Termine per la raccolta delle firme: 4 agosto 2015

Iniziativa popolare federale «Per la sicurezza alimentare» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la sicurezza alimentare», presentata il 17 gennaio 2014; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la sicurezza alimentare», presentata il 17 gennaio 2014, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Ritter Markus, Krans 4, 9450 Altstätten 2. Bourgeois Jacques, Rte de l'Otierdo 39, 1754 Avry 3. Glauser Fritz, Rte de Villarimboud 27, 1553 Châtonnaye 4. Frei Hans, Lindenhof, 8105 Watt 5. Bühler Christine, Les Cerisiers, 2710 Tavannes 6. Joder Rudolf, Riedlistrasse 27a, 3123 Belp 7. Graber Samuel, Reust 65, 3623 Horrenbach 8. Walter Hansjörg, Greuthof, 9545 Wängi 9. Bossi Emilio, Azienda Agricola, 6775 Ambrì 10. Giroud Willy, Chemin de la Praille 17, 1920 Martigny

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2014-0144

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Iniziativa popolare federale

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Hassler Hansjörg, Cultira, 7433 Donat Hausammann Markus, Hauptstrasse 170, 8585 Langrickenbach Kern Hanspeter, Dorfstrasse 61, 8454 Buchberg Kolly Olivier, Rte de la Scie 16, 1669 Albeuve Lütolf Jakob, Föhrenhof, 6242 Wauwil Maigre Dominique, Rte de Soral 99, 1233 Bernex Murer Josef, Inkenberg, 6340 Baar Nicod-Etter Bernard, Rte de Vuarennes 10, 1523 Granges-près-Marnand Pellaux Yves, Rue de la poste 1, 1405 Pomy Peter Liselotte, Dorfstrasse 6, 8546 Kefikon Roy Anne, Rue des Planchettes 67, 2900 Porrentruy Rüegsegger Hans Jörg, Oechtlenweg 2, 3132 Riggisberg Schneider Urs, Thurtalstrasse 6, 8514 Amlikon-Bissegg Stricker Alfred, Reute 77, 9063 Stein Villiger-Matter Andreas, Holderstock, 5643 Sins Vögtli Andreas, Liestalerstrasse 21, 4413 Büren Willener Walter, Ch. des Abbesses 35, 2012 Auvernier

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la sicurezza alimentare» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Per la sicurezza alimentare», Unione svizzera dei contadini, Belpstrasse 26, 3007 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 4 febbraio 2014.

21 gennaio 2014

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per la sicurezza alimentare» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 104a

Sicurezza alimentare

La Confederazione rafforza l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile; a questo scopo adotta misure efficaci in particolare contro la perdita di terre coltive, incluse le superfici d'estivazione, e volte ad attuare una strategia in materia di qualità.

1

La Confederazione provvede affinché l'onere amministrativo nell'agricoltura sia contenuto e affinché siano garantite la certezza del diritto e un'adeguata sicurezza degli investimenti.

2

Art. 197 n. 115 11. Disposizione transitoria dell'art. 104a (Sicurezza alimentare) Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale pertinenti disposizioni legali al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo 104a da parte di Popolo e Cantoni.

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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