Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di «Dublino/Eurodac») del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142, decreta: Art. 1 1 Lo scambio di note del 14 agosto 20133 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

2

Art. 2 Le leggi federali seguenti sono adottate nella versione qui allegata:

1 2 3 4 5 6

1.

modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri;

2.

modifica della legge del 26 giugno 19986 sull'asilo.

RS 101 FF 2014 2411 RS ...; FF 2014 2477 RS 0.142.392.68 RS 142.20 RS 142.31

2013-1941

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Approvazione del regolamento (UE) n. 603/2013. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'articolo 2.

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr) Art. 111d cpv. 5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

5

a.

uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

b.

organizzazioni internazionali;

c.

soggetti di diritto privato.

Art. 111i I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che: 1

2

a.

entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

b.

non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento.

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti: a.

il luogo e la data del fermo in Svizzera;

b.

il sesso della persona fermata;

c.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

d.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

e.

la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;

f.

il codice d'identificazione dell'operatore.

I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l'interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

2bis

Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che

2ter

7

RS 142.20

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il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

2quater Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie in vista di garantire il funzionamento del sistema.

3 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 3 sono trasmessi all'UFM, che li inoltra al sistema centrale.

4

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura del sistema centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'UFM chiede senza indugio al sistema centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

5

a.

ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

b.

ha lasciato il territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

c.

ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

Le procedure di cui ai capoversi 1­5 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi8.

6

2. Legge del 26 giugno 19989 sull'asilo (LAsi) Art. 102abis cpv. 2 e 3 Trasmette i seguenti dati al sistema centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda:

2

8 9

a.

il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;

b.

il sesso della persona richiedente;

c.

le impronte digitali rilevate conformemente all'articolo 99 capoverso 1;

d.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

e.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

RS 142.31 RS 142.31

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f.

la data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

g.

il codice d'identificazione dell'operatore.

Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

2bis

Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie in vista di garantire il funzionamento del sistema.

2ter

2quater

L'UFM trasmette parimenti i seguenti dati al sistema centrale:

a.

se lo straniero è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/201310: la data dell'arrivo in Svizzera;

b.

se lo straniero è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013: la data dell'arrivo in Svizzera;

c.

se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati vincolati a un accordo d'associazione alla normativa Dublino: la data della partenza;

d.

se l'allontanamento è eseguito con successo: la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati vincolati a un accordo d'associazione alla normativa Dublino;

e.

se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) n. 604/2013 la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda: la data di tale decisione.

I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato all'UFM.

3

Art. 102ater

Verifica delle impronte digitali Eurodac

Un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac.

1

2

L'UFM definisce le qualifiche di cui deve disporre l'esperto in dattiloscopia.

10

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 22 cpv. 1ter.

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Art. 102c cpv. 5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

5

a.

uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

b.

organizzazioni internazionali;

c.

soggetti di diritto privato.

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