Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20131, decreta: I La legge del 18 marzo 20052 sulla consultazione è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un'unità dell'Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.

2

Art. 3 1

Oggetto della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a.

modifiche costituzionali;

b.

progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;

c.

trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;

d.

ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;

e.

ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

2

1 2

FF 2013 7619 RS 172.061

2012-1801

6249

Legge sulla consultazione

Art. 3a 1

Rinuncia a una procedura di consultazione

Si può rinunciare a una procedura di consultazione se: a.

il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali; oppure

b.

non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto.

La rinuncia alla procedura di consultazione dev'essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

2

Art. 4 cpv. 2 lett. a ed e 2

Sono invitati a esprimere il proprio parere: a.

i governi cantonali;

e.

gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.

Art. 5

Indizione

La procedura di consultazione su un progetto dell'Amministrazione federale è indetta:

1

a.

dal Consiglio federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 1;

b.

dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 2;

c.

dall'unità competente dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

La procedura di consultazione su un progetto dell'Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.

2

La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

3

Art. 6

Organizzazione

L'autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

1

Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.

2

6250

Legge sulla consultazione

Art. 7

Forma e termine

La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.

1

L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.

2

Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:

3

a.

di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;

b.

di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;

c.

di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l'urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.

4

Art. 8 cpv. 2 2

I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1 1

Sono accessibili al pubblico: a.

la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;

b.

scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2;

c.

il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10 Abrogato

6251

Legge sulla consultazione

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20143 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

3

FF 2014 6249

6252