Decreto federale concernente l'impiego di membri del personale militare per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere all'estero
Disegno
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L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20142, decreta: Art. 1 L'impiego contemporaneo di al massimo tre membri del personale militare, non armati e in borghese, per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere in Paesi con una situazione critica in materia di sicurezza è approvato.
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L'impiego è prestato come servizio d'appoggio.
L'impiego è limitato al 31 dicembre 2016. Il Consiglio federale può interrompere o concludere l'impiego in qualsiasi momento.
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La durata del servizio d'appoggio di un singolo membro del personale militare è limitata a 12 mesi.
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Art. 2 Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza in merito a importanti sviluppi della politica estera che potrebbero modificare l'impiego.
Art. 3 Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta alle Commissioni della politica estera e alle Commissioni della politica di sicurezza un rapporto intermedio sull'impiego.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 510.10 FF 2014 1489
2014-0014
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Impiego di membri del personale militare per consulenze sulla sicurezza presso rappresentanze svizzere all'estero. DF
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