Progetto 2 Proposte del Consiglio federale Disegno relative al disegno di legge oggetto del progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (Organizzazione e attività accessorie della Suva)

Sostituzione di espressioni, cpv. 2 In tutto il testo della legge, le espressioni «consiglio di vigilanza» e «consiglio d'amministrazione» sono sostituite con le espressioni «consiglio della Suva» e «comitato del consiglio della Suva».

2

Art. 61 cpv. 1 e 3 La «Suva» è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e ha sede a Lucerna. La Suva va iscritta nel registro di commercio.

1

La Suva soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione della Suva nonché il rapporto annuale e il conto annuale devono essere approvati dal Consiglio federale.

3

Art. 62

Organi

Gli organi della Suva sono: a.

il consiglio della Suva;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 63 cpv. 1, 2, 2bis, 4 e 5 1

Il consiglio della Suva si compone di: a.

16 rappresentanti dei lavoratori assicurati presso la Suva;

b.

16 rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;

c.

8 rappresentanti della Confederazione.

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio della Suva per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e del sesso. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio della Suva. Il

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Consiglio federale può in qualunque momento revocare membri del consiglio della Suva per gravi motivi.

L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio della Suva e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio della Suva.

2bis

Il consiglio della Suva provvede alla propria costituzione e nomina il presidente e due vicepresidenti come anche i suoi comitati, segnatamente il comitato del consiglio della Suva. I suoi compiti sono particolarmente i seguenti:

4

a.

definire gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale della Suva;

b.

adottare il regolamento sull'organizzazione e trasmetterlo per approvazione al Consiglio federale;

c.

emanare il regolamento del personale;

d.

approvare le basi contabili e stabilire le tariffe dei premi;

e.

nominare e revocare l'ufficio di revisione;

f.

adottare il rapporto annuale e il conto annuale e trasmetterli per approvazione al Consiglio federale nonché decidere sull'impiego delle eccedenze di ricavi;

g.

nominare e revocare i membri della direzione e il suo presidente;

h.

adottare il preventivo per le spese d'esercizio, il piano finanziario e l'organizzazione della contabilità;

i.

organizzare la revisione interna nonché nominare, sorvegliare e revocare l'attuario responsabile;

k.

esercitare la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, in particolare per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti nonché sulla conduzione aziendale;

l.

garantire un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriati;

m. dare scarico alla direzione.

Il comitato del consiglio della SUVA prepara gli affari all'attenzione del consiglio della Suva. Il consiglio della Suva può delegare al comitato del consiglio della Suva nel regolamento sull'organizzazione la determinazione delle tariffe dei premi secondo capoverso 4 lettera d nonché i compiti secondo capoverso 4 lettere g­m. Per il resto i compiti del consiglio della Suva non sono delegabili.

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Art. 63a Abrogato 1

RS 172.220.1

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Art. 64 cpv. 2, primo periodo 2

I membri della direzione non possono appartenere al consiglio della Suva.

Art. 64a

Obbligo di diligenza e fedeltà

I membri del consiglio della Suva e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi della Suva in buona fede. Il consiglio della Suva adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi e impedire conflitti d'interesse.

1

Nell'ambito dell'obbligo di diligenza e fedeltà tutti i membri degli organi della Suva rivelano le loro relazioni d'interesse nei confronti dell'organo di nomina.

2

Durante la loro permanenza nel consiglio di vigilanza comunicano costantemente eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d'interesse.

3

Il consiglio della Suva informa sulle relazioni d'interesse dei suoi membri nell'ambito del rapporto annuale.

4

Art. 70 cpv. 3 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni alla Suva o a un terzo. Per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a il trasferimento deve essere approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera c deve essere approvato dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

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