Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)», depositata il 6 settembre 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20143, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)», depositata il 6 settembre 2012 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 94a (nuovo)

Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni operano a favore di un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse. Promuovono la chiusura del ciclo della materia e provvedono affinché le attività economiche non pregiudichino il potenziale delle risorse naturali, evitando il più possibile i pericoli e i danni all'ambiente.

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2 Per attuare i principi di cui al capoverso 1, la Confederazione fissa obiettivi a medio e lungo termine. All'inizio di ogni legislatura redige un rapporto sul grado di raggiungimento di tali obiettivi. Nel caso in cui essi non vengano raggiunti, nell'ambito delle loro competenze la Confederazione, i Cantoni e i Comuni adottano misure supplementari o rafforzano quelle esistenti.

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RS 101 FF 2012 7435 FF 2014 1627 RS 101

2013-2983

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Iniziativa popolare federale « Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)». DF

Per promuovere un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse, la Confederazione può segnatamente:

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a.

promuovere la ricerca, l'innovazione e la commercializzazione di beni e servizi, nonché le sinergie fra attività economiche;

b.

emanare prescrizioni sui processi di produzione, sui prodotti e sui rifiuti, nonché sugli acquisti pubblici;

c.

adottare misure di natura fiscale o budgetaria; in particolare può istituire incentivi fiscali positivi e prelevare sul consumo delle risorse naturali un'imposta di incentivazione a destinazione vincolata o senza incidenza sul bilancio.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)5 8. Disposizione transitoria dell'art. 94a (Economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse) Entro il 2050 l'«impronta ecologica» della Svizzera viene ridotta in modo tale che, rapportata alla popolazione mondiale, non superi l'equivalente di un pianeta Terra.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Il numero definitivo di questa disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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