Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)», depositata il 15 maggio 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20143, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 15 maggio 2013 «Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 89a

Efficienza elettrica

La Confederazione definisce gli obiettivi per il miglioramento sostanziale dell'efficienza elettrica.

1

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.

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1 2 3

RS 101 FF 2013 3251 FF 2014 2185

2013-2996

2203

Iniziativa popolare «Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 94 9. Disposizione transitoria dell'art. 89a (Efficienza elettrica) L'efficienza elettrica deve essere aumentata entro il 2035 in modo che in tale anno il consumo elettrico finale annuo non superi il livello del 2011. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.

1

Il Consiglio federale adegua il limite massimo e gli obiettivi intermedi se si rilevano differenze considerevoli rispetto allo scenario «Nuova politica energetica» previsto dal rapporto «Basi per la strategia energetica del Consiglio federale; primavera 2011. Aggiornamento delle Prospettive energetiche 2035 (modelli di economia energetica)»5 in relazione:

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a.

all'evoluzione demografica;

b.

all'impiego di elettricitą in sostituzione di vettori energetici fossili, sempre che si basino sulla migliore tecnica disponibile.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4 5

La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarą stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione.

Ufficio federale dell'energia (ed.): «Basi per la strategia energetica del Consiglio federale; primavera 2011. Aggiornamento delle Prospettive energetiche 2035 (modelli di economia energetica)», Berna, 25 maggio 2011 (disponibile soltanto in tedesco, con riassunto in italiano). Scaricabile dal seguente sito Internet: www.bfe.admin.ch/strategiaenergetica2050 > Basi (stato: 9 luglio 2012).

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