Termine di referendum: 10 luglio 2014

Decreto federale che approva il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Protocollo di Nagoya) e lo traspone nel diritto svizzero (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio) del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20132, decreta: Art. 1 Il Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20103 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è adottata nella versione qui allegata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

Art. 4 Gli articoli 1, frase introduttiva e lettera dbis, 23n-23q, 24a capoverso 2, 24h capoverso 3 e 25d della modifica della LPN entrano in vigore simultaneamente all'entrata in vigore per la Svizzera del Protocollo di Nagoya secondo l'articolo 33 di detto Protocollo.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2013 2531 RS ...; FF 2013 2583 RS 451

2013-0832

2653

Protocollo di Nagoya. DF

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni della modifica della LPN.

2

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 1° aprile 20145 Termine di referendum: 10 luglio 2014

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FF 2014 2653

2654

Protocollo di Nagoya. DF

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Allegato (art. 2)

(LPN) Modifica del 21 marzo 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 aprile 20136, decreta: La legge federale del 1° luglio 19667 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale8; in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20109 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya); visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 196510, Art. 1, frase introduttiva e lett. dbis La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 25 della Costituzione federale, intesa a: dbis. promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche; Art. 3 cpv. 4 Abrogato

6 7 8 9 10

FF 2013 2531 RS 451 RS 101 RS ...; FF 2013 2583 FF 1965 III 77

2655

Protocollo di Nagoya. DF

Art. 7 cpv. 1 Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

1

Art. 23j cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell'art. 23n

Capo 3c: Risorse genetiche Art. 23n Obbligo di diligenza

Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione (utente) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

1

2

a.

l'accesso alle risorse genetiche sia avvenuto legalmente; e

b.

siano state stabilite di comune accordo condizioni per la giusta ed equa condivisione di questi benefici.

Non sottostanno all'obbligo di diligenza le risorse genetiche: a.

che provengono da un Paese che non è Parte del Protocollo;

b.

che provengono da un Paese che non prevede norme nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici;

c.

che provengono da un territorio situato al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del Protocollo;

d.

la cui utilizzazione specifica sottostà a uno strumento internazionale specifico secondo l'articolo 4 del Protocollo;

e.

che sono risorse genetiche umane;

f.

che in quanto merci o beni di consumo non sono utilizzate come risorse genetiche ai sensi del Protocollo.

Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

3

2656

Protocollo di Nagoya. DF

L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se, conformemente al Protocollo, è in accordo con le norme nazionali relative all'accesso e alla condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che mette a disposizione la risorsa.

4

Se i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono soddisfatti, l'utente deve provvedere al loro adempimento a posteriori oppure rinunciare a utilizzare le risorse genetiche in questione o a trarre direttamente benefici dalla loro utilizzazione. Il Consiglio federale può prevedere che in situazioni d'emergenza i requisiti relativi alle risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi possono essere adempiuti in un secondo tempo.

5

Il Consiglio federale definisce le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e trasmesse agli utenti successivi.

6

Art. 23o Obbligo di notifica

Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di messa in commercio oppure, se non è necessaria un'autorizzazione, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull'utilizzazione di risorse genetiche.

1

Le informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere trasmesse al Centro di scambio d'informazioni di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti delle Parti del Protocollo. Il nome della persona notificante, il prodotto da commercializzare, la risorsa genetica utilizzata, il momento dell'accesso alla stessa, nonché la sua fonte sono consultabili pubblicamente.

2

Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica del rispetto dell'obbligo di notifica. Può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

3

Art. 23p Conoscenze tradizionali

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e detenute dalle comunità indigene e locali, per quanto tali conoscenze non siano già di dominio pubblico.

Art. 23q Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un'autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

Risorse genetiche 1 in Svizzera

2657

Protocollo di Nagoya. DF

La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

2

Art. 24a cpv. 2 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 23o o in merito fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

2

Titolo prima dell'art. 24f

Capo 5: Esecuzione, organizzazione e informazione Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni

I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto questa non deleghi l'esecuzione alla Confederazione. Emanano le disposizioni necessarie.

Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione

1

Competenze esecutive della Confederazione

1

Art. 24g La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

Coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

2

Art. 24h L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale delle strade e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Se la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

2

La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n-23q); per determinati compiti parziali può far capo ai Cantoni.

3

Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

4

11

RS 172.010

2658

Protocollo di Nagoya. DF

Art. 25d Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2014

Gli articoli 23n e 23o si applicano ai fatti in relazione a un accesso a risorse genetiche avvenuto dopo la loro entrata in vigore.

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Protocollo di Nagoya. DF

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