Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni del 30 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni del 25 ottobre 2013 viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione dei Cantoni del Vallese e di Ginevra.

1

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che

2

1 2 3 4

a.

installano impianti elettrici e/o impianti di telecomunicazione/impianti tecnici di comunicazione e/o

b.

realizzano altre installazioni assoggettate alla legge federale sugli impianti elettrici3 e all'ordinanza sugli impianti a bassa tensione4 e/o

c.

svolgono altre attività in rapporto con gli impianti elettrici: ­ la realizzazione di tracciati; ­ l'esecuzione di scanalature; ­ la realizzazione di linee pneumatiche o idrauliche nel settore MSR; ­ la realizzazione di impianti EED, IT e a fibre ottiche;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)

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­

la realizzazione della componente elettrici di impianti fotovoltaici fino al punto di alimentazione della rete a bassa tensione.

Fanno eccezione: a.

i familiari dei datori di lavoro conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro5;

b.

i quadri, nella misura in cui siano responsabili del personale;

c.

i lavoratori che effettuano prevalentemente lavori di tipo amministrativo, come corrispondenza, contabilità salari, contabilità e servizio del personale, oppure che lavorano nei negozi;

d.

i lavoratori che svolgono prevalentemente attività nell'ambito della pianificazione, della progettazione, della calcolazione e delle offerte;

e.

gli apprendisti.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera6 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza7 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

3

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'utilizzo dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 19) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO il conto annuale, nonché il preventivo per l'anno successivo al conto annuale presentato. Il conto annuale va corredato dal rapporto di revisione, nonché da ulteriori documenti richiesti nel singolo caso dalla Direzione della SECO. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

5 6 7

RS 822.11 RS 823.20 ODist; RS 823.201

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Art. 5 Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2014 ed è valido sino al 30 giugno 2019.

30 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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