Traduzione1

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 25 settembre 2013 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore attraverso uno scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

b)

per quanto concerne la Cina: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche («individual income tax»), e (ii) le imposte sugli utili delle imprese («enterprise income tax») (qui di seguito indicate quali «imposta cinese»); per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali

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Dal testo originale tedesco.

FF 2014 59

2013-2622

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

(i)

sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,

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a)

il termine «Cina» designa la Repubblica popolare cinese e, se usato in senso geografico, comprende l'intero territorio nazionale sul quale la Repubblica popolare Cinese esercita i suoi diritti di sovranità, comprese le loro acque territoriali alle quali è applicabile il diritto fiscale cinese nonché tutte le zone al di fuori delle acque territoriali su cui la Repubblica popolare cinese, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, esercita i suoi diritti di sovranità e il suo potere giurisdizionale;

b)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

c)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e qualsiasi altra associazione di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa»: (i) per quanto concerne la Cina: l'Amministrazione pubblica delle contribuzioni («State Administration of Taxation») o un suo rappresentante autorizzato;

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

(ii) per quanto concerne la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; h)

per quel che concerne uno Stato contraente, il termine «cittadino» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione, i termini e le espressioni non diversamente definiti hanno il significato che ad essi è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, tenuto conto che il senso attribuito a questi termini ed espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, del luogo della sua iscrizione, della sede della sua direzione effettiva o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ricavano da fonti ivi situate o il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione, una catena di montaggio, un progetto di montaggio o un'attività di sorveglianza ad essi connessi costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

4. A prescindere dai paragrafi 1­3, la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte di impiegati di un'impresa o di altro personale assunto a tal fine dall'impresa, costituisce una «stabile organizzazione» solo quando tali attività si protraggono sul territorio dell'altro Stato contraente (nel quadro dello stesso progetto o di progetti collegati) per un periodo che complessivamente oltrepassa i 183 giorni nell'arco di 12 mesi.

5. A prescindere dalle precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se:

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a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione o della lavorazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di altre attività che hanno un carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa;

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a)­e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.

6. A prescindere dai paragrafi 1­2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, ai sensi del paragrafo 7 ­ agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 5 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

7. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività dell'intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato, per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato relative alla proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nel calcolo degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese dell'impresa sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di calcolare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a tale Stato contraente di calcolare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di ripartizione adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi previsti dal presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1­5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono calcolati annualmente, con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi sufficienti per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

2. Se la sede di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Se: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e assoggettati all'imposta in conseguenza.

2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un'impresa di questo Stato contraente sono inclusi e assoggettati all'imposta in conseguenza utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata assoggettata all'imposta in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare dell'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

a)

il 5 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

10 per cento dell'importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. A prescindere dal paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è l'altro Stato contraente, una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, l'ente o i fondi appartenenti interamente a tale Stato ­ conformemente a quanto regolato di comune intesa dalle autorità competenti degli Stati contraenti ­ oppure la Banca nazionale.

4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1­2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente di uno Stato contraente eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o sede fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Se una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, quest'ultimo non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli
utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

7. Se una persona emette o trasferisce azioni o altri diritti per cui vengono pagati dividendi e dall'emissione o dal trasferimento intende principalmente trarre vantaggio in virtù delle disposizioni del presente articolo, queste non si applicano.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'importo lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

3. A prescindere del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, se sono conseguiti dal Governo dell'altro Stato contraente, da una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, dalla Banca nazionale, da una delegazione dell'altro Stato contraente oppure da un ente appartenente interamente all'altro Stato contraente, o se il beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente i cui interessi sono pagati in dipendenza di crediti garantiti, assicurati o finanziati dal Governo dell'altro Stato contraente, da una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, dalla Banca nazionale, da una delegazione dell'altro Stato contraente oppure da un ente appartenente interamente all'altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o meno da diritti di pegno su fondi o da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1­2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente eserciti, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o sede fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano
provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della sede fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o sede fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

8. Se una persona emette o trasferisce crediti per cui vengono pagati interessi e dall'emissione o dal trasferimento intende principalmente trarre vantaggio in virtù delle disposizioni del presente articolo, queste non si applicano.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 9 per cento dell'importo lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1­2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni residente di uno Stato contraente eserciti, nell'altro Stato contraente da cui provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o sede fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato a scopi fiscali. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa per le cui necessità viene contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della sede fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione
o sede fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

7. Se una persona emette o trasferisce diritti per cui vengono pagati canoni e dall'emissione o dal trasferimento intende principalmente trarre vantaggio in virtù delle disposizioni del presente articolo, queste non si applicano.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 6 e che sono situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una sede fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente, se la persona che trae gli utili, in un momento qualsiasi nel corso dei 12 mesi prima dell'alienazione, deteneva direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il 25 per cento nel capitale dell'impresa.

6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1­5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professione indipendente

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente: a)

quando detto residente dispone abitualmente di una sede fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi siano imputabili a detta sede fissa;

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

b)

quando il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo che complessivamente oltrepassa i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi provengano dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente esercitata nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. A prescindere dalle precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. A prescindere dalle disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1­2 non si applicano agli utili, stipendi, salari e rimunerazioni analoghe provenienti da attività esercitate nell'altro Stato contraente da artisti dello spettacolo o sportivi se il soggiorno in tale Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente, o di una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

Art. 18

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un precedente impiego subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Stipendi, salari e rimunerazioni analoghe pagati dal Governo di uno Stato contraente, da una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Governo, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in tale Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 o 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente, da una delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali.

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Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e un'altra persona o tra di esse e una terza persona, i redditi menzionati in questo paragrafo eccedono quelli che sarebbero stati (eventualmente) conseguiti senza queste relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, l'importo eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della presente Convenzione.

4. Se una persona emette o trasferisce diritti per cui vengono pagati redditi e dall'emissione o dal trasferimento intende principalmente trarre vantaggio in virtù delle disposizioni del presente articolo, queste non si applicano.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

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3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23

Diversi

La presente Convenzione non pregiudica il diritto di ogni Stato contraente di applicare il proprio diritto nazionale e le misure in materia di adeguamenti particolari dell'imposizione, indipendentemente che sia designata come tale o meno, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla presente Convenzione.

Art. 24

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Cina, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: a)

se un residente di Cina trae redditi dalla Svizzera, che giusta la Convenzione sono imponibili in Svizzera, l'importo corrispondente all'imposta gravante su questi redditi viene computato sull'imposta cinese dovuta da questa persona. L'importo di questa deduzione non può tuttavia eccedere la quota d'imposta cinese attribuibile a questi redditi calcolata conformemente alle leggi e disposizioni cinesi in materia fiscale;

b)

se i redditi percepiti dalla Svizzera sono dividendi pagati da una società che è residente di Svizzera a una società che è residente di Cina e che detiene almeno il 20 per cento delle azioni della società che paga i dividendi, il computo tiene conto dell'imposta dovuta in Svizzera dalla società che paga i dividendi per questi redditi.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: a)

se un residente di Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Cina, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione. Gli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 sono esenti dall'imposta unicamente solo se è comprovata l'imposizione effettiva in Cina;

b)

se un residente di Svizzera trae dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Cina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:

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(i)

computo dell'imposta pagata in Cina, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'importo computato non può eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Cina; o, (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio menzionati al paragrafo (i) precedente; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni, pari almeno all'imposta prelevata in Cina sull'importo lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Art. 25

Una società residente di Svizzera che riceve dividendi da una società residente di Cina fruisce, all'atto della determinazione dell'imposta svizzera su questi redditi, degli stessi vantaggi dei quali beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di quest'altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 o del paragrafo 3 dell'articolo 21, gli interessi, i canoni, i compensi per prestazioni di servizi ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai

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fini del calcolo del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.

Art. 26

Procedura amichevole

1. Una persona, quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Qualora per raggiungere tale accordo venga ritenuto opportuno, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

Art. 27

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

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2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. A prescindere dalle disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 3 o dalle disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia indispensabile per soddisfare gli obblighi da esso previsti.

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Art. 28

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 29

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che segue l'ultima di tali notificazioni. La Convenzione si applica a tutte le imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

2. La Convenzione del 6 luglio 1990 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, completata dal Protocollo addizionale, cessa di essere applicabile alle imposte alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente Convenzione in merito a tali imposte conformemente al paragrafo 1.

Art. 30

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso scritto fino al 30 giugno prima della fine di ogni anno civile dal giorno dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cessa di applicarsi ai redditi conseguiti negli anni fiscali che cominciano il 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia, o dopo tale data.

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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Pechino, il 25 settembre 2013, in due esemplari in lingua tedesca, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale Svizzero:

Per il Governo della Repubblica popolare Cinese:

Jacques de Watteville

ZHANG Zhiyong

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Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare Cinese, all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Resta inteso che se in futuro uno Stato contraente introdurrà un'imposta sul patrimonio che comporta una doppia imposizione, tale imposta rientrerà nell'articolo 2 della presente Convenzione.

2. Con riferimento all'articolo 2, resta inteso che la Convenzione, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'articolo 25, non si applica alle imposte trattenute alla fonte sulle vincite alle lotterie.

3. Con riferimento all'articolo 7 paragrafi 1 e 2: resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende beni o merci o esercita altre attività industriali o commerciali nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione vengono determinati unicamente sulla base della parte di entrate che può essere imputata all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività industriali o commerciali.

4. Con riferimento all'articolo 8, resta inteso che a)

prestazioni di trasporto internazionali da persone residenti in Svizzera derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono esenti dalla «Business Tax» o da altre imposte analoghe riscosse in funzione delle entrate lorde in Cina oppure dall'imposta sul valore aggiunto («Value Added Tax») in Cina («zero-rated») e l'imposta precedente imputabile a tali prestazioni è imponibile nella stessa misura di quella delle imprese residenti di Cina;

b)

prestazioni di trasporto internazionali da persone residenti in Cina derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto («Value Added Tax») in Svizzera («zerorated») e l'imposta precedente imputabile a tali prestazioni è imponibile nella stessa misura di quella delle imprese residenti di Svizzera.

5. Con riferimento all'articolo 10 paragrafo 3: l'espressione «l'ente o i fondi appartenenti interamente a tale Stato» in Cina comprende la «China Investment Corporation» (CIC) e il «National Council for Social Security Fund».

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6. Con riferimento agli articoli 18 e 19: il termine «pensioni» non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

7. Se le pensioni ai sensi dell'articolo 18 dovessero essere esentate dall'imposta in uno degli Stati contraenti e, secondo il diritto vigente dell'altro Stato contraente queste pensioni non dovessero essere effettivamente soggette a imposta in questo altro Stato contraente, il primo Stato può imporre queste pensioni secondo il suo diritto.

8. Con riferimento agli articoli 18 e 21: le pensioni e le rimunerazioni analoghe pagate dal Governo di uno Stato contraente o da uno dei suoi enti locali nell'ambito di un programma pubblico di benessere sociale secondo le disposizioni relative al sistema di assicurazione sociale di questo Stato, sono imponibili soltanto in detto Stato.

9. Con riferimento all'articolo 27:

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a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo il presente articolo: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) per quanto noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Mentre la lettera b) contiene importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i suoi sottoparagrafi (i)­(v) devono essere interpretati in modo da non impedire gli scambi effettivi di informazioni.

c)

Sebbene l'articolo 27 non limiti i possibili metodi di scambio di informazioni, resta inteso che, secondo l'articolo 27 gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

d)

Resta inoltre inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del

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contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

10. Con riferimento agli articoli 27 e 29: la presente Convenzione si applica alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Pechino, il 25 settembre 2013, in due esemplari in lingua tedesca, cinese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale Svizzero:

Per il Governo della Repubblica popolare di Cina:

Jacques de Watteville

ZHANG Zhiyong

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