Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Progetto

(LOTC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 ottobre 20141; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Germanier, Bertschy, Birrer-Heimo, Caroni, Jans, Kiener Nellen, Maier Thomas, Noser, Pardini) Non entrare in materia I La legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue: Art. 16a cpv. 2 lett. dbis 2

Il capoverso 1 non si applica a: dbis. derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari;

Cap. 3a sez. 2 (art. 16c e 16d) Abrogata Art. 16e cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 6, 28a e 31 cpv. 2 lett. b Abrogati Art. 31a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le decisioni di portata generale emanate per l'immissione in commercio di derrate alimentari in virtù dell'articolo 16d capoverso 2 del diritto anteriore restano valide sino al ... (2 anni dall'entrata in vigore della modifica del ...).

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FF 2014 8347 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 946.51

2014-2982

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Ostacoli tecnici al commercio. LF

Le derrate alimentari che potevano essere immesse in commercio in virtù di una decisione di portata generale secondo il diritto anteriore possono essere consegnate ai consumatori, allo scadere della validità della decisione di portata generale, fino a esaurimento delle scorte.

2

Se il controllo secondo l'articolo 20 capoverso 3 concerne una derrata alimentare secondo il capoverso 2 e la protezione della popolazione rende necessario revocare un'autorizzazione, l'organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all'USAV.

3

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente contravviene alle condizioni o agli oneri cui è vincolata un'autorizzazione di una derrata alimentare emanata sotto forma di una decisione di portata generale secondo il capoverso 1.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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