei fatti sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

B.

La Svizzera partecipa agli scambi internazionali tra personalità di spicco, specialmente a livello nazionale, che hanno acquisito esperienze pratiche in materia di commissioni d'inchiesta o di missioni di accertamento dei fatti.

Questi scambi, in cui sono rappresentati gli Stati e le organizzazioni non governative, si prefiggono di definire linee direttive e norme comuni che consentiranno di rilevare più efficacemente le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

C.

27 400 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2013 e copre il periodo dal 18 al 20 novembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3946

2.5.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario della Svizzera all'OHCHR in risposta all'appello 2013, concluso il 2 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera a favore dell'OHCHR in risposta all'appello delle Nazioni Unite a favore dei diritti umani per il 2013.

B.

L'accordo concerne il versamento del contributo ordinario della Divisione sicurezza umana del DFAE destinato all'OHCHR. Si tratta dell'unico contributo senza una destinazione specifica messo a libera disposizione dei programmi dell'OHCHR.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3947

2.5.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo al sostegno del mandato della relatrice speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, concluso il 14 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR quale sostegno al mandato della relatrice speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini.

B.

Il contributo si inserisce nel quadro della strategia della Divisione sicurezza umana del DFAE e del piano d'azione nazionale per la lotta contro la tratta di esseri umani. La Svizzera si impegna a livello bilaterale e multilaterale al fine di potenziare le capacità e di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani.

C.

101 204 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3948

2.5.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario alla 3a Conferenza regionale «Per una giustizia più efficace nei processi di transizione: sviluppare strategie il più vicino possibile alle realtà locali», Yaoundé, Camerun, concluso il 19 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla 3a Conferenza regionale «Per una giustizia più efficace nei processi di transizione: sviluppare strategie il più vicino possibile alle realtà locali», che si è tenuta a Yaoundé, in Camerun.

B.

In collaborazione con la Francia, la Svizzera sostiene tecnicamente e finanziariamente il Centro delle Nazioni Unite per la democrazia e i diritti umani nell'Africa centrale nell'organizzazione della 3a Conferenza regionale sulla giustizia nei processi di transizione. La tematica di questo progetto rientra negli obiettivi strategici prioritari dell'impegno della Divisione sicurezza umana (DSU) poiché concerne principalmente le questioni inerenti all'elaborazione del passato, alla lotta contro l'impunità e alla prevenzione delle atrocità nell'Africa francofona. Questo progetto, inoltre, è incentrato su tre Paesi prioritari della DSU in materia di politica di pace, segnatamente il Burundi, la Repubblica Democratica del Congo e il Ciad, e si prefigge di rafforzare una comunità di pratica (community of practice) nell'ambito dell'elaborazione del passato e di sostenerne gli sforzi.

C.

92 554 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2013 e copre il periodo dal 22 al 24 aprile 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3949

2.5.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario della Svizzera all'OHCHR per il 2013, concluso il 2 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera a favore dell'OHCHR quale sostegno alle attività condotte dall'OHCHR nel 2013 nell'ambito della cooperazione tecnica in materia di diritti umani.

B.

La Svizzera è impegnata a rafforzare il partenariato con l'OHCHR fin dalla sua istituzione contribuendo a soddisfarne i bisogni e a realizzarne gli obiettivi. Il maggiore contributo della Svizzera è confluito nel fondo di contributi volontari per la cooperazione tecnica in materia di diritti umani.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3950

2.5.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il progetto relativo agli incontri e alle attività organizzati nel settore della migrazione e dei diritti umani in vista del Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite su migrazione internazionale e sviluppo, concluso l'11 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'OHCHR per il progetto relativo agli incontri e alle attività organizzati nel settore della migrazione e dei diritti umani in vista del Dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite su migrazione internazionale e sviluppo.

B.

Il progetto offre parecchie opportunità poiché accresce la visibilità della tematica della migrazione e dei diritti umani in vista del Dialogo ad alto livello tenuto dalle Nazioni Unite sulle migrazioni internazionali e lo sviluppo, anche nella prospettiva dell'Agenda di sviluppo Post-2015; potenzia le attività del Gruppo mondiale sulla migrazione e sostiene la Ginevra internazionale.

C.

85 026 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3951

2.5.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto relativo all'allestimento di profili dei presunti autori di violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nei servizi di sicurezza della Repubblica Democratica del Congo, concluso il 31 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per il progetto relativo all'allestimento di profili dei presunti autori di violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nei servizi di sicurezza della Repubblica Democratica del Congo.

B.

La lotta contro l'impunità e la protezione dei diritti umani sono parte integrante dell'impegno della Svizzera nella regione dei Grandi Laghi. Il progetto ha un ruolo importante nella riforma delle forze di sicurezza della Repubblica Democratica del Congo e nel futuro processo di elaborazione del passato.

C.

800 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3952

2.5.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OHCHR concernente il contributo alla giornata delle porte aperte organizzata nel Palais Wilson il 14 settembre 2013 in occasione del 20° anniversario dell'OHCHR, concluso il 12 settembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'OHCHR in occasione della giornata delle porte aperte organizzata nel Palais Wilson per il 20° anniversario dell'OHCHR.

B.

È importante che la Svizzera sostenga manifestamente le istituzioni internazionali con sede a Ginevra al fine di promuovere la Ginevra internazionale.

Per tale motivo è stato organizzato con l'OHCHR un evento ufficiale per commemorare questo anniversario.

C.

46 668 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 settembre 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3953

2.5.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIM concernente il progetto destinato a rafforzare il partenariato sistemico per l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la tratta di esseri umani, l'identificazione e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani in Serbia, concluso il 19 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo a favore dell'OIM concernente il progetto destinato a rafforzare il partenariato sistemico per l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la tratta di esseri umani, l'identificazione e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani in Serbia.

B.

Il progetto è sostenuto dalla Divisione sicurezza umana del DFAE nell'ambito del partenariato migratorio con la Serbia e della strategia dei partenariati migratori tra la Svizzera e i Balcani occidentali per il periodo 2012­2015. Il progetto contribuisce ad attuare con successo la nuova strategia nazionale serba di lotta contro la tratta di esseri umani, intesa a rispondere alle sfide attuali e a rafforzare i meccanismi di coordinamento a livello locale.

C.

99 960 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 28 febbraio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

3954

2.5.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Segreteria generale dell'OAS concernente il contributo al progetto di sostegno delle comunità e istituzioni per l'attuazione della strategia comune finalizzata a una riparazione territoriale mirata a Las Palmas (municipalità di San Jacinto, regione di Bolívar) in Colombia, concluso il 12 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della Segreteria dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) relativa al progetto di sostegno delle comunità e istituzioni per l'attuazione della strategia comune finalizzata a una riparazione territoriale mirata a Las Palmas (municipalità di San Jacinto, regione di Bolívar) in Colombia.

B.

La Svizzera sostiene il progetto nell'ambito del programma di promozione della pace e dei diritti umani in Colombia e dei suoi sforzi di riparazione a favore delle vittime del conflitto interno.

C.

122 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2012 e copre il periodo dal 1° novembre 2012 al 30 aprile 2013. Non sono previste modalità di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dello scorso anno.

3955

2.5.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIM concernente la promozione della settimana contro la tratta di esseri umani in Svizzera, concluso il 12 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OIM nell'ambito della promozione della settimana contro la tratta di esseri umani in Svizzera.

B.

Con questo accordo le parti contribuiscono ad attuare il piano d'azione nazionale della Svizzera contro la tratta di esseri umani.

C.

120 015 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3956

2.5.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico della delegazione svizzera di osservatori elettorali alle elezioni legislative del 2013 in Pakistan, concluso il 14 maggio 2013

A.

L'accordo disciplina il sostegno logistico e amministrativo degli osservatori elettorali svizzeri del Pool di esperti per la promozione civile della pace (PSEP) del DFAE per il tramite dell'OIM alle elezioni legislative del 2013 in Pakistan.

B.

Il messaggio del Consiglio federale concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana 2012­2016 si prefigge di sostenere il processo di democratizzazione mediante l'adozione di misure di promozione della pace e della sicurezza umana. Il monitoraggio delle elezioni è un mezzo efficace per promuovere il processo di democratizzazione.

C.

12 157 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2013 e termina con il pagamento dell'ultima fattura dell'OIM da parte del DFAE. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

3957

2.5.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata del PSEP del DFAE, e l'OIM concernente il sostegno logistico del gruppo svizzero di osservatori elettorali che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE (UE MOE) in Kosovo in occasione delle elezioni municipali del 3 novembre 2013 e del 1° dicembre 2013, concluso il 14 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PSEP) del DFAE a favore dell'OIM concernente il sostegno logistico e amministrativo fornito dall'OIM agli osservatori elettorali svizzeri che partecipano alla missione di osservazione elettorale dell'UE in Kosovo in occasione delle elezioni municipali del 3 novembre 2013 e del 1° dicembre 2013.

B.

La strategia a medio termine adottata dalla Divisione sicurezza umana (DSU) per l'Europa sud-orientale riconosce al Kosovo lo statuto di regione prioritaria. La partecipazione a una missione di osservazione elettorale in Kosovo rientra nelle priorità della DSU.

C.

4894 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2013 e copre il periodo dal 28 ottobre al 7 novembre 2013 e dal 27 novembre al 5 dicembre 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3958

2.5.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto di elaborazione di due pubblicazioni specializzate relativo alla tratta di esseri umani, concluso il 16 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNODC concernente il progetto di elaborazione di due pubblicazioni specializzate contenenti le linee direttive e i principi di base dei concetti chiave contemplati nell'articolo 3 del Protocollo relativo alla tratta di esseri umani.

B.

Il sostegno finanziario della Svizzera si inserisce nella strategia adottata dalla Divisione sicurezza umana del DFAE in materia di lotta contro la tratta di esseri umani. L'iniziativa dà alla Svizzera la possibilità di contribuire in maniera significativa alla lotta contro la tratta di esseri umani e conferisce maggiore visibilità al suo impegno sul piano multilaterale.

C.

300 918 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3959

2.5.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto «Elaborazione e presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli in situazione irregolare: iniziativa fondata sui diritti umani», concluso il 18 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNODC concernente il finanziamento del progetto «Elaborazione e presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli in situazione irregolare: iniziativa fondata sui diritti umani».

B.

Mediante questo contributo la Svizzera sostiene il lavoro del Gruppo mondiale sulla migrazione, istituito nel 2006 allo scopo di rafforzare la coerenza delle misure e la collaborazione tra le varie organizzazioni onusiane, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Banca mondiale. Il rapporto è uno strumento decisivo del Dialogo ad alto livello tenuto dalle Nazioni Unite nell'ottobre 2013 su migrazione internazionale e sviluppo.

C.

70 060 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3960

2.5.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA concernente il contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici dell'ONU, concluso il 15 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNDPA per il progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno ai buoni uffici dell'ONU

B.

La Svizzera intende sostenere attivamente i negoziati di pace in Myanmar.

Questo contributo le consente di posizionarsi, con altri tre Stati, quale partner chiave del Segretariato generale delle Nazioni Unite in Myanmar e di promuovere un ruolo attivo dell'ONU in tale Paese.

C.

210 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3961

2.5.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione sicurezza umana del DFAE, l'UNDPKO e l'UNDFS concernente il contributo al finanziamento di un posto di livello P3 nel gruppo di coordinamento per la protezione della popolazione civile, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace (UNDPKO) e del Dipartimento del sostegno alle missioni (UNDFS) delle Nazioni Unite concernente il contributo al finanziamento di un posto di livello P3 nel gruppo di coordinamento per la protezione della popolazione civile.

B.

L'accordo è stato concluso per realizzare concretamente l'obiettivo della Svizzera che consiste nel proteggere la popolazione civile nei conflitti armati, in particolare nelle regioni d'intervento dell'ONU.

C.

32 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

3962

2.5.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ECSNU concernente il contributo al progetto di formazione per un approccio preventivo nei confronti del rischio di conflitti violenti durante le elezioni e delle reazioni a tali conflitti, concluso il 20 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della Scuola dei quadri delle Nazioni Unite («Staff College», ECSNU) per il progetto di formazione a un approccio preventivo nei confronti del rischio di conflitti violenti durante le elezioni e delle reazioni a tali conflitti.

B.

La prevenzione dei conflitti elettorali è un tema prioritario della Divisione sicurezza umana del DFAE. Dopo una fase pilota svoltasi nel 2012, si è deciso di continuare a sostenere i corsi di formazione allo scopo di renderne più efficaci il contenuto e i metodi.

C.

101 766 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3963

2.5.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNICEF concernente il contributo finanziario al progetto di revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale in materia di giustizia minorile in Senegal, concluso il 27 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera quale partecipazione al progetto del fondo dell'UNICEF in Senegal concernente la revisione del Codice penale e del Codice di procedura penale in materia di giustizia minorile, affinché le disposizioni di entrambi i codici siano conformi ai testi internazionali ratificati dal Senegal.

B.

Nel 2012 la Svizzera e il Senegal hanno avviato un dialogo bilaterale sui diritti umani e promosso un progetto concreto di sviluppo nel campo della giustizia minorile. Per la Svizzera, tenuto conto dei suoi nuovi orientamenti nel Paese e degli sforzi costanti per stabilire e mantenere relazioni strette e solide con il Senegal, in particolare in materia di diritti umani, questo progetto consente di sostenere lo sviluppo del Paese e di rafforzare il dialogo.

C.

17 250 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza, inadempimento o violazione degli obblighi contrattuali l'accordo può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

3964

2.5.25

Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il nono seminario dei rappresentanti personali e degli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU sul Mont Pèlerin, concluso il 25 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzazione del sostegno finanziario della Svizzera all'UNITAR per quanto concerne il nono seminario per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU sul Mont Pèlerin.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace e, per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU, costituisce un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera, che è un suo tradizionale finanziatore, un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e allacciare contatti al massimo livello.

C.

225 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3965

2.5.26

Scambio di lettere tra la Svizzera e l'ONU concernente il contributo della Svizzera al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite per il 2014, concluso il 6 novembre 2013

A.

Lo scambio di lettere disciplina le modalità del contributo della Divisione politica del DFAE ai costi di finanziamento del Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite («UN Youth Volunteers-Programme») per il 2014.

B.

Il contributo finanziario a favore del Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite permette alla Svizzera di distaccare candidati svizzeri al programma per le nuove leve dell'ONU favorendo in tal modo a lungo termine la presenza di Svizzeri in seno all'organizzazione.

C.

317 759 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 6 novembre 2013 e può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento.

3966

2.5.27

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e l'ECSNU concernente la partecipazione di JPO svizzeri al programma «Young Professional Orientation Programme», concluso il 18 luglio 2013

A.

Il protocollo d'intesa definisce le condizioni che disciplinano la partecipazione di giovani esperti associati (Junior Professional Officers, JPO) svizzeri al programma di orientamento professionale per i giovani («Young Professional Orientation Programme») della Scuola dei quadri delle Nazioni Unite («Staff College», ECSNU), che si è tenuto a Torino, in Italia, dal 23 settembre al 4 ottobre 2013.

B.

La Svizzera distacca JPO presso l'ONU finanziando la partecipazione dei JPO svizzeri a questo programma di formazione.

C.

10 400 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 18 luglio 2013 e termina con il pagamento del conteggio finale è stato pagato da parte del DFAE. In caso di annullamento dell'evento l'importo versato è restituito integralmente, ad eccezione delle spese già sostenute dall'ECSNU per la preparazione del corso.

3967

2.5.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNOPS concernente la missione di osservazione delle elezioni legislative della commissione dell'UE in Kenya nel 2013, concluso il 27 febbraio 2013

A.

L'accordo definisce a quali condizioni l'UNOPS fornisce prestazioni per il DFAE nell'ambito della missione di osservazione delle elezioni legislative dell'UE in Kenya nel 2013.

B.

Il messaggio del Consiglio federale concernente la prosecuzione delle misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana 2012­2016 si prefigge di sostenere il processo di democratizzazione. Il monitoraggio delle elezioni è un mezzo efficace per promuovere il processo di democratizzazione.

C.

6000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2013 e termina nel momento in cui l'UNOPS ha trasmesso al DFAE il conteggio finale e rimborsato a quest'ultimo tutti i versamenti ricevuti prima della conclusione della prestazione e non utilizzati o se l'UNOPS ha presentato al DFAE una fattura inferiore a 6 000 euro. L'UNOPS deve consegnare il conteggio finale entro tre mesi dal ritorno degli osservatori elettorali. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3968

2.5.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e UN Women concernente la Conferenza delle donne per la pace (progetto «Maggiore partecipazione delle donne al processo di pace in Colombia»), concluso il 18 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile («United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women», UN Women) a favore della Conferenza delle donne per la pace, che si è tenuta dal 23 al 25 ottobre 2013 nel quadro del progetto «Maggiore partecipazione delle donne al processo di pace in Colombia».

B.

Dal 2001 la Colombia è un Paese prioritario della politica condotta dalla Svizzera a favore della pace e dei diritti umani. Il progetto risponde a tre obiettivi strategici: integrare la società civile nel processo di pace, sostenere attività nell'ambito dell'elaborazione del passato e promuovere i diritti umani. Inoltre questo progetto offre alla Svizzera l'occasione di contribuire all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza e del relativo piano d'azione nazionale.

C.

65 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2013 e copre il periodo fino al 28 febbraio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3969

2.5.30

Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la nuova edizione della guida dell'UNITAR per i rappresentanti speciali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 28 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della nuova edizione della guida dell'UNITAR (Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca) per i rappresentanti speciali del Segretario generale dell'ONU (RSSG).

B.

La guida, che contiene testimonianze e raccomandazioni di rappresentanti speciali emeriti del Segretario generale dell'ONU o di rappresentanti ancora in carica, costituisce attualmente uno degli strumenti principali che preparano i rappresentanti speciali alle missioni difficili. Sostenendo la nuova edizione, la Svizzera sottolinea il suo impegno a favore del miglioramento della prassi dell'ONU in generale e più in particolare nel quadro del programma dell'UNITAR «Briefing und Debriefing» destinato ai RSSG.

C.

40 446 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 gennaio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3970

2.5.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE relativo al sostegno per un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina, concluso il 30 gennaio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE relativo al sostegno per un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina.

B.

La strategia nazionale relativa ai crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina è stata adottata nel 2008. Essa prevede che i casi più complessi siano conclusi entro la fine del 2015 e che per gli altri casi sia adottata una soluzione entro il 2023. Secondo le stime attuali, 1300 casi che implicano circa 8000 criminali presunti sono tuttora in giacenza. Il progetto sostiene i bisogni urgenti degli attori del sistema giudiziario e si prefigge di istituire procedure eque ed efficaci. Rimane applicabile finché non sarà messo a disposizione a tale scopo un contributo significativo dell'UE (metà 2014).

C.

200 372 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 gennaio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

3971

2.5.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di consolidamento e promozione delle strutture democratiche in Tunisia e di cooperazione tra i partner mediterranei dell'OSCE (1a tappa), concluso l'11 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE concernente il consolidamento e la promozione delle strutture democratiche in Tunisia e la cooperazione tra i partner mediterranei dell'OSCE (1a tappa).

B.

Il messaggio concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 prevede un programma speciale per il Nord Africa, destinato a sostenere la transizione democratica e rafforzare i diritti umani. Secondo il messaggio, uno dei sei temi chiave dell'azione svizzera nel campo della promozione civile della pace consiste nel valorizzare gli sforzi tesi a favorire l'avvento della democrazia. Gli obiettivi del progetto coincidono dunque, sui piani geografico e tematico, con le priorità della Svizzera. Il progetto contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi della presidenza svizzera dell'OSCE nel 2014 e a quelli della presidenza del gruppo di contatto degli Stati partner del bacino mediterraneo nel 2013.

C.

41 886 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3972

2.5.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di sostegno all'applicazione a livello regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, concluso il 19 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE concernente il sostegno all'applicazione a livello regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

B.

La risoluzione 1540 esige da tutti gli Stati l'adozione di misure legali e regolamentazioni efficaci intese a impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il disarmo nucleare e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa sono una priorità della politica estera della Svizzera.

Questo progetto si prefigge di rafforzare le capacità degli Stati partecipanti dell'OSCE nell'applicazione della risoluzione 1540.

C.

27 000 euro. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° marzo 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3973

2.5.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di attuazione del modello di formazione e sviluppo delle capacità dell'OSCE nel settore della mediazione, concluso il 23 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto di attuazione del modello di formazione e sviluppo delle capacità dell'OSCE nel settore della mediazione.

B.

L'accordo risponde alla volontà della Svizzera di sostenere lo sviluppo delle capacità di mediazione dell'OSC, in particolare in vista della presidenza svizzera dell'OSCE nel 2014.

C.

140 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2013 e copre il periodo dal 27 novembre 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3974

2.5.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di conferenza e seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali, concluso il 2 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE relativo a una conferenza e un seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali.

B.

La problematica delle armi di piccolo calibro e la tracciabilità delle armi illegali sono temi sui quali la Svizzera lavora attivamente da lunga data.

Questa conferenza, che si inserisce nel contesto dell'OSCE, ha consentito alla Svizzera di accrescere la sua visibilità in una regione che considera molto importante.

C.

40 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3975

2.5.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente la 10a Conferenza dei media del Caucaso meridionale e la 15a Conferenza dei media dell'Asia centrale, concluso il 24 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dei progetti dell'OSCE concernenti la 10a Conferenza dei media del Caucaso meridionale e la 15a Conferenza dei media dell'Asia centrale.

B.

La Svizzera sostiene le attività prioritarie dell'OSCE e riconosce il prezioso lavoro svolto dall'OSCE per la libertà di stampa. La libertà di stampa e la libertà di opinione sono temi prioritari della politica della Svizzera in materia di diritti umani. La Svizzera è attiva nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale nell'ambito della politica di pace e dei diritti umani.

C.

69 123 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3976

2.5.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di elaborazione di raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR destinate a proteggere i difensori dei diritti umani, concluso il 14 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE concernente l'elaborazione di raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR destinate a proteggere i difensori dei diritti umani.

B.

Il sostegno a questo progetto contribuisce ad avvalorare la credibilità dell'impegno della Svizzera nel campo della protezione dei difensori dei diritti umani. Il progetto costituisce un complemento alle linee direttive della Svizzera (di prossima pubblicazione) sulla protezione dei difensori dei diritti umani, nella misura in cui si prefiggono anzitutto di sostenere i difensori dei diritti umani attraverso le rappresentanze svizzere all'estero.

C.

40 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° marzo 2013 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3977

2.5.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il sostegno finanziario della Svizzera al fondo per il miglioramento della diversificazione delle missioni di osservazione elettorale, concluso il 2 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità tra la Svizzera e l'OSCE relative al sostegno finanziario destinato al fondo per il miglioramento della diversificazione delle missioni di osservazione elettorale.

B.

Il contributo destinato al fondo per il miglioramento della diversificazione delle missioni di osservazione elettorale accresce la visibilità e la solidarietà della Svizzera nel quadro della cooperazione internazionale.

C.

80 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2012 e termina con il pagamento dell'ultima fattura dell'OSCE da parte del DFAE. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dello scorso anno.

3978

2.5.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Missione dell'OSCE in Bosnia e Erzegovina concernente il contributo alla terza tappa del progetto «History for the Future ­ Towards Reconciliation through Education», concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore della terza tappa del progetto dell'OSCE «History for the Future ­ Towards Reconciliation through Education» (Storia per il futuro ­ verso la riconciliazione attraverso l'istruzione).

B.

Il contributo concerne la terza tappa di un progetto dell'OSCE finalizzato a evitare la manipolazione della storia. Il progetto, che coinvolge il corpo insegnante, si prefigge di istituire e armonizzare su scala nazionale un programma di insegnamento della storia, facilitare la comprensione rispetto alle diverse prospettive degli avvenimenti storici recenti e favorire una riflessione critica. Esso fornisce quindi un contributo alla riconciliazione e all'elaborazione del passato.

C.

59 200 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3979

2.5.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE relativo all'elaborazione di linee direttive per la libertà di associazione, concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE relativo all'elaborazione di linee direttive per la libertà di associazione.

B.

Contrariamente alla prassi vigente per la libertà di riunione, per la libertà di associazione, pur essendo in stretta relazione con quest'ultima, non esistono tuttora linee direttive. Nel marzo del 2013, la Commissione di Venezia ha chiesto all'OSCE di partecipare alla loro elaborazione. Per il periodo della sua presidenza in seno all'OSCE la Svizzera ha definito due priorità che rientrano nell'ambito della dimensione umana: da un lato, migliorare l'attuazione degli impegni già assunti in questo settore e, dall'altro, coinvolgere maggiormente la popolazione civile consentendole di svolgere un ruolo più attivo nello spazio OSCE. Questo progetto è pienamente conforme a entrambe le priorità.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3980

2.5.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE «Reporting on Demand Platform», concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE «Reporting on Demand Platform».

B.

Alcuni test effettuati hanno confermato l'utilità della piattaforma destinata all'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani («Office for Democratic Institutions and Human Rights», ODIHR) dell'OSCE. La Svizzera ha deciso di finanziare il progetto nel quadro della sua presidenza in seno all'OSCE.

C.

68 050 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° dicembre 2013 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3981

2.5.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il contributo al fondo fiduciario del PNUS destinato a sostenere la CICIG, concluso il 21 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al fondo fiduciario del PNUS destinato a sostenere la Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG).

B.

La Svizzera sostiene la CICIG dal 2008 nell'ambito del suo impegno contro l'impunità in Guatemala.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2012 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dello scorso anno.

3982

2.5.43

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS, concluso il 27 febbraio 2013

A.

L'accordo annulla e sostituisce il precedente accordo concluso il 14 agosto 2012 tra la Svizzera e il PNUS. Esso definisce le modalità del contributo destinato alla realizzazione del progetto «Giustizia» e la sua attività 16 «Comitato Verità e Riconciliazione ­ Protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone coinvolte nella lotta contro l'impunità in Burundi».

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la protezione delle vittime e dei testimoni in Burundi mediante un seminario di esperti internazionali, uno studio approfondito del quadro legale vigente, nonché l'elaborazione e la diffusione di nuove misure di protezione legale. Il progetto contribuisce dunque alla lotta contro l'impunità e sostiene l'attuazione dei meccanismi di giustizia transazionale annunciati dal Governo.

C.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3983

2.5.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 15 marzo 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del Fondo fiduciario del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione («Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery», CPR TTF), destinato a finanziare la valutazione dei progetti del PNUS in Croazia nei settori della sicurezza umana, delle armi leggere e di piccolo calibro, della prevenzione della criminalità e della violenza.

B.

Dalla fine dei conflitti nella ex Jugoslavia sono state stanziate somme considerevoli destinate al controllo delle armi leggere e di piccolo calibro e alla prevenzione della criminalità e della violenza. Il progetto valuta i progressi realizzati dal Ministero dell'interno della Croazia in questi settori grazie al sostegno fornito dal programma del PNUS e deve permettere di trarre delle conclusioni sull'aiuto allo sviluppo in materia di armi leggere e di prevenzione della criminalità e della violenza.

C.

28 737 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3984

2.5.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente un contributo al progetto per l'introduzione di misure di sostegno alle vittime e ai testimoni a Mostar e a Brcko, in Bosnia ed Erzegovina, concluso il 6 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto del PNUS per l'introduzione di misure di sostegno alle vittime e ai testimoni a Mostar e a Brcko in Bosnia ed Erzegovina.

B.

In Bosnia ed Erzegovina ha potuto essere definita una base legale per la protezione dei testimoni e delle vittime a livello della Corte di Stato soltanto nel 2012 e unicamente grazie al sostegno della comunità internazionale. A causa dell'elevato numero dei procedimenti pendenti riguardanti i crimini di guerra, per determinati casi è stato deciso di delegare la competenza alle giurisdizioni cantonali o distrettuali. Il progetto mira a istituire un sistema di sostegno alle vittime e ai testimoni a tutti i livelli giudiziari.

C.

212 224 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3985

2.5.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il sostegno al Comitato di dialogo libano-palestinese, concluso il 12 giugno 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto di sostegno al Comitato di dialogo libano-palestinese.

B.

Il Comitato di dialogo libano-palestinese (LPDC) è volto a instaurare un dialogo tra le autorità libanesi e i rifugiati palestinesi in Libano. Mediante il suo contributo al PNUS per il sostegno e il rafforzamento dell'LPDC, la Svizzera favorisce il miglioramento a lungo termine dei diritti fondamentali civili e sociali e delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi in Libano.

C.

315 789 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3986

2.5.47

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente il contributo finanziario al progetto di sostegno al processo costituzionale e parlamentare e al dialogo nazionale in Tunisia, concluso il 14 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al PNUS per l'attuazione del progetto di sostegno al processo costituzionale e parlamentare e al dialogo nazionale in Tunisia.

B.

Il progetto ha lo scopo di sostenere l'Assemblea nazionale costituente della Tunisia nell'elaborazione di un quadro costituzionale e legale per le prossime elezioni, dato che la loro attuazione procede a rilento. Gli scopi del progetto riflettono le priorità geografiche e tematiche della Divisione Sicurezza umana del DFAE.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3987

2.5.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il contributo nazionale al Fondo di destinazione speciale del PNUS per la prevenzione e la gestione delle crisi, concluso il 2 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo fiduciario tematico per la prevenzione e la gestione delle crisi (Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery CPR TTF) del PNUS, destinato a finanziare il progetto riguardante il patto per la sicurezza, la giustizia e la pace: prevenzione della violenza.

B.

Il progetto ha lo scopo preminente di migliorare la prevenzione sociale della violenza armata e, in tal senso, di istituire scuole sicure che promuovano lo sviluppo scolastico e sociale e costituiscano la base per una cultura della pace. Il progetto mostra le interrelazioni esistenti tra la pace, la sicurezza e lo sviluppo ed è strategicamente rilevante nel quadro degli sforzi svizzeri in favore dell'attuazione della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo.

C.

140 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3988

2.5.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRCPD concernente il contributo al progetto destinato a favorire il dialogo in merito al Trattato sul commercio delle armi, concluso il 10 aprile 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) nel quadro del progetto destinato a favorire il dialogo in merito al trattato sul commercio delle armi.

B.

La Svizzera si è impegnata sin dall'inizio in favore di un trattato sul commercio delle armi efficace, sostenendo finanziariamente anche organizzazioni regionali e le loro attività di lobby. Mediante tale progetto l'UNRCPD ha permesso agli Stati dell'Asia e del Pacifico di conoscere meglio gli intenti del trattato sul commercio delle armi e ha offerto a tali Stati una piattaforma di scambio su tale tema.

C.

35 035 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti, ossia il 30 giugno 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3989

2.5.50

Accordo di finanziamento tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNMAS concernente il sostegno per la gestione delle munizioni in Libia mediante il Fondo fiduciario volontario, concluso il 3 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al servizio di lotta antimine delle Nazioni Unite (UNMAS) per il progetto di sostegno alla gestione delle munizioni ad Al Zintan in Libia.

B.

Il conflitto in Libia è all'origine di un accumulo di munizioni ad Al Zintan.

Il progetto ha lo scopo di combattere il rischio di proliferazione. La Svizzera lo sostiene nel quadro del programma speciale riguardante l'Africa del Nord.

C.

229 144 di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3990

2.5.51

Accordo di finanziamento tra la Svizzera e l'UNMAS concernente il contributo al progetto di immagazzinamento di munizioni a Misrata in Libia, concluso il 7 dicembre 2012

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al servizio di lotta antimine delle Nazioni Unite (UNMAS) per il progetto di immagazzinamento di munizioni a Misrata in Libia.

B.

Il conflitto in Libia è all'origine di un accumulo di munizioni a Misurata e nei suoi dintorni. Nell'ambito di tale progetto verrà costruita un'infrastruttura d'immagazzinamento temporanea nella quale le armi saranno controllate, rese sicure e nuovamente imballate. La Svizzera sostiene il progetto nel quadro del programma speciale riguardante l'Africa del Nord.

C.

155 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2012 e copre il periodo dal 15 settembre 2012 al 31 dicembre 2012. Non sono previste modalità di denuncia. Per ragioni di tempo non è stato possibile menzionare l'accordo nel rapporto dello scorso anno.

3991

2.5.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto per l'elaborazione e la presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli con statuto non regolato: un'iniziativa fondata sui diritti dell'uomo, concluso il 18 giugno 2013

A.

L''accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'UNODC per il finanziamento del progetto per l'elaborazione e presentazione ufficiale di un rapporto tematico sullo sfruttamento e gli abusi nei confronti dei migranti internazionali, in particolare di quelli con statuto non regolato: un'iniziativa fondata sui diritti dell'uomo».

B.

Mediante tale contributo la Svizzera sostiene l'operato del «Global Migration Group», fondato nel 2006 con l'obiettivo di rafforzare la coerenza delle misure e la cooperazione tra le diverse organizzazioni onusiane, l'Organizzazione internazionale per la migrazione e la Banca mondiale. Il rapporto è uno strumento determinante in vista del dialogo di alto livello delle Nazioni Unite sulle migrazioni internazionali e sullo sviluppo, tenutosi nell'ottobre del 2013.

C.

70 060 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3992

2.5.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNAoC, concernente il finanziamento del seminario «La migrazione e le sue sfide ­ uno sguardo sulla Svizzera», concluso il 31 maggio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'Alleanza delle civilizzazioni dell'ONU (UNAoC) per il finanziamento del seminario «La migrazione e le sue sfide ­ uno sguardo sulla Svizzera».

B.

Il tema della migrazione è molto presente nei media svizzeri. Il seminario finanziato dalla Svizzera ha lo scopo di promuovere un dialogo obiettivo e differenziato tra esperti della migrazione e giornalisti al fine di impedire la discriminazione e di riconoscere nel contempo i contributi positivi che i migranti apportano alla società svizzera che si caratterizza per la sua varietà ed eterogeneità. Il seminario si concluderà con la formulazione di raccomandazioni miranti ad aiutare i giornalisti a elaborare in maniera responsabile il tema della migrazione.

C.

29 238 di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2013 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3993

2.5.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNDPA, concernente il contributo al «Multi-Year-Appeal 2011­2013», concluso il 6 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo all'UNDPA per l'appello pluriennale 2011 ­ 2013 (Multi-Year-Appeal 2011 ­ 2013).

B.

Negli ultimi anni la Svizzera ha avuto ottime esperienze con l'UNDPA. Nei settori della formazione, della ricerca e nella prassi ha lavorato in particolare a stretto contatto con il suo Gruppo di sostegno alla mediazione, di cui condivide gli obiettivi in materia di mediazione e promozione della pace. La cooperazione con l'UNDPA s'iscrive in una strategia a lungo termine.

L'ONU figura tra i principali partner della Svizzera nel settore della promozione della pace e svolge un ruolo decisivo in materia di mediazione.

C.

280 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

3994

2.5.55

Accordo tra la Svizzera e l'UNDPKO concernente il finanziamento del corso «Senior Mission Leaders Course (SMLC)», concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario alla Divisione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace (UNDPKO) per il programma di formazione di quadri dirigenti per le missioni di pace [«Senior Mission Leaders Course (SMLC)»].

B.

La Svizzera sostiene per il tramite della Divisione sicurezza umana del DFAE la formazione di quadri dirigenti, nel caso in questione di chi è chiamato a svolgere funzioni direttive di primo piano nel settore del mantenimento della pace in seno alle Nazioni Unite e/o a loro organizzazioni.

C.

60 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza, mancata esecuzione o violazione di un impegno contrattuale da parte dell'UNDPKO, può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3995

2.5.56

Accordo di sovvenzione a scopo speciale tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il decimo seminario per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 27 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione e dell'utilizzazione del sostegno finanziario della Svizzera all'Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR) per il decimo seminario dei rappresentanti personali e inviati speciali del Segretario generale dell'ONU.

B.

Il seminario contribuisce significativamente al miglioramento della dottrina delle missioni di pace dell'ONU. Costituisce un'occasione unica per i rappresentanti personali e gli inviati speciali del segretario generale delle Nazioni Unite di scambiare esperienze e sviluppare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera, che è un suo tradizionale finanziatore, un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo settore e allacciare contatti al massimo livello.

C.

225 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

3996

2.5.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Divisione Sicurezza umana del DFAE, e l'UNSMIL, concernente il finanziamento del progetto sulle donne e la sicurezza in Libia, concluso il 14 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite per la Libia (UNSMIL) per il finanziamento del progetto sulle donne e la sicurezza in tale Paese.

B.

Il progetto ha lo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza delle donne in Libia segnatamente mediante la creazione di istituzioni di sicurezza operative, responsabili e rispettose dei diritti dell'uomo che siano accessibili alle donne e in grado di rispondere ai loro bisogni specifici. Il progetto intende inoltre promuovere la partecipazione politica delle donne mediante la formazione di organizzazioni in difesa dei diritti delle donne e sensibilizzando maggiormente l'opinione pubblica al rispetto dei diritti delle donne durante la transizione politica. Gli obiettivi del progetto riflettono non soltanto le priorità geografiche bensì anche quelle tematiche della Divisione Sicurezza umana.

C.

265 925 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 30 giugno 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3997

2.5.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il «Quaker United Nations Office», concernente un contributo al progetto sui figli di genitori condannati a morte o giustiziati, concluso il 29 agosto 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al «Quaker United Nations Office» per il progetto sui figli di genitori condannati a morte o giustiziati.

B.

L'abolizione della pena di morte è una delle priorità della politica estera svizzera dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale ha preso atto il 9 ottobre 2013 della strategia elaborata dal DFAE per l'abolizione della pena di morte nel mondo 2013­2016. La Svizzera s'impegna sul piano bilaterale in diversi progetti per l'abolizione della pena di morte, nonché in consessi multilaterali (Consiglio dei diritti dell'uomo: risoluzione sui diritti dell'uomo dei figli di genitori condannati a morte e successivo dibattito di gruppo; OSCE: evento parallelo concernente l'abolizione della pena di morte).

C.

18 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2013 e copre il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del «Quaker United Nations Office» il DFAE può denunciare l'accordo con un preavviso scritto di 90 giorni.

3998

2.5.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ICTY concernente il contributo in favore del progetto di celebrazione del 20° anniversario dell'ICTY, concluso il 5 novembre 2013

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) nel quadro del progetto di celebrazione del 20° anniversario di tale tribunale.

B.

Circa 200 persone hanno partecipato alla conferenza relativa al 20° anniversario dell'ICTY tenutasi il 27 e 28 novembre 2013. L'appuntamento ha costituito per la Svizzera l'opportunità per approfondire tematiche relative all'analisi del passato e alla giustizia di transizione e per favorire in tal modo i suoi progetti e le sue attività nella regione.

C.

30 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2013 e copre il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

3999

2.6

Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite ha precisato le condizioni di accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano membri di rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Essa dovrebbe nel contempo facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale trasferibile possano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2009 è stato concluso un primo accordo bilaterale, nel 2010 altri cinque e nel 2011 quattro. Nel 2012 la Svizzera ha ratificato tre accordi e nel 2013 l'accordo che segue.

4000

2.6.1

Scambio di note tra la Svizzera e la Tanzania concernente l'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 23 luglio 2013

A.

Lo scambio di note concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale federale della Svizzera impiegato all'estero.

B.

Lo scambio di note si prefigge di assicurare l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano il personale della Svizzera impiegato in Tanzania.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 luglio 2013 e ha una durata di validità indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4001

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e l'Uruguay concernente l'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 26 aprile 2012

A.

L'accordo concerne l'attività lucrativa delle persone che accompagnano il personale trasferibile all'estero.

B.

L'accordo si prefigge di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale trasferibile della Svizzera in Uruguay.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e ha una durata di validità indeterminata. Può essere denunciato e cessa di avere effetto 90 giorni dopo la notifica della denuncia.

4002

2.7

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2013 sono stati firmati 12 accordi di rappresentanza con sei Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo Schengen (cap. 9).

4003

2.8

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.8.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata all'Aia, e l'OPAC concernente un contributo finanziario volontario al fondo di sostegno per l'eliminazione delle armi chimiche siriane, concluso il 3 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario volontario volto a sostenere l'eliminazione delle scorte di armi chimiche siriane da parte dell' Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC).

B.

Quale Stato Parte alla Convenzione internazionale sulle armi chimiche (CAC), la Svizzera ha un interesse all'eliminazione delle scorte di armi chimiche nel mondo intero.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4004

2.8.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata all'Aia, e l'OPAC concernente un contributo finanziario volontario al fondo di sostegno per l'eliminazione delle armi chimiche siriane, concluso il 23 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario volontario volto a sostenere l'eliminazione delle scorte di armi chimiche siriane da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC).

B.

Quale Stato Parte alla Convenzione internazionale sulle armi chimiche (CAC), la Svizzera ha un interesse all'eliminazione delle scorte di armi chimiche nel mondo intero.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4005

2.8.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri, Divisione Politica di sicurezza, e il Regno di Svezia, rappresentato dal «Nordic Centre in Military Operations», concernente il sostegno della verifica delle implicazioni pratiche della risoluzione UNSCR1325 nell'attuazione delle operazioni e delle missioni condotte dalla NATO, concluso il 23 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo per l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza nel quadro delle operazioni e missioni guidate dalla NATO.

B.

Il progetto ha lo scopo di verificare lo stato dell'attuazione della risoluzione 1325 nel quadro delle operazioni condotte dalla NATO, in particolare dall'ISAF in Afghanistan e dalla KFOR nel Kosovo, e di raccomandare eventuali misure alla NATO.

C.

24 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2013 ed è scaduto il 31 ottobre 2013.

4006

2.8.4

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso 10 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e della riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende rafforzare il buon governo nei settori della sicurezza pubblica e della difesa. A tal scopo sarà elaborato un programma pluriennale con gli Stati interessati e verranno messi a disposizione strumenti pratici.

C.

50 000 franchi, vincolati alle attività del «Building Integrity-Programm» nell'Europa sudorientale. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4007

2.8.5

Accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 10 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo di destinazione speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali e di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo si prefigge di migliorare la sicurezza politica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno smaltite 366 000 armi leggere e di piccolo calibro, nonché 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

180 000 franchi; partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4008

2.8.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, Divisione Politica di sicurezza, e la «NATO Support Agency» concernente il sostegno del fondo di destinazione speciale in Giordania III, concluso il 9 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario della Svizzera al fondo di destinazione speciale in Giordania III in materia di sviluppo delle donne in servizio presso l'esercito giordano.

B.

Il progetto ha lo scopo di sostenere un piano d'azione e misure conseguenti per lo sviluppo delle donne nell'esercito giordano. Esso contribuisce in tal modo all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, in Giordania.

C.

40 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2014.

4009

2.8.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, Divisione Politica di sicurezza, e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto di sostegno dell'attuazione regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza, concluso il 19 marzo 2013, e il suo emendamento del 25 ottobre 2013, concernente un contributo finanziario supplementare della Svizzera

A.

L'accordo concerne un contributo volontario della Svizzera al finanziamento di un progetto non preventivato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Esso ha lo scopo di sostenere l'attuazione regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza, che concerne il controllo della proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche.

B.

Nel quadro delle sue attività nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la Svizzera ha un interesse all'attuazione della risoluzione 1540, in particolare nel contesto dell'OSCE. Mediante questo sostegno concreto la Svizzera intende inoltre porre un accento nell'ambito della sua presidenza in seno all'OSCE nel 2014.

C.

72 000 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una parte mediante notificazione scritta. La denuncia ha effetto 30 giorni dopo la notifica.

4010

2.8.8

Scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d'arbitrato in seno all'OSCE concernente la messa a disposizione di nuovi locali alla Corte, concluso il 12 marzo 2013, RS 0.193.235.11

A.

Lo scambio di lettere concerne le modalità della messa a disposizione di nuovi locali per la Corte di conciliazione e d'arbitrato in seno all'OSCE.

B.

La Confederazione Svizzera mette a disposizione della Corte locali appropriati a Ginevra a titolo gratuito.

C.

Nel 2013 è stata versata una somma di 30 911 franchi proveniente da un credito specifico per la Corte OSCE, per il finanziamento del canone di locazione.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e può essere sostituito da un nuovo scambio di lettere.

4011

2.8.9

Accordo tra il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione del diritto internazionale pubblico, e l'UNIDIR, rappresentato dalla sua direttrice, concernente il finanziamento della fase preparatoria del progetto di studio degli effetti dei droni e dei robot autonomi sulla sicurezza e il controllo degli armamenti, concluso il 22 novembre 2013

A.

L'accordo definisce il contenuto e le modalità del finanziamento della fase preparatoria di un progetto dell'UNIDIR volto a studiare gli sviluppi tecnologici che permettono di mettere a punto sistemi d'armi interamente autonomi, nonché gli effetti dei droni e dei robot autonomi sulla sicurezza e il controllo degli armamenti.

B.

Le discussioni sulla tematica dei sistemi d'armi interamente autonomi si intensifica, andando a toccare aspetti concernenti il diritto internazionale umanitario, i diritti umani, il controllo degli armamenti e la sicurezza umana.

Il progetto dell'UNIDIR programmato per il 2014/2015 si prefigge di studiare queste tecnologie emergenti, nonché le questioni giuridiche, militari ed etiche che esse implicano, in modo che il dibattito possa essere alimentato da analisi di esperti. Il finanziamento della fase preparatoria mira ad assicurare che la perizia esistente in materia possa essere utilizzata e possa contribuire ad arricchire le discussioni che saranno condotte nella primavera 2014.

C.

28 621 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2013 e copre il periodo fino al 31 dicembre 2014.

4012

2.8.10

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente l'acquisto da parte di ciascuno dei due Stati di beni immobili destinati alle rappresentanze ufficiali nei rispettivi Stati, concluso il 15 luglio 2013

A.

L'accordo prevede per ciascuno degli Stati la possibilità di acquistare nell'altro Stato beni immobili per le esigenze ufficiali di suoi rappresentanti, nel rispetto delle legislazioni di ciascuno degli Stati.

B.

Conformemente al diritto rumeno, uno Stato può acquistare un bene immobiliare in Romania soltanto se esso ha concluso con la Romania un accordo che prevede la reciprocità in materia. In Svizzera l'acquisto da parte di uno Stato estero di beni immobiliari destinati a scopi ufficiali è disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, RS 192.12) e corrisponde a quanto previsto dall'accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale gli Stati parte s'informano che le procedure interne per l'entrata in vigore sono state concluse, segnatamente il 5 dicembre 2013. Esso può essere denunciato con un preavviso scritto da una delle parti. La denuncia prende effetto 90 giorni dopo il ricevimento di una tale notifica.

4013

2.8.11

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali cinque accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico.

Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento e nonché gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

C.

70 720 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna del rapporto finale.

4014

2.8.12

Convenzione amministrativa tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Servizio europeo per l'azione esterna concernente l'allestimento di un programma di scambio di diplomatici, concluso il 18 dicembre 2013

A.

L'accordo disciplina lo scambio reciproco di diplomatici e altro personale specializzato tra il DFAE e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

B.

L'accordo ha lo scopo di promuovere, mediante tali scambi, la cooperazione tra il DFAE e il SEAE senza limitare la sovranità della Svizzera nell'impostazione della sua politica estera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è stato concluso il 18 dicembre 2013 ed è entrato in vigore nella stessa data.

4015

2.8.13

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri, e il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Vanuatu concernente l'istituzione di una missione permanente a Ginevra, concluso il 26 ottobre 2013

A.

L'accordo stabilisce che la Svizzera assisterà la Repubblica di Vanuatu nell'istituzione di una missione permanente a Ginevra fornendole un sostegno logistico.

B.

L'accordo contribuisce a promuovere Ginevra come polo importante per la diplomazia multilaterale, nonché come seconda sede delle Nazioni Unite, dopo quella di New York.

C.

Sostegno logistico in forma di un ufficio equipaggiato, appoggio da parte del CAGI, anticipo del deposito di garanzia, possibilità di un doppio accreditamento (il capomissione è parimenti ambasciatore in Svizzera), nonché di privilegi e di immunità previste dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2013 e ha una durata di validità illimitata. Non sono previste modalità di denuncia.

4016

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo tra la Svizzera e la Cina concernente l'importazione e l'esportazione illecite e sul rimpatrio di beni culturali, concluso il 16 agosto 2013, RS 0.444.124.91

A.

L'accordo disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra i due Stati parte.

B.

Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

C.

I costi derivanti dalle misure necessarie per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio dei beni culturali sono imputabili allo Stato parte interessato.

D.

Articolo 7 capoverso 1 LTBC.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera l'8 ottobre 2013 e dalla Cina il 6 dicembre 2013. È entrato in vigore l'8 gennaio 2014 e ha una durata di validità di cinque anni. Si rinnova ogni volta tacitamente di altri cinque anni, salvo denuncia scritta di uno degli Stati parte sei mesi prima della scadenza del termine.

4017

3.2

Accordo tra la Svizzera e Cipro concernente l'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso l'11 gennaio 2013, RS 0.444.125.81

A.

L'accordo disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le parti contraenti.

B.

Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

C.

I costi derivanti dalle misure necessarie per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono imputabili allo Stato parte interessato.

D.

Articolo 7 capoverso 1 LTBC.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 3 luglio 2013. I due Stati parte si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore dell'accordo. Lo stesso entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

L'Accordo è stipulato per la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore. Si rinnova ogni volta tacitamente di altri cinque anni, salvo denuncia scritta di uno degli Stati parte sei mesi prima della scadenza del termine.

4018

3.3

Accordo parziale allargato concernente gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, ratificato dalla Svizzera il 29 gennaio 2013

A.

L'accordo parziale allargato definisce le modalità di sviluppo e di promozione del Programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e disciplina la cooperazione tra gli Stati interessati a tale programma.

B.

La Svizzera è associata a 9 dei 29 itinerari culturali esistenti del Consiglio d'Europa. Il programma rappresenta in tal modo un tema significativo per la Svizzera che vanta tra l'altro una lunga esperienza nel settore in relazione con l'Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera, elaborato dagli anni Ottanta.

C.

Contributo annuo di 7 290 euro nel 2013.

D.

Articolo 22 della legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (RS 442.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2013 mediante una notificazione scritta all'Ufficio Trattati del Consiglio d'Europa. Può essere denunciato mediante una dichiarazione scritta indirizzata alla Segreteria generale del Consiglio d'Europa. La denuncia ha effetto alla fine dell'anno finanziario seguente, qualora la notificazione sia intervenuta nei tre ultimi mesi dell'anno finanziario in corso.

4019

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra la Svizzera e il Congo concernente la cooperazione in materia di migrazione, concluso il 4 febbraio 2013

A.

L'accordo include, oltre agli elementi relativi alla riammissione e alla reintegrazione, disposizioni riguardanti l'entrata, il soggiorno, la cooperazione tra autorità, nonché l'aiuto allo sviluppo. Esso segue un approccio globale correlando la migrazione ad altri settori politici pur nel rispetto delle disposizioni legali vigenti in Svizzera.

B.

L'accordo va considerato nel contesto regionale, segnatamente in relazione con la vicinanza geografica dell'Angola. Da un lato, le disposizioni dell'accordo riflettono in modo equilibrato gli interessi di ambedue le parti e costituiscono un precedente che può essere di utilità ad altri Stati della regione; dall'altro, mediante una buona collaborazione in materia con le autorità congolesi sarà più facile constatare l'identità di stranieri provenienti dalla regione e che si trovano illegalmente sul territorio svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 23 agosto 2013 ed entrerà in vigore subito dopo il ricevimento della notifica di ratificazione del Congo.

Le parti contraenti possono denunciarlo in via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4020

4.2

A.

Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana concernente il trasferimento di persone condannate, concluso il 16 gennaio 2013 La convenzione istituisce la base giuridica internazionale che permetterà ai cittadini svizzeri e della Repubblica Dominicana detenuti nell'altro Stato di scontare il resto della pena pronunciata contro di loro nel loro Paese di origine.

B.

La convenzione si prefigge il reinserimento sociale di detenuti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 8a della legge federale del 20 marzo sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1).

E.

La convenzione è stata ratificata dalla Svizzera il 29 luglio 2013 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento, da parte della Svizzera, della notifica di ratificazione della Repubblica Dominicana. La convenzione può essere denunciata. La denuncia ha effetto dopo sei mesi.

4021

4.3

Protocollo d'intesa tra l'IPI e il Ministero dell'interno della Colombia concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI, concluso il 6 settembre 2013

A.

Il protocollo d'intesa tra l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e il Ministero dell'interno colombiano (MinInt) concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI disciplina la cooperazione sul piano tecnico, nonché i diritti e gli obblighi corrispondenti per l'attuazione adeguata del progetto.

B.

L'IPI ha ricevuto dalla SECO un mandato per l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI. Affinché il progetto sia attuato in modo adeguato è essenziale disciplinare chiaramente le forme di cooperazione con i principali beneficiari del progetto; il protocollo d'intesa si pone tale obiettivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa tra l'IPI e il MinInt concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI è entrato in vigore mediante la sua firma il 6 settembre 2013 e permane valido fino alla conclusione di tutte le attività, tuttavia al massimo cinque anni. Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo con un preavviso di sei mesi. In caso di inosservanza di una parte, la SECO ha il diritto di sospendere o di denunciare il protocollo d'intesa senza preavviso. Il protocollo d'intesa contiene inoltre una clausola di denuncia per cause di forza maggiore o di riorientamento politico della Svizzera.

4022

4.4

Protocollo d'intesa tra l'IPI e il SIC della Columbia concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI, concluso il 2 agosto 2013

A.

Il protocollo d'intesa tra l'Isituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e la «Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)» colombiana concernente l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI disciplina la cooperazione sul piano tecnico, nonché i diritti e gli obblighi corrispondenti per l'attuazione adeguata del progetto.

B.

L'IPI ha ricevuto dalla SECO un mandato per l'attuazione del progetto di cooperazione COLIPRI. Affinché il progetto sia attuato in modo adeguato è essenziale disciplinare chiaramente le forme di cooperazione con i principali beneficiari del progetto; il protocollo d'intesa si pone tale obiettivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 2 agosto 2013 e permane valido fino alla conclusione di tutte le attività, ma al massimo cinque anni. Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo con un preavviso di sei mesi.

In caso di inosservanza di una parte, la SECO ha il diritto di sospendere o di denunciare il protocollo d'intesa senza preavviso. Il protocollo d'intesa contiene inoltre una clausola di denuncia per cause di forza maggiore o di riorientamento politico della Svizzera.

4023

4.5

Protocollo d'intesa tra la Svizzera e la Colombia Britannica concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari, concluso il 5 giugno 2013, RS 0.211.213.232.3

A.

Il protocollo d'intesa si prefigge di semplificare in modo determinante la copertura di pensioni alimentari all'estero, nella misura in cui i creditori di alimenti possano accedere molto più facilmente ai tribunali esteri e sia loro possibile beneficiare del sistema estero integrale dell'aiuto alla copertura grazie alla cooperazione diretta tra le autorità.

B.

In assenza di un accordo multilaterale o bilaterale, i creditori di alimenti la cui situazione economica è spesso sfavorevole, sono confrontati con problemi irrisolvibili. Gli ostacoli finora riscontrati in Canada sono l'assenza di assistenza giudiziaria, l'impossibilità di fare riconoscere direttamente un giudizio svizzero e la mancanza di una cooperazione diretta tra le autorità. A causa della notevole autonomia legislativa delle province canadesi in tale settore, vengono conclusi protocolli d'intesa con le singole province.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettere a e d LOGA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 5 giugno 2013 mediante la firma di ambedue le parti. Non sono previste modalità di denuncia.

4024

4.6

Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente la facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 13 settembre 2013, RS 0.142.113.602

A.

L'accordo ha lo scopo di facilitare il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni di al massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo semplifica segnatamente i requisiti giustificativi della finalità del viaggio per determinate categorie di persone. Per le stesse si applicano anche i criteri per il rilascio di visti per più entrate. Inoltre l'accordo disciplina la durata delle procedure di trattamento delle domande di visto, nonché gli emolumenti corrispondenti. Include infine anche la soppressione dell'obbligo di visto per i detentori di un passaporto diplomatico.

B.

L'UE ha concluso nel 2010 con la Georgia un accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti, entrato in vigore il 1° marzo 2011. Per armonizzare la prassi per il rilascio di visti Schengen è opportuno che la Svizzera assimili la sua politica in materia di rilascio dei visti a quella dell'UE. Tale intento è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio dei visti.

C.

La Svizzera esige per il rilascio di un visto Schengen lo stesso emolumento di elaborazione previsto dagli altri Stati Schengen.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Può essere denunciato da ciascuna parte contraente. Esso scade 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.

4025

4.7

Accordo tra la Svizzera e Grenada concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 10 maggio 2013, RS 0.142.113.742

A.

L'accordo si prefigge la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, i quali sono membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché essi possano entrare nel territorio dell'altra parte e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. L'accordo mira inoltre a liberare dall'obbligo del visto i detentori di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio i quali, per partecipare a riunioni o conferenze nel territorio dell'altra parte, vi entrino e vi soggiornino al massimo 90 giorni.

B.

Prima del 12 dicembre 2008, data dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione a Schengen (AAS), tutti i cittadini di Grenada potevano entrare in Svizzera senza visto. In seguito alla ripresa delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre un obbligo generale di visto. Essa può invece continuare a disciplinare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e concludere accordi bilaterali corrispondenti. La conclusione di un tale accordo riflette le relazioni non problematiche con Grenada. Una maggiore libertà di viaggio di questa categoria di persone promuove la cooperazione internazionale e rafforza la posizione della Svizzera quale luogo d'insediamento di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2013. Può essere denunciato in qualsiasi momento in via diplomatica rispettando un termine di 30 giorni.

4026

4.8

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo di Saint Vincent e Grenadine concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 14 marzo 2013, RS 0.142.116.712

A.

L'accordo si prefigge la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, i quali sono membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente, affinché essi possano entrare nel territorio dell'altra parte e soggiornarvi per la durata delle loro funzioni. L'accordo mira inoltre a liberare dall'obbligo del visto i detentori di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio i quali, per partecipare a riunioni o conferenze nel territorio dell'altra parte, vi entrino e vi soggiornino al massimo 90 giorni.

B.

Prima del 12 dicembre 2008, data dell'entrata in vigore dell'AAS, tutti i cittadini di Saint Vincent e Grenadine potevano entrare in Svizzera senza visto.

In seguito alla ripresa delle disposizioni comuni di Schengen in materia di visti di breve durata, la Svizzera ha dovuto reintrodurre un obbligo generale di visto. Essa può invece continuare a disciplinare autonomamente le disposizioni in materia di visto applicabili ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio e concludere accordi bilaterali corrispondenti. La conclusione di un tale accordo riflette le relazioni non problematiche con Saint Vincent e Grenadine. Una maggiore libertà di viaggio di questa categoria di persone promuove la cooperazione internazionale e rafforza la posizione della Svizzera quale luogo d'insediamento di organizzazioni internazionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 gennaio 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento in via diplomatica rispettando un termine di 30 giorni.

4027

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi prevalentemente accordi tecnici disciplinanti la partecipazione di militari svizzeri a esercitazioni e a corsi d'istruzione all'estero, nonché di truppe straniere ad addestramenti in Svizzera.

4028

5.1.1

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa del Regno di Spagna concernente la partecipazione di membri dell'Aeronautica militare spagnola a un corso di addestramento UAS a Emmen, concluso il 15 febbraio 2013

A.

L'accordo tecnico permette a tre ufficiali spagnoli di partecipare a un corso d'istruzione per piloti di ricognitori telecomandati.

B.

L'accordo tecnico definisce lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera, nonché le modalità della partecipazione al corso.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 15 febbraio 2013 e la sua durata di validità era limitata alla durata del soggiorno degli ufficiali spagnoli in Svizzera.

4029

5.1.2

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Russia concernente il corso di addestramento alpino ad Andermatt, concluso il 6 marzo 2013

A.

L'accordo tecnico disciplina le condizioni per la partecipazione delle forze armate russe al corso di addestramento alpino organizzato in inverno ad Andermatt dall'11 al 29 marzo 2013.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto giuridico del personale e include disposizioni sui rapporti di subordinazione, le armi e l'equipaggiamento.

C.

82 000 franchi.

D.

L'accordo tecnico è retto dall'articolo 5 numero 2 dell'accordo dell'11 aprile 2011 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare (RS 0.512.166.51).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 6 marzo 2013. La sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione, ossia alla data in cui le forze armate russe hanno lasciato la Svizzera.

4030

5.1.3

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente l'addestramento del comando delle forze speciali presso il «Danisch Frogman Corps», concluso il 3 maggio 2013

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle truppe svizzere all'addestramento in Danimarca per tiratori scelti e specialisti in materia di esplosivi e di accesso, nonché in merito al tema delle cure mediche.

B.

Oltre alle questioni finanziarie, l'accordo tecnico definisce lo statuto giuridico delle truppe svizzere, le prestazioni logistiche e mediche, la protezione delle informazioni, la protezione dell'ambiente e l'utilizzazione delle armi e delle munizioni.

C.

20 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 3 maggio 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

4031

5.1.4

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Francia concernente l'esercitazione comune INTER 13, concluso il 14 maggio 2013

A.

L'accordo tecnico disciplina le condizioni per la partecipazione all'esercitazione di aiuto militare e civile in caso di catastrofe INTER 13.

B.

Oltre alle condizioni finanziarie, l'accordo tecnico disciplina lo statuto giuridico del personale che si trova in territorio straniero e stabilisce in particolare il diritto applicabile in relazione alle armi e al materiale.

C.

60 000 franchi.

D.

L'accordo tecnico si fonda sull'articolo 3 dell'accordo del 27 ottobre 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alle attività comuni d'istruzione e d'allenamento delle forze armate francesi e dell'esercito svizzero (RS 0.512.134.91).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 14 maggio 2013. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4032

5.1.5

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione «TIGER MEET 2013», concluso il 27 maggio 2013

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «TIGER MEET 2013» dal 17 al 28 giugno 2013 a Orland, cui hanno parimenti partecipato le forze aeree austriache, belghe, francesi, tedesche, spagnole, norvegesi, americane, ceche, britanniche, greche e turche.

B.

L'accordo tecnico disciplina il sostegno logistico fornito dalle forze armate svedesi, lo statuto dei partecipanti, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari risultanti dalla partecipazione.

C.

292 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore mediante la sua firma. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4033

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 19 giugno 2013

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di utilizzare nel giugno 2013 un'installazione moderna e rispettosa dall'ambiente per esercitare lo spegnimento di aeromobili in fiamme e il salvataggio di equipaggi di volo.

B.

L'accordo tecnico disciplina le prestazioni di sostegno logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

108 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore mediante la sua firma. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4034

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e il Ministero della difesa della Russia concernente il corso di addestramento alpino ad Andermatt, concluso il 19 giugno 2013

A.

L'accordo tecnico disciplina le condizioni per la partecipazione delle forze armate russe al corso di addestramento alpino estivo ad Andermatt dall'8 al 26 giugno 2013.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto giuridico del personale e contiene disposizioni concernenti i rapporti di subordinazione, le armi e l'equipaggiamento.

C.

I costi del corso di addestramento alpino ammontano a 94 000 franchi.

D.

L'accordo tecnico è retto dall'articolo 5 numero 2 dell'accordo dell'11 aprile 2011 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare (RS 0.512.166.51).

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 19 giugno 2013. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4035

5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Russia concernente l'invio di un ufficiale svizzero a un corso dell'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo, concluso il 14 agosto 2013

A.

L'accordo tecnico concerne gli studi di un ufficiale svizzero all'Accademia militare dello Stato maggiore generale russo a Mosca per il periodo 2013­ 2014.

B.

Oltre agli aspetti finanziari, l'accordo definisce le modalità e le condizioni tecniche per il soggiorno dell'ufficiale svizzero presso l'Accademia militare dello Stato maggiore generale e in Russia.

C.

Gli studi in quanto tali sono gratuiti. Le spese supplementari sono imputate al budget totale dei distaccamenti all'estero.

D.

Articolo 48a LM e articolo 5 numero 2 dell'accordo dell'11 aprile 2011 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare (RS 0.512.166.51).

E.

L'accordo è entrato in vigore alla data della sua firma, ovvero il 14 agosto 2013. La sua validità è limitata alla durata dell'anno accademico 2013­2014.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

4036

5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'esercito svedese concernente le attività congiunte di addestramento delle Forze aeree nel corso dell'anno 2013, concluso l'11 ottobre 2013

A.

L'accordo tecnico disciplina l'addestramento comune tra i membri delle due forze aeree in Svizzera e in Svezia in relazione con l'acquisto previsto di 22 aerei da combattimento Gripen.

B.

L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione del «NEAT Test Range Vidsel» e il sostegno logistico da parte della «Swedish Material Administration».

C.

I costi occasionati alla Svizzera sono imputati al budget in corso delle Forze aeree.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore l'11 ottobre 2013. La sua validità era limitata alla durata delle attività di addestramento nel corso dell'anno 2013.

4037

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2013», concluso il 7 novembre 2013

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di effettuare, dall'11 novembre al 6 dicembre 2013, un addestramento intensivo in Norvegia, comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili.

Esso costituisce inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa contraerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico si basa sull'accordo del 31 gennaio 2005 tra la Svizzera e la Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.159.81).

C.

Un budget di 712 000 franchi era a disposizione dal conto corrente delle Forze aeree.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore mediante la sua firma. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4038

5.2

Altri accordi internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.2.1

Accordo tra la Svizzera e il «BICES Group» concernente le relazioni operative e amministrative in relazione con l'allacciamento alla comunità BICES, concluso il 17 gennaio 2013

A.

L'accordo concerne la partecipazione della Svizzera a una piattaforma tecnica che garantisce la sicurezza nello scambio di informazioni.

B.

Tutti i membri della comunità del «Battlefield Information Collection and Exploitation Systems Group (BICES)» adempiono gli stessi standard in materia di sicurezza. Il servizio d'informazione militare può quindi scambiare informazioni senza dover negoziare un accordo di protezione delle informazioni con ciascuno dei partner. L'accordo concluso non prevede l'obbligo di scambiare informazioni.

C.

I costi annui ricorrenti ammontano a 260 000 franchi; i costi iniziali a 130 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2013. Può essere deninciato con un preavviso scritto di 90 giorni. Può inoltre essere sospeso in qualsiasi momento con effetto immediato, nella misura in cui la Svizzera lo ritenga necessario al mantenimento della sua neutralità permanente.

4039

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Scambio di lettere tra la Svizzera e la Germania per migliorare le attività transfrontaliere in ambito finanziario, concluso il 15 agosto 2013, RS 0.672.913.631

A.

Lo scambio di lettere e il memorandum che l'accompagna concernono le attività tra la Svizzera e la Germania nel settore finanziario.

B.

L'accordo ha lo scopo di migliorare, nel settore finanziario, la collaborazione tra la Svizzera e la Germania in materia di sorveglianza, nonché l'accesso ai mercati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4040

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) e messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dodici nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria e Romania nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi del contributo all'allargamento in favore dei dieci nuovi membri che hanno aderito nel 2004 sono stati totalmente impegnati fino alla metà del 2012. Per la Bulgaria e la Romania, i contributi saranno impegnati fino alla fine del 2014. Per tale motivo nel 2013 è stato concluso un solo accordo, mentre durante lo stesso periodo sono stati modificati 41 accordi riguardanti progetti in corso. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

4041

7.1.1

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche e dal Ministero dello sviluppo regionale e dell'amministrazione pubblica, concernente il progetto di studi sulla fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu», concluso il 24 settembre 2013

A.

L'accordo concerne il progetto di studi sulla fattibilità (studio preliminare, studio principale e studio multimodale sui trasporti) per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu» a Bucarest.

B.

L'accordo attua un progetto che consente di determinare le basi decisionali per l'estensione di una linea importante di metrò per la città di Bucarest.

C.

8,5 milioni di franchi. Il contributo svizzero all'allargamento destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2013 e copre il periodo dal 24 settembre 2013 al 24 marzo 2016. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di sei mesi.

4042

7.2

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro relativo alla cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI promuove in particolare la transizione verso sistemi democratici dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e in tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso meridionale, Rapubblica di Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima concentra il proprio impegno sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque luride dei centri urbani, sull'efficienza energetica nella produzione industriale e sulla riduzione delle emissioni di CO2. Le risorse idriche e i mutamenti climatici costituiscono i temi globali in tale settore. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene di valore aggiunto globali e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono anch'essi aspetti importanti del programma della SECO, riguardanti i temi globali.

L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

4043

7.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente il progetto Kant sulle risorse idriche e lo smaltimento delle acque luride, concluso il 21 maggio 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione del progetto Kant sulle risorse idriche e lo smaltimento delle acque luride.

B.

L'accordo ha lo scopo di risanare i sistemi di acqua potabile urbani e di migliorare la depurazione delle acque luride comunali a Kant, provincia di Chui nel Kirghizistan.

C.

4,66 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2013. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di tre mesi.

4044

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto Kant sulle risorse idriche e sullo smaltimento delle acque luride, concluso il 18 novembre 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione del progetto Kant sulle risorse idriche e sullo smaltimento delle acque luride.

B.

L'accordo ha lo scopo di risanare i sistemi di acqua potabile urbani e di migliorare la depurazione delle acque luride comunali a Kant, nella provincia di Chui nel Kirghizistan.

C.

Cfr. 7.2.1. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2013. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di tre mesi.

4045

7.2.3

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente una piattaforma di dati elettronica, concluso il 27 febbraio 2013

A.

Il protocollo d'intesa concerne l'introduzione di un sistema elettronico per la gestione di progetti in materia di aiuto allo sviluppo.

B.

Il protocollo d'intesa dispone a livello bilaterale il quadro per l'introduzione di un sistema elettronico di gestione dei dati. Esso contiene il consenso della Svizzera al finanziamento della piattaforma in favore del Governo del Kirghizistan, nonché i relativi obblighi e i cardini del progetto.

C.

Il finanziamento è disciplinato nell'accordo con i partner nell'implementazione. I costi ammonteranno verosimilmente a 400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 27 febbraio 2013. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di tre mesi.

4046

7.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kosovo concernente il sostegno del Settore idrico interministeriale, concluso il 10 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne il sostegno del Settore idrico internimisteriale.

B.

L'accordo si prefigge il coordinamento efficiente del settore idrico nel Kosovo.

C.

914 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4047

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Uzbekistan concernente il progetto di approvvigionamento di acqua potabile a Syrdarya, concluso il 1° novembre 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione del progetto di approvvigionamento di acqua potabile nella provincia di Syrdarya in Uzbekistan.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale l'approvvigionamento sostenibile di acqua potabile della città di Gulistan, provincia Syrdarya, mediante consulenze in materia di organizzazione e investimenti. Si tratta di un progetto finanziato parallelamente al progetto omonimo della Banca Mondiale.

C.

12 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2013. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione sostanziale di uno degli obiettivi o degli obblighi essenziali dell'accordo.

4048

7.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il rafforzamento della competitività delle PMI nei settori tessile e dell'abbigliamento, concluso il 30 agosto 2013

A.

L'accordo concerne il rafforzamento dei settori tessile e dell'abbigliamento nel Tagikistan e il promovimento delle esportazioni in tali settori.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale il rafforzamento delle capacità di produzione e di distribuzione delle PMI e il miglioramento delle capacità delle istituzioni statali che sostengono le PMI. Tale progetto si iscrive in un programma più vasto di promovimento del commercio nel Tagikistan, denominato TCP (Trade Cooperation Programme) e finanziato dalla Svizzera.

C.

2,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2013 e copre il periodo dal 6 settembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4049

7.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente i progetti North Tajik II e Khujand III, concluso il 18 novembre 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione dei progetti North Tajik II e Khujand III.

B.

L'accordo attua i due progetti North Tajik II und Khujand III, aventi lo scopo di risanare i sistemi di acqua potabile urbani e di migliorare la depurazione delle acque luride comunali in cinque città della provincia Sougd nel Tagikistan.

C.

18,4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4050

7.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto Pamir n. II per l'approvvigionamento affidabile di elettricità, concluso il 14 marzo 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione del progetto volto ad assicurare un approvvigionamento di elettricità affidabile e sostenibile alle categorie povere della popolazione nella regione del Pamir.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale la seconda fase del progetto. Grazie a un approvvigionamento elettrico affidabile, le condizioni di vita della popolazione a Gorno Badachstan, nel Tagikistan, sono migiorate permettendo in tal modo uno sviluppo economico sostenibile della regione.

C.

3,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione sostanziale di uno degli obiettivi o degli obblighi essenziali dell'accordo.

4051

7.2.9

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero della politica agricola e alimentare concernente il progetto sullo sviluppo del mercato bio in Ucraina, concluso il 15 marzo 2013

A.

Il protocollo d'intesa concerne il progetto sullo sviluppo del mercato biologico in Ucraina e il sostegno destinato al Ministero della politica agraria e dell'alimentazione.

B.

§Il protocollo d'intesa attua la cooperazione e il sostegno del Ministero della politica agraria e dell'alimentazione dell'Ucraina in merito al progetto sullo sviluppo del mercato biologico in Ucraina. Il progetto prevede tra l'altro che, attraverso il dialogo politico e campagne d'informazione, siano istituite le condizioni quadro politiche e giuridiche atte a promuovere lo svipuppo del settore biologico.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 marzo 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

4052

7.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il finanziamento di uno studio sulle finanze e le spese comunali in Serbia, concluso il 30 settembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al finanziamento di uno studio sulle finanze e le spese comunali in Serbia.

B.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la SECO e la BERS.

C.

70 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2013 e copre il periodo dal 30 settembre 2013 al 30 luglio 2014.

4053

7.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto per una migliore utilizzazione delle risorse idriche in Asia centrale ­ fase II, concluso il 17 aprile 2013

A.

L'accordo definisce l'attuazione del progetto per una migliore utilizzazione delle risorse idriche in Asia centrale ­ fase II.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e la produzione di energia in Asia centrale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2013.

4054

7.2.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS e l'IDA concernente il cofinanziamento di un progetto di riforma del settore finanziario della Banca mondiale, concluso il 14 agosto 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione di misure di rafforzamento delle capacità legali e regolative della Banca nazionale kirghisa nella sua funzione di autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

B.

L'accordo attua sul piano bilaterale il finanziamento dell'assistenza tecnica in favore della Banca nazionale kirghisa nel quadro del programma di riforma del settore finanziario della Banca mondiale. Esso include misure per il rafforzamento dell'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari e per la riduzione della vulnerabilità alle crisi finanziarie.

C.

1,08 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2013 e copre il periodo dal 14 agosto 2013 al 31 dicembre 2017. Può essere disdetto con un preavviso scritto di tre mesi.

4055

7.2.13

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS, l'IDA e la Banca nazionale kirghisa, concernente un progetto di riforma nel settore finanziario della Banca mondiale, concluso il 26 settembre 2013

A.

Il protocollo d'intesa definisce l'attuazione di misure di rafforzamento delle capacità legali e regolative della Banca nazionale kirghisa nella sua funzione di autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale i punti cardine del progetto che rientra nel programma di riforma nel settore finanziario dettagliato della Banca mondiale, nonché i diritti e gli obblighi dei partner del progetto. Il progetto include misure per il rafforzamento dell'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari e per la riduzione della vulnerabilità alle crisi finanziarie.

C.

Cfr. 7.2.12. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 settembre 2013 e copre il periodo dal 26 settembre 2013 al 31 dicembre 2017.

4056

7.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI, concernente una conferenza nel Kirghistan, concluso il 30 aprile 2013

A.

L'accordo definisce il cofinanziamento di una conferenza sulle sfide delle ex repubbliche sovietiche nel Caucaso e nell'Asia centrale.

B.

L'accordo attua il cofinanziamento a livello bilaterale di una conferenza organizzata dalla Svizzera, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. La conferenza ha avuto luogo dal 19 al 21 maggio 2013 nel Kirghistan.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2013 e copre il periodo da aprile 2013 a giugno 2013.

4057

7.2.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il contributo alla Rete anticorruzione per l'Europa dell'Est e l'Asia centrale, concluso il 4 aprile 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione dell'«Istanbul Anti-Corruption Action Plan (terzo turno di monitoraggio)», dell'impiego dei fondi e del resoconto.

B.

Dal 2003 la SECO sostiene l'«Istanbul Anti-Corruption Action Plan» condotto nel quadro dell'OCSE. L'attuazione di tale piano contiene tra l'altro un'analisi della situazione nell'ambito della lotta contro la corruzione e un monitoraggio delle raccomandazioni. Tale accordo contribuisce in tal modo al terzo turno di monitoraggio (attuazione delle raccomandazioni in Armenia, Azerbaigian, Georgia, Tagikistan, Kirghistan, Kazakistan, Ucraina e Uzbekistan).

C.

750 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2013 scadrà il 31 dicembre 2015.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4058

7.3

Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139): Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO fa riferimento a tale obiettivo; in tale contesto sono particolarmente importanti il promovimento di una crescita economica sostenibile nei Paesi in sviluppo e una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su cinque temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile e incentivare una crescita rispettosa del clima. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano il Sudafrica, la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione con le organizzazioni specializzate nel settore commerciale, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

4059

7.3.1

Protocollo d´intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Burkina Faso concernente il sostegno tecnico e finanziario alla Corte dei conti, concluso il 5 dicembre 2013

A.

Il protocollo d'intesa disciplina le modalità del finanziamento svizzero, come pure gli impegni e le responsabilità delle parti nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione 2013­2015 della Corte dei conti.

B.

Il protocollo d'intesa sul sostegno svizzero ha lo scopo di migliorare la qualità del controllo esterno sull'impiego dei mezzi pubblici attraverso un finanziamento concertato del piano d'azione 2013­2015 della Corte dei conti.

C.

1,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 5 dicembre 2013 e copre il periodo dal 5 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4060

7.3.2

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente un aiuto budgetario, concluso l'11 giugno 2013

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario generale in favore del Governo del Burkina Faso per il periodo 2013­2016.

B.

L'accordo consente di attuare a livello bilaterale un aiuto budgetario generale a sostegno del Governo del Burkina Faso affinché realizzi la sua strategia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà (Stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCADD). Il sostegno è coordinato e attuato insieme agli altri Paesi che forniscono aiuti finanziari.

C.

32 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2013 e copre il periodo dal 2013 al 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4061

7.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Agenzia colombiana per la cooperazione allo sviluppo internazionale, il Ministero dell'ambiente colombiano e l'impresa pubblica di Medellín EPM SA concernente il progetto sull'approvvigionamento energetico in Colombia, concluso il 6 novembre 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione del progetto sull'approvvigionamento energetico in Colombia.

B.

L'accordo consente di finanziare un impianto di teleraffreddamento a Medellín e di offrire assistenza tecnica a livello comunale e nazionale. Inoltre, si sostiene la produzione di ulteriori impianti di teleraffreddamento in città colombiane.

C.

5,78 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2013 e copre il periodo dal 6 novembre 2013 al 5 novembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4062

7.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Colombia, rappresentata dalla Superintendenza dell'industria e del commercio del Ministero dell´interno, e l'Agenzia presidenziale sulla cooperazione internazionale concernente il progetto relativo al diritto nel settore della proprietà industriale, concluso il 7 giugno 2013

A.

L'accordo disciplina le modalità del progetto per un più efficace quadro normativo relativo alla proprietà intellettuale in Colombia e al rafforzamento della competitività dei prodotti interessati.

B.

Sebbene esista un quadro giuridico sulla protezione della proprietà intellettuale in Colombia, la protezione va migliorata attraverso brevetti e indicazioni geografiche. Occorre rafforzare la protezione del sapere tradizionale e la promozione del trasferimento di tecnologie. La SECO sostiene il Governo nei suoi sforzi a favore dell'innovazione per mezzo della promozione di un più efficace quadro normativo relativo alla proprietà intellettuale.

C.

3,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 giugno 2013 e scadrà il 6 giugno 2018.

Può essere denunciato di comune intesa.

4063

7.3.5

Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente il contributo svizzero all'implementazione delle riforme nel settore delle finanze pubbliche, concluso il 14 giugno 2013

A.

L'accordo disciplina a livello bilaterale il contributo svizzero al sostegno tecnico e al potenziamento delle capacità per l'implementazione delle riforme nel settore delle finanze pubbliche.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la Colombia nello sviluppo di un sistema finanziario funzionale, efficace ed efficiente.

C.

7,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2013 e copre il periodo dal 2013 al 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4064

7.3.6

Accordo quadro tra la Svizzera e l'Egitto concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 20 gennaio 2013, RS 0.974.232.1

A.

L'accordo quadro definisce le condizioni e i termini generali applicabili a tutti i tipi di progetto e programma di cooperazione allo sviluppo tra la Svizzera e l'Egitto. Tale accordo agevola inoltre l'aiuto umanitario che la Svizzera fornisce in Egitto su domanda di quest'ultimo.

B.

L'accordo fornisce le basi per la cooperazione tecnica e finanziaria e per l'aiuto umanitario. La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri partner attivi nello sviluppo, con organizzazioni multilaterali nonché con organizzazioni locali o estere della società civile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4065

7.3.7

Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente il sostegno al «District Development Facility», concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo stabilisce il sostegno della Svizzera al «District Development Facility», un meccanismo di trasferimento che finanzia le collettività territoriali decentrate in virtù della loro funzionale performance.

B.

L'accordo si prefigge di fornire un contributo al «District Development Facility» per rafforzare le capacità delle collettività territoriali decentrate.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 28 novembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4066

7.3.8

Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità nel settore dell'analisi e della previsione macroeconomica, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo concerne l'assistenza tecnica nel settore del «Financial Programming».

B.

L'accordo si prefigge di fornire l'assistenza tecnica al Governo ghanese nel settore dell'analisi e della previsione macroeconomica e di rafforzarne le capacità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4067

7.3.9

Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente il contributo al «National Pensions Regulatory Authority (NPRA)», concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo concerne il sostegno tecnico della Svizzera a favore del «National Pensions Regulatory Authority (NPRA)».

B.

L'accordo si prefigge di fornire assistenza tecnica alla Repubblica del Ghana per l'implementazione delle riforme del settore pensionistico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 28 novembre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4068

7.3.10

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Indonesia concernente il programma Riduzione delle emissioni nelle città ­ gestione dei rifiuti, concluso il 2 maggio 2013

A.

Il protocollo d'intesa concerne l'attuazione del programma di riduzione delle emissioni che contribuisce alla realizzazione della strategia nazionale indonesiana in materia di cambiamenti climatici nelle città. Il protocollo d'intesa comprende il contenuto e l'importo del contributo della Svizzera, quale componente del programma generale tra la Germania (rappresentata dalla KfW) e il Governo indonesiano.

B.

Il protocollo d'intesa consente di migliorare la gestione dei rifiuti nelle città indonesiane. Le attività promosse consentono uno sviluppo economico sostenibile e riducono l'inquinamento ambientale.

C.

8 milioni di euro e 1,275 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 2 maggio 2013 e copre il periodo dal 2 maggio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave di uno degli obiettivi essenziali.

4069

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Marocco concernente l'accesso al mercato e la promozione dei prodotti agricoli regionali (PAMPAT-MA), concluso il 23 settembre 2013

A.

L'accordo concerne il rafforzamento della qualità lungo le due catene di valore aggiunto dell'olio di Argan (IGP) e dei fichi d'india.

B.

L'accordo definisce il sostegno tecnico mirato per quanto concerne entrambe le catene di valore aggiunto, dalla coltivazione, passando per le istituzioni di sostegno locale, fino all'esportazione e all'accesso al mercato. Si prevede di attuare anche in Marocco il Concorso svizzero dei prodotti regionali dei prodotti regionali.

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4070

7.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico concernente un aiuto budgetario, concluso il 27 giugno 2013

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario generale in favore del Governo del Mozambico, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2016.

B.

L'accordo consente di attuare a livello bilaterale un aiuto budgetario generale a sostegno del Governo del Mozambico per la realizzazione della sua strategia di sviluppo e riduzione della povertà «Plano de Acção para Redução da Pobreza, (PARP)». Il sostegno è coordinato e attuato insieme agli altri Paesi che forniscono aiuti finanziari.

C.

32 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2013 e copre il periodo dal 2013 al 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4071

7.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Mozambico, rappresentato dal Ministero delle finanze concernente il contributo della Svizzera per l'implementazione delle riforme nel settore dell'amministrazione fiscale, concluso il 27 giugno 2013

A.

L'accordo concerne il contributo svizzero ad un fondo comune per il finanziamento dell'implementazione delle riforme nel settore dell'amministrazione fiscale.

B.

L'accordo disciplina a livello bilaterale il contributo svizzero all'assistenza tecnica e al potenziamento delle capacità per l'implementazione delle riforme nel settore dell'amministrazione fiscale per il periodo 2013­2016. Il sostegno è coordinato e attuato con gli altri donatori mediante un fondo comune.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2013 e copre il periodo dal 2013 al 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4072

7.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la Norvegia e l'OIL concernente la seconda fase del progetto SCORE per una gestione d'impresa sostenibile, competitiva e responsabile, concluso il 7 ottobre 2013

A.

L'accordo intende migliorare il rispetto delle norme fondamentali di lavoro dell'OIL da parte delle PMI nei Paesi partner.

B.

Lo scopo dell'accordo è quello di migliorare la produttività, la competitività e le condizioni lavorative delle PMI nei Paesi emergenti e in via di sviluppo.

C.

8,957 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2013 e copre il periodo dal 7 ottobre 2013 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4073

7.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Agenzia peruviana di cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministero dell'ambiente peruviano e la città di Chiclayo concernente un piano integrato di gestione comunale dei rifiuti per la città di Chiclayo, concluso il 5 aprile 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione del progetto di gestione integrale dei rifiuti per la città di Chiclayo.

B.

L'accordo consente di promuovere durevolmente gestione dei rifiuti della città di Chiclayo attraverso la consulenza aziendale, gli investimenti e la sensibilizzazione della popolazione. I risultati del progetto pilota confluiranno nel piano nazionale di gestione dei rifiuti.

C.

18,34 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 aprile 2013 e copre il periodo dal 5 aprile 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4074

7.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Agenzia peruviana di cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministero peruviano dell'alloggio, delle costruzioni e della sanità, e l'impresa pubblica EPS Grau SA concernente l'approvvigionamento e la gestione delle risorse idriche a Piura, concluso il 4 aprile 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione del progetto sull'approvvigionamento idrico, sullo smaltimento delle acque luride e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche a Piura.

B.

L'accordo consente di ripristinare l'infrastruttura di base esistente per l'approvvigionamento di acqua potabile delle città costiere Paita e Talara, di consolidare la società pubblica che si occupa di gestire l'acqua e di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle limitate risorse idriche.

C.

17,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2013 e copre il periodo dal 4 aprile 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4075

7.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dalla Superintendenza delle banche, delle assicurazioni e delle casse pensioni private (SBS) e l'Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (APCI) concernente l'attuazione di un programma di assistenza tecnica relativo alla regolamentazione finanziaria, concluso il 9 aprile 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione di misure di assistenza tecnica per l'implementazione di un programma di rafforzamento istituzionale dell'autorità di regolamentazione finanziaria peruviana (SBS).

B.

L'accordo consente di regolare a livello bilaterale il contributo svizzero per l'attuazione di misure di assistenza tecnica e il potenziamento delle capacità volte a riformare il settore del controllo finanziario e della vigilanza sulle banche per il periodo 2013­2016.

C.

4,85 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico alo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2013 e copre il periodo dal 9 aprile 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4076

7.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tunisia concernente l'accesso al mercato e la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio (PAMPAT-TN), concluso il 19 settembre 2013

A.

L'accordo concerne il rafforzamento di tre rami economici: harissa (designazione di qualità), fichi di Djebba (AOC) e fichi d'india di Kasserine.

B.

L'accordo definisce il sostegno tecnico mirato per quanto concerne tutte e tre le catene di valore aggiunto, dalla coltivazione, passando per le istituzioni di sostegno locale, fino all'esportazione e all'accesso al mercato.

C.

4,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 settembre 2013 e copre il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4077

7.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tunisia concernente il programma di sostegno agli impianti di depurazione a Thala e Fériana, concluso il 15 marzo 2013

A.

L'accordo concerne il finanziamento di due impianti di depurazione a Thala e a Fériana.

B.

Scopo dell'accordo è costruire due impianti di depurazione, garantire uno smaltimento delle acque di scarico sostenibile sul piano finanziario ed efficiente sul piano tecnico, nonché sensibilizzare gli utenti sui costi derivanti dallo smaltimento delle acque di scarico.

C.

10,95 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2013 e copre il periodo dal 15 marzo 2013 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4078

7.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Tunisia, rappresentata dal Ministero del turismo, concernente il progetto di attuazione di una DMO a Tataouine, a Medenina e a Gabès, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione di una DMO («Destination Management Organisation», struttura turistica sostenibile con vari partner di un consorzio) a Tataouine, Médenina e Gabès (turismo sostenibile).

B.

L'accordo si prefigge di creare una DMO.

C.

3,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2013 e copre il periodo dal 28 novembre 2013 al 1° marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4079

7.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Vietnam concernente misure decentralizzate di sostegno al commercio per il rafforzamento della competitività delle PMI in Vietnam, concluso il 31 maggio 2013

A.

L'accordo concerne il rafforzamento delle organizzazioni regionali di promozione del commercio in Vietnam e la professionalizzazione dei servizi destinati alle PMI orientate alle esportazioni.

B.

L'accordo consente di chiarire e definire gli obiettivi e il contenuto della cooperazione tra la SECO e Vietrade, il beneficiario del programma. Il programma prevede di rafforzare la rete delle organizzazioni di promozione del commercio, delle associazioni settoriali e delle camere di commercio nel Vietnam settentrionale, centrale e meridionale, quale fornitore di servizi per le PMI che esportano i loro prodotti.

C.

3,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 maggio 2013 e copre il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2017.

4080

7.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale della Tunisia (BCT) concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a favore delle banche centrali (BCC), concluso il 17 giugno 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione delle attività di assistenza tecnica in Tunisia per l'implementazione di un programma di rafforzamento istituzionale delle banche centrali dei Paesi partner della SECO per il periodo 2013­ 2016 (programma BCC).

B.

L'accordo definisce a livello bilaterale il contributo svizzero alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica e di potenziamento delle capacità a favore della Banca centrale della Tunisia nel quadro del programma BCC.

C.

Il contributo svizzero al programma di assistenza tecnica alle banche centrali (BCC) ammonta a 8,7 milioni di franchi e riguarda le attività previste in 6­8 Paesi prioritari della SECO. Il contributo speciale a favore della BCT non è definito e varia in funzione della domanda della BCT e della capacità dell'agenzia di implementazione di rispondervi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2013 e copre il periodo dal 17 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4081

7.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale dell'Albania (BCA) concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a favore delle banche centrali (BCC), concluso il 18 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne la realizzazione delle attività di assistenza tecnica in Albania per l'implementazione di un programma di rafforzamento istituzionale delle banche centrali dei Paesi partner della SECO per il periodo 2013­ 2016 (programma BCC).

B.

L'accordo definisce a livello bilaterale il contributo svizzero alla realizzazione delle attività di assistenza tecnica e di potenziamento delle capacità a favore della Banca centrale dell'Albania nel quadro del programma BCC.

C.

Il contributo svizzero al programma di assistenza tecnica alle banche centrali (BCC) ammonta a 8,7 milioni di franchi e riguarda le attività previste in 6­8 Paesi prioritari della SECO. Il contributo speciale a favore della BCA non è definito e varia in funzione della domanda della BCA e della capacità dell'agenzia di implementazione di rispondervi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2013 e copre il periodo dal 18 ottobre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4082

7.3.24

Accordo di cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca interamericana di sviluppo concernente l'iniziativa per città nuove e sostenibili, concluso il 2 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce gli scopi del contributo svizzero alla Banca interamericana di sviluppo concernente l'iniziativa per città nuove e sostenibili «Emerging Sustainable Cities Initiative».

B.

L'accordo consente di contribuire a identificare la necessità di intervento nei seguenti settori: ambiente e cambiamenti climatici, pianificazione urbana, questioni finanziarie, governance e pianificazione dei progetti infrastrutturali prioritari.

C

4,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2013 e scadrà all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4083

7.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente l'aiuto tecnico alla gestione delle città in Asia, concluso il 30 settembre 2013

A.

L'accordo di cofinanziamento concerne l'impiego del contributo svizzero per l'aiuto tecnico alla gestione delle città in Asia («Cities Development Initiative for Asia»).

B.

L'accordo consente di prevedere la pianificazione dei progetti infrastrutturali urbani prioritari. Le attività sostenute contribuiscono a integrare uno sviluppo urbano sostenibile tenendo conto dei criteri economici, sociali ed ecologici.

C.

8 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2013 e copre il periodo dal 3 settembre 2013 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4084

7.3.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente l'implementazione di un fondo di garanzia dei depositi in Tunisia, concluso il 25 ottobre 2013

A.

L'accordo sostiene gli sforzi per l'implementazione di un fondo di garanzia di deposito in Tunisia.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere le riforme del settore finanziario tunisino e contribuire alla sua stabilità mediante un sostegno al Governo tunisino per l'attuazione di un fondo di garanzia di deposito.

C.

87 790 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2013 e copre il periodo dal 25 ottobre 2013 al 30 settembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

4085

7.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo svizzero alla seconda fase di consolidamento della gestione del debito pubblico, concluso il 17 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne il contributo svizzero al fondo fiduciario multilaterale per consolidare la gestione del debito pubblico nei Paesi in sviluppo.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la gestione del debito pubblico nei Paesi in sviluppo, di prevenire le crisi debitorie e di contribuire a una migliore gestione delle finanze pubbliche.

C.

4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2013 e copre il periodo dal 17 dicembre 2013 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4086

7.3.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il partenariato per lo sviluppo urbano sostenibile, concluso il 9 luglio 2013

A.

L'accordo definisce le modalità d'impiego del contributo svizzero al programma di sviluppo urbano della Banca mondiale.

B.

L'accordo consente di i) svolgere analisi dei Paesi per quanto concerne lo sviluppo urbano e trasporle in raccomandazioni concrete e in politiche; ii) attuare e pianificare in modo integrato i progetti infrastrutturali della Banca mondiale e iii) raccogliere i dati indispensabili per uno sviluppo urbano integrato e metterli a disposizione delle istituzioni interessate.

C.

9,8 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2013 e copre il periodo dal 9 luglio 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4087

7.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo fiduciario per il Vietnam, concluso il 6 novembre 2013

A.

L'accordo concerne il fondo fiduciario per l'«Economic Management and Competitiveness Credit» a favore del Vietnam.

B.

L'accordo si prefigge di disciplinare il contributo svizzero all'«Economic Management and Competitiveness Credit» che, in quanto aiuto budgetario, sostiene il Vietnam alla realizzazione di riforme strutturali in sei settori chiave.

C.

24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4088

7.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il trasferimento del contributo svizzero al sottoconto dell'«AFRITAC West II», concluso il 17 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne il trasferimento del contributo svizzero, in precedenza su un conto generale della Svizzera presso il FMI, al sottoconto dell'«AFRITAC West II».

B.

L'accordo si prefigge di trasferire il contributo svizzero al sottoconto «AFRITAC West II» .

C.

Riporto: 5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2013 e copre il periodo dal 17 ottobre 2013 al 16 novembre 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4089

7.3.31

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la «INTOSAI Development Initiative (IDI)» concernente il cofinanziamento della «INTOSAI- Donor Cooperation 2013­2015», concluso l'11 novembre 2013

A.

Lo scambio di lettere concerne l'adesione della Svizzera all'accordo tra la «INTOSAI Development Initiative» da una parte e le agenzie di sviluppo austriache, irlandesi e norvegesi dall'altra sulla «INTOSAI-Donor Cooperation 2013­2015».

B.

Lo scambio di lettere si prefigge di disciplinare il cofinanziamento della «INTOSAI Donor Cooperation» con un contributo al Segretariato.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4090

7.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il sostegno alla gestione del debito pubblico nei Paesi in sviluppo, concluso il 22 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne il finanziamento del supporto tecnico nella gestione del debito pubblico.

B.

L'accordo si prefigge di promuovere una buona gestione del debito pubblico nei Paesi in sviluppo, migliorando il rilevamento e la gestione dei dati riguardanti il debito pubblico.

C.

1,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2013 e copre il periodo dal 22 ottobre 2013 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4091

7.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO e dalla DSC e l'UNOPS concernente l'«UN Trade Cluster Programm» nel Laos, concluso il 22 ottobre 2013

A.

L'accordo concerne il meccanismo e la gestione finanziaria per l'implementazione di progetti da parte dell'ONU e di organizzazioni locali.

B.

L'accordo si prefigge di integrare la DSC nelle strutture del programma di implementazione esistenti e rappresenta la base per l'attuazione di un progetto complementare.

C.

620 935 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2013 e copre il periodo dal 1° agosto 2013 al 30 settembre 2014. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4092

7.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ghana, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, e l'UNIDO concernente il progetto di miglioramento delle catene di valore aggiunto sostenibili per le esportazioni dal Ghana, concluso il 17 maggio 2013

A.

L'accordo definisce i relativi contributi delle parti all'attuazione di un progetto che persegue il rafforzamento di alcune catene di valore aggiunto in Ghana.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare l'accesso ai mercati internazionali per i prodotti provenienti dal Ghana.

C.

5,354 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2013 e copre il periodo dal 17 maggio 2013 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4093

7.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto di ricerca volto a misurare le ripercussioni sul mercato del lavoro, concluso il 7 ottobre 2013

A.

L'accordo definisce il sostegno alla ricerca volta a misurare le ripercussioni di diversi programmi sul mercato del lavoro.

B.

L'accordo si prefigge di misurare le ripercussioni della strategia di sviluppo del settore privato sul mercato del lavoro.

C.

2,788 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2013 e copre il periodo dal 15 ottobre 2013 al 15 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4094

7.3.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto di miglioramento delle condizioni di lavoro per l'attuazione delle norme fondamentali sul lavoro nel settore dell'industria tessile, concluso l'11 febbraio 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione delle norme fondamentali dell'OIL a livello d'impresa nel settore dell'industria tessile in Asia.

B.

L'accordo consente di migliorare a livello bilaterale il rispetto degli standard lavorativi e la competitività economica delle imprese locali nelle catene del valore aggiunto globali.

C.

12,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 febbraio 2013 e copre il periodo dal 15 febbraio 2013 al 15 febbraio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4095

7.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente il progetto di sostegno al settore turistico in Myanmar per un lavoro dignitoso, concluso il 18 novembre 2013

A.

L'accordo concerne l'attuazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL a livello d'impresa nel settore turistico in Myanmar.

B.

L'accordo mira a promuovere l'attuazione delle norme fondamentali sul lavoro nelle piccole e medie imprese nel settore turistico in Myanmar.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2013 e copre il periodo dal 15 gennaio 2014 al 15 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4096

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Accordo tra la Svizzera e la Russia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 17 dicembre 2012

A.

L'accordo concerne la cooperazione scientifica e tecnologica con il Governo della Federazione russa.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica.

C.

Una parte dei crediti stanziati per la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per gli anni 2013­2016 è riservata alla cooperazione scientifica e tecnologica con la Russia.

D.

Articolo 16j capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2013 e ha una validità di cinque anni. L'accordo è tacitamente prolungato per altri cinque anni, a meno che una delle parti non notifichi all'altra, con un preavviso scritto di almeno sei mesi dalla data di scadenza del periodo in corso, l'intenzione di denunciarlo.

4097

7.4.2

Scambio di note tra la Svizzera e la Commissione europea concernente la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, concluso il 17 maggio 2013, RS 0.251.268.11

A.

Lo scambio di note istituisce una procedura semplificata per la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri da parte della Commissione europea nel campo della politica della concorrenza a imprese con sede in Svizzera che non dispongono di un indirizzo nel territorio dell'UE.

B.

In passato la Commissione europea ha notificato tali atti direttamente a imprese con sede in Svizzera, suscitando un'incertezza da parte delle imprese sul seguito da dare agli atti notificati in questa maniera. D'ora in poi la Commissione europea invierà questi atti alla COMCO, che li trasmetterà ai destinatari interessati. I documenti che non costituiscono atti d'esercizio dei pubblici poteri, come le richieste di informazioni senza minaccia di sanzioni, potranno continuare a essere inviati direttamente alle imprese con sede in Svizzera. Lo scambio di note rafforza quindi la certezza del diritto per le imprese stabilite nel nostro Paese.

C. Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 maggio 2013. Non sono previste modalità di denuncia.

4098

7.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Amministrazione generale del controllo della qualità, dell'ispezione e della quarantena (AQSIQ) della Cina sulla cooperazione nel settore degli ostacoli tecnici al commercio e in quello delle misure sanitarie e fitosanitarie, concluso il 5 luglio 2013

A.

L'accordo istituisce, fino all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio Svizzera-Cina, un comitato bilaterale per gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie.

B.

L'accordo di libero scambio Svizzera-Cina prevede nell'articolo 6.7 di istituire un sottocomitato per gli ostacoli tecnici al commercio e nell'articolo 7.9 un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie. Fra gli altri compiti, entrambi i comitati monitorano e coordinano quattro accordi complementari all'accordo di libero scambio. Tre di questi accordi mirano a proseguire la collaborazione, intensificata nel quadro delle trattative relative all'accordo di libero scambio, su (i) accreditamento e certificazione, (ii) misure sanitarie e fitosanitarie (iii) dispositivi di telecomunicazione, compatibilità elettromagnetica e apparecchi elettrici. Il quarto accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei risultati dei test effettuati sugli strumenti di misurazione. I quattro accordi complementari entrano in vigore con l'accordo di libero scambio. Al fine di garantire, fino all'entrata in vigore dei quattro accordi supplementari, le dinamiche dei contatti con le autorità stabilite nel quadro dei negoziati, il presente accordo crea la base per un'applicazione provvisoria dei quattro accordi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 14 capoverso 1della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2013 e cessa automaticamente il giorno in cui entra in vigore l'accordo di libero scambio Svizzera­Cina. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4099

7.4.4

Accordo fra la Svizzera e le Filippine sull'istituzione di una commissione economica mista, conclusa il 28 giugno 2013

A.

L'accordo istituisce una commissione economica mista instaurando in tal modo un dialogo istituzionalizzato su questioni economiche e commerciali a livello amministrativo, con il concorso delle cerchie interessate dell'economia privata.

B.

Le commissioni economiche miste sono importanti strumenti di politica economica esterna della Svizzera per intensificare le relazioni economiche bilaterali con determinati Paesi partner. Esse servono non solo a tematizzare le richieste concrete dell'economia privata, ma anche ad instaurare un rapporto di fiducia tra i governi. Mentre un gran numero di importanti imprese svizzere si sono già affermate nelle Filippine, la quinta economia nazionale dell'ASEAN. Il commercio bilaterale offre tuttavia ancora un potenziale di miglioramento. La commissione economica mista può contribuire al processo per un futuro accordo di libero scambio al quale la Svizzera aspira assieme ai suoi partner dell'AELS.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2013. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4100

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'UFAM, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) e l'Università di Ginevra concernente il partenariato GRID-Ginevra, concluso il 12 dicembre 2013

A.

L'accordo concerne le modalità della cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dall'UFAM, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA) e l'Università di Ginevra concernente il partenariato GRID-Ginevra.

B.

I centri GRID («Global Resource Information Database») del PNUA sono incaricati di raccogliere e analizzare dati ambientali a livello globale e regionale. I centri GRID contribuiscono in tal modo a elaborare le basi scientifiche e a fornire le informazioni necessarie a prendere decisioni fondate in materia ambientale e ad adottare misure efficaci a livello internazionale per tutelare l'ambiente globale. Il GRID-Ginevra è uno dei centri più importanti del PNUA.

C.

L'accordo fissa sostanzialmente un contributo annuo della Svizzera di 400 000 franchi al GRID-Ginevra.

D.

Articolo 39 capoverso 2 lettera d ed e LPA (RS 814.01).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere tuttavia denunciato per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di sei mesi.

4101

8.2

Accordo tra le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria della Svizzera e della Spagna sulla procedura di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di locomotive e di veicoli ferroviari passeggeri, concluso il 28 novembre 2013

A.

L'accordo concerne la procedura di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di veicoli ferroviari tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e le autorità competenti della Spagna.

B.

L'accordo contiene le condizioni quadro per le richieste di rilascio di autorizzazione per la messa in funzione di veicoli ferroviari

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 novembre 2013 ed è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile, con un preavviso scritto di 90 giorni.

4102

8.3

Accordo multilaterale M 257 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente le istruzioni d'imballaggio da IBC 04 a IBC 08 secondo la sottosezione 4.1.4.2. ADR, concluso il 14 giugno 2013

A.

L'accordo amplia il campo di applicazione per l'utilizzo di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (IBC).

B. L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei firmatari.

4103

8.4

Accordo multilaterale M 259 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di pile o batterie al litio danneggiate o difettose (n. ONU 3090 ­ 3091 ­ 3480 ­ 3481), concluso il 14 giugno 2013

A.

L'accordo rende possibile il trasporto di pile o batterie al litio danneggiate o difettose fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2015, della pertinente disposizione.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei firmatari.

4104

8.5

Accordo multilaterale M 260 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente imballaggi e container contenenti sostanze che durante il trasporto comportano il rischio di asfissia, concluso il 14 giugno 2013

A.

L'accordo precisa le condizioni di utilizzo delle sostanze per la refrigerazione o il condizionamento durante il trasporto che comportano un rischio di asfissia.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2014. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei firmatari.

4105

8.6

Accordo multilaterale M 261 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) concernente la sostituzione del riferimento allo standard EN ISO/IEC 17020:2004 con il riferimento all'EN ISO/IEC 17020:2012 (clausola 8.1.3 esclusa), concluso il 14 giugno 2013

A.

L'accordo prevede l'immediata applicazione della nuova versione 2012 dello standard EN ISO/IEC 17020. Conformemente a tale norma, la validità del presente accordo è limitata fino al 28 febbraio 2015.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D

Articolo 106 capoverso 9 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 2013 ed è valido fino al 28 febbraio 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuno dei firmatari.

4106

8.7

Protocollo d'intesa sulla cooperazione tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e il Ministero dei trasporti della Cina, concluso il 30 maggio 2013

A.

L'accordo fornisce un quadro per la cooperazione bilaterale nei settori del traffico stradale, ferroviario ed aereo.

B.

Il progetto ha lo scopo di promuovere il dialogo e il reciproco scambio di know-how e di informazioni riguardanti sviluppi e tecnologie rilevanti nei settori del traffico stradale, ferroviario ed aereo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2013 ed è valido cinque anni.

L'accordo è automaticamente prorogato di altri cinque anni, sempre che una delle parti non denunci l'accordo al più tardi sei mesi prima della data di scadenza.

4107

8.8

Accordo tra le autorità nazionali di sicurezza ferroviaria della Svizzera e dell'Austria sulla procedura di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di locomotive e di veicoli ferroviari passeggeri, concluso il 9 aprile 2013

A.

L'accordo concerne la procedura di riconoscimento reciproco del procedimento dell'autorizzazione di veicoli ferroviari tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e le autorità competenti dell'Austria.

B.

L'accordo contiene le condizioni quadro per le richieste di rilascio di autorizzazione per la messa in funzione di veicoli ferroviari

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2013 ed è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile, con un preavviso scritto di 90 giorni.

4108

8.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'UFCOM, e le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein e dell'Austria sulla ripartizione del dominio delle frequenze 918­921/873­876 MHz in gamme preferenziali, concluso il 26 ottobre 2012

A.

L'accordo concerne la ripartizione del dominio delle frequenze summenzionate («GSM-R Extension Band») in gamme preferenziali per il sistema di telefonia mobile delle ferrovie GSM- Rail.

B.

I criteri di pianificazione e coordinamento prestabiliti consentono di sfruttare in qualsiasi momento le frequenze disponibili, in tempi rapidi e senza lunghe formalità di coordinamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 legge federale del 30 aprile 1977 sulle telecomunicazioni (RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2012 e ha una validità indeterminata. Può essere denunciato da ciascuna parte con un preavviso di sei mesi.

4109

8.10

Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), adesione della Svizzera il 27 giugno 2013, RS 0.451.461

A.

L'accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa è stato concluso nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS).

B.

L'accordo si prefigge di salvaguardare tutte le specie di pipistrelli rilevate in Europa, mediante la promozione della cooperazione internazionale.

C.

Allo stato attuale il contributo annuo della Svizzera all'accordo è di circa 15 000 franchi ed è pagato dall'UFAM tramite il credito A2310.0124 Commissioni e organizzazioni internazionali.

D.

Articolo 2 capoverso 2 del decreto federale sulla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (RU 1996 2353).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 1991 e per la Svizzera il 27 giugno 2013. Ha una validità illimitata. Può essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del depositario.

4110

8.11

Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-12) riunitasi dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012

A.

Una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR) può procedere a una revisione parziale o totale del Regolamento delle radiocomunicazioni (RS 0.784.403.1) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

Il Regolamento delle radiocomunicazioni disciplina l'uso dello spettro delle radiofrequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti in tutto il mondo. In occasione delle CMR, che normalmente sono convocate ogni 3­4 anni, si compie tra l'altro una revisione delle assegnazioni delle bande di frequenza ai vari servizi di radiocomunicazione.

B.

I risultati ottenuti alla CMR-12 permettono alla Svizzera di disporre a medio termine di risorse di frequenza supplementari per consentire l'ulteriore sviluppo dei servizi di telecomunicazione mobile, tutelando tuttavia le frequenze necessarie alla radiodiffusione terrestre. La CMR-12 ha tenuto conto anche delle future esigenze di frequenza dell'aviazione civile e della comunità scientifica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e articolo 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

Il deposito dello strumento di ratifica non è ancora avvenuto, ma talune disposizioni sono entrate provvisoriamente in vigore già il 1° gennaio 2013.

La denuncia è possibile mediante notifica al Segretario generale dell'UIT.

4111

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e gli altri accordi associati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/ Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale.

Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consentono l'entrata in vigore del trattato in questione. Per il recepimento e la
trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD) dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni di cui agli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché agli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

4112

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, gli altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.13-9.20 del presente capitolo).

4113

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2013) 220 definitivo recante fissazione degli importi assegnati agli Stati membri per l'esercizio finanziario 2013 in applicazione della decisione n. 574/2007/CE che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007­2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», concluso il 22 febbraio 2013

A.

Con lo scambio di note la Commissione assegna alla Svizzera un importo di 5,664 milioni di euro per l'anno 2013.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui gli articoli 7 e 17 AAS.

4114

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 1725 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Giordania, in Kosovo e negli Stati Uniti (Atlanta, Bedford, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Newark, New York, Philadelphia, San Francisco, San Juan, Tampa, Washington), concluso il 26 aprile 2013

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Giordania, in Kosovo e negli Stati Uniti per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 aprile 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4115

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione n. 259/2013/UE che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria, concluso il 20 giugno 2013, RS 0.362.380.055

A.

Lo scambio di note garantisce che gli Stati membri con difficoltà finanziarie possano finanziare e realizzare anche in futuro i progetti approvati nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne. Per i Paesi che ricevono un aiuto finanziario dall'UE il tasso di cofinanziamento applicato aumenta di un ulteriore 20 per cento.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2013 e potrà essere denunciato alle condizioni di cui gli articoli 7 e 17 AAS.

4116

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 610/2013 che modifica il codice frontiere Schengen (regolamento [CE] n. 562/2006), la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 539/2001, (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009, concluso il 21 agosto 2013, RS 0.362.380.056

A.

Lo scambio di note modifica una serie di disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore dei controlli alle frontiere, degli ingressi e dei visti che la Svizzera ha già recepito.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 agosto 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4117

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 4914 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 5 settembre 2013

A.

Con lo scambio di note la Svizzera, come gli altri Stati membri del regime Schengen, recepisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui gli articoli 7 e 17 AAS.

4118

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 5573 definitivo che modifica l'allegato della decisione di esecuzione della Commissione sull'accettazione delle specifiche tecniche del sistema di comunicazione «VIS-Mail» per gli scopi del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), concluso il 9 ottobre 2013

A.

Con lo scambio di note la Svizzera, come gli altri Stati membri del regime Schengen, recepisce le nuove specifiche tecniche del sistema di comunicazione «VIS Mail», impiegato nel quadro del trattamento delle domande di un visto Schengen.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna. L'attuazione di questo sviluppo del progetto «VIS-Mail RE2» ha un costo stimabile a 2,5 milioni di franchi. Tale importo è previsto nel quadro del credito d'impegno Schengen/Dublino II ed è iscritto nel piano finanziario. Per il periodo 2014­2017 sono messi a disposizione 0,47 milioni di franchi all'anno per lo sviluppo di «VIS-Mail».

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4119

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2013) 6178 definitivo che fissa le specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, concluso il 31 ottobre 2013

A.

Con lo scambio di note la Svizzera, come gli altri Stati membri del regime Schengen, recepisce le nuove specifiche tecniche dell'inserimento di dati biometrici e della loro protezione nei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (carta di soggiorno biometrica).

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

372 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4120

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione 2013/493/UE che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS), concluso il 31 ottobre 2013, RS 0.362.380.057

A.

Con lo scambio di note la Svizzera riprende la definizione del terzo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione sui visti (VIS). Sono definite altre dodici regioni (America centrale, America settentrionale, Caraibi, Oceania, Balcani occidentali e Turchia, Asia centrale, Russia, Cina, Giappone e Paesi limitrofi, Asia meridionale, micro-Stati europei, Stati membri dell'UE [non Schengen] e Stati membri dell'UE).

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4121

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (nuova versione), concluso il 20 febbraio 2013

A.

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio dell'UE ha adottato il regolamento (UE) n.1272/2012 che definisce la migrazione dei dati dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Esso è stato notificato alla Svizzera il 23 gennaio 2013 come sviluppo dell'acquis di Schengen e sostituisce, come il regolamento (UE) n. 1273/2012, le previgenti basi legali per la migrazione verso il SIS II.

Entrambi i regolamenti sono stati notificati separatamente, ma hanno lo stesso contenuto.

B.

Conformemente agli atti in vigore risalenti al 2008 ­ il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/JI ­ la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II avrebbe dovuto avvenire entro la fine di marzo 2013. Per contro il regolamento (UE) n.1272/2012 del Consiglio, che ha comportato una revisione totale delle basi giuridiche vigenti, è di durata illimitata. La modifica della validità è stato l'unico cambiamento materiale importante. Era necessaria in quanto il processo di migrazione, vista la sua complessità, comportava notevoli rischi tecnici, nonostante gli intensi preparativi generali. Se dovessero verificarsi eventuali difficoltà non sarà più necessario procedere a una modifica delle basi legali della migrazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 febbraio 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4122

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (nuova versione), concluso il 20 febbraio 2013

A.

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio dell'UE ha adottato il regolamento (UE) n. 1273/2012) che definisce la migrazione dei dati dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Esso è stato notificato alla Svizzera il 23 gennaio 2013 come sviluppo dell'acquis di Schengen e sostituisce, come il regolamento n. 1272/2012, le previgenti basi legali per la migrazione verso il SIS II.

Entrambi i regolamenti sono stati notificati separatamente, ma hanno lo stesso contenuto.

B.

Conformemente agli atti in vigore risalenti al 2008 ­ il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/JI ­ la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II avrebbe dovuto avvenire entro la fine di marzo 2013. Per contro il regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, che ha comportato una revisione totale delle basi giuridiche vigenti, è di durata illimitata. La modifica della validità è stato l'unico cambiamento materiale importante. Era necessaria in quanto il processo di migrazione, vista la sua complessità, comportava notevoli rischi tecnici, nonostante gli intensi preparativi generali. Se dovessero verificarsi eventuali difficoltà non sarà più necessario procedere a una modifica delle basi legali della migrazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 febbraio 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4123

9.11

A.

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 27 marzo 2013 Il 26 febbraio 2013 la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione 2013/115/UE che sostituisce con una nuova versione la decisione 2008/333/CE e la decisione 2008/334/GAI della Commissione riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

La decisione di esecuzione riguardante il manuale Sirene disciplina, sotto forma di istruzioni amministrative, la gestione del SIS II nella pratica. Il manuale si rivolge in primo luogo ai collaboratori dell'Ufficio SIRENE e costituisce uno strumento essenziale all'uso quotidiano del SIS II. Inoltre contiene prescrizioni per lo scambio di informazioni supplementari fra gli uffici SIRENE. Nei suoi allegati sono elencate le misure tecniche d'applicazione che servono a garantire la compatibilità dei sistemi nazionali con il sistema centrale, come le regole di traslitterazione, le tabelle dei codici per l'uso uniforme del SIS, i formulari SIRENE applicabili, le direttive sulle misure tecniche per l'implementazione della trasmissione dei dati, le norme d'accesso a SIRPIT (canale di trasmissione per le impronte digitali) e le istruzioni per le rilevazioni statistiche.

B.

Il primo manuale SIRENE concernente il SIS II non è stato applicato in seguito al ritardo che ha subito la messa in funzione del nuovo sistema. Viste le numerose modifiche sostanziali apportate al manuale del 2008 per il SIS II, è stato necessario adottare un nuovo manuale SIRENE.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4124

9.12

A.

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2013) 6181 definitivo della Commissione che modifica la decisione C(2006) 2909 definitivo della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e la decisione C(2008) 8657 definitivo della Commissione che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che aggiorna i rinvii a norme e a standard, concluso il 31 ottobre 2013 Lo scambio di note stabilisce nuove disposizioni di certificazione comuni concernenti i requisiti in materia di sicurezza nella lettura delle impronte digitali e definisce la procedura secondo la quale gli Stati membri si scambiano tra loro i certificati necessari.

La presente decisione di esecuzione C(2013) 6181 definitivo del 30 settembre 2013 modifica due atti che la Commissione europea ha adottato per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 2252/2004 e che la Svizzera ha recepito come sviluppo dell'acquis di Schengen.

La decisione C(2006) 2909 definitivo della Commissione europea contiene specificazioni dettagliate per l'ammissione dei dati biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio, nonché la loro protezione. La presente modifica aggiorna le norme di riferimento. Questo aggiornamento è necessario per la corretta applicazione delle specificazioni. Inoltre sono definiti test specifici per garantire l'interoperabilità.

La decisione C(2008) 8657 della Commissione europea relativa alla politica di certificazione contiene norme in materia di sicurezza da osservare per l'acquisizione di impronte digitali da questi documenti.

B.

Risulta dal capitolo introduttivo. Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato.

C.

252 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 ottobre 2013 e può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4125

9.13

Accordo di esecuzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 14 febbraio 2013

A.

L'accordo di esecuzione prevede che l'Austria rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Nicosia (Cipro) e a Skopje (Macedonia).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati membri interessati. Il 14 febbraio 2013 è stata conclusa con l'Austria una convenzione d'esecuzione su una rappresentanza in materia di visti Schengen. In virtù di tale accordo l'Austria rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Nicosia (Cipro) e a Skopje (Macedonia) a partire dal 29 aprile 2013. Da questa data in poi i richiedenti il visto a Cipro e in Macedonia possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso la rappresentanza austriaca corrispondente all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo di esecuzione è entrato in vigore il 29 aprile 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4126

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 27 maggio 2013

A.

Lo scambio di note prevede che il Belgio rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Ouagadougou (Burkina Faso), a Bujumbura (Burundi) e a Kigali (Ruanda).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 27 maggio 2013 è stato concluso con il Belgio un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo il Belgio rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Ouagadougou (Burkina Faso), a Bujumbura (Burundi) e a Kigali (Ruanda) a partire dal 1° giugno 2013. Da questa data i richiedenti il visto provenienti dai suddetti Stati possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso le rappresentanze belghe all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4127

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 dicembre 2013

A.

Lo scambio di note prevede che la Francia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Gaborono (Botswana), a Phnom Penh (Cambogia), a Moroni (Comore), a Suva (Fiji), a Libreville (Gabon), a Conakry (Guinea), a Kingston (Giamaica), a Vientiane (Laos), a Bamako (Mali), a Nouakchott (Mauritania), a Port Moresby (Papua Nuova Guinea), a Bangui (Repubblica centrafricana), a N'Djamena (Ciad), a Lomé (Togo) e ad Aschgabat (Turkmenistan) e che la Svizzera rappresenti la Francia a Pristina (Kosovo).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. Il 30 dicembre 2013 è stato concluso con la Francia un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti in Botswana, Cambogia, Ciad, Comore, Fiji, Gabon, Guinea, Giamaica, Laos, Mali, Mauritania, Papua Nuova Guinea, Togo, Turkmenistan e nella Repubblica centrafricana e la Svizzera rappresenta la Francia in Kosovo a partire dal 15 gennaio 2014. Da questa data i richiedenti il visto di questi Paesi possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera o in Francia presso l'ambasciata francese o svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2014. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4128

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e la Norvegia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 febbraio 2013

A.

Lo scambio di note prevede che la Norvegia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Luanda (Angola) e a Kampala (Uganda).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. Il 13 febbraio 2013 è stato concluso con la Norvegia un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo la Norvegia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Luanda (Angola) e a Kampala (Uganda) a partire dal 18 febbraio 2013. Da questa data i richiedenti il visto di Angola e Uganda possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso le rappresentanze all'estero norvegesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4129

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 17 aprile 2013

A.

Lo scambio di note prevede che i Paesi Bassi rappresentino la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Mascate (Oman).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 27 maggio 2013 è stato concluso con i Paesi Bassi un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo, i Paesi Bassi rappresentano gli interessi della Svizzera in materia di visti a Mascate (Oman) a partire dal 20 aprile 2013.

Da questa data in poi i richiedenti il visto dell'Oman possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata dei Paesi Bassi a Mascate.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 20 aprile 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4130

9.18

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 10 dicembre 2013

A.

L'accordo prevede che i Paesi Bassi rappresentino la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Sint Maarten.

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. Il 10 dicembre 2013 è stato concluso con i Paesi Bassi un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo, i Paesi Bassi rappresentano gli interessi della Svizzera in materia di visti a Sint Maarten a partire dal 1° dicembre 2013. Da questa data in poi i richiedenti il visto di Sint Maarten possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso il «Cabinet of the Governor» a Philipsburg.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4131

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 29 aprile 2013

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera e la Slovenia si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il regime di Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. Il 29 aprile 2013 è stato concluso con la Slovenia un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovenia in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est) a partire dal 13 maggio 2013. In compenso, dal 13 maggio 2013 la Slovenia rappresenta la Svizzera a Sarajevo (Bosnia e Erzegovina).

Da tale data i richiedenti il visto della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e della Bosnia e Erzegovina possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovenia e in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero svizzere o slovene.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 maggio 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4132

9.20

Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 30 ottobre 2013

A.

L'accordo prevede che la Svezia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Lusaka (Zambia).

B.

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati membri interessati. Il 30 ottobre 2013 è stato concluso con la Svezia un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen sotto forma di scambio di note. In virtù di tale accordo, la Svezia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Lusaka (Zambia) a partire dal 1° novembre 2013. Da questa data i richiedenti il visto dello Zambia possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata di Svezia a Lusaka.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2013. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

4133

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.1

Accordo quadro tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-bulgaro destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata, concluso il 7 dicembre 2010 (RS 0.973.221.41)

Primo complemento

10.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentata dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto ammodernamento della formazione professionale tecnica, concluso il 29 settembre 2010

10.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto relativo ai numeri d'emergenza, concluso il 25 febbraio 2010

4134

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.06.2013 21.12.2013 Articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono state apportate precisazioni circa l'attuazione, la procedura di bando e la partecipazione ai costi.

­

Primo complemento

04.07.2013 04.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.08.2015.

­

Secondo complemento

14.05.2013 14.05.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto per la riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia, concluso il 29 settembre 2009

Terzo complemento

10.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto relativo ai numeri d'emergenza, concluso il 25 febbraio 2010

10.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto volto a migliorare la protezione contro gli incendi, concluso il 30 novembre 2010

4135

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.05.2013 30.05.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2015.

­

Terzo complemento

30.05.2013 30.05.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2014.

­

Terzo complemento

19.09.2013 19.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.08.2014.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Estonia, concluso il 15 maggio 2009

Secondo complemento

10.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto volto a sviluppare apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti, concluso il 15 ottobre 2010

10.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto volto a creare posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, concluso il 9 luglio 2012

4136

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.12.2013 03.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I periodi dei rapporti di perizia sono stati adeguati.

­

Primo complemento

18.03.2013 18.03.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

02.07.2013 02.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Gli indicatori sono stati adeguati.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto del fondo per le organizzazioni non governative (ONG) e quello per le borse di studio per i giovani non abbienti, concluso il 12 luglio 2012

Primo complemento

10.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto volto a sostenere la pedagogia forestale nelle scuole e negli asili, concluso il 7 maggio 2012 10.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto relativo al trattamento e all'utilizzo delle acque di scarico, concluso il 15 ottobre 2010

4137

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.08.2013 14.08.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

21.08.2013 21.08.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

04.09.2013 04.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.03.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto concernente lo scambio accademico, concluso il 20 maggio 2010

Primo complemento

20.09.2013 20.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 28.02.2015.

­

10.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto relativo al risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, concluso il 10 luglio 2012

Primo complemento

23.09.2013 23.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.01.2015.

Gli indicatori interessati sono stati adeguati.

­

10.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale, concernente il progetto volto a sviluppare apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti, concluso il 15 ottobre 2010

Secondo complemento

09.10.2013 09.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.04.2014.

­

10.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto per la creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, concluso il 9 luglio 2012

Secondo complemento

06.11.2013 06.11.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2015.

­

4138

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto volto a migliorare la protezione dagli incendi nelle scuole, concluso il 1° febbraio 2012

Scambio di lettere

10.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Lettonia, concluso il 21 gennaio 2009 10.1.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Romania, concluso il 4 marzo 2011

4139

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

19.09.2013 19.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Terzo complemento

03.12.2013 03.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Complemento

26.09.2013 26.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato portato a 2,5 milioni di franchi per finanziare un elemento supplementare del progetto.

620 000 franchi.

Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto relativo all'introduzione di un sistema di sorveglianza, di riprese e di archiviazione video presso la Corte di giustizia lituana, concluso il 3 maggio 2011

Scambio di lettere

10.1.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare la qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia, concluso il 21 dicembre 2011 10.1.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Polonia, concluso il 15 settembre 2008

4140

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

21.10.2013 21.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

Primo complemento

26.02.2013 26.02.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

14.03.2013 14.03.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I periodi dei rapporti di perizia sono stati adeguati.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo al Fondo per le ONG, concluso l'8 dicembre 2010

Secondo complemento

10.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto per lo sviluppo agricolo a Dolina Strugu, concluso il 9 agosto 2011 10.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare le scuole speciali e il centro per l'integrazione culturale a Lodygowice, concluso il 14 giugno 2012

4141

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.03.2013 18.03.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La procedura di deposito e l'importo del preventivo per le proposte di progetti sono stati adeguati.

­

Primo complemento

10.04.2013 10.04.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato e gli indicatori interessati sono stati adeguati.

­

Primo complemento

30.04.2013 30.04.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la partecipazione svizzera ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento in Polonia, concluso il 15 settembre 2008

Secondo complemento

10.1.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a promuovere la sicurezza del traffico stradale, concluso il 14 giugno 2012 10.1.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo regionale, concernente il progetto denominato Dolin Karpia (la valle delle carpe), un'opportunità per il futuro, concluso il 7 settembre 2011

4142

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.06.2013 20.06.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Secondo complemento

24.06.2013 24.06.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

Primo complemento

26.07.2013 26.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo ai doganieri mobili, concluso il 5 maggio 2011

Primo complemento

14.08.2013 14.08.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2014.

­

10.1.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo al Centro di controllo medico a Biala Podlaska, concluso il 20 aprile 2011

Secondo complemento

14.08.2013 14.08.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

­

10.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo al Fondo per partenariati, concluso l'8 dicembre 2010

Secondo complemento

07.10.2013 07.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti.

­

10.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo ai doganieri mobili, concluso il 5 maggio 2011

Secondo complemento

15.10.2013 15.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato adeguato ai diversi tassi di cambio.

­

4143

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni di emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011

Secondo complemento

10.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo al Centro di controllo medico a Biala Podlaska, concluso il 20 aprile 2011 10.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di aiuto all'ottimizzazione del controllo ferroviario alle frontiere nella regione di Siemianówka, concluso il 25 ottobre 2011

4144

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.10.2013 15.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato adeguato ai diversi tassi di cambio.

­

Terzo complemento

15.10.2013 15.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato adeguato ai diversi tassi di cambio.

­

Primo complemento

12.12.2013 30.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo al partenariato per la protezione e la gestione sostenibile delle regioni montuose nei Carpazi, concluso il 22 dicembre 2011

Primo complemento

10.1.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a promuovere la sicurezza del traffico stradale, concluso il 14 giugno 2012 10.1.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di fondo destinato alle ONG per la promozione di partenariati fra le istituzioni svizzere e slovacche nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 2 agosto 2011

4145

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

19.12.2013 19.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

Terzo complemento

30.12.2013 30.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

­

Primo complemento

14.09.2012 14.09.2012 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il credito per il fondo di partenariato è stato aumentato di 1,2 milioni di franchi.

1,21 milioni di franchi.

Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto volto a migliorare il sistema informatico della giustizia slovacca, concluso il 3 novembre 2011

Primo complemento

10.1.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di sviluppo di un'infrastruttura TI integrata per la polizia ceca, concluso il 9 agosto 2012 10.1.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto relativo alla creazione di un sistema di dati per la polizia ceca conforme alle norme dell'UE, concluso il 9 agosto 2012

4146

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.02.2013 15.02.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2014.

­

Primo complemento

02.07.2013 02.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.07.2014.

­

Primo complemento

02.07.2013 02.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.07.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di acquisto di equipaggiamenti di protezione di elevata qualità per le unità speciali della polizia ceca, concluso il 16 agosto 2012

Primo complemento

10.1.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento del sistema di formazione per il personale delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali, concluso il 10 gennaio 2011 10.1.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni di assistenza e di cure a domicilio nella regione di frontiera della Slovacchia, concluso il 4 dicembre 2012

4147

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.10.2013 18.10.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

­

Primo complemento

09.12.2013 09.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

Primo complemento

09.12.2013 09.12.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia di sviluppo austriaca concernente il contributo della Svizzera al programma di promozione delle piccole e medie imprese in Kosovo, concluso il 19 ottobre 2012

Primo complemento

10.1.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il «Danish Refugee Council (DRC)» concernete il sostegno del progetto di ricostruzione di abitazioni e dei mezzi di sostentamento dei rimpatriati a Ergneti, in Georgia, concluso il 28 novembre 2011 10.1.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'educazione, delle scienze e delle tecnologie, concernente il progetto di sostegno della formazione professionale, conclusa il 25 agosto 2010

4148

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.06.2013 10.06.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.08.2013.

­

Complemento

06.06.2013 06.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.07.2013 e sono stati adeguati i dati concernenti i rapporti finali da presentare.

87 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

08.02.2013 08.02.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.07.2013 senza conseguenze finanziarie.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.48 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia concernente il progetto di sostegno alla costituzione e allo sviluppo dell'istituto parlamentare, concluso il 17 maggio 2010

Terzo complemento

10.1.49 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero per la formazione e la scienza, concernente l'integrazione dell'educazione ambientale nel sistema di formazione macedone, fase VI ­ fine della fase, concluso il 29 dicembre 2009 10.1.50 Accordo tra la DSC e la Serbia relativo al progetto di sostegno al miglioramento dell'inclusione sociale in Serbia, concluso il 27 luglio 2009

4149

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.07.2013 31.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il contributo dichiarato nel secondo complemento è stato aumentato.

4,654 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

28.08.2013 28.08.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

804 520 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Sesto complemento

05.04.2013 05.04.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni in materia di rapporti e le modalità di pagamento sono state adeguate.

La durata del progetto è stata prolungata.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il progetto di aiuto budgetario al programma di riforma sanitaria del Kirghizistan, concluso l'8 novembre 2012

Primo complemento

26.06.2013 26.06.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016.

12,63 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un finanziamento al progetto di aiuto budgetario per riforme nel settore sanitario nella Repubblica del Kirghizistan, concluso il 15 novembre 2012

Primo complemento

23.04.2013 23.04.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.09.2016.

972 738 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di risanamento dell'ecosistema del lago di Prespa e di attuazione del programma di sfruttamento del lago, concluso il 16 giugno 2012

Primo complemento

15.01.2013 15.01.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.54 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario per sostenere il consiglio di coordinamento dei donatori in Tagikistan, concluso il 29 febbraio 2012

Primo complemento

27.02.2013 27.02.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è prolungata fino al 31.12.2014 senza Il preventivo è stato aumentato.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

4150

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.55 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di risanamento dell'ecosistema del lago di Prespa e di attuazione del programma di sfruttamento del lago, concluso il 16 giugno 2012

Secondo complemento

10.1.56 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Tbilisi, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Georgia, concernente il progetto di modernizzazione della formazione professionale e del sistema educativo della Georgia, concluso l'11 dicembre 2012 10.1.57 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione della DSC a Tbilisi, e il PNUS, rappresentato dal suo ufficio in Georgia, concernente una partecipazione ai costi del progetto di gestione dello sviluppo regionale e locale in Georgia, concluso l'11 dicembre 2012

4151

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.06.2013 11.06.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il contributo dichiarato nel primo complemento è stato aumentato.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

04.07.2013 04.07.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2018.

6,01 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

12.08.2013 12.08.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.07.2017.

4,3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.58 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma di sostegno alle municipalità, elaborato in partenariato con l'UE, concluso l'11 novembre 2010

Terzo complemento

. 24.09.2013 24.09.2013 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni in materia di rapporti e le modalità di pagamento sono state adeguate.

­

10.1.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 1° giugno 2009

Primo complemento

26.06.2013 26.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.04.2014.

Revisione del preventivo.

Riduzione di 30 000 franchi dell'importo approvato.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.60 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno agli sportelli pubblici con accesso ai servizi, concluso il 16 settembre 2010

Complemento

26.06.2013 26.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2013.

­

10.1.61 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 24 dicembre 2008

Complemento

26.06.2013 26.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

4152

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.08.2013.

Revisione del preventivo

Riduzione di 85 000 franchi dell'importo approvato.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Bhutan concernente un progetto di sostegno al sistema giudiziario, concluso il 1° giugno 2009

Secondo complemento

03.09.2013 03.09.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Revisione del preventivo.

Riduzione di 14 400 franchi dell'importo approvato.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.63 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 12 dicembre 2013

Primo complemento

19.12.2013 19.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato di 550 000 franchi.

550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dell'ambiente, concernente il progetto relativo al piano nazionale dei bacini imbriferi, concluso il 20 dicembre 2011

Complemento

12.12.2012 12.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato di 2 milioni di franchi.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero del lavoro e della prevenzione sociale, concernente il progetto di lotta contro la schiavitù e il lavoro forzato, concluso il 2 gennaio 2009

Complemento

17.12.2012 17.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede lo svolgimento di audit esterni.

L'accordo è stato prolungato fino al 31.03.2013.

­

4153

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal comandante supremo delle forze armate boliviane, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 16 luglio 2012

Complemento

18.12.2012 18.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.03.2013.

­

10.1.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal vicepresidente, concernente il progetto di creare un'enciclopedia giuridica della costituzione, concluso il 2 marzo 2012

Primo complemento

21.12.2012 21.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.10.2015.

­

10.1.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dalla Direzione dei diritti umani, concernente il programma di rafforzamento delle istituzioni democratiche «FORDECAPI», concluso il 22 dicembre 2010

Complemento

01.01.2013 01.01.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede lo svolgimento di audit esterni concernenti i fondi della DSC e dei partner.

L'accordo è stato prolungato fino al 31.03.2013.

­

10.1.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal vicepresidente, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 14 settembre 2012

Complemento

01.02.2013 01.02.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.03.2013.

­

4154

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della trasparenza istituzionale e della lotta contro la corruzione, concernente il progetto destinato a migliorare il sostegno strategico dello Stato, concluso il 27 settembre 2012

Complemento

10.1.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero del lavoro e della prevenzione sociale, concernente il progetto di lotta contro la schiavitù e il lavoro forzato, concluso il 2 gennaio 2009 10.1.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il sostegno delle attività strategiche dello Stato, concluso il 12 dicembre 2012

4155

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.03.2013 25.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2013.

È stata inoltre apportata una modifica al piano dei pagamenti e alle informazioni operative e finanziarie.

­

Complemento

25.03.2013 01.04.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento prevede lo svolgimento di audit finanziari esterni.

­

Complemento

17.06.2013 17.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Gli obiettivi del progetto e della ripartizione dei versamenti sono stati adeguati.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il progetto di sviluppo regionale e di decentralizzazione PDCR III, concluso il 1° gennaio 2008

Terzo complemento

10.1.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della trasparenza e della lotta contro la corruzione, concernente il progetto di miglioramento del sostegno strategico dello Stato, concluso il 27 settembre 2012 10.1.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dal Ministero dell'ambiente, concernente il programma denominato Biocultura consacrato alla conservazione e alla gestione sostenibile dell'ecosistema andino in Bolivia, concluso il 1° aprile 2010

4156

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

28.06.2013 30.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La fase è stata prolungata fino al 31.12.2013.

­

Complemento

01.07.2013 01.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.08.2013.

Sono state inoltre adeguate le modalità di pagamento e di consegna dei rapporti.

­

Complemento

03.07.2013 04.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'Istituto nazionale per l'innovazione nell'agricoltura e nella silvicoltura (INIAF), e la Danimarca, rappresentata dalla Cooperazione allo sviluppo danese (DANIDA), concernente il progetto volto a rafforzare il sistema nazionale di innovazione agricola e forestale mediante un approccio integrale dell'innovazione, concluso il 26 luglio 2013

Complemento

10.1.77 Accordo di finanziamento tra la Svizzera, la Svezia, i Paesi Bassi e la Bolivia concernente il cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'organo di mediazione della Bolivia, concluso il 30 ottobre 2012 10.1.78 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del programma di risanamento degli stagni della città di Dori, concluso il 15 luglio 2012

4157

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.12.2013 17.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La fase è stata prolungata fino al 30.04.2014.

­

Complemento

08.10.2013 08.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento convalida la partecipazione del Belgio e la modifica concernente la competenza in materia di coordinamento di progetto.

­

Complemento

02.12.2013 08.11.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.79 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del progetto per l'accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per le comunità, concluso il 27 giugno 2012

Complemento

10.1.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca concernente il progetto boliviano di rafforzamento istituzionale del Viceministero dello sviluppo rurale, concluso il 17 agosto 2011 10.1.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 29 settembre 2008

4158

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.12.2013 08.11.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

­

Complemento

07.08.2013 07.08.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2014.

Sono stati inoltre adeguati gli impegni del Governo danese (date della pianificazione operativa annuale e dei rendiconti).

­

Complemento

07.03.2013 07.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo al progetto «PYMERURAL» è stato aumentato di 901 585 dollari americani.

Il progetto è stato prolungato fino al 30.06.2013.

901 585 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 24 novembre 2011

Complemento

10.1.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sostegno degli investimenti comunali «APIM», concluso il 30 maggio 2011 10.1.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale «PRORURAL», concluso il 27 agosto 2010

4159

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.03.2013 04.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il programma è stato prolungato fino al 30.04.2013.

Il nuovo attore principale del progetto è il Ministero dell'economia familiare, dei comuni, della cooperazione e delle associazioni.

Per semplificare la gestione, «PYMERURAL» amministra i fondi dei partner.

­

Complemento

19.03.2013 19.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo al progetto «APIM» è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

8,381 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

22.03.2013 22.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento è dovuto a un cambiamento concernente uno dei quattro ministeri del settore agricolo pubblico che partecipa al programma. D'ora in poi il «Ministerio de Economia Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa» sostituisce il «Insituto de Desarollo Rural».

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico nelle zone rurali e di risanamento rurale «AGUASAN», concluso il 22 settembre 2008

Complemento

10.1.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico nelle zone rurali e di risanamento rurale «AGUASAN», concluso il 22 settembre 2008 10.1.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto interamericano per la cooperazione in ambito agricolo (IICA) concernente la promozione dell'innovazione agricola nei Paesi dell'America centrale, concluso il 3 dicembre 2010

4160

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.05.2013 02.05.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

06.12.2013 06.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il progetto è stato prolungato fino al 31.12.2015.

Il preventivo è stato aumentato.

4,33 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

30.05.2013 30.05.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato assegnato un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

La fase è stata prolungata fino al 31.12.2014.

650 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.88 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente il programma volto a migliorare i servizi pubblici nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, concluso il 5 luglio 2011

Complemento

04.03.2013 04.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato aumentato il preventivo per sostenere maggiormente i beneficiari nelle regioni più povere del Vietnam.

924 272 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca africana di sviluppo, concernente un contributo alla «Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI)», concluso il 6 giugno 2010

Complemento

09.12.2013 09.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016.

Il contributo è stato aumentato di 18,9 milioni di franchi.

18,9 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.90 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente la piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, un fondo fiduciario multidonatore, concluso il 12 novembre 2012

Complemento

27.11.2013 27.11.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2017.

Il preventivo è stato aumentato.

4,316 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.91 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS e l'IDA concernente il contributo al «Multi-Donor Trust Fund» per i centri di ricerca dei gruppi di consultazione per la ricerca agraria internazionale, concluso il 22 settembre 2011

Complemento

28.11.2013 01.01.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Questo contributo permette di finanziare i centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI) durante gli anni 2013, 2014 e 2015.

46,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

4161

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.92 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo all'iniziativa per un'attuazione accelerata del programma di educazione per tutti, concluso il 3 giugno 2010

Complemento

10.1.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente il Fondo di multidonatori della BM per un partenariato BM-ONU nei settori fragilità e conflitti, concluso il 4 dicembre 2012 10.1.94 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la CEEONU concernente un contributo al programma denominato Obiettivi acqua, posteriori agli obiettivi del millennio per lo sviluppo e lo sviluppo sostenibile, concluso il 18 dicembre 2012

4162

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.07.2013 18.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il complemento disciplina quanto segue: ­ l'iniziativa è stata trasformata in un partenariato mondiale per l'educazione; ­ il contributo supplementare della DSC è pagato in tre rate entro il 31.01.2015.

19,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

04.12.2012 04.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2014.

­

Complemento

12.12.2013 20.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.10.2014.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO in Etiopia, concernente il progetto per la riduzione delle perdite dopo il raccolto in Etiopia mediante il miglioramento delle pratiche di raccolta, di stoccaggio e di trasporto: fase iniziale, concluso il 6 dicembre 2012

Complemento

10.1.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto per il sostegno alla FAO nell'integrazione delle Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari applicabile alle terre, alle peschiere e alle foreste, nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, concluso il 22 dicembre 2012 10.1.97 Accordo amministrativo tra la Svizzera e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente il «Donor Committee for Enterprise Development (DCED)», concluso il 6 novembre 20006

4163

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

05.07.2013 05.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.11.2013.

­

Complemento

28.11.2013 28.11.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato.

Attuazione integrata delle Direttive volontarie adottate nel 2012 dal Comitato della sicurezza alimentare mondiale, del Quadro e delle Linee direttrici sulle politiche fondiarie adottate nel 2009 dai Capi di Stato e dai Governi africani.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

17.12.2013 17.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato di al massimo 558 000 dollari americani.

L'accordo è stato prolungato fino al 30 giugno 2018.

558 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2013 e 2014 per il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 14 gennaio 2013

Primo complemento

10.1.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'OCSE concernente il contributo al programma di lavoro e al preventivo 2013­2014 del Centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 14 marzo 2014 10.1.100 Accordo tra la DSC e l'OIL, concernente un contributo al progetto per la promozione del lavoro degno mediante la buona gestione del governo, protezione e abilitazione dei lavoratori migranti: garanzia per un'attuazione efficace della politica dello Sri Lanka in materia di migrazione di lavoro, concluso il 15 dicembre 2010

4164

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.12.2013 17.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato stanziato un contributo supplementare per l'architettura dell'aiuto allo sviluppo e la Governance globale.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

17.12.2013 24.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il saldo rimasto inutilizzato del periodo 2011­2012 è andato ad aggiungersi al contributo per gli anni 2013­2014.

232 752 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

14.12.2012 14.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 14.03.2013

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.101 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della Governance e della protezione dei migranti per lavoro in Tunisia, Marocco, Libia ed Egitto, concluso l'11 dicembre 2012

Complemento

10.1.102 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo alla pubblicazione sul tema Migrazione, gioventù e diritti dell'uomo, edita dal «Global Migration Group» (Gruppo sulle migrazioni globali), concluso il 18 luglio 2012 10.1.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della Governance e lo sviluppo di meccanismi di protezione in materia di migrazioni per lavoro nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo, concluso l'11 dicembre 2012

4165

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.10.2013 10.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Cambiamento dei termini di consegna dei rapporti a causa del ritardo nell'attuazione del progetto e quindi nella definizione di nuove date per il pagamento delle rate.

Il progetto non è stato prolungato e si conclude, come previsto inizialmente, il 30.11.2015.

­

Complemento

10.10.2013 10.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2013.

Il preventivo è stato aumentato.

1,23 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

17.10.2013 17.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato.

500 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.104 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa, concluso il 6 dicembre 2012

Complemento

12.07.2013 12.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato.

Il contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa ha lo scopo di realizzare un sistema di sicurezza per i Paesi africani contro l'estrema siccità e le inondazioni.

1,578 milioni di dollari americani Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.105 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, concluso il 14 dicembre 2010

Complemento

01.04.2013 01.04.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2013.

­

10.1.106 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, concluso il 14 dicembre 2010

Complemento

08.07.2013 08.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.09.2013.

­

10.1.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione della DSC ai costi della Conferenza sullo sviluppo umano in Nicaragua, concluso il 25 ottobre 2012

Complemento

28.08.2013 28.08.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

20 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

4166

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto nel settore dell'energia idroelettrica per uso produttivo, concluso il 7 settembre 2010

Complemento

14.10.2013 14.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015.

500 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, concluso il 14 dicembre 2010

Complemento

03.12.2013 03.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.01.2014.

215 912 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.110 Accordo di partecipazione ai costi di parti terze tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al «Global Partnership», concluso l'8 agosto 2013

Complemento

19.12.2013 19.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

175 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.111 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO riguardante un contributo al progetto di Governance nella gestione della falda freatica mediante canalizzazioni nelle zone confinanti, concluso il 4 dicembre 2012

Complemento

28.03.2013 28.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.04.2013.

Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto.

­

4167

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.112 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF riguardante il contributo alla pubblicazione sul tema Migrazione, gioventù e diritti dell'uomo, edita dal «Global Migration Group» (Gruppo sulle migrazioni globali), concluso il 18 luglio 2012

Complemento

10.1.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto di monitoraggio, analisi e influsso politico nei settori idrico e delle strutture igienico-sanitarie a livello globale, concluso il 14 settembre 2011

10.1.114 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il «Danish Refugee Council (DRC)» concernente il sostegno al progetto dello Yemen volto a fronteggiare il problema della migrazione mista, concluso il 2 aprile 2013

4168

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.09.2013 10.09.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato.

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12. 2013.

5375 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

03.10.2013 03.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo è stato aumentato per la comunicazione del partenariato «Sanitation and Water for All (SWA)» a seguito della richiesta del 19.03.2013 da parte del Comitato di gestione SWA. Tale richiesta è dovuta a difficoltà finanziarie passeggere (ritardi nella mobilizzazione di contributi finanziari di altri donatori). I fondi supplementari sono destinati a colmare i deficit delle voci contabili comunicazione e finanziamento della rivista esterna indipendente di SWA.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

23.06.2013 23.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il preventivo è stato aumentato.

10 452 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.115 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante il contributo al progetto per il rafforzamento del processo democratico in Egitto, concluso il 14 novembre 2012

Complemento

10.12.2013 10.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.116 Accordo fra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 6 dicembre 2012

Complemento

07.03.2013 07.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato aumentato di 250 000 franchi il contributo alle spese per la piattaforma mondiale della SIPC dell'ONU svoltasi a Ginevra dal 19 al 24 maggio 2013. Il contributo è portato a 750 000 franchi.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.117 Accordo fra la DSC e la Piattaforma mondiale della Strategia internazionale per la prevenzione delle catastrofi (SIPC) dell'ONU concernente un contributo per la riduzione dei rischi di catastrofe, concluso il 6 dicembre 2012

Secondo complemento

07.03.2013 07.03.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato aumentato di 200 000 franchi il contributo per la piattaforma mondiale della SIPC dell'ONU, destinata in particolare a riunire il gruppo consultivo a Ginevra il 27 e il 28 novembre 2013.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.118 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNHCR riguardante il contributo supplementare regionale e vincolato per i profughi siriani in Libano, concluso il 14 dicembre 2012

Complemento

27.11.2013 27.11.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato stanziato un contributo regionale supplementare con destinazione specifica a favore dei rifugiati siriani in Libano.

94 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

4169

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto per la preparazione delle scuole a situazioni d'emergenza in Marocco, concluso il 7 maggio 2012

Complemento

10.1.120 Accordo fra la DSC e l'UNRWA riguardante il primo contributo non specificato della Svizzera al budget globale dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori Palestinesi Occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) per il 2012, concluso il 10 gennaio 2012 10.1.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il progetto di risanamento e ampliamento delle condotte di adduzione dell'acqua in sette campi di rifugiati palestinesi, concluso il 16 novembre 2011

4170

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

05.02.2013 05.02.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.08.2013.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

31.12.2012 31.12.2012 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

È stato stanziato un contributo supplementare con destinazione specifica a favore del programma di formazione in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.

6,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

02.04.2013 02.04.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.07.2013.

I dati per i rapporti finali da presentare sono stati adattati.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNHCR concernente il progetto per il rafforzamento delle capacità del Governo tunisino nella gestione dei flussi migratori misti secondo le norme internazionali, concluso l'11 settembre 2012

Decisione

10.1.123 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente un contributo al progetto di consolidamento e di promozione delle strutture democratiche in Tunisia, nonché di cooperazione tra i partner mediterranei dell'OSCE (1a fase), concluso l'11 marzo 2013 10.1.124 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il PNUS concernente il sostegno al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite denominato Azione contro la violenza sessuale nei conflitti, concluso il 28 novembre 2012

4171

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.07.2013 26.07.2013 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata.

L'accordo copre il periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2013.

­

Decisione

03.07.2013 03.07.2013 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata.

L'accordo copre il periodo dal 01.02.2013 al 31.07.2013.

­

Decisione

15.02.2013 15.02.2013 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata del fondo fiduciario è stata prolungata fino al 31.12.

2017.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.125 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente il progetto per lottare contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del personale di servizio nelle sedi diplomatiche, concluso il 19 aprile 2012

Decisione

10.1.126 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OSCE concernente un contributo al progetto «Support of regional implementation of the UNSCR 1540» per sostenere l'applicazione regionale della risoluzione 1540 del consiglio di sicurezza dell'ONU, concluso il 19 marzo 2013 10.1.127 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il «Maintenance and Supply Agency» della NATO concernente il sostegno al fondo di destinazione speciale NATO-PpP in Tagikistan, concluso il 19 dicembre 2011

4172

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.09.2013 07.10.2013 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata.

L'accordo copre il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014.

­

Decisione

01.10.2013 25.10.2013 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata e il contributo è stato aumentato.

Nuova durata dal 01.03.2013 al 31.07.2014.

Il contributo è stato aumentato di 45 000 euro per un totale di 72 000 euro.

45 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Scambio di lettere

23.12.2013 23.12.2013 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

L'accordo è stato prolungato.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.128 Trattato del 29 gennaio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.751.411)

Emendamento (RU 2013 4031)

10.1.129 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81)

Lettera di notifica alla Svizzera da parte dell'UE (RU 2013 4343)

4173

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.07.2013 01.12.2013 Articolo 1 capoverso 1 del Trattato (RS 0.641.751.41)

In seguito alla revisione totale della legislazione svizzera sul CO2 sono stati modificati gli articoli 1­8 e le appendici I­III.

­

15.10.2013 15.10.2013 Articolo 25 LFR

In seguito all'adesione della Croazia all'UE è stato apportato un complemento all'elenco delle autorità indicate nell'allegato I.

­

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.2.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario (RU 2013 1141)

10.2.2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RU 2006 5933)

10.2.3

Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (RS 0.453)

4174

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

22.02.2013 22.02.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Le appendici sono state modificate (proseguimento del riconoscimento dell'equivalenza dei sottoprodotti animali, riconoscimento dell'equivalenza nell'ambito della protezione degli animali nei macelli, aggiornamento dei riferimenti ai testi legislativi dell'UE).

­

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto statistico (RU 2013 2163)

12.06.2013 12.06.2013 Articolo 25 capoverso 2 LStat

L'allegato A è stato modificato (l'adeguamento settoriale e i riferimenti ai testi legislativi dell'UE sono stati aggiornati).

­

Decisione della Conferenza delle Parti (COP 16) a Bangkok (RU 2013 3291)

14.03.2013 12.06.2013 Articolo 4 LF-CITES (RS 453)

Gli allegati I-II della convenzione CITES sono stati modificati secondo le decisioni della Conferenza delle parti (COP 16).

­

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.1

Accordo tra la Svizzera e l'Europol sull'interconnessione delle reti informatiche in relazione all'installazione di una linea di trasmissione securizzata «SIENA», concluso il 16 settembre 2010 (FF 2011 4467/4792)

Complemento

10.3.2

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Decisione del Consiglio di amministrazione dell' Organizzazione europea dei brevetti

4175

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.11.2013 10.12.2013 Articolo 5 dell'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (RS 0.362.2) in combinato disposto con gli articoli 9 segg. dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1)

Sono state implementate applicazioni complementari, ad esempio di una piattaforma per gli esperti (EPE), nonché innovazioni in materia di videoconferenza e VOIP (Voice Over IP).

Circa 2000 franchi all'anno.

16.10.2013 01.04.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 36 (1): domande divisionali europee.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.3

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

10.3.4

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.5

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

4176

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.10.2013 01.04.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 38 (4): Tassa di deposito e tassa di ricerca.

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

16.10.2013 01.04.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 135 (2): Prosecuzione della procedura.

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

16.10.2013 01.11.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 164: Unità dell'invenzione e ricerche supplementari.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.6

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

10.3.7

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.8

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

4177

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.10.2013 01.11.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 135 (2): Prosecuzione della procedura.

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

13.12.2013 01.04.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 6: Presentazione di traduzioni e riduzione delle tasse.

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

13.12.2013 01.04.2014 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

Regola 103: Rimborso della tassa di ricorso.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.9

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione del PCT

10.3.10 Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.10.2013 01.07.2014 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 44ter: abrogata.

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione del PCT

02.10.2013 01.07.2014 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 66.1ter: Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

­

10.3.11 Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione del PCT

02.10.2013 01.07.2014 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 70.2 (f): Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilita dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

­

10.3.12 Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione del PCT

02.10.2013 01.07.2014 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 94.1 (b): Accesso agli archivi.

­

4178

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.13 Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

10.3.14 Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

10.3.15 Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

4179

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.10.2013 01.01.2014 Articolo 21 paragrafo 2 lettera a numero iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regola 1.1 (vi): Definizioni.

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

02.10.2013 01.01.2014 Articolo 21 paragrafo 2 lettera a numero iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regola 7.4 (c): Condizioni relative alla domanda internazionale.

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

02.10.2013 01.01.2014 Articolo 21 paragrafo 2 lettera a numero iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regola 8: Esigenze speciali concernenti il depositario e il creatore.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.16 Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

10.3.17 Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

4180

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.10.2013 01.01.2014 Articolo 21 paragrafo 2 lettera a numero iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regole da 16.3 a 16.5: Differimento della pubblicazione

­

02.10.2013 01.01.2014 Articolo 21 paragrafo 2 lettera a numero iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regole 26.1 iv), viii) e ix): Pubblicazione.

­

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.4.1

Memorandum d'intesa fra la Svizzera e la Spagna per la cooperazione nel settore degli armamenti, concluso l'11 luglio 2001

Secondo prolungamento (5 anni)

13.3.2013

13.3.2013

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Il prolungamento di cinque anni del memorandum d'intesa deve permettere alle parti di proseguire la collaborazione nell'ambito delle tecnologie di difesa e di rafforzare la capacità di prestazione delle loro industrie d'armamento.

­

10.4.2

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

Nuova versione dell'allegato

14.11.2013 01.01.2014 Articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione

Alcuni stimolanti, che si metabolizzano in anfetamina o metamfetamina e che erano classificati come stimolanti non specifici, sono stati classificati come stimolanti specifici.

­

4181

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.5.1

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Emendamento (RU 2013 2787)

10.5.2

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

10.5.3

10.5.4

4182

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.06.2013 10.10.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA

È stato modificato l'articolo 6 capoverso 2bis concernente gli obblighi che deve soddisfare l'organizzazione internazionale.

­

Emendamento (RU 2013 2789)

26.06.2013 10.10.2013 Articolo 7a capoverso 2 LOGA

È stato modificato l'allegato 9 (accesso al regime TIR).

­

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

Emendamento

01.07.2013 01.07.2013 Articolo 15 capoverso 3 lettere a e c della Convenzione

È stata modificata l'appendice III (adesione della Croazia all'UE).

­

Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna concernente la collaborazione in ambito fiscale (RS 0.672.936.74)

Emendamento (RU 2013 1033)

22.11.2012 06.04.2013 Articolo 19 della legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4)

Sono state modificate le aliquote d'imposta nell'articolo 19 capoversi 1 e 3 e nella dichiarazione comune.

Riduzione degli importi della commissione di percezione dedotta dall'AFC durante un trasferimento degli importi all'autorità competente britannica.

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.6.1

Contratto d'associazione Emendamento n. 8 dell'8 febbraio 2008 tra la Svizzera e la CE dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

10.6.2

10.6.3

4183

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.01.2013 09.01.2013 Articolo 10d dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) (RS 420.11)

Il contributo del 2012 a favore della Svizzera è stato adeguato.

­

Contratto d'associazione Emendamento n. 9 dell'8 febbraio 2008 tra la Svizzera e la CE dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

21.02.2013 21.02.2013 Articolo 10d dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) (RS 420.11)

Il programma di lavoro per gli anni 2012 e 2013 è stato adeguato.

­

Contratto d'associazione Emendamento dell'8 febbraio 2008 tra la n. 10 Svizzera e la CE dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

10.07.2013 10.07.2013 Articolo 10d dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) (RS 420.11)

Il contributo del 2013 a favore della Svizzera è stato adeguato.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.4

Accordo sull'utilizzazione del «Joint European Torus (JET)», concluso il 24 marzo 2000

Emendamento n. 9

10.6.5

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

10.6.6

Accordo del 17 marzo 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente il finanziamento del progetto «Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto di Riga»

10.6.7

4184

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.08.2013 08.08.2013 Articolo 10d dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) (RS 420.11)

Accordo sull'utilizzazione congiunta della grande installazione di ricerca europea.

L'accordo è stato prolungato di un anno sino a fine 2013.

477 600 franchi

Decisione n. 1/2013 del Consiglio AELS

18.04.2013 02.09.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Questa modifica dell'allegato aggiorna le regole per il riconoscimento delle qualifiche professionali allineando la convenzione dell'AELS all'ALC al fine di garantire il parallelismo delle regole in questo ambito.

­

Scambio di lettere, modifica degli articoli 3 e 10, nonché degli allegati 1­5

02.10.2013 02.10.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

È stata apportata una serie di modifiche per consentire la riabilitazione di un sito supplementare.

L'audit è stato procrastinato di 6 mesi.

­

Accordo del 25 maggio 2012 tra Scambio di lettere, la Svizzera, rappresentata dalla modifica degli SECO, e l'Estonia concernente allegati 2 e 5 il progetto volto a migliorare e promuovere l'efficienza energetica negli edifici pubblici

26.08.2013 26.08.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato adeguato.

­

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.8

Accordo del 28 gennaio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, concernente il finanziamento del progetto relativo alle energie rinnovabili nelle Alpi slovene

Scambio di lettere, modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 10, 19, 23, nonché degli allegati 2­6

10.6.9

Accordo del 18 dicembre 2009 tra la Svizzera e la Slovenia concernente il contributo finanziario al progetto «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities»

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.07.2013 24.07.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.07.2014.

Sono state introdotte nuove attività.

­

Scambio di lettere, modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 19, 23, nonché degli allegati 1­4

10.07.2013 10.07.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2014.

Sono state introdotte nuove attività.

­

10.6.10 Accordo del 1° dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili (KIK-41)

Scambio di lettere, modifica del titolo, degli articoli 8, 9, 22, nonché degli allegati 3­4

04.02.2013 04.02.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 30.06.2016.

Scambio di un Comune partner.

­

10.6.11 Accordo del 14 giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione dei trasporti pubblici (KIK-28)

Scambio di lettere, modifica del titolo, degli articoli 8, 9, 22, nonché dell'allegato 3

04.02.2013 04.02.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 30.06.2015.

­

4185

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.12 Accordo del 16 gennaio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili (KIK-46)

Scambio di lettere, modifica del titolo, nonché degli articoli 8, 9, 22

25.09.2013 25.09.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 30.06.2016.

­

10.6.13 Accordo del 22 aprile 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione dei trasporti pubblici (KIK-23)

Scambio di lettere, modifica del titolo, degli articoli 8, 9, 22, nonché dell'allegato 3

25.09.2013 25.09.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.01.2016.

­

10.6.14 Accordo del 1° giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili (KIK-51)

Scambio di lettere, modifica del titolo, nonché degli articoli 8, 9 e 22

23.11.2012 23.11.2012 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.05.2016.

­

10.6.15 Accordo del 10 agosto 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto Risanamento energetico degli edifici connessi alla sicurezza

Complemento n. 1

07.05.2013 07.05.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Alcune voci contabili e della matrice «Logical Framework» sono state modificate.

­

4186

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.16 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Decisione 1/2013 de Comitato misto UE/Svizzera (RU 2013 1137)

18.03.2013 22.03.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Sono stati aggiornati i prezzi di riferimento e gli importi nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo.

­

10.6.17 Accordo del 5 maggio 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente il contributo finanziario al progetto «Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B»

Complemento n. 2

30.09.2013 30.09.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato.

­

10.6.18 Accordo amministrativo del 21 marzo 2007 fra la Svizzera, la BIRS e l'IDA relativo al cofinanziamento del progetto «Energy Loss Reduction» in Tagikistan, TF070521

Complemento n. 2

10.07.2013 10.07.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I contributi sono stati ridistribuiti per componente del progetto.

­

10.6.19 Accordo del 7 ottobre 2010 tra la Svizzera e il Kosovo concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Support to Water Task Force»

Complemento n. 2

10.01.2013 10.01.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato.

­

4187

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.20 Accordo del 15 febbraio 2010 tra la Svizzera, la Banca mondiale (BIRS) e l'IDA, concernente il fondo fiduciario multilaterale per il «Strengthening Accountability and Fiduciary Environment, SAFE» (sostegno della contabilità in Europa orientale e in Asia centrale)

Complemento

10.6.21 Accordo del 2 agosto 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«United Nations Office on Drugs and Crime (ONUDC)» concernente un programma di mentoring nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità e il finanziamento del terrorismo nella regione del Mekong (Vietnam, Laos, Cambogia) 10.6.22 Accordo del 22 settembre 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un contributo svizzero per il fondo fiduciario multilaterale per il sostegno del Governo kirghiso nella realizzazione delle riforme destinate a rafforzare una gestione efficiente e trasparente delle finanze pubbliche

4188

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.03.2013 08.03.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2015.

­

Complemento

13.06.2013 13.06.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2015.

Il mandato è stato ampliato a un Paese addizionale (Myanmar).

­

Complemento

08.07.2013 08.07.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 30.06.2015.

­

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.23 Accordo del 12 ottobre 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente l'«Efficient Securities Markets Institutional Development Initiative, ESMID)» (programma nell'ambito dello sviluppo delle istituzioni per mercati terzi efficienti)

Complemento

10.6.24 Lettera d'intesa del 17 agosto 2007 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale di Riserva del Perù (BCRP) concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a alla banca centrale del Perù 10.6.25 Accordo del 5 ottobre 2009 tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'assistenza tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze

4189

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.09.2013 23.09.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'accordo è stato prolungato fino al 31.07.2014.

­

Emendamento alla lettera d'intesa del 2007

10.04.2013 10.04.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'accordo originale è stato emendato in vista di un'estensione del programma al periodo 2013­2016.

­

Scambio di lettere

08.07.2013 08.07.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il progetto di assistenza tecnica è stato prolungato sino a fine ottobre 2013.

494 774 franchi.

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.26 Accordo del 14 luglio 2010 tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA concernente un fondo fiduciario per il sostegno tecnico del controllo finanziario (Chamber of Accounts) in Azerbaigian

Complemento

13.08.2013 22.08.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le condizioni di declassamento sono state adeguate.

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10.6.27 Accordo di libero scambio del 14 luglio 2010 tra gli Stati dell'AELS e il Perù (RS 0.632.316.411)

Decisione n. 2/2013 del Comitato misto

17.04.2013 Adottato Articolo 7a capodalla Sviz- verso 2 lettera d zera il LOGA 28.06.2013.

Entrato in vigore il 1° giorno del 3° mese dopo la notifica di accettazione da parte dell'ultimo Stato.

Sono state apportate modifiche di natura tecnica all'appendice 2 dell'allegato V sulle regole d'origine e la cooperazione amministrativa.

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10.6.28 Accordo di libero scambio del Decisione 26 giugno 2002 tra gli Stati n. 1/2011 del dell'AELS e la Repubblica di Comitato misto Singapore (RS 0.632.316.891.1)

23.11.2011 Adottato Articolo 7a capodalla verso 2 lettera d Svizzera il LOGA 28.06.2013.

Entrato in vigore il 1° giorno del 3° mese dopo la notifica di accettazione da parte dell'ultimo Stato.

È stato emendato l'articolo 21 capoverso 2 sull'oggetto e sul campo di applicazione del capitolo III sui servizi.

­

4190

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.29 Accordo di libero scambio del 20 aprile 2012 tra gli Stati dell'AELS e la Giordania (RS 0.632.314.671)

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto

20.04.2012 01.10.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Sono state apportate modifiche di natura tecnica all'allegato II sul pesce e sugli altri prodotti del mare.

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10.6.30 Accordo di libero scambio del 20 aprile 2012 tra gli Stati dell'AELS e la Giordania (RS 0.632.314.671)

Decisione n. 2/2012 del Comitato misto

20.04.2012 01.10.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

È stato emendato l'allegato III riguardante i dazi d'importazione e altri gravami con effetto equivalente.

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10.6.31 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto agricolo

28.11.2013 17.12.2013 Articolo 177a capoverso 2 LAgr

È stato ampliato il campo di applicazione dell'allegato 10 (relativo al riconoscimento dei controlli di conformità delle norme di commercializzazione per la frutta e i legumi freschi) tra gli altri alla frutta secca.

È stato inoltre integrato il certificato svizzero di conformità come allegato 2.

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10.6.32 Accordo di libero scambio del 20 aprile 2012 tra gli Stati dell'AELS e la Giordania (RS 0.632.314.671)

Decisione n.

3/2012 del Comitato misto

20.04.2012 01.10.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

Sono state apportate modifiche tecniche del protocollo B sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa.

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4191

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.33 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto

14.03.2012 Adottato Articolo 7a capodalla Svizze- verso 2 lettera d ra il LOGA 28.06.2013.

Entrato in vigore il 1° giorno del 3° mese dopo la notifica di accettazione da parte dell'ultimo Stato.

Sono state apportate modifiche tecniche dell'allegato I sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa.

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10.6.34 Accordo del 24 ottobre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione del bacino fluviale di Wisloka (KIK-48)

Scambio di lettere, modifica del titolo, nonché degli articoli 8, 9, 22 e dell'allegato 3

29.10.2013 29.10.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stata prolungato fino al 31.01.2016

­

10.6.35 Accordo del 1° giugno 2012 tra Scambio di lettere, la Svizzera, rappresentata dalla modifica degli SECO, e la Polonia, rappresen- allegati 3 e 4.

tata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili (KIK-51)

29.10.2013 29.10.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

È stata introdotta la realizzazione di attività supplementari.

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4192

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.36 Accordo del 10 novembre 2010 Complemento n. 1 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Érd

31.10.2013 31.10.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 15.10.2014.

Sono inoltre stati adeguati l'articolo «Audit», il piano dei pagamenti e il piano di aggiudicazione degli appalti pubblici.

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10.6.37 Accordo del 10 novembre 2010 Complemento n. 2 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, rappresentata dalla «National Development Agency» quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Òzd

28.11.2013 28.11.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo del progetto è stato adeguato.

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10.6.38 Accordo del 24 ottobre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione di energie rinnovabili (KIK-44)

19.12.2013 19.12.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata di validità dell'accordo è stata prolungata fino al 31.03.2015 come anche la realizzazione delle attività supplementari

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4193

Scambio di lettere, modifica del titolo, nonché degli articoli 3, 8, 9, 22 e dell'allegato 3

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.02.2013 13.02.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'accordo è completato con il paragrafo 10(a): il fondo di contribuzione sarà versato integralmente entro il 30 giugno 2015 dalla BM conformemente all'accordo. Per qualsiasi eventuale pagamento successivo a questa data sarà necessaria un'autorizzazione scritta da parte del finanziatore del fondo.

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10.6.40 Accordo del 2 giugno 2010 tra Complemento la Svizzera, rappresentata dalla SECO e dalla DSC, e dall'«United Nations Office for Project Services (UNOPS)», concernente il programma «UN Trade Cluster» nella Repubblica democratica popolare del Laos

02.10.2013 02.10.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

L'accordo è stato prolungato fino al 30 settembre 2014.

185 882 dollari americani.

10.6.41 Accordo del 14 marzo 2013 tra la Svizzera e il Tagikistan concernente la concessione di un aiuto finanziario per il «Pamir Private Power Project Phase II»

Complemento n. 1

02.12.2013 02.12.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il processo di versamento delle sovvenzioni a Pamir Energy è stato modificato.

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10.6.42 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente l'assistenza tecnica all'Europa orientale e all'Asia centrale («LoU East»), concluso il 21 dicembre 2009

Complemento

11.12.2013 11.12.2013 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato.

2 milioni di dollari americani.

10.6.39 Accordo del 19 dicembre 2005 tra la Svizzera e la Banca mondiale

4194

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Complemento

Entrata in vigore

Base legale

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.43 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente un fondo fiduciario d'assistenza, concluso l'11 maggio 2010

Complemento

10.6.44 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'assistenza tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, concluso il 5 ottobre 2009

Scambio di lettere

4195

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.12.2013 11.12.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato.

2 milioni di dollari americani.

08.11.2013 08.11.2013 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Il progetto di assistenza tecnica è stato prolungato sino a fine giugno 2014.

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10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto

10.7.2

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

10.7.3

10.7.4

4196

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02 12. 2013 01.02.2014 Articolo 3a della legge sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) e articolo 7a capoverso 2 lettere a e d LOGA

L'allegato dell'accordo è stato modificato per quanto concerne le norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

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Decisione n. 2/2013 del Consiglio

18.04.2013 18.04.2013 Art. 3a LNA

È stato modificato l'allegato Q della convenzione concernente la liberalizzazione, la sicurezza e la protezione dell'aviazione.

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Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Decisione n. 1/2013 del comitato misto dei trasporti terrestri relativa alla modifica dell'Allegato 1

06.12.2013 01.01.2014 Articolo 106a LCStr e articolo 23f capoverso 4 Lferr.

È stata apportata una modifica (allegato 1) concernente il trasporto stradale, nonché l'interoperabilità e la sicurezza del trasporto ferroviario.

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Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05)

Decisione n. BC11/6 della sesta conferenza delle Parti

10.05.2013 26.05.2014 Articolo 39 capoverso 2 lettera a bis della sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)

È stato modificato l'allegato IX dell'accordo.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.5

Convenzione di Rotterdam del concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21)

Decisioni n. RC6/4, RC-6/5, RC6/6 e RC-6/7 della sesta conferenza delle Parti

10.7.6

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

10.7.7

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

4197

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.05.2013 10.08.2013 Articolo 39 capoverso 2 lettera a bis della sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)

È stato modificato l'allegato III dell'accordo.

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Decisione del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite durante la sua 107e sessione

23.10.2012 06.12.2013 Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA

È stato apportato un emendamento concernente l'allegato I, prolungamento della strada E66 da Székesfehérvár à Szolnok in Ungheria.

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Regolamento ECE n.127, del 17 novembre 2012, sulle condizioni uniformi per l'omologazione per l'omologazione per veicoli per quanto concerne la sicurezza dei pedoni

17.11.2012 17.11.2012 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Prescrizioni concernenti la costruzione della parte anteriore della carrozzeria dei veicoli a motore leggeri per quanto concerne la sicurezza dei pedoni.

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.8

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento ECE n.128, del 17 novembre 2012, sulle condizioni uniformi per l'omologazione per l'omologazione di fonti luminose a diodi elettroluminescenti (LED) destinati ad essere impiegati nei fari omologati dei veicoli a motori e dei loro rimorchi

10.7.9

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento ECE n.129, del 9 luglio 2013 sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini

4198

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.11.2012 17.11.2012 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Prescrizioni concernenti i fari omologati equipaggiati da fonti luminose a diodi elettroluminescenti.

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09.07.2013 09.07.2013 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Prescrizioni sui sistemi di ritenuta per bambini, equipaggiati di fissaggio ISOFIX.

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N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.10 Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento ECE n.130, del 9 luglio 2013, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concernei sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore

10.7.11 Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411) 10.7.12 Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01)

4199

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.07.2013 09.07.2013 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Prescrizioni su sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia

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Regolamento ECE n. 131, del 9 luglio 2013, sulle condizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (ABS)

09.07.2013 09.07.2013 Articolo 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Prescrizioni su dispositivi avanzati di frenata d'emergenza.

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Decisione 10/CP.17 della decima conferenza delle Parti: Emendamento all'allegato I della Convenzione (RU 2013 2037)

11.12.2011 09.01.2013 Articolo 16 paragrafo 3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (RS 0.814.01)

È stato modificato l'allegato I della convenzione (aggiunta del nome «Cipro»).

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N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.7.13 Accordo europeo del 19 gennaio 1996 sulle grandi idrovie d'importanza nazionale (AGN) (RS 0.747.207)

4200

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Entrata in vigore

Base legale

Aggiornamento degli allegati I e II

15.10.2013 15.10.2013 Articolo 13 dell'Accordo

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Sono stati aggiornati gli allegati I (elenco delle idrovie d'importanza internazionale) e II (elenco dei porti di navigazione interna d'importanza internazionale).

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