Termine di referendum: 25 settembre 2014

Legge federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20121, decreta: I La legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria è adottata nella versione qui annessa.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 26 cpv. 1 lett. a nonché cpv. 2 1

Le spese professionali deducibili sono: a.

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi;

Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.

2

1 2

FF 2012 1283 RS 642.11

2011-2608

3491

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese necessarie. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.

1

3. Legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie Ingresso, primo comma visti gli articoli 81, 87 e 87a della Costituzione federale5; Titolo prima dell'art. 48a

Capitolo 5a: Ampliamento dell'infrastruttura Art. 48a

Obiettivi

L'ampliamento dell'infrastruttura persegue i seguenti obiettivi:

3 4 5

a.

traffico viaggiatori: 1. migliorare i collegamenti con le aree metropolitane europee, 2. migliorare i collegamenti tra le aree metropolitane svizzere e al loro interno, 3. migliorare i collegamenti all'interno della rete urbana svizzera e con i centri delle aree metropolitane, 4. ampliare il traffico regionale e il traffico d'agglomerato, 5. migliorare i collegamenti con le regioni di montagna e le regioni turistiche;

b.

traffico merci: 1. trasferire il traffico pesante transalpino dalla strada alla ferrovia, 2. migliorare il traffico interno, nonché il traffico di importazione e di esportazione, 3. migliorare la disponibilità delle tracce.

RS 642.14 RS 742.101 RS 101

3492

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 48b

Programma di sviluppo strategico

L'infrastruttura è ampliata per fasi nell'ambito di un programma di sviluppo strategico.

1

La Confederazione aggiorna periodicamente il programma di sviluppo strategico d'intesa con i Cantoni delle rispettive regioni di pianificazione e con le imprese ferroviarie interessate.

2

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo stato dell'ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di ampliamento pianificata.

3

Art. 48c

Fasi di ampliamento

Gli atti normativi sulle singole fasi di ampliamento sono emanati in forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.

1

Le misure previste nelle fasi di ampliamento si basano su una prova della necessità e su un'analisi dell'offerta effettuata secondo criteri di economia aziendale e macroeconomici.

2

Nei messaggi relativi alle fasi di ampliamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi susseguenti per l'intero sistema ferroviario.

3

In ogni fase di ampliamento è perseguito anche l'obiettivo di assicurare la qualità dell'offerta sulla rete già esistente del traffico a lunga distanza e sono previsti i crediti necessari a tale scopo.

4

Art. 48d

Pianificazione delle fasi di ampliamento

In quanto responsabile del processo, l'UFT dirige e coordina le pianificazioni necessarie per le fasi di ampliamento. Tiene conto delle pianificazioni regionali dei Cantoni e coinvolge le imprese ferroviarie interessate.

1

2 I Cantoni assicurano la pianificazione regionale dell'offerta. A tal fine definiscono regioni di pianificazione adeguate. Le imprese ferroviarie interessate sono coinvolte in modo adeguato.

Art. 48e

Progettazione ed esecuzione delle misure

Le imprese ferroviarie e i terzi incaricati della realizzazione delle misure (società costruttrici) progettano le misure per l'ampliamento dell'infrastruttura, le coordinano con le esigenze del mantenimento della qualità e le eseguono.

1

In tale contesto, tengono costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale ed economica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

2

Art. 48f

Convenzioni di attuazione

La Confederazione conclude convenzioni di attuazione relative alle misure di ampliamento con le imprese ferroviarie o le società costruttrici. In tali convenzioni

1

3493

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

sono stabiliti in dettaglio le misure per le singole tratte e i singoli nodi, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

Se le misure necessitano di interventi subordinati correlati per il mantenimento della qualità, anche questi sono stabiliti nelle convenzioni di attuazione.

2

Le convenzioni sono concluse dal DATEC. Gli adeguamenti di minore entità, in particolare di carattere organizzativo o tecnico, possono essere convenuti dall'UFT.

3

Titolo prima dell'art. 49

Capitolo 6: Finanziamento dell'infrastruttura Sezione 1: In generale Art. 49

Principi

Fatto salvo l'articolo 9b, la Confederazione assume l'onere principale del finanziamento dell'infrastruttura.

1

2

I Cantoni partecipano al finanziamento dell'infrastruttura.

Fatte salve le prestazioni di cui all'articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:

3

a.

assicurano il collegamento capillare;

b.

collegano località che non sono abitate tutto l'anno;

c.

non servono per il trasporto di consistenti quantità di merci.

Art. 51

Convenzioni sulle prestazioni

La Confederazione, rappresentata dall'UFT, e le imprese ferroviarie concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni sono anticipatamente convenuti l'offerta di prestazioni nonché le indennità e i mutui previsti nel settore dell'infrastruttura sulla scorta delle priorità in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei conti di previsione delle imprese.

1

2 Se il mantenimento della qualità necessita di misure di ampliamento subordinate, anche queste sono stabilite nella convenzione sulle prestazioni.

Le indennità e i mutui servono in primo luogo a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica. In tale contesto sono in particolare considerati:

3

a.

i collegamenti basilari adeguati;

b.

gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;

c.

gli imperativi della politica di assetto del territorio e d'agglomerato;

d.

gli imperativi della protezione dell'ambiente.

3494

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 51a

Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni

Se l'UFT e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione sulle prestazioni o sulla sua applicazione, la decisione spetta al DATEC.

1

Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:

2

3

a.

la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.

Art. 51b

Modalità di finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità

I costi pianificati e non coperti per l'esercizio e il mantenimento della qualità, compresi gli ammortamenti e i costi d'investimento non attivabili, sono finanziati mediante indennità.

1

Gli investimenti che superano i mezzi finanziari destinati all'ammortamento e le riserve di liquidità disponibili sono finanziati con mutui senza interessi e rimborsabili condizionalmente. Se i mezzi finanziari destinati all'ammortamento superano gli investimenti, i mutui in corso rimborsabili condizionalmente devono essere rimborsati al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria conformemente alla legge del 21 giugno 20136 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria o compensati con le altre prestazioni di tale Fondo.

2

I mutui rimborsabili condizionalmente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui se vi rinuncia pure il Cantone o a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.

3

Art. 56 Abrogato Art. 57

Partecipazione dei Cantoni al finanziamento

I Cantoni versano un contributo di 500 milioni all'anno al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria per finanziare i costi dell'infrastruttura.

1

La partecipazione di ogni Cantone è determinata dalle prestazioni di traffico regionale ordinate alle imprese ferroviarie (viaggiatori-chilometri e treni-chilometri) secondo la chiave di ripartizione intercantonale7.

2

6 7

RS ...; FF 2014 3491 3500 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

3495

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Il Consiglio federale disciplina i particolari per via d'ordinanza, dopo aver consultato i Cantoni.

3

Titolo prima dell'art. 58

Sezione 2: Finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura Art. 58

Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l'articolo 48c.

1

2 Se singole misure subiscono ritardi, i crediti d'impegno previsti per le stesse possono, qualora non siano esauriti, essere destinati alla realizzazione di altre misure la cui pianificazione è prevista da un decreto federale.

3

Il Consiglio federale stabilisce le misure da realizzare secondo il capoverso 2.

Art. 58a

Modalità di finanziamento dell'ampliamento

La Confederazione, mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

1

2

I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di attuazione di cui all'articolo 48f.

Art. 58b

Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte di terzi

I Cantoni e altri terzi possono finanziare misure supplementari o alternative se queste possono essere integrate nel programma di sviluppo strategico.

1

2

Essi assumono: a.

in caso di misure supplementari: tutti i costi;

b.

in caso di misure alternative: la differenza tra i costi delle misure previste dalla Confederazione e quelle da loro previste.

La partecipazione di terzi non deve comportare un onere supplementare per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d'esercizio.

3

La Confederazione conclude con i terzi e le imprese ferroviarie convenzioni concernenti le misure. In tali convenzioni sono stabiliti in dettaglio le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

4

Art. 58c

Prefinanziamento

Le imprese ferroviarie possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure la cui realizzazione o pianificazione è stata decisa dall'Assemblea federale. Tali convenzioni sottostanno all'approvazione dell'UFT.

3496

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 58d

Disposizioni di esecuzione

Il DATEC emana le disposizioni di esecuzione relative alla supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze concernenti le misure approvate.

Art. 58e

Rapporto

Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale in merito al finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura, segnatamente: a.

sullo stato e sul seguito dei lavori;

b.

sulle spese in base ai crediti d'impegno stanziati.

4. Legge federale del 20 marzo 20098 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000.

Art. 4 lett. a n. 2, nonché lett. b n. 2­5, 8, 12 e 13 Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:

8

a.

sulle linee di base della nuova ferrovia transalpina (NFTA): 2. San Gottardo Sud­Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca­Bellinzona­Chiasso,

b.

sulle altre tratte: 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna­Renens, separazione dei flussi di traffico a Renens, potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3. Losanna­Briga­Iselle: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 4. Losanna­Bienne­Olten: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 5. Losanna­Berna: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, 8. Bienne­Delémont­Porrentruy: potenziamento delle capacità, 12. Abrogato 13. regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito,

RS 742.140.2

3497

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 10 Abrogato Art. 12 cpv. 1 e 2 La Confederazione, mediante il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 20139 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

1

2

Abrogato

5. Legge federale del 20 marzo 199810 sulle Ferrovie federali svizzere Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo francese Art. 3 cpv. 4 Abrogato Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3: Obiettivi strategici Art. 7a Abrogato Art. 8 1 Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.

Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici.

Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

2

Art. 20

Finanziamento

Gli investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose.

1

9 10

RS ...; FF 2014 3491 3500 RS 742.31

3498

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Il Consiglio federale fissa negli obiettivi strategici il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena il decreto federale del 20 giugno 201311 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») sarà stato approvato dal Popolo e dai Cantoni.

2

3

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al decreto federale.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 17 giugno 201412 Termine di referendum: 25 settembre 2014

11 12

FF 2014 3511 FF 2014 3491

3499

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Legge federale concernente il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

Allegato

(Legge sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria, LFIF) del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87a della Costituzione federale13 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 201214, decreta: Art. 1

Fondo

Il Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

1

La legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

2

Art. 2

Contabilità del Fondo

1

La contabilità del Fondo si compone di un conto economico e di un bilancio.

2

Il conto economico contempla almeno:

3

a.

come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. l'attivazione di mutui, 3. gli interessi attivi sui mutui;

b.

come spese: 1. i prelievi per l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché per i corrispondenti mandati di ricerca, 2. i rimborsi dell'anticipo, 3. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo, 4. gli ammortamenti degli attivi.

Il bilancio comprende l'insieme degli attivi e degli impegni.

13 14 15

RS 101; FF 2013 4003 FF 2012 1283 RS 611.0

3500

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 3 1

Conferimenti

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei singoli versamenti attribuiti al Fondo.

Gli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 Cost.16 si basano sui prezzi del 2014. Sono adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

2

Art. 4

Prelievi

L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti: 1

a.

esercizio e mantenimento della qualità;

b.

ampliamento;

c.

mandati di ricerca.

I prelievi devono garantire prioritariamente il fabbisogno per l'esercizio e il mantenimento della qualità.

2

Se i lavori avanzano più rapidamente del previsto e il livello dei costi è conforme alla pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il credito a preventivo annuale stanziato per l'ampliamento di cui al capoverso 1 lettera b.

3

Art. 5

Limite di spesa

Per i prelievi di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a, l'Assemblea federale stabilisce di volta in volta un limite di spesa quadriennale.

1

Nell'ambito del messaggio concernente il limite di spesa, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sullo stato degli impianti e sul grado di utilizzo dell'infrastruttura.

2

Art. 6

Crediti d'impegno

I crediti d'impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall'articolo 58 della legge federale del 20 dicembre 195717 sulle ferrovie.

Art. 7

Indebitamento, riserva e remunerazione

1

Il Fondo non può indebitarsi oltre l'ammontare dell'anticipo.

2

Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

3

L'avere non è remunerato.

16 17

RS 101; FF 2013 4003 RS 742.101

3501

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria. LF

Art. 8

Approvazione dei conti e pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente per approvazione la contabilità del Fondo all'Assemblea federale.

1

Stabilisce per il Fondo una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l'Assemblea federale, in margine al preventivo del Fondo.

2

Art. 9

Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 199818 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è abrogata.

Art. 10

Scioglimento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Con l'entrata in vigore del decreto federale del 20 giugno 201319 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»), il Fondo si assume tutti gli attivi e i passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari.

1

Contemporaneamente il Fondo si assume i mutui concessi a carico del bilancio ordinario della Confederazione per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria.

2

Art. 11

Estinzione dell'anticipo

A partire al più tardi dal 1° gennaio 2019 e sino alla completa estinzione dell'anticipo, nel preventivo e nella pianificazione finanziaria del Fondo sono destinati alla rimunerazione e al rimborso dell'anticipo almeno il 50 per cento dei conferimenti di cui all'articolo 87a capoverso 2 lettera a Cost.20 nonché i conferimenti di cui all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 Cost.

1

2 Sull'anticipo sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L'Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

18 19 20

RU 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017 FF 2014 3507 RS 101; FF 2013 4003

3502