14.084 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura del 12 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-2299

7845

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura. Le modifiche costituzionali concernono ambiti molto diversi e sono conformi al diritto federale: è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Berna: ­

cittadinanza;

nel Cantone di Uri: ­

riforma della struttura municipale;

nel Cantone di Soletta: ­

energie rinnovabili;

nel Cantone di Basilea Città: ­

adeguamenti delle disposizioni riguardanti il diritto di voto al nuovo diritto federale in materia di protezione degli adulti;

­

introduzione, per gli Svizzeri all'estero, del diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

promozione dell'accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica;

nel Cantone di Appenzello Esterno: ­

riforma della direzione dello Stato;

nel Cantone di Appenzello Interno: ­

referendum finanziario;

nel Cantone Ticino: ­

revoca del Municipio;

­

pari opportunità;

7846

­

incompatibilità;

­

divieto di dissimulazione del proprio viso;

­

ineleggibilità e destituzione;

­

ordinamento finanziario;

nel Cantone di Vaud: ­

competenza di esaminare la validità delle iniziative popolari;

­

proroga del termine per la raccolta di firme in caso di referendum;

­

assegnazione dei posti vacanti nel Consiglio di Stato;

­

nuova organizzazione della Corte dei Conti;

nel Cantone del Giura: ­

procedura di creazione di un nuovo Cantone.

Le modifiche sono conformi al diritto federale; la garanzia federale deve dunque essere conferita.

7847

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Berna

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 24 novembre 2013

Nella votazione popolare cantonale del 24 novembre 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Berna hanno approvato la modifica dell'articolo 7 capoverso 1 e i nuovi capoversi 3 e 4 dell'articolo 7 della Costituzione cantonale del 6 giugno 19931 (Cost./BE) con 203 929 voti favorevoli e 161 358 voti contrari. Con lettera dell'11 dicembre 2013 il Consiglio di Stato del Cantone di Berna ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Cittadinanza

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 7 cpv. 1 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale.

Art. 7 cpv. 1, 3 e 4 1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.

3 Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: a. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; b. beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; c. non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; d. non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; e. non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.

4 Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.

La nuova disposizione completa l'ordinamento della Cost./BE in materia di cittadinanza introducendo principi che si oppongono all'acquisizione della cittadinanza.

Inoltre specifica che non esiste alcun diritto alla naturalizzazione.

1

RS 131.212

7848

Secondo l'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale2 (Cost.) il disciplinamento dell'acquisizione e della perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, nonché della perdita della cittadinanza per altri motivi e la reintegrazione nella medesima sono di competenza della Confederazione e sono disciplinate in maniera esaustiva dalla legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza (LCit). Per quel che riguarda l'acquisizione ordinaria della cittadinanza, la competenza della Confederazione si limita ad emanare prescrizioni minime e a rilasciare il relativo permesso (art. 38 cpv. 2 Cost.). I Cantoni sono competenti per le rimanenti decisioni in materia di naturalizzazione e possono anche subordinare l'acquisizione della cittadinanza a ulteriori condizioni.

Il tenore dell'articolo 7 Cost./BE non suggerisce una sua applicazione limitata alla naturalizzazione ordinaria. Tuttavia, è possibile interpretare le disposizioni di cui ai capoversi 3 e 4 anche in modo che si limitino esclusivamente alla naturalizzazione ordinaria, dato che ai Cantoni restano competenze legislative solo in questo ambito.

L'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE prevede una serie di motivi per negare la naturalizzazione. La LCit in linea di principio non impedisce ai Cantoni di prevedere condizioni restrittive in materia di naturalizzazione; queste tuttavia devono essere strutturate conformemente al diritto federale e devono rispettare segnatamente il principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2).

I motivi per negare la naturalizzazione previsti all'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE si basano su criteri che in linea di principio anche la Confederazione esamina al momento di concedere l'autorizzazione federale di naturalizzazione. La Confederazione valuta l'idoneità del richiedente in base all'articolo 14 LCit, esaminando in particolare se è integrato nella comunità svizzera (art. 14 lett. a LCit), se ha familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (art. 14 lett. b LCit), se si conforma all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit) e se non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 14 lett. d LCit). La nuova legge sulla cittadinanza, adottata dal Parlamento
il 20 giugno 20144 (nLCit), nomina esplicitamente quali criteri di integrazione riuscita la facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale, la partecipazione alla vita economica e l'acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. c e d nLCit). I criteri di cui all'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE riguardano gli stessi aspetti, anche se sono formulati in modo più concreto e rigoroso. Queste condizioni formulate in termini concreti non sono in linea di principio problematiche, poiché in molti casi il richiedente sarà in grado di soddisfarle senza difficoltà. In altri casi, invece, le esigenze non saranno manifestamente soddisfatte e non vi sono quindi motivi particolari che impongono di prescindere da singole condizioni.

Tuttavia non si può escludere che un'applicazione senza eccezioni dei criteri per negare la naturalizzazione previsti all'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE possa comportare l'emanazione di decisioni negative in materia di naturalizzazione non conformi al diritto federale. Ad esempio, a causa di una menomazione una persona potrebbe non essere in grado di acquisire buone conoscenze di una lingua ufficiale o nozioni sufficienti della struttura statuale e della sua storia; oppure una disabilità potrebbe costringere una persona a dipendere dall'aiuto sociale o impedirle di rim2 3 4

RS 101 RS 141.0 Testo sottoposto a referendum: FF 2014 4461

7849

borsare un aiuto già riscosso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, rifiutare la naturalizzazione può portare alla discriminazione di una persona quando a causa della sua disabilità questa non è in grado di sopperire al proprio mantenimento e dipende dunque dall'aiuto sociale5. È dubbio inoltre se sia compatibile con il principio dell'uguaglianza giuridica il fatto che ogni condanna per un crimine diventi un ostacolo alla naturalizzazione, mentre una condanna per un delitto impedisca una naturalizzazione solo se è stata inflitta una pena detentiva di almeno due anni. Rifiutare una naturalizzazione a causa di una condanna di lieve entità per un crimine commesso molto tempo prima può risultare contrario al principio della proporzionalità. Analogamente, il principio della proporzionalità può non essere rispettato se la naturalizzazione viene rifiutata ad una persona che ha riscosso o riscuote l'aiuto sociale per motivi che non può o non poteva influenzare e non è in grado di rimborsarli (ad esempio, una famiglia monoparentale, un working poor, chi non ha più diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione).

Ci si può dunque chiedere se le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE debbano essere applicate senza eccezioni oppure se queste disposizioni lascino al legislatore cantonale e alle autorità incaricate un margine di manovra per un'applicazione conforme al diritto federale. A prima vista, il testo dell'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE sembra formulato in maniera assoluta. Tuttavia, se messo in relazione con il capoverso 1, il capoverso 3 può essere interpretato diversamente. La disposizione rinvia in primo luogo al diritto federale. Il legislatore deve dunque disciplinare l'acquisizione e la perdita della cittadinanza nel quadro del diritto federale, nel quale rientrano non solo le disposizioni della LCit, ma anche in particolare quelle della Cost. La menzione del diritto federale può essere interpretata come la conferma di voler rispettare nel singolo caso anche i diritti fondamentali previsti dalla Cost. Bisogna infine notare che l'articolo 7 capoverso 1 Cost./BE enuncia principi fondamentali anche per quel che riguarda i capoversi seguenti. La formulazione indica che ai motivi per negare la naturalizzazione previsti al capoverso 3 non deve essere
conferita validità assoluta. Tali motivi devono essere interpretati in quanto principi e le eccezioni, segnatamente per motivi di diritto superiore, sono possibili.

Si parte quindi dal presupposto che nell'attuazione di questo disposto costituzionale il legislatore disponga di un certo margine di manovra. Nonostante la formulazione assoluta dell'articolo 7 Cost./BE, questo margine di manovra consente al legislatore di applicare i criteri previsti da questa disposizione soltanto alla naturalizzazione ordinaria e di limitarli dunque a un campo in cui ai Cantoni restano delle competenze legislative. Il legislatore ha dunque la possibilità di applicare i criteri di cui all'articolo 7 capoverso 3 Cost./BE in modo conforme ai diritti fondamentali.

Evidentemente, anche le autorità del Cantone di Berna si basano su questa interpretazione, come mostrano le dichiarazioni del Consiglio di Stato nel discorso al Gran Consiglio. A queste condizioni è possibile un'applicazione conforme al diritto federale delle disposizioni modificate. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

5

Vedi in merito la DTF 135 I 49.

7850

1.2

Costituzione del Cantone di Uri

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 22 settembre 2013

Nella votazione popolare cantonale del 22 settembre 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Uri hanno approvato la modifica dell'articolo 67 e il nuovo articolo 69 capoverso 3 della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19846 (Cost./UR) (Riforma della struttura comunale) con 6353 voti favorevoli e 4871 voti contrari.

Con lettera del 24 ottobre 2013 il Consiglio di Stato del Cantone di Uri ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Riforma della struttura comunale

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 67 Comuni politici Il Cantone di Uri è composto dei seguenti 20 Comuni politici: 1. Altdorf 2. Bürglen 3. Silenen con Amsteg e Bristen 4. Schattdorf 5. Spiringen con Urnerboden 6. Erstfeld 7. Wassen con Meien 8. Seelisberg 9. Attinghausen 10. Seedorf 11. Sisikon 12. Isenthal 13. Flüelen 14. Unterschächen 15. Gurtnellen 16. Bauen 17. Göschenen con Göschenenalp 18. Andermatt 19. Hospental con Zumdorf 20. Realp.

Art. 67 Comuni politici 1 Il Cantone di Uri è suddiviso in Comuni politici la cui esistenza è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.

2 I Comuni politici possono aggregarsi. La legge disciplina i particolari.

Art. 69 cpv. 3 Se un Comune politico è soppresso o si aggrega a un altro Comune politico, la soppressione o l'aggregazione valgono anche per i Comuni patriziali.

3

6

RS 131.214

7851

Nel quadro di una riforma delle strutture comunali, nel Cantone di Uri la procedura per le aggregazioni di Comuni viene semplificata mediante lo stralcio dalla Costituzione cantonale dell'elenco dei nomi dei 20 Comuni.

La disposizione riguarda un aspetto dell'autonomia comunale, garantita nella misura prevista dal diritto cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost.). Le modifiche della Cost./UR sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3

Costituzione del Cantone di Soletta

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 18 maggio 2014

Nella votazione popolare cantonale del 18 maggio 2014 gli aventi diritto di voto del Cantone di Soletta hanno approvato la modifica dell'articolo 117 della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19867 (Cost./SO) (Energie rinnovabili nella Costituzione cantonale) con 51 434 voti favorevoli e 36 986 voti contrari. Con lettera del 23 maggio 2014 il Consiglio di Stato del Cantone di Soletta ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Energie rinnovabili

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 117 Approvvigionamento energetico Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti per assicurare un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente ed economico, nonché un'utilizzazione moderata dell'energia.

Art. 117 Approvvigionamento energetico 1 Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti per assicurare un approvvigionamento energetico che promuova lo sviluppo economico, che sia rispettoso dell'ambiente, sicuro e gestito in modo economico.

2 Promuovono un consumo energetico parsimonioso, l'uso efficiente dell'energia, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e la decentralizzazione dell'approvvigionamento energetico.

La modifica chiarisce e precisa i compiti del Cantone nel settore dell'approvvigionamento energetico. L'impiego delle energie rinnovabili viene esplicitamente menzionato nel testo costituzionale e viene concretizzato l'aspetto dell'uso parsimonioso dell'energia.

Secondo l'articolo 89 capoverso 1 Cost., la Confederazione e i Cantoni si adoperano nell'ambito delle loro competenze per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. L'articolo 89 capoverso 2 Cost. affida alla Confederazione il compito di emanare la legislazione di principio per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale, mentre il capoverso 3 impone alla Confederazione di emanare prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Il capoverso 4 dell'articolo 89 Cost. stabilisce che le misure concernenti il consumo di energia negli edifici compe7

RS 131.221

7852

tono in primo luogo ai Cantoni. L'articolo 89 capoverso 5 Cost. infine impone alla Confederazione di tener conto nella sua politica energetica anche degli sforzi dei Cantoni e dei Comuni. Nel settore della politica energetica ai Cantoni restano dunque competenze sostanziali. Le modifiche della Cost./SO sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4

Costituzione del Cantone di Basilea Città

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 9 febbraio 2014

Nella votazione popolare cantonale del 9 febbraio 2014 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città hanno approvato le due modifiche seguenti della Costituzione cantonale del 23 marzo 20058 (Cost./BS): ­

modifica del § 40 capoverso 1 (Adeguamento delle disposizioni riguardanti il diritto di voto alle nuove norme federali in materia di protezione degli adulti) con 44 723 voti favorevoli e 8718 voti contrari;

­

completamento del § 44 con un capoverso 3 (Introduzione, per gli Svizzeri all'estero, del diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati) con 35 739 voti favorevoli e 20 180 voti contrari.

Con lettera del 4 aprile 2014 il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Adeguamento delle disposizioni riguardanti il diritto di voto alle nuove norme federali in materia di protezione degli adulti

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 40 cpv. 1 1 Hanno diritto di voto gli Svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, hanno il domicilio politico nel Cantone di Basilea Città e non sono interdetti per malattia o debolezza mentali.

§ 40 cpv. 1 Hanno diritto di voto gli Svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, hanno il domicilio politico nel Cantone di Basilea Città e che non sono sottoposti a curatela generale o non sono rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento.

1

La revisione adegua la disposizione sul diritto di voto a livello cantonale e comunale alla terminologia introdotta il 1° gennaio 2013 con l'entrata in vigore del nuovo diritto sulla protezione dei minori e degli adulti del Codice civile9 (CC). Non fanno così parte del corpo elettorale le persone che, a causa di durevole incapacità di discernimento, si trovano sotto curatela generale secondo l'articolo 398 CC oppure che sono rappresentate da un'altra persona in virtù di un mandato precauzionale secondo gli articoli 360 CC e seguenti. I Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici a livello cantonale (cfr. art. 39 Cost.).

8 9

RS 131.222.1 RS 210, RU 2011 725

7853

Le modifiche della Cost./BS sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4.3

Introduzione, per gli Svizzeri all'estero, del diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati Nuovo testo § 44 cpv. 3 3 All'elezione del membro del Consiglio degli Stati possono partecipare anche gli Svizzeri all'estero che, nel Cantone di Basilea Città, hanno diritto di voto in materia federale.

La partecipazione degli Svizzeri all'estero all'elezione dei membri del Consiglio nazionale è possibile in virtù della legge federale del 17 dicembre 197610 sui diritti politici. La modifica costituzionale crea la base giuridica per permettere agli Svizzeri all'estero di partecipare anche all'elezione del membro del Consiglio degli Stati nel Cantone di Basilea Città.

Ai sensi dell'articolo 150 capoverso 3 Cost. spetta ai Cantoni disciplinare l'elezione dei consiglieri agli Stati. La modifica della Cost./BS è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 9 febbraio 2014

Nella votazione popolare cantonale del 9 febbraio 2014 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato la modifica del § 106a, rubrica nonché capoversi 1, 2 e 4 e il nuovo capoverso 5 del § 106a della Costituzione cantonale del 17 maggio 198411 (Cost./BL) (Promozione dell'accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica) con 67 558 voti favorevoli e 22 912 voti contrari. Con lettera del 21 marzo 2014 il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

10 11

RS 161.1 RS 131.222.2

7854

1.5.2

Promozione dell'accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 106a rubrica, cpv. 1, 2 e 4 Promozione dell'accesso alla proprietà dell'abitazione

§ 106a rubrica, cpv. 1, 2, 4 e 5 Promozione dell'accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 1 Il Cantone promuove la costruzione di abitazioni, l'acquisto di appartamenti e case per uso personale e l'allestimento di spazi abitativi da parte di società di costruzione di abitazioni d'utilità pubblica. Persegue questo obiettivo attenendosi al principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo attraverso la concentrazione delle attività di costruzione e promuove le abitazioni per anziani.

2 Per le società di costruzione di abitazioni d'utilità pubblica il Cantone emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi per la costruzione o l'acquisto di alloggi a prezzi moderati nel Cantone e per il finanziamento di ristrutturazioni di spazi abitativi nel Cantone, segnatamente nell'ambito del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente.

4 Per le abitazioni a uso personale emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi alla costituzione di risparmi vincolati destinati al primo acquisto di una proprietà abitativa nel Cantone e al finanziamento di lavori di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente in abitazioni già esistenti nel Cantone.

5 In particolare emana disposizioni per un'equilibrata determinazione del valore locativo.

1

Il Cantone promuove la costruzione di abitazioni e l'acquisto di appartamenti e case per uso personale, nonché le attività degli enti e delle organizzazioni che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica.

2 Esso emana in particolare disposizioni per un'equilibrata determinazione del valore locativo. In tal ambito, provvede ad assicurare, mediante regole praticabili e forfetarie, la parità di trattamento tra proprietari d'immobili, inquilini e affittuari.

4 Il Cantone emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi per la costituzione di risparmi da investire nell'acquisto di un'abitazione per uso personale.

La modifica della Costituzione risulta da un'iniziativa popolare e incarica il Cantone di promuovere la costruzione e l'acquisto di proprietà per uso personale e l'allestimento di spazi abitativi da parte di società di costruzione di abitazioni d'utilità pubblica.

L'articolo 108 capoverso 1 Cost. prevede un mandato generale conferito alla Confederazione nell'ambito della promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà. Il § 106a capoverso 1 della nuova disposizione costituzionale del Cantone di Basilea Campagna persegue scopi analoghi a quelli della disposizione della Costituzione federale. La competenza della Confederazione in materia di promozione è ampia, ma non elimina le competenze cantonali, per cui possono essere attuate sia misure federali che cantonali.

Il § 106a capoverso 2 incarica il legislatore di creare incentivi per le società di costruzione di abitazioni di utilità pubblica per quel che riguarda la costruzione o l'acquisto di spazi abitativi a prezzo modico e la ristrutturazione di abitazioni. Questi incentivi concernono gli ambiti del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente. Ai sensi dell'articolo 89 capoverso 4 Cost. la competenza per le 7855

misure inerenti al consumo energetico negli edifici è principalmente dei Cantoni. In questo settore la competenza della Confederazione è dunque solo di tipo sussidiario.

Il §106a capoverso 4 incarica il legislatore di agevolare il primo acquisto di un'abitazione per uso personale per mezzo della costituzione di risparmi vincolati.

Agevolazioni di questo tipo devono essere previste anche per lo spazio abitativo già esistente, se ciò è favorevole al finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente. Si tratta di una forma di risparmio per l'alloggio.

L'articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 199012 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) stabilisce le deduzioni ammesse dal reddito complessivo imponibile. La disposizione non prevede deduzioni per risparmi vincolati destinati al primo acquisto di un'abitazione per uso personale oppure al finanziamento di lavori di risparmio energetico e protezione dell'ambiente ad abitazioni già esistenti. La promozione di deduzioni per il risparmio per l'alloggio con mezzi fiscali non è più conforme al diritto federale dalla scadenza del termine del periodo transitorio per l'attuazione di questa disposizione da parte dei Cantoni (fine 2004, cfr. in merito l'art. 72 cpv. 1 e l'art. 72d LAID). Tuttavia i mandati legislativi della disposizione costituzionale cantonale in esame sono formulati in modo sufficientemente ampio da permettere al legislatore di determinare autonomamente le misure da prendere. Sono segnatamente possibili anche altre misure oltre a quelle fiscali. Ad esempio, il Cantone potrebbe sovvenzionare il risparmio per l'alloggio aumentando l'interesse abitualmente offerto dalla banca. Sono quindi possibili anche applicazioni conformi al diritto federale. La norma di una costituzione cantonale riceve la garanzia federale quando la sua formulazione permette un'interpretazione conforme al diritto federale. La garanzia viene rifiutata solo se una norma costituzionale cantonale non può in alcun modo essere interpretata conformemente al diritto federale13. Nel caso in esame sono possibili applicazioni conformi al diritto federale.

Il §106a capoverso 5 della nuova disposizione costituzionale del Cantone di Basilea Campagna impone al legislatore di determinare in maniera equilibrata il valore
locativo. Poiché l'articolo 7 capoverso 1 LAID prevede obbligatoriamente la tassazione del valore locativo da parte del Cantone, ma gli lascia un margine di manovra relativamente ampio nella determinazione, la presente disposizione è conforme al diritto federale.

Le modifiche della Cost./BL nel complesso sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.6

Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 18 maggio 2014

Nella votazione popolare cantonale del 18 maggio 2014 gli aventi diritto di voto del Cantone di Appenzello Esterno hanno approvato le seguenti modifiche della Costituzione cantonale del 30 aprile 199514 (Cost./ AR) con 10 734 voti favorevoli e 5588 voti contrari: la modifica degli articoli 61, 63 capoverso 1 lettera b, 68 capoversi 1 e 12 13 14

RS 642.14 FF 2005 2579, 2588 RS 131.224.1

7856

3, 74, 78, rubrica e capoversi 1 e 2, 79, rubrica, 80, rubrica, 81, rubrica, 83, rubrica e capoverso 1, 84 capoverso 3 e 89 capoverso 2 lettera e, i nuovi articoli 61bis, 63 capoverso 1 lettera bbis, 67 capoverso 4, 70bis, 74bis, 77 capoverso 1bis, 79 capoverso 3, 81 capoverso 2, 83 capoverso 1bis, 87 capoverso 5, 87bis, nonché l' abrogazione degli articoli 66, 74 capoverso 3, 83 capoverso 2, 87 capoverso 2 e 89 capoverso 2 lettera b (Riforma della direzione dello Stato). Con lettera dell'11 giugno 2014 il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2

Riforma della direzione dello Stato

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 61 1 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali adempiono i loro compiti separatamente. Nessuna di queste autorità può intromettersi nei settori di competenza delle altre.

2 Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce nell'interesse pubblico secondo buona fede, senza arbitrarietà e secondo il principio di proporzionalità.

3 Il Consiglio di Stato e i tribunali non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

Art. 61 1 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali sono organizzati in base al principio della separazione dei poteri.

2 Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.

3 Abrogato

Art. 61bis Principi legalitari 1 Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce nell'interesse pubblico secondo buona fede, senza arbitrarietà e secondo il principio di proporzionalità.

2 Il Consiglio di Stato e i tribunali non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

Art. 63 cpv. 1 lett. b Nessuno può far parte simultaneamente: b. del Tribunale d'appello o del Tribunale cantonale e di un Municipio o del personale del Cantone e dei suoi istituti;

Art. 63 cpv. 1 lett. b e bbis 1 Nessuno può far parte simultaneamente: b. di un tribunale cantonale e di un Municipio o del personale del Cantone e dei suoi istituti; bbis. del Gran Consiglio e del personale del Cantone e dei suoi istituti in una posizione dirigenziale determinata dalla legge o di sostegno diretto al Consiglio di Stato;

Art. 66 Limite di età Compiuti i 65 anni di età, i membri del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello lasciano le loro funzioni alla fine del mese di maggio.

Art. 66 Abrogato

1

7857

Art. 67 cpv. 4 4 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicano le loro relazioni d' interesse.

Art. 68 cpv. 1 e 3 Gli aventi diritto di voto possono delegare proprie attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato, sempre che la delega si restringa a un campo determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.

3 Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni alle Direzioni e ad altri organi se il Gran Consiglio gliene conferisce la facoltà.

Può delegare le attribuzioni delle Direzioni anche senza che la legge gliene conferisca la facoltà.

1

Art. 68 cpv. 1 e 3 1 La legge può delegare attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato, sempre che la delega si restringa a un campo determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.

3 Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ai dipartimenti e ad altri organi se il Gran Consiglio gliene conferisce la facoltà.

Può delegare le attribuzioni dei dipartimenti anche senza che la legge gliene conferisca la facoltà.

Art. 70bis Statuto Il Gran Consiglio è l'autorità legislativa del Cantone ed esercita l'alta vigilanza.

Art. 74 1 Il Gran Consiglio prepara i progetti normativi a destinazione degli aventi diritto di voto.

Può sottoporre loro proposte sussidiarie.

2 Esso emana leggi, fatto salvo il referendum facoltativo (art. 60bis), nonché ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

3 Approva e denuncia i trattati intercantonali o internazionali laddove questa competenza non sia attribuita agli aventi diritto di voto (art. 60bis) o al Consiglio di Stato.

Art. 74 1 Il Gran Consiglio decide in merito ai progetti di revisione della Costituzione cantonale a destinazione degli aventi diritto di voto.

Può sottoporre proposte sussidiarie.

2 Esso emana leggi, fatto salvo il referendum facoltativo, nonché ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

3 Abrogato

Art. 74bis Relazioni esterne 1 Il Gran Consiglio partecipa alle relazioni esterne.

2 Approva e denuncia trattati intercantonali e internazionali. È fatto salvo il referendum facoltativo.

3 Segue i progetti di collaborazione intercantonale o internazionale.

Art. 77 cpv. 1bis 1bis Se un membro del Consiglio di Stato non è manifestamente più in grado di svolgere durevolmente la sua funzione, il Gran Consiglio, alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, può determinarne l'incapacità a esercitare la carica.

Art. 78

Regolamento interno, organizzazione 1 Il Gran Consiglio emana un proprio regolamento.

2 Esso dispone di un Servizio del Parlamento.

7858

Art. 78 Organizzazione a) Principi 1 La legge disciplina le grandi linee dell'organizzazione del Gran Consiglio e delle sue relazioni con altre autorità.

3

Nell'adempimento dei suoi compiti, è assistito dall'amministrazione cantonale.

2

Art. 79 rubrica Commissioni

Art. 79, rubrica e cpv. 3 b) Commissioni 3 La legge può conferire alle commissioni singole attribuzioni secondarie. È escluso il conferimento della facoltà di emanare norme di diritto.

Art. 80 rubrica Partecipazione del Consiglio di Stato

Art. 80, rubrica c) Partecipazione del Consiglio di Stato

Art. 81 rubrica Immunità

Art. 81, rubrica e cpv. 2 d) Immunità, divieto di ricevere istruzioni 2 I membri del Gran Consiglio votano e si consultano senza istruzioni.

Art. 83 rubrica e cpv. 1 e 2 Numero di seggi, attività principale 1 Il Consiglio di Stato si compone di sette membri che esercitano la loro funzione a titolo principale.

2 La legge stabilisce quali attività non sono compatibili con la funzione di consigliere di Stato.

Art. 83, rubrica, cpv. 1, 1bis e 2 Numero di seggi, impiego a tempo pieno, rielezione 1 Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a tempo pieno.

1bis I membri possono essere rieletti tre volte.

2 Abrogato

Art. 84 cpv. 3 L'elezione del landamano si svolge ogni quattro anni. Se ha compiuto l'intero quadriennio, il landamano uscente non è rieleggibile per almeno un anno.

Art. 84 cpv. 3 3 L'elezione del landamano si svolge ogni due anni. Se ha compiuto l'intero biennio, il landamano uscente non è rieleggibile per un anno.

Art. 87 cpv. 2 Esso conclude e denuncia i trattati intercantonali e internazionali concernenti oggetti che rientrano nelle sue competenze ordinarie.

Art. 87 cpv. 2 e 5 2 Abrogato 5 Per eseguire il diritto di rango superiore può emanare le disposizioni necessarie, se queste si limitano all'organizzazione e ai compiti delle autorità cantonali.

3

2

Il Gran Consiglio dispone di un Servizio del Parlamento.

Art. 87bis Relazioni esterne 1 Il Consiglio di Stato organizza la collaborazione con la Confederazione, con altri Cantoni e con l'estero e rappresenta il Cantone all'esterno.

2 Esso conclude e denuncia i trattati intercantonali e internazionali concernenti oggetti che rientrano nelle sue competenze ordinarie.

3 Si adopera per tutelare gli interessi del Cantone nei confronti della Confederazione.

4 Tutela i diritti di partecipazione del Gran Consiglio.

7859

Art. 89 cpv. 2 lett. b ed e 2 In particolare, il Consiglio di Stato: b. tutela gli interessi del Cantone nei confronti della Confederazione; e. esegue le leggi, le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio, nonché le sentenze passate in giudicato;

Art. 89 cpv. 2 lett. b ed e 2 In particolare, il Consiglio di Stato: b. Abrogata e. esegue la legislazione e le sentenze passate in giudicato;

Al fine di creare condizioni quadro per una migliore collaborazione tra Parlamento e Governo, vengono modificate diverse disposizioni concernenti l'organizzazione, le competenze e la cooperazione tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato. I punti principali sono: ridimensionamento del Consiglio di Stato da sette a cinque membri e rivalutazione del mandato governativo da mandato a titolo principale a mandato a tempo pieno, sostituzione dell'attuale limite d'età con una limitazione della durata del mandato, nuove basi legali per il Gran Consiglio, definizione dei ruoli e delle competenze per quel che riguarda le relazioni esterne e riformulazione del principio della separazione dei poteri. Le modifiche della Cost./AR riguardano diversi aspetti dell'autonomia organizzativa cantonale e sono conformi al diritto federale; la garanzia può pertanto essere conferita.

1.7

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.7.1

Votazione popolare cantonale del 27 aprile 2014

Nella Landsgemeinde del 27 aprile 2014 gli aventi diritto di voto del Cantone di Appenzello Interno hanno approvato la modifica dell'articolo 7ter capoversi 1 e 2 della Costituzione cantonale del 24 novembre 187215 (Cost./AI) (Referendum finanziario). Con lettera del 6 maggio 2014 il Landamano e il Governo del Cantone di Appenzello Interno hanno chiesto la garanzia federale.

1.7.2

Referendum finanziario

Vecchio testo 7ter

art.

cpv. 1 e 2 1 Le libere decisioni del Gran Consiglio concernenti spese uniche di almeno 1 000 000 di franchi o prestazioni ricorrenti di almeno 200 000 franchi annui durante almeno cinque anni sottostanno a referendum obbligatorio.

2 200 aventi diritto di voto residenti nel Cantone possono chiedere che la Landsgemeinde si pronunci su una libera decisione del Gran Consiglio che comporti a carico dello Stato, per lo stesso oggetto, una nuova spesa unica di almeno 250 000 franchi o una prestazione ricorrente di almeno 50 000 franchi annui durante almeno cinque anni. Le 15

RS 131.224.2

7860

Nuovo testo art. 7ter cpv. 1 e 2 1 Le libere decisioni del Gran Consiglio concernenti spese uniche di almeno 1 000 000 di franchi o prestazioni ricorrenti di almeno 250 000 franchi annui durante almeno quattro anni sottostanno a referendum obbligatorio.

2 200 aventi diritto di voto residenti nel Cantone possono chiedere che la Landsgemeinde si pronunci su una libera decisione del Gran Consiglio che comporti a carico dello Stato, per lo stesso oggetto, una nuova spesa unica di almeno 500 000 franchi o una prestazione ricorrente di almeno 125 000 franchi annui durante almeno quattro anni. Le

spese per la retribuzione del personale dello Stato non sottostanno a referendum facoltativo.

spese per la retribuzione del personale dello Stato non sottostanno a referendum facoltativo.

La modifica aumenta il limite minimo per il referendum finanziario facoltativo da 250 000 a 500 000 franchi. Inoltre il periodo determinante per le spese ricorrenti viene diminuito da cinque a quattro anni; il limite minimo complessivo resta invariato.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost., spetta ai Cantoni disciplinare i diritti politici cantonali e dunque stabilire le modalità del referendum finanziario. La modifica della Cost./AI è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.8

Costituzione del Cantone Ticino

1.8.1

Votazioni popolari cantonali del 7 marzo 2010, del 5 giugno 2011, del 23 settembre 2012, del 22 settembre 2013, del 9 febbraio 2014 e del 18 maggio 2014

Gli aventi diritto di voto del Cantone Ticino hanno approvato le modifiche seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 199716 (Cost./TI): ­

nella votazione popolare del 7 marzo 2010 la modifica dell'articolo 28 capoverso 2, del titolo VI, dell'articolo 45 e i nuovi articoli 44a e 46 capoverso 3 (Revoca del Municipio), con 47 062 voti favorevoli e 33 772 voti contrari;

­

nella votazione popolare del 5 giugno 2011 il nuovo articolo 4 capoverso 3 con 40 027 voti favorevoli e 13 386 voti contrari (Pari opportunità);

­

nella votazione popolare del 23 settembre 2012 la modifica dell'articolo 54 capoverso 1 (Incompatibilità) con 56 830 voti favorevoli e 22 474 voti contrari;

­

nella votazione popolare del 22 settembre 2013 i nuovi articoli 9a e 96 (Divieto di dissimulazione del proprio viso) con 63 494 voti favorevoli e 32 377 voti contrari;

­

nella votazione popolare del 9 febbraio 2014 i nuovi articoli 29a e 48 capoverso 2, la modifica del titolo marginale dell'articolo 30, la modifica degli articoli 35 capoverso 2 e 59 capoverso 1 lettera n e l'abrogazione dell'articolo 67 (Ineleggibilità e destituzione) con 101 114 voti favorevoli e 11 775 voti contrari;

­

nella votazione popolare del 18 maggio 2014 il nuovo titolo Vbis e i nuovi articoli 34bis e 34ter (Regime finanziario) con 59 292 voti favorevoli e 48 373 voti contrari.

Con lettere del 9 ottobre 2013, del 26 febbraio 2014 e del 4 giugno 2014 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha chiesto la garanzia federale.

16

RS 131.229

7861

1.8.2

Revoca del Municipio

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 28 cpv. 2 2 Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.

Art. 28 cpv. 2 2 Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Titolo VI: Elezioni, iniziativa popolare e referendum

Titolo VI: Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca Art. 44a Revoca del Municipio 1 I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

2 La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell'ultimo anno della legislatura.

3 La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l'adesione di almeno il 30 per cento degli aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo comunale.

Art. 45 Norme di applicazione La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.

Art. 45 Norme di applicazione La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Art. 46 cpv. 3 3 La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo comunale del risultato della domanda.

Le modifiche rendono possibile la revoca del Municipio nel corso del mandato.

La normativa si inserisce nel quadro dell'autonomia comunale, garantita nella misura prevista dal diritto cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost.). Le modifiche della Cost./TI sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.8.3 Vecchio testo

Pari opportunità Nuovo testo Art. 4 cpv. 3 3 Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini.

7862

La disposizione concernente gli obiettivi del Cantone viene completata con il mandato al Cantone di promuovere le pari opportunità. La modifica della Cost./TI è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.8.4

Incompatibilità

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 54 cpv. 1 1 Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

Art. 54 cpv. 1 1 Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario cantonale o federale.

La modifica estende la disposizione concernente l'incompatibilità ai membri di un'autorità giudiziaria della Confederazione e abolisce l'eccezione per il Giudice di pace. La presente modifica riguarda un aspetto dell'autonomia organizzativa cantonale ed è conforme al diritto federale. La garanzia può pertanto essere conferita.

1.8.5 Vecchio testo

Divieto di coprire il volto Nuovo testo Art. 9a

Divieto di dissimulazione del proprio viso 1 Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.

3 Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 96 (Disposizione transitoria dell'art. 9a) L'art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.

L'articolo 9a capoverso 1 Cost./TI vieta di dissimulare il viso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ossia non solo per strada o in piazza, ma anche in edifici amministrativi, esercizi del «service public» quali la posta o le FFS e spazi privati aperti al pubblico in cui è possibile acquistare merci e servizi (ristoranti, centri commerciali, cinema)17. Con questo divieto si intende principalmente impedire da un lato alle persone propense alla violenza di rendersi irriconoscibili in occasione di eventi di massa (manifestazioni, eventi sportivi) e, dall'altro, proibire la dissimulazione del volto per motivi religiosi, così come prescritto da alcune interpretazioni fondamenta17

Cfr. il messaggio del Consiglio di Stato ticinese, numero 6732 del 16 gennaio 2013, III B, n. 4 e 5.

7863

liste islamiche che impongono alle donne di coprirsi il volto quando si mostrano in pubblico (burka, niqab).

Negli anni passati, in risposta a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale si è espresso più volte contro il divieto di rendersi irriconoscibili o di indossare il burqua18, e continua a ritenere tale divieto inopportuno. In Svizzera solo pochi dissimulano il volto per motivi religiosi e finora sono stati segnalati solo pochi problemi con queste persone. Il divieto di coprire il volto per motivi religiosi concerne principalmente le donne. Chi obbliga una donna a dissimulare il volto commette già oggi il reato di coazione ai sensi dell'articolo 181 del Codice penale svizzero19 (CP). Il divieto di indossare il burqua o il niqab rientra, come il divieto di costruire minareti, tra quelle norme speciali che il Consiglio federale si è impegnato ad abolire nel XX secolo e che continua a non approvare. È anche necessario tener conto del fatto che probabilmente in Svizzera la maggior parte delle portatrici di burqua o niqab sono turiste provenienti dal mondo arabo. Un tale divieto dovrebbe essere imposto senza eccezioni anche a questa categoria di persone dato che la legge è applicabile rigorosamente tanto agli stranieri quanto a chi dimora in Svizzera.

Per quel che riguarda l'identificazione di vandali e istigatori di disordini, sarebbero sufficienti divieti specifici per situazioni straordinarie (ad es. durante le manifestazioni). Un sondaggio condotto tra i responsabili dei corpi di polizia cantonali, in relazione agli interventi parlamentari di cui sopra, ha mostrato inoltre che la maggior parte di loro per motivi tattici (rischio di peggiorare la situazione nel tentativo di allontanare le persone a volto coperto dalla manifestazione) giudica in modo scettico il divieto.

Tuttavia, nel conferire la garanzia alle costituzioni cantonali, le Camere federali non si soffermano su questioni legate all'opportunità, bensì valutano la normativa esclusivamente da un punto di vista legale. Alle disposizioni delle costituzioni cantonali deve essere conferita la garanzia se non contraddicono il diritto federale. Secondo la prassi corrente delle autorità federali, il metro di valutazione applicato è generoso.

La garanzia deve essere conferita ogniqualvolta sia possibile applicare la disposizione
costituzionale cantonale in modo conforme al diritto federale.

La valutazione giuridica della dissimulazione del volto negli spazi pubblici è controversa. Gran parte della dottrina svizzera vi vede un ostacolo alla libertà religiosa se il divieto non è accompagnato da eccezioni per motivi religiosi. Altre opinioni in Svizzera e all'estero ritengono invece che il divieto rappresenti una restrizione legittima di questo diritto fondamentale.

Il Tribunale federale finora non ha avuto occasione di trattare la questione. Invece, la Corte costituzionale del Cantone di Basilea ha dovuto giudicare la validità di un'iniziativa popolare cantonale depositata dai Giovani UDC su un divieto cantonale di dissimulazione del volto negli spazi pubblici. Nella sentenza emessa il 4 febbraio 2014 ha confermato la decisione del Gran Consiglio che l'aveva dichiarata non

18

19

Cfr. i pareri e le risposte del Consiglio federale alle mozioni Fehr e Föhn «Sancire nel Codice penale il divieto di coprirsi il volto in pubblico» (13.3525 e. 13.3520), alla mozione Freysinger «Giù la maschera!» (10.3173) e alle interpellanze Darbellay «Velo e integrazione» (09.4308) e «La questione del burqa» (06.3675).

RS 311.0

7864

valida perché contraria al diritto di rango superiore20. In Belgio la Corte costituzionale ha confermato il 6 dicembre 2012 la conformità con la Costituzione di una legge in vigore dal 23 luglio 2011 sul divieto di indossare in pubblico il burqua e altri indumenti che coprono il volto.

Nella causa S.A.S. contro la Francia21 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è occupata di un ricorso interposto da una musulmana francese a causa della violazione di diversi articoli della Convenzione del 4 novembre 195022 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) contro la Francia. Il ricorso era stato presentato contro una legge francese dell'11 ottobre 2010 (in vigore dall'11 aprile 2011) che vieta di coprirsi il volto in spazi pubblici e punisce le infrazioni con sanzioni penali. La CEDU ha deciso il 1° luglio 2014 che il divieto francese era compatibile con la CEDU. La Corte di giustizia affermò di valutare la questione in modo prudente dato che si trattava di una questione socialmente controversa in molti Paesi europei. Per questo motivo bisognava lasciare agli Stati un ampio margine di manovra. Secondo la Corte, non viola la CEDU lo Stato che, ritenendo che la convivenza in una società democratica possa essere garantita soltanto consentendo un contatto umano aperto, vieta di coprire completamente il volto in spazi pubblici, sotto la comminatoria di lievi sanzioni.

All'articolo 9a capoverso 1 la modifica costituzionale ticinese rimanda al testo della legge francese nel descrivere il comportamento vietato (dissimulare il volto in luoghi pubblici) e nel definire il concetto di luogo pubblico. Gli iniziativisti ticinesi hanno tratto ispirazione da questa legge23. L'articolo 9a capoverso 3 inoltre specifica che il legislatore stabilisce le eccezioni al divieto di dissimulare il volto. Analogamente a quanto previsto in Francia, ad esempio, motivi medici o d'igiene, la sicurezza nella circolazione stradale, sul posto di lavoro o nelle attività del tempo libero (sport) e la cura delle tradizioni (carnevale, San Nicolao) possono rappresentare delle eccezioni24. Anche se coprire il voto per motivi religiosi in linea di principio non è motivo di eccezione, dato che sono proprio questi i motivi presi di mira, rimane comunque un certo margine di manovra. Ad
esempio, indossare indumenti di questo tipo resta legittimo non solo in ambito privato, ma anche in luoghi sacri, esplicitamente esclusi all'articolo 9a capoverso 1. Persone completamente velate possono continuare ad utilizzare i mezzi pubblici, se non hanno il compito di fornire prestazioni al pubblico. La disposizione costituzionale ticinese affida al legislatore la determinazione delle sanzioni (art. 9a cpv. 3). Spetta dunque al legislatore ticinese punire le violazioni al divieto di dissimulare il volto con sanzioni lievi, analogamente a quanto previsto dalla legge francese.

Il 1° luglio 2014 la CEDU ha ritenuto conforme alla Convenzione il disciplinamento francese di un divieto di dissimulare il volto in spazi pubblici, analogo a quello dall'articolo 9a capoverso 1 della Cost./TI. La sentenza CEDU, dato il margine dis20

21 22 23 24

Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città quale Corte costituzionale, numero di pratica VG.2013.1, consultabile all'indirizzo www.rechtsprechung.gerichte-bs.ch. La sentenza è passata in giudicato.

S.A.S contro la Francia, n. 43835/11 del 01.07.2014.

RS 0.101 Cfr. in merito il messaggio del Consiglio di Stato ticinese, numero 6732 del 16 gennaio 2013, III B, n. 4 e 5.

Eccezioni di questo tipo e anche altre erano previste all'articolo 2 del controprogetto del Consiglio di Stato ticinese, non accettato nella votazione popolare; messaggio del Consiglio di Stato ticinese, numero 6732 del 16 gennaio 2013, VI, n. 14.2.

7865

crezionale a disposizione degli Stati, lascerebbe spazio anche a un'interpretazione più rigorosa sotto il profilo costituzionale. I diritti fondamentali protetti dalla Convenzione sui diritti dell'uomo, in particolare la libertà di religione e il divieto di discriminazione, sono tuttavia analoghi ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale. In base all'analogia dei disciplinamenti e delle basi legali, al metro di valutazione generoso nella procedura di conferimento della garanzia e alla prassi corrente delle autorità federali di accettare per quanto possibile la conformità, riteniamo che la garanzia possa essere conferita, poiché un'interpretazione conforme al diritto federale dell'articolo 9a capoverso 1 Cost./TI non è esclusa in linea di principio. La garanzia può pertanto essere conferita.

La garanzia può essere conferita anche ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 9a Cost./TI. Il capoverso 2 vieta di costringere una persona a dissimulare il volto. Tale divieto non è in contraddizione con il diritto federale di rango superiore. Esso rientra piuttosto nella fattispecie di coazione prevista dal Codice penale svizzero (art. 181 CP).

Anche il capoverso 3, che disciplina le eccezioni e le sanzioni, è conforme al diritto federale.

La garanzia va conferita infine anche alla disposizione transitoria di cui all'articolo 96 Cost./TI che disciplina l'entrata in vigore dell'articolo 9a Cost./TI.

1.8.6

Ineleggibilità e destituzione

Vecchio testo

Nuovo testo Art. 29a Ineleggibilità e destituzione 1 È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

2 Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica.

Art. 30 nota marginale 4. ticinesi all'estero

Art. 30 nota marginale 5. ticinesi all'estero

Art. 35 cpv. 2 Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione.

Art. 35 cpv. 2 2 Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione; è ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

2

Art. 48 cpv. 2 2 È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

7866

Art. 59 cpv. 1 lett. n 1 Il Gran Consiglio: n) destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;

Art. 59 cpv. 1 lett. n 1 Il Gran Consiglio: n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità;

Art. 67 Sono ineleggibili i cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Art. 67 Abrogato

La modifica completa le disposizioni vigenti sull'ineleggibilità a cariche cantonali e sulla destituzione da tali cariche. Sono ritenute ineleggibili le persone condannate a pene detentive o pecuniarie per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. La modifica disciplina inoltre l'ineleggibilità dei rappresentanti del Cantone Ticino al Consiglio degli Stati. La presente modifica della Cost./TI riguarda un aspetto dell'autonomia organizzativa cantonale ed è conforme al diritto federale. La garanzia può pertanto essere conferita.

1.8.7 Vecchio testo

Regime finanziario Nuovo testo Titolo Vbis Regime finanziario Art. 34bis Principi generali 1 La gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell'economicità; le finanze devono essere equilibrate a medio termine, tenuto conto dell'evoluzione economica.

2 Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone ne esamina la sopportabilità finanziaria e le modalità di finanziamento.

3 Ogni compito deve essere valutato periodicamente al fine di verificare se è ancora necessario e utile e se il carico finanziario che comporta è sopportabile.

Art. 34ter Freno ai disavanzi: principi e misure di riequilibrio finanziario 1 Di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio.

2 Tenuto conto della situazione economica e di eventuali bisogni finanziari eccezionali, possono essere preventivati dei disavanzi entro i limiti definiti dalla legge.

3 I limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d'imposta cantonale.

7867

4

Eventuali disavanzi del conto di gestione corrente a consuntivo sono compensati con avanzi precedentemente realizzati; se ciò non è possibile devono essere recuperati nei termini indicati dalla legge.

5 Il Cantone adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio finanziario.

6 Per decidere l'aumento del coefficiente d'imposta cantonale è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti in Gran Consiglio.

Le due nuove disposizioni costituzionali stabiliscono i principi del regime finanziario e prevedono varie misure atte a mantenere equilibrate le finanze. Le due nuove normative rientrano nell'ambito dell'autonomia organizzativa cantonale e sono conformi al diritto federale. La garanzia può pertanto essere conferita.

1.9

Costituzione del Cantone di Vaud

1.9.1

Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare cantonale del 9 giugno 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Vaud hanno approvato le modifiche seguenti della Costituzione cantonale del 14 aprile 200325 (Cost./VD): ­

modifica dell'articolo 80 Cost./VD (Competenza di esaminare la validità delle iniziative popolari) con 121 318 voti favorevoli e 26 004 voti contrari;

­

modifica dell'articolo 84 capoverso 3 Cost./VD (Proroga del termine per la raccolta di firme in caso di referendum) con 123 442 voti favorevoli e 24 896 voti contrari;

­

modifica dell'articolo 113 capoverso 2 Cost./VD (Assegnazione dei posti vacanti nel Consiglio di Stato) con 139 575 voti favorevoli e 6849 voti contrari;

­

modifica del titolo del capitolo 2 del Titolo VII e dell'articolo 166, nonché abrogazione dell'articolo 179 capoverso 7 Cost./VD (Nuova organizzazione della Corte dei Conti) con 138 037 voti favorevoli e 7443 voti contrari.

Con lettera del 28 agosto 2013 il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud ha chiesto la garanzia federale.

25

RS 131.231

7868

1.9.2

Competenza di esaminare la validità delle iniziative popolari

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 80 Validità dell'iniziativa 1 Il Gran Consiglio dichiara valide le iniziative. Ne costata la nullità se: a. sono contrarie al diritto di rango superiore; b. violano l'unità del rango, della forma o della materia.

2 La decisione del Gran Consiglio è impugnabile con ricorso alla Corte costituzionale.

Art. 80 Validità dell'iniziativa 1 Il Consiglio di Stato dichiara valide le iniziative prima dell'inizio della raccolta delle firme. Ne costata la nullità se: a. sono contrarie al diritto di rango superiore; b. violano l'unità del rango, della forma o della materia.

2 La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile con ricorso alla Corte costituzionale.

La modifica trasferisce la competenza di esaminare la validità delle iniziative popolari dal Gran Consiglio al Consiglio di Stato. Al contempo viene modificata la data del controllo della validità; l'esame in futuro avrà luogo prima dell'inizio della raccolta delle firme e non dopo la riuscita dell'iniziativa, come avviene ora.

In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La presente modifica della Cost./VD è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.9.3

Proroga del termine per la raccolta di firme in caso di referendum

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 84 cpv. 3 3 Per la sua riuscita formale, la domanda di referendum deve raccogliere almeno 12 000 firme entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

Art. 84 cpv. 3 3 Per la sua riuscita formale, la domanda di referendum deve raccogliere almeno 12 000 firme entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto. La legge prevede termini più lunghi per determinati periodi dell'anno in cui la raccolta di firme è più difficile.

Il termine per la raccolta delle firme per il referendum facoltativo è prolungato da 40 a 60 giorni. Inoltre il legislatore è incaricato di prevedere termini più lunghi nei periodi dell'anno in cui la raccolta delle firme risulta più difficile.

In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La presente modifica della Cost./VD è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

7869

1.9.4

Assegnazione dei posti vacanti nel Consiglio di Stato

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 113 cpv. 2 2 I seggi divenuti vacanti nel corso del quinquennio sono assegnati entro 90 giorni, eccetto che la legislatura termini nei sei mesi successivi.

Art. 113 cpv. 2 2 I seggi divenuti vacanti sono assegnati entro 90 giorni, se nei sei mesi seguenti non ha luogo il rinnovo integrale del Consiglio di Stato.

Si è rivelato difficile organizzare un'elezione complementare poco prima del rinnovo integrale del Consiglio di Stato. Per questo motivo la Costituzione cantonale viene modificata: la rinuncia all'elezione complementare non cade più sei mesi prima del termine della legislatura, ma prima del rinnovo integrale.

In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La presente modifica della Cost./VD è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.9.5

Nuova organizzazione della Corte dei Conti

Vecchio testo

Nuovo testo

Capitolo 2: Corte dei conti Art. 166 1 La Corte dei conti si compone di cinque membri, eletti per un periodo di sei anni e rieleggibili una sola volta. Questi membri sono eletti dal Gran Consiglio, su preavviso della commissione di nomina di cui all'articolo 131.

2 La Corte dei conti assicura in piena indipendenza il controllo della gestione delle finanze delle istituzioni pubbliche designate dalla legge, nonché dell'impiego dei fondi pubblici sotto il profilo della legalità, della correttezza contabile e dell'efficacia.

3 Essa stabilisce autonomamente il suo piano di lavoro. Eccezionalmente, il Gran Consiglio può affidarle mandati.

4 La Corte dei conti pubblica i risultati dei suoi lavori, per quanto nessun interesse preponderante, pubblico o privato, vi si opponga.

Capitolo 2: Vigilanza e controllo delle finanze Art. 166 1 Il Cantone di Vaud dispone di più autorità che controllano, in piena indipendenza, l'impiego di tutti i fondi pubblici, segnatamente sotto il profilo della legalità, della conformità, dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza.

2 Tra queste autorità figurano segnatamente: ­ la Corte dei conti, cui è affidata la verifica delle prestazioni, ­ un organo cui è affidato l'esame della conformità alle norme.

3 I membri della Corte dei conti sono eletti dal Gran Consiglio.

4 Abrogato.

Art. 179 7. ad art. 166 Parallelamente alla creazione della Corte dei conti, devono essere adattati il mandato e le competenze del Controllo cantonale delle finanze (CCF).

Art. 179 7. ad art. 166 Abrogato

7870

La Corte dei conti è stata creata con la Cost./VD e ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2008. Una valutazione e diversi interventi politici hanno mostrato che è necessario riformare questo organo, allo scopo di separare in modo più chiaro i mandati della Corte dei conti da quelli del controllo cantonale delle finanze e consolidare l'autonomia della Corte dei conti. Le disposizioni della Cost./VD riguardanti la Corte dei conti e altri organi del controllo delle finanze sono pertanto limitate a pochi principi e sono sancite a livello di legge. Al contempo viene abrogata la disposizione transitoria all'articolo 166 poiché divenuta priva di oggetto.

Le modifiche della Cost./VD sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.10

Costituzione del Cantone del Giura

1.10.1

Votazione popolare cantonale del 24 novembre 2013

Nella votazione popolare cantonale del 24 novembre 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone del Giura hanno approvato il nuovo articolo 139 della Costituzione cantonale del 20 marzo 197726 (Cost./JU) (Procedura di creazione di un nuovo Cantone) con 24 532 voti favorevoli e 7505 voti contrari. Con lettera del 4 febbraio 2014 il Governo del Cantone del Giura ha chiesto la garanzia federale.

1.10.2 Vecchio

Procedura di creazione di un nuovo Cantone Nuovo testo Art. 139

Procedura di creazione di un nuovo Cantone Nel rispetto del diritto federale e del diritto dei Cantoni interessati, il Governo è autorizzato ad avviare una procedura di creazione di un nuovo Cantone che comprenda la regione del Giura bernese e quella del Cantone del Giura.

La nuova disposizione costituzionale è da ricollegare alla dichiarazione d'intenti conclusa il 20 febbraio 2012 tra i Consigli di Stato del Cantone del Giura e del Cantone di Berna, con il benestare del Consiglio federale. La dichiarazione d'intenti ha confermato la comune volontà di trovare una soluzione alla questione istituzionale giurassiana e di svolgere una votazione popolare contemporaneamente nel Cantone del Giura e nel Giura bernese, affinché le due entità potessero esprimersi sull'avvio di una procedura di creazione di un nuovo Cantone del Giura, composto dal territorio dell'attuale Cantone del Giura e da quello del Giura bernese. In una prima fase si trattava dunque di decidere l'avvio di una procedura, non la creazione di un nuovo Cantone.

Conformemente a quanto previsto nella dichiarazione d'intenti sono stati avviati i preparativi necessari tanto nel Cantone di Berna quanto in quello del Giura. Nel

26

RS 131.235

7871

Cantone di Berna è stata modificata la legge del 13 settembre 200427 sullo statuto del Giura bernese e sulla minoranza francofona nel distretto bilingue di Bienne (legge sullo statuto speciale), rendendo possibile lo svolgimento della votazione regionale. Grazie a questa modifica, il 24 novembre 2013 gli aventi diritto di voto del Giura bernese sono stati chiamati alle urne per decidere se incaricare il Consiglio di Stato di avviare una procedura per la creazione di un nuovo Cantone composto dalla regione dell'attuale Cantone del Giura e dalla zona del Giura bernese. Nel Cantone del Giura è stato scelto un altro modo di procedere: come previsto nella dichiarazione d'intenti, agli aventi diritto di voto è stato sottoposto il nuovo articolo 139 della Cost./JU, disposizione che autorizza il Governo del Cantone del Giura ad avviare una procedura di creazione di un nuovo Cantone.

Di conseguenza, la votazione sul nuovo articolo 139 Cost./JU è l'equivalente della votazione regionale nel Giura bernese. Secondo la dichiarazione d'intenti, per avviare questo tipo di procedura è necessaria l'approvazione della nuova disposizione cantonale tanto del Giura bernese quanto degli aventi diritto di voto del Cantone del Giura. Tuttavia i primi nella votazione del 24 novembre 2013 hanno rifiutato questa procedura, mentre i secondi l'hanno approvata accettando il nuovo articolo della Cost./JU. Il progetto di avvio di una procedura per la creazione di un nuovo Cantone è pertanto divenuto caduco. La procedura prevista nella dichiarazione d'intenti del 20 febbraio 2012 invece non è del tutto conclusa. Segnatamente, i Comuni del Giura bernese possono chiedere entro la fine di novembre 2015 al Consiglio di Stato del Cantone di Berna di elaborare le basi legali per permettere a singoli Comuni di passare al Cantone del Giura. Alla metà di aprile 2014 il Comune di Moutier ha presentato una domanda di questo tipo.

Si tratta ora unicamente di valutare se l'articolo 139 Cost./JU sia conforme al diritto federale e se possa quindi essere conferita la garanzia a tale disposizione.

Ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 Cost., la Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni. Non garantisce dunque solo l'esistenza dei Cantoni di cui all'articolo 1 Cost., ma anche il loro territorio. L'integrità territoriale non
deve essere violata né dalla Confederazione stessa né da altri Cantoni. I capoversi 2­4 dell'articolo 53 prevedono però anche procedure di modifica del numero e del territorio dei Cantoni. A parte nel caso di mere rettifiche di confine (art. 53 cpv. 4 Cost.), è sempre necessaria l'approvazione della popolazione e dei Cantoni interessati. Nel caso di modifiche del numero dei Cantoni è inoltre necessaria l'approvazione del Popolo e dei Cantoni (art. 53 cpv. 2 Cost.), mentre nel caso di modifiche territoriali è necessaria l'approvazione dell'Assemblea federale che decide con decreto d'approvazione (art. 53 cpv. 3 Cost.). Il numero e il territorio dei Cantoni sono protetti dunque dalla Costituzione federale; essa prevede tuttavia anche procedure speciali in caso di modifica del numero e del territorio dei Cantoni. L'articolo 139 Cost./JU autorizza il Governo ad avviare una procedura di questo tipo e si attiene dunque al quadro delineato dal diritto federale.

L'esito negativo della votazione nel Giura bernese tuttavia ha reso caduca la procedura prevista all'articolo 139 Cost./JU. Si tratta di chiarire se tale circostanza si oppone al conferimento della garanzia. Se quest'ultima non venisse conferita, la

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Raccolta delle leggi bernesi 102.1

7872

disposizione dovrebbe essere ritenuta invalida ex tunc28. L'Assemblea federale dichiarerebbe implicitamente non riuscita l'approvazione del Cantone del Giura all'avvio di una procedura volta alla creazione di un nuovo Cantone. È necessario sottolineare inoltre che la futura applicazione della disposizione costituzionale non è un presupposto per il conferimento della garanzia.

Nel 1977 l'Assemblea federale ha rifiutato di conferire la garanzia all'articolo 138 della Cost./JU29. Tale disposizione prevedeva che il Cantone del Giura poteva accogliere qualsiasi parte del territorio giurassiano direttamente implicata dallo scrutinio del 23 giugno 1974 (votazione della popolazione giurassiana dei setti distretti sulla creazione di un Cantone del Giura), purché questa parte si fosse regolarmente separata tenuto conto del diritto federale e del diritto del Cantone interessato. La disposizione, vista come notifica di ambizioni territoriali su regioni di un Cantone limitrofo, venne ritenuta non compatibile con il principio della fedeltà confederale30.

Contrariamente all'articolo 138 Cost./JU, il presente articolo 139 Cost./JU, per cui si chiede il conferimento della garanzia, non prevede che nuovi territori si aggiungano a quelli del Cantone del Giura, ma si limita ad autorizzare il Governo ad avviare una procedura al fine di creare un nuovo Cantone. La Costituzione federale all'articolo 53 prevede procedure di modifica del numero e del territorio dei Cantoni. La disposizione si presenta in maniera conforme al diritto federale, dato che oltretutto deve essere considerata nel contesto di una procedura comune (con il Governo del Cantone di Berna e con il benestare del Consiglio federale) con la quale si intende risolvere la questione istituzionale giurassiana; la garanzia può pertanto essere conferita.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

28

29 30

Cfr. il messaggio del 20 nov. 1996 concernente la revisione della Costituzione federale; FF 1997 I 1 segg., 205; Biaggini, Commento Cost., art. 51, n. 22; Ruch, St. Galler Kommentar ad art. 51, n. 19.

FF 1977 III 266 Cfr. in merito i commenti nel messaggio del Consiglio federale del 20 apr. 1977 per il conferimento della garanzia federale alla costituzione del futuro Cantone del Giura, FF 1977 II 261 segg., n. 322.

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