13.098 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni del 20 novembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto che approva la Convenzione del 12 settembre 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-2395

85

Compendio La vigente Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 9 aprile 1981 e da allora non è mai stata oggetto di revisione.

Nel quadro della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di cambiare la sua politica in materia di convenzioni riguardo lo scambio di informazioni, nel 2012 la Svizzera e l'Ungheria hanno avviato dei negoziati in vista di completare la Convenzione con una disposizione ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La Convenzione vigente non contiene disposizioni sullo scambio d'informazioni. L'assistenza amministrativa in ambito fiscale si limita perciò a scambiare le informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e a evitare gli abusi.

È stato convenuto di rivedere integralmente il testo e di concludere una nuova Convenzione che sostituisca quella del 1981. Oltre all'adozione di una clausola relativa allo scambio di informazioni a fini fiscali conforme allo standard internazionale, le disposizioni della nuova Convenzione hanno potuto essere adeguate in diversi altri punti alla politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati contraenti. In particolare occorre segnalare l'esenzione dall'imposta alla fonte di dividendi da partecipazioni di almeno il 10 per cento e di dividendi versati agli istituti di previdenza e alle banche nazionali.

La Convenzione è stata firmata il 12 settembre 2013 a Budapest.

I Cantoni e le cerchie interessate dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione di questa Convenzione.

86

Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti lo sviluppo della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

2

Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.941.81, di seguito «Convenzione del 1981») è stata firmata il 9 aprile 1981 e non è mai stata oggetto di revisione.

Dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva della Svizzera in merito allo scambio di informazioni secondo il modello di Convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»), dando inizio così alla modifica della politica svizzera in materia di convenzioni, l'Ungheria ha chiesto alla Svizzera di avviare negoziati per completare la Convenzione del 1981 con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. La Convenzione del 1981 non contiene disposizioni sullo scambio di informazioni. L'assistenza amministrativa si limita, conformemente alla prassi svizzera di convenzioni, a uno scambio di informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione e a evitare gli abusi. Mentre la Svizzera auspicava soltanto una revisione parziale della Convenzione del 1981, la delegazione ungherese ha ribadito, argomentando con ragioni pratiche e l'anzianità della Convenzione in vigore, in favore di una revisione totale e la conclusione di una nuova convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Si è tuttavia convenuto di mantenere le soluzioni esistenti della Convenzione del 1981. Su questa base le delegazioni si sono accordate per effettuare una revisione totale della CDI.

Oltre ad ancorare una nuova disposizione sullo scambio di informazioni in materia fiscale, la Convenzione è stata adeguata in diversi altri punti alla politica in materia di convenzioni di entrambi gli Stati contraenti e anche al vigente Modello OCSE.

87

La nuova Convenzione (di seguito CDI-H) è stata firmata il 12 settembre 2013 a Budapest.

3

Valutazione

Secondo la Convenzione del 1981, l'aliquota d'imposta residua è del 10 per cento nel caso di dividendi e interessi. Trattandosi di dividendi, la CDI-H aumenta l'aliquota d'imposta residua al 15 per cento, esclude però dall'imposta alla fonte i dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenuti da una società, come pure i dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali dei due Stati contraenti. Trattandosi di interessi, il diritto di imposizione degli interessi risulta ora ora essere esclusivamente dello Stato di residenza del beneficiario.

L'esenzione dei canoni dall'imposta alla fonte prevista dalla Convenzione del 1981 è mantenuta nella CDI-H. Le nuove regole favoriscono gli investimenti e gli scambi economici tra i due Paesi. È stata inoltre inserita nella CDI-H una disposizione per evitare gli abusi. Quest'ultima prevede che i vantaggi della Convenzione accordati a dividendi, interessi e canoni vengano negati se viene accertata una struttura artificiale che ha lo scopo far di beneficiare dei vantaggi della Convenzione.

Per quanto concerne gli utili da alienazione di quote di società immobiliari il diritto di imposizione compete ora allo Stato contraente nel quale si trovano gli immobili.

In questo modo i Cantoni possono esercitare il loro diritto di imposizione in caso di passaggio economico di proprietà.

Le pensioni possono ora essere assoggettate a imposta esclusivamente nello Stato della fonte. Questa soluzione tiene conto delle differenze tra i sistemi di previdenza della Svizzera e dell'Ungheria.

La CDI-H prevede l'obbligo per l'Ungheria di avviare negoziati con la Svizzera nel caso in cui adotti una clausola arbitrale in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo. Questa clausola garantisce che in questo ambito la Svizzera non sarà trattata peggio rispetto ad altri Paesi.

Infine, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni soddisfa le esigenze dello standard internazionale vigente in materia.

La presente Convenzione presenta un risultato equilibrato che contribuirà al buon sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la CDI-H.

4

Commento ai singoli articoli della Convenzione

La CDI-H segue il Modello OCSE sia sul piano formale che su quello materiale nonché la politica svizzera in materia di convenzioni. Le seguenti spiegazioni si limitano agli scostamenti più importanti dal Modello OCSE, dalla Convenzione del 1981 e dalla politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. 2

Imposte considerate

Il catalogo delle imposte ungherese è stato attualizzato. L'Ungheria preleva l'imposta sulle società secondo una tariffa scalare progressiva. L'aliquota ammonta 88

al 10 per cento fino a un utile di 500 milioni di fiorini ungheresi (ca. 2 mio. fr.) e per gli importi superiori a questa cifra l'aliquota è del 19 per cento. Nella prassi l'imposizione si situa tra il 14 e il 15 per cento. Le persone fisiche sono assoggettate a un'imposta sul reddito con un aliquota unica del 16 per cento.

I fondi edificati e non edificati sono assoggettati a un'imposta fondiaria specifica sul patrimonio.

Art. 3

Definizioni generali

Su domanda della Svizzera, i due Stati contraenti si sono accordati sull'espressione «istituzione di previdenza». Essa deve essere istituita in uno Stato contraente, sottostare alle regolamentazioni questo Stato, essere generalmente esentata dall'imposta sul reddito e assicurare le persone fisiche contro i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso. Questa disposizione è precisata ulteriormente al numero 1 del Protocollo.

Per la Svizzera la definizione di istituzione di previdenza include tutte le istituzioni del 1°, 2° e 3° pilastro. Gli investimenti collettivi di capitale in cui investono esclusivamente le istituzioni di previdenza vengono trattati allo stesso modo degli investimenti diretti di capitale effettuati dalle istituzioni di previdenza stesse.

Art. 4

Residenza

Questa disposizione è redatta ora secondo il testo del Modello OCSE. Essa si scosta però da questo testo su richiesta dell'Ungheria; infatti, la lista dei criteri concernente l'assoggettamento secondo il diritto interno del paragrafo 1 è stata completata dalla sede d'affari. L'enumerazione è di natura esaustiva, si tratta dunque soltanto di un chiarimento.

Nel Protocollo è stabilito che le istituzioni di previdenza e le organizzazioni per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi sono considerate come dei residenti di uno Stato contraente (n. 2). Tale disposizione serve a precisare che queste istituzioni possono essere qualificate come residenti anche nel caso di un'eventuale esenzione fiscale. Nel diritto svizzero, anche in assenza di una tale disposizione, queste istituzioni sono considerate residenti ai fini delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, anche se esse non sono assoggettate all'imposta in ragione degli scopi perseguiti.

Art. 5

Stabile organizzazione

Questa disposizione corrisponde in grandi linee al testo del Modello OCSE.

Il paragrafo 4 fissa le fattispecie che non sono costitutive di una stabile organizzazione. Le eccezioni si fondano sul fatto che le attività corrispondenti hanno un carattere preparatorio o ausiliario o sono irrilevanti per l'utile dell'impresa. Su richiesta della Svizzera è stata aggiunta un'ulteriore eccezione per la catena di montaggio associata alla consegna di macchine o di materiale prodotto dall'impresa stessa. Una clausola simile figurava già nella Convenzione del 1981. Le imprese interessate da questa disposizione sono quelle attive nella produzione di macchine e di impianti. In questo caso la catena di montaggio costituisce soltanto un'attività accessoria.

89

Art. 7

Utili delle imprese

L'articolo 7 è stato redatto secondo il nuovo testo del Modello OCSE. Con questa disposizione viene ripreso il cosiddetto «Authorised OECD Approach» (AOA). Secondo questo approccio, Le stabili organizzazioni sono trattate generalmente come un'impresa indipendente. La ripartizione degli utili si effettua in funzione dei principi di compensazione dei prezzi applicabili alle imprese associate. Per questo motivo il risultato economico globale non può più essere ripartito tra le parti dell'impresa.

Bisogna ora invece trasmettere il risultato economico di ogni impresa associata; la somma dei risultati economici delle imprese associate costituisce il risultato economico globale. Secondo questo approccio è ad esempio possibile che uno stabilimento realizzi un utile, mentre l'insieme dell'impresa registra una perdita o viceversa.

Il paragrafo 1 resta invariato dal punto di vista materiale. Il paragrafo 2 stabilisce il principio di piena concorrenza. Contrariamente alla norma vigente, la nuova diposizione prevede che le relazioni commerciali interne tra la sede principale e la stabile organizzazione siano prese in considerazione. Ad esempio le prestazioni fornite in maniera centralizzata dalla sede principale alle stabili organizzazioni (ad es. gestione del personale o il servizio giuridico ) devono dunque essere fatturate ai fini fiscali come se fosse un fornitore di prestazioni esterno, sebbene dal punto di vista del diritto civile e ai fini del bilancio commerciale non vi sia alcun rapporto di prestazioni.

Il paragrafo 3 concerne la cosiddetta controrettifica nello Stato della sede principale rispettivamente della stabile organizzazione, nel caso in cui non sia rispettato il principio della piena concorrenza di cui al paragrafo 2. L'aggiustamento avviene soltanto se l'aggiustamento iniziale è fondato. Secondo relativa prassi svizzera, l'aggiustamento iniziale e la controrettifica saranno sempre oggetto di una procedura amichevole ai sensi dell'articolo 25 CDI-H. I paragrafi 4­6 dell'articolo 7 della Convenzione del 1981 sono stati stralciati. La ripartizione proporzionale degli utili delle imprese praticata in Svizzera tra i Cantoni non è più in uso sul piano internazionale da diversi anni. Di conseguenza, la soppressione di questi paragrafi non comporta ripercussioni materiali. Il principio contenuto
nel vigente paragrafo 7 e confermato nel presente paragrafo 4 conferma che le disposizioni speciali di attribuzione degli altri articoli della CDI-H hanno la precedenza sulla norma degli utili delle imprese.

Art. 10, 11 e 12

Dividendi, Interessi e Canoni

Secondo il suo diritto l'Ungheria preleva un'imposta alla fonte del 16 per cento sui dividendi, gli interessi e i canoni a condizione che siano versati a persone fisiche.

Non soggiacciono invece ad alcuna imposta alla fonte in Ungheria se sono versati a persone giuridiche.

L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione del 1981 prevede un'aliquota d'imposta residua del 10 per cento senza eccezioni. Nella CDI-H, l'aliquota d'imposta residua generale ammonta al 15 per cento. I dividendi da partecipazioni dirette di almeno il 10 per cento del capitale di una società sono ora imponibili soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria (art. 10 par. 3 lett. a). Oltre a tali partecipazioni, il diritto di imposizione esclusivo dello Stato di residenza si estende anche ai dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali dei due Stati contraenti (art. 10 par. 3 lett. b e c CDI-H).

90

Per quanto concerne gli interessi (art. 11), il diritto di imposizione esclusivo dello Stato di residenza è stato convenuto alla stessa stregua di quello dei canoni (art. 12).

Art. 13

Utili di capitale

Questo articolo è completato da un nuovo paragrafo 4. Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni e nel Modello OCSE, il paragrafo 4 prevede che gli utili che il residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. In tal caso la Svizzera, in qualità di Stato di residenza dell'alienante, esenta tali utili solo se la loro imposizione in Ungheria è comprovata (art. 23 n. 3 lett. a CDI-H).

Per non intralciare il commercio di azioni quotate in borsa di società immobiliari, un'eccezione è stata convenuta per questi titoli (lett. a). Un'altra eccezione è prevista per l'alienazione di azioni di una società, in cui gli attivi sono per oltre il 50 per cento costituiti da beni immobiliari in cui la società esercita un'attività commerciale (lett. b). Non rientrano nel campo d'applicazione della disposizione ad esempio gli utili che un residente di Ungheria ritrae dall'alienazione di azioni di una società attiva nella fabbricazione e il cui patrimonio consiste per oltre il 50 per cento in immobili situati in Svizzera, nei quali la società esercita le proprie attività di fabbricazione. In questo caso, il diritto di imposizione degli utili di alienazione è dello Stato di residenza dell'alienante, dunque l'Ungheria (art. 13 n. 5 CDI-H).

Art. 18

Pensioni

Sia il sistema svizzero di previdenza che quello ungherese si basano su tre pilastri.

Sono esclusivamente assicurate le persone attive professionalmente. Il primo pilastro è la previdenza statale, predominante in Ungheria. Il secondo pilastro è la previdenza privata. Si tratta di un sistema fondato sulla capitalizzazione. Infine, vi è la libera previdenza (terzo pilastro). I contributi del primo e del secondo pilastro non sono deducibili fiscalmente e in Ungheria le prestazioni sono esentate. I contributi versati nel terzo pilastro sono in parte deducibili, le prestazioni sono sottoposte a una imposizione decrescente in funzione della durata del periodo assicurazione.

L'Ungheria aveva auspicato di convenire il diritto esclusivo d'imposizione sulle pensioni dello Stato della fonte, invocando le basse prestazioni della previdenza ungherese. Esse ammontano in media a 200 franchi svizzeri al mese e vanno fino a un massimo di 1000 franchi al mese. Visti gli importi si è tenuto conto che questi non siano soggetto di imposta in Ungheria. La soluzione proposta garantisce che lo stesso avvenga anche in Svizzera. La Svizzera ha fatto presente che la maggior parte delle persone che ricevono soltanto le prestazioni della previdenza ungherese non dovrebbe pagare alcuna imposta sul reddito, per via delle deduzioni sociali e dell'importo esente da imposta. Sarebbe tuttavia ingiustificato esentare dall'imposizione le pensioni di persone che dispongono di altri redditi determinanti.

Nel quadro del compromesso globale, per via del debole ammontare delle prestazioni di previdenza ungheresi, le delegazioni hanno infine convenuto di accordare il diritto d'imposizione esclusivo delle pensioni e altre remunerazioni analoghe allo Stato della fonte. Questa disposizione è applicabile anche alle pensioni da funzioni pubbliche del vecchio regime.

91

La disposizione dell'articolo 18 CDI-H è precisata a numero 4 del Protocollo: il termine «pensioni» include quindi anche le prestazioni in capitale. Per la Svizzera l'articolo 18 CDI-H si applica alle prestazioni del secondo e del terzo pilastro.

Art. 23

Evitare le doppie imposizioni

La disposizione corrisponde a livello materiale alla Convenzione del 1981, tuttavia è stata scritta secondo il testo attuale del Modello OCSE. L'Ungheria e la Svizzera evitano la doppia imposizione applicando il metodo dell'esenzione con riserva della progressione. Il metodo del computo è applicato soltanto ai dividendi.

Art. 26

Scambio di informazioni

La CDI-H contiene una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti dell'articolo 26 CDI-H e della relativa disposizione del Protocollo (n 6).

Come nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione che la Svizzera ha concluso con altri Stati e nel Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica all'insieme delle imposte. Il suo campo di applicazione non si limita dunque soltanto alle imposte considerate dalla Convenzione.

La Svizzera non accorda assistenza amministrativa all'Ungheria, se la domanda di assistenza amministrativa si fonda su dati acquisiti illegalmente. Questa posizione è stata comunicata alla delegazione ungherese durante i negoziati.

Le disposizioni del Protocollo precisano l'articolo 26 della Convenzione (n.6).

Questo numero disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazione (lett. b). È necessaria in particolare l'identificazione del contribuente interessato e, se sono noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es.

una banca) del detentore presunto delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni non devo essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c).

Secondo lo standard internazionale lo scambio d'informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Secondo la CDI-H la Svizzera potrà rispondere a tali domande.

Fornendo indicazioni concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone interessate, lo Stato richiedente soddisfa il requisito dell'identificazione delle persone interessate dalla domanda (lett. b). Tale interpretazione segue la regola d'interpretazione (lett. c in combinato disposto con lett. b in fine), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza
amministrativa fiscale (RS 672.5) costituisce la base legale di diritto interno necessaria per poter rispondere alle domande concernenti un gruppo di contribuenti.

La nuova disposizione si applica agli l'anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore della Convenzione, o dopo questa data.

92

Art. 28

Entrata in vigore

Le disposizioni della CDI-H si applicano alle imposte alla fonte e agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente all'entrata in vigore della convenzione, o dopo questa data. Ciò è applicabile anche alle disposizioni relative allo scambio di informazioni.

La Convenzione del 1981 viene abrogata alla data in cui la CDI-H entra in vigore.

Essa resta tuttavia applicabile agli anni e periodi fiscali che prendono fine prima della data alla quale la CDI-H entra in vigore.

N. 3 del Protocollo (ad art. 10, 11, 12 e 13 par. 4 lett. b) Il numero 3 del Protocollo prevede una disposizione contro gli abusi. Quest'ultima è volta a impedire che i vantaggi della CDI-H vadano a beneficio di una o più persone che organizzano operazioni con lo scopo precipuo di ottenere tali vantaggi. La prevista disposizione è conforme all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito e alla sua prassi volta a evitare l'uso illegittimo di convenzioni.

Su richiesta dell'Ungheria, la disposizione contro gli abusi non si applica soltanto in relazione alle disposizioni sui dividendi, gli interessi e i canoni, ma anche in relazione alla disposizione d'eccezione concernente l'alienazione di azioni di una società, in cui gli attivi sono per oltre il 50 per cento costituiti da beni immobiliari in cui la società esercita un'attività commerciale (art. 13 par. 4 lett. b). Secondo l'Ungheria questa disposizione potrebbe permettere a un'impresa di adibire una parte dei suoi beni immobiliari ad uso commerciale proprio, e quindi di applicare questa disposizione a tutti gli immobili. La disposizione contro gli abusi deve impedire questo tipo di fattispecie. La Svizzera considera che in questi casi l'eccezione prevista si applica soltanto alle parti effettivamente adibite all'uso commerciale.

N. 5 del Protocollo (ad art. 25) L'Ungheria si impegna ad avviare negoziati con la Svizzera per inserire una clausola arbitrale nella CDI-H, se dovesse concordare una clausola arbitrale in una Convenzione per evitare la doppia imposizione con uno Stato terzo (n. 5 del Protocollo).

Questa clausola garantisce che in questo ambito la Svizzera sarà trattata allo stesso modo degli altri Stati partner dell'Ungheria.

Scambio di lettere L'Ungheria aveva espresso il desiderio di introdurre una clausola nel
Protocollo secondo la quale, in caso di contraddizione tra le disposizioni della CDI-H e gli obblighi derivanti dalla legislazione UE per l'Ungheria, il diritto dell'UE avrebbe avuto la precedenza sulla Convenzione. Poiché la Svizzera non può adottare una tale disposizione visto che non è membro dell'UE, ma che tuttavia per l'Ungheria era necessario un chiarimento, le delegazioni si sono accordate per effettuare uno scambio di lettere. Questo permette all'Ungheria di chiedere espressamente l'avvio di negoziati per modificare la CDI-H in caso di incompatibilità della stessa con i suoi obblighi di Stato membro dell'UE. Lo scambio di lettere non va oltre la possibilità di chiedere la revisione di una convenzione senza un corrispondente chiarimento.

93

5

Ripercussioni finanziarie

L'esenzione dall'imposta alla fonte dei dividendi provenienti da partecipazioni determinanti e dei dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali comporta in linea di principio perdite fiscali. Lo stesso vale anche per la soppressione dell'imposta alla fonte sugli interessi. Tuttavia, queste misure migliorano l'attrattività della piazza economica e comportano quindi ulteriori entrate fiscali.

Maggiori entrate sono attese anche dall'aumento generale dell'aliquota residua di imposizione sui dividendi. Non esistono stime concernenti le perdite e le entrate fiscali in questo ambito.

La presente Convenzione può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

I Cantoni e le cerchie interessate dell'economia hanno accolto positivamente la CDI-H. Essa contribuisce nel suo insieme al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, sostenendo in questo modo gli scopi principali della politica commerciale estera della Svizzera.

6

Costituzionalità

La CDI-H si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la CDI-H. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale nonché quelli che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al Modello OCSE costituisce un'importante novità della politica svizzera in materia di convenzioni contro la doppia imposizione. La CDI-H contiene dunque disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Ungheria per evitare le doppie imposizioni sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

94