Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote) del 20 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote), conformemente al regolamento del 21 novembre 20112 in allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

20 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Il testo del presente regolamento è pubblicato parimenti nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 243 del 16 dicembre 2014.

2014-2493

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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

Allegato (art. 1)

Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Il presente regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale dell'associazione 2ruote Svizzera (associazione delle aziende che operano nel settore delle due ruote) denominato «Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote» (in seguito «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo intende promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore delle due ruote.

1

Le aziende affiliate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo quanto disposto nella sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono le prestazioni tipiche del settore delle due ruote e svolgono le seguenti attività:

1

a.

3

commercio di veicoli con al massimo due ruote, dei relativi pezzi di ricambio, accessori o del relativo abbigliamento;

RS 412.10

8154

Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

b.

manutenzione, riparazione e trasformazione di veicoli con al massimo due ruote.

Il fondo è valido anche per le seguenti aziende o parti di aziende, che forniscono prestazioni secondo il capoverso 1:

2

a.

commercio occasionale (serale o nei fine settimana) e officine di riparazione che esercitano una tale attività a titolo accessorio;

b.

programmi di integrazione del lavoro che comprendono una sezione per le due ruote;

c.

velostazioni sorvegliate con officina.

Il fondo è valido per le aziende del commercio al dettaglio unicamente se il relativo stabilimento d'impresa fornisce prestazioni secondo il capoverso 1 lettera b.

3

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui operano persone che svolgono attività tipiche del settore conformemente ai seguenti titoli professionali tutelati da 2ruote Svizzera: a.

persone con titolo riconosciuto di una formazione professionale di base come: 1. meccanico di biciclette (m/f) AFC; 2. meccanico di motoleggere e di biciclette (m/f) AFC; 3. meccanico di motoveicoli (m/f) AFC; 4. meccanico di cicli (biciclette) (m/f); 5. meccanico di cicli (motoleggere) (m/f); 6. meccanico di biciclette e ciclomotori (m/f); 7. meccanico di motoveicoli (m/f);

b.

persone con titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore come: 1. maestro meccanico di biciclette (m/f); 2. maestro meccanico di cicli e motocicli (m/f);

c.

persone senza titolo di cui alle lettere a e b, nonché persone con formazione empirica che forniscono prestazioni secondo l'articolo 4 capoverso 1.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei tre campi d'applicazione del fondo territoriale, aziendale e personale.

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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel settore della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce a finanziare in particolare le seguenti prestazioni:

1

a.

sviluppo professionale: 1. sviluppo e mantenimento della formazione professionale di base; in particolare: ­ sviluppo e mantenimento di ordinanze sulle formazioni professionali e di piani di formazione con le relative traduzioni; ­ documentazioni specifiche per persone in formazione; ­ sviluppo e valutazione degli esami; ­ formazione degli esperti; ­ cerimonie di consegna dei diplomi; ­ organizzazione dei campionati professionali nazionali; ­ organizzazione e partecipazione a campionati professionali internazionali; 2. sviluppo e mantenimento della formazione professionale superiore, in particolare: ­ sviluppo dei regolamenti d'esame; ­ sviluppo degli esami; ­ formazione degli esperti; ­ svolgimento degli esami; ­ cerimonie di consegna dei diplomi, omaggi;

b.

corsi interaziendali: 1. definizione dei regolamenti e dei programmi quadro; 2. preparazione di documenti e materiali didattici; 3. formazione degli istruttori; 4. indennizzo per l'organizzazione dei corsi interaziendali obbligatori;

c.

preparazione alla scelta della professione: 1. allestimento di materiale informativo, cartelloni, DVD; 2. documenti sulla selezione delle persone in formazione; 3. documenti sugli stage d'orientamento nelle aziende di tirocinio; 4. partecipazione a esposizioni, infrastruttura compresa;

d.

formazione continua 1. sviluppo di un'offerta di formazione continua specifica per il settore delle due ruote; 2. assunzione delle spese dei responsabili dei corsi;

8156

Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

e.

amministrazione: copertura degli oneri assunti da 2ruote Svizzera per l'organizzazione, l'amministrazione e il controllo in relazione ai compiti svolti nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua.

Su richiesta della Commissione del fondo, la Commissione amministrativa può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

2

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo ai sensi dell'articolo 5.

1

2 Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare tale dichiarazione, il contributo viene calcolato sulla base di una stima (art. 13 cpv. 2 lett. b).

Art. 9 1

Contributi

I contributi si compongono di: a.

un contributo per azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4:

CHF 200

b.

contributi pro capite secondo l'articolo 5:

CHF 50

2

Anche le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

3

Per le persone in formazione non è dovuto alcun contributo.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, qualora esse siano assoggettate all'assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

5

I contributi devono essere versati annualmente.

Per tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data d'invio della fattura. L'interesse di mora ammonta al 5 per cento a decorrere da tale termine.

Con il secondo sollecito è riscossa un'indennità d'inconvenienza pari a 20 franchi.

6

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla Commissione del fondo.

1

4

RS 831.40

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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni secondo l'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa è l'organo supremo del fondo. In qualità di organo di vigilanza, essa gestisce il fondo dal punto di vista strategico.

1

Essa si compone di sette membri, tra cui membri della direzione di 2ruote Svizzera e rappresentanti delle sue sezioni.

2

3

Essa è eletta dall'Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera.

4

Essa adempie i seguenti compiti non delegabili:

3

5 6

a.

nomina i membri e il presidente della Commissione del fondo;

b.

nomina annualmente l'ufficio di revisione;

c.

designa la segreteria;

d.

approva il rapporto annuo e il conto d'esercizio;

e.

approva il budget;

f.

dà discarico alla Commissione del fondo e alla segreteria;

g.

informa l'Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera;

h.

emana un regolamento esecutivo al regolamento del fondo;

i.

delibera sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo;

j.

formula proposte di modifica del regolamento del fondo secondo la decisione dell'Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera;

k.

nomina il presidente o i presidenti.

Il mandato dura quattro anni.

RS 412.10 RS 412.101

8158

Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

Art. 13

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e si occupa della sua gestione operativa.

1

2

Essa si compone di cinque membri.

3

Essa delibera in materia di:

4

a.

affiliazione di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

Essa sorveglia la segreteria.

Art. 14 1

Segreteria

La segreteria esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

Essa è responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni secondo l'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 15

Conto, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e un proprio centro di costi.

1

Il conto del fondo viene controllato, nell'ambito della revisione annuale del conto di 2ruote Svizzera, da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.

1

Il conto del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati alla SEFRI per conoscenza.

2

7 8

RS 220 RS 412.10

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Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale del settore delle due ruote (FFP 2ruote)

Sezione 6: Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dall'Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera il 21 novembre 2011.

Art. 18

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l'Assemblea dei delegati di 2ruote Svizzera scioglie il fondo con l'approvazione della SEFRI.

1

2

Un eventuale patrimonio residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Aarau, 21 novembre 2011

2ruote Svizzera: P. Sommer Presidente centrale

8160

D. Schärer Segretario centrale