Scambio di note del ...

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

Traduzione2 Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles, ...

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea Direzione generale D Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 16 ottobre 2013, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

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FF 2014 2967 Dal testo originale inglese.

RS 0.362.31

2013-2624

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Sviluppo dell'acquis di Schengen.

Recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013

Documento del Consiglio: PE/CONS 30/13 SCHENGEN 16 SCH-EVAL 82 FRONT 61 COMIX 334 CODEC 1216 Data d'approvazione: 8 ottobre 2013»4 Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 16 ottobre 2013 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

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Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, versione della GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

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