Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero

Progetto

(Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 28 gennaio 20142; visto il parere del Consiglio federale del ...3; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20134, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

le misure atte ad assistere, a collegare tra loro e ad informare gli Svizzeri all'estero, i loro diritti politici, l'aiuto sociale che può essere loro concesso nonché il sostegno a specifiche istituzioni;

b.

il sostegno alle scuole svizzere e ad altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero;

c.

la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.

2

Non disciplina la protezione diplomatica.

3

Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.

Art. 2

Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende:

1 2 3 4

a.

disciplinare in modo unitario e coerente i diritti e i doveri delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero nonché i servizi che essa fornisce loro;

b.

promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera;

c.

agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri;

d.

promuovere all'estero la presenza della Svizzera e la rete di contatti;

RS 101 FF 2014 1723 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

13.052, FF 2013 4517

2013-3127

1779

Legge sugli Svizzeri all'estero

e.

promuovere la trasmissione della formazione e della cultura svizzera all'estero;

f.

promuovere la formazione dei giovani svizzeri all'estero, rafforzare il loro legame con la Svizzera, nonché avvicinare alla Svizzera e alla sua cultura i bambini e i giovani nel rispettivo Stato ospite.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per: a.

Svizzeri all'estero: i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all'estero;

b.

registro degli Svizzeri all'estero: il sistema d'informazione «Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA)» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e i documenti cartacei;

c.

Stato ospite: Stato estero nel quale sia stabilita o riconosciuta una rappresentanza oppure nel quale soggiorni la persona in questione oppure nel quale è stabilita una scuola svizzera;

d.

rappresentanza: una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza all'estero che svolga servizi consolari per conto della Svizzera.

Art. 4

Disposizioni legislative dello Stato ospite

Le autorità e le rappresentanze svizzere rispettano le disposizioni legislative dello Stato ospite.

Art. 5

Responsabilità individuale

Chiunque prepari e svolga un soggiorno all'estero oppure eserciti un'attività all'estero è responsabile in prima persona.

Art. 6

Raccomandazioni

Il DFAE può pubblicare informazioni e raccomandazioni, in particolare consigli di viaggio.

Art. 7

Sportello unico

Il DFAE è l'interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero.

1

Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze.

2

1780

Legge sugli Svizzeri all'estero

Coordina il trattamento delle domande pervenute con i competenti organi dell'Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti previsti dalla presente legge.

3

Art. 8

Strategia di politica estera

Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero.

Titolo secondo: Svizzeri all'estero Capitolo 1: Rete di contatti e informazioni Art. 9

Rete di contatti

Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all'estero e si servono della loro rete di contatti.

1

La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l'assistenza a favore dei cittadini elvetici all'estero e a intensificare i contatti di questi ultimi, in particolare con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero.

2

La Confederazione promuove lo scambio dei giovani Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera.

3

Art. 10

Informazione

La Confederazione informa gli Svizzeri all'estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché sulle tematiche legate alla presente legge.

1

In particolare, il DFAE può mettere a disposizione in forma elettronica una raccolta delle basi legali che riguardano gli Svizzeri all'estero e avvicinare questi ultimi alle istituzioni e alla vita politica svizzere.

2

Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero Art. 11

Iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero

I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza competente per l'iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero.

1

L'iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e i doveri degli Svizzeri all'estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo.

Sono fatti salvi i casi in cui è urgente fornire un aiuto sociale.

2

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Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 12

Annuncio

Per essere iscritti al registro degli Svizzeri all'estero è necessario annunciarsi presso la rappresentanza competente.

1

2 È competente la rappresentanza del luogo di domicilio del cittadino svizzero all'estero. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

La competente rappresentanza invita il cittadino minorenne iscritto al registro degli Svizzeri all'estero a confermare l'iscrizione al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero.

3

I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero.

4

Art. 13

Comunicazione di cambiamenti

Gli iscritti al registro degli Svizzeri all'estero sono tenuti a comunicare alla competente rappresentanza ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.

1

Se in seguito a un cambiamento di domicilio all'estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l'annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente.

2

I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.

3

Art. 14 1

2

Cancellazione dal registro e distruzione dei dati

L'iscrizione al registro degli Svizzeri all'estero è cancellata se la persona iscritta: a.

ha scelto il domicilio in Svizzera;

b.

non possiede più la cittadinanza svizzera;

c.

era iscritta da minorenne al registro degli Svizzeri all'estero e, al raggiungimento della maggiore età ai sensi del diritto svizzero, non ha confermato l'iscrizione entro 90 giorni nonostante l'invito a farlo;

d.

è deceduta;

e.

non è o non è più raggiungibile all'indirizzo indicato;

f.

è dichiarata scomparsa.

La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d'esecuzione.

1782

Legge sugli Svizzeri all'estero

Capitolo 3: Diritti politici Art. 15

Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

1

2

Per i diritti politici in materia cantonale e comunale è riservato il diritto cantonale.

Art. 16

Estensione

Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.

1

2

L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 143 della Costituzione federale.

Art. 17

Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s'intendono gli Svizzeri all'estero che: a.

secondo il diritto svizzero sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure

b.

secondo il diritto straniero sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l'esercizio dei diritti civili, a condizione che una misura di protezione degli adulti avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Art. 18

Esercizio del diritto di voto

Gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio.

1

Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune d'origine. Se hanno diversi comuni d'origine, lo esercitano nel Comune d'origine che hanno scelto al momento dell'iscrizione di cui all'articolo 12.

2

Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell'urna o per corrispondenza o, purché siano soddisfatte le condizioni previste, per via elettronica.

3

D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4

Una minoranza della Commissione (Engler, Diener Lenz, Föhn, Niederberger) Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell'urna o per corrispondenza.

3

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Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 19

Iscrizione e radiazione nel catalogo elettorale

Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera. Il Comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale.

1

Se intendono rinunciare all'esercizio dei diritti politici, lo comunicano al loro Comune di voto tramite la competente rappresentanza.

2

Se vengono meno le condizioni per l'esercizio dei diritti politici, se il cittadino svizzero all'estero rinuncia a esercitare i propri diritti politici oppure se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario, il Comune di voto radia la persona in questione dal catalogo elettorale.

3

4 Il Comune di voto e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati pertinenti ai fini del diritto di voto nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 20

Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero

Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in modo centralizzato presso l'amministrazione cantonale o l'amministrazione del suo capoluogo.

1

Può tenere il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in maniera decentralizzata se i dati:

2

a.

sono armonizzati e informatizzati in tutto il Cantone, oppure

b.

sono periodicamente consolidati su supporto elettronico presso un ufficio centrale.

Art. 21

Misure di promozione

Nei limiti dei crediti accordati, la Confederazione può adottare misure che facilitino l'esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all'estero.

Capitolo 4: Aiuto sociale Sezione 1: Principio e misure preventive Art. 22

Principio

La Confederazione concede l'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che vivono in stato d'indigenza alle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 23

Misure preventive

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o appoggiare provvedimenti atti a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

1784

Legge sugli Svizzeri all'estero

Sezione 2: Condizioni per ottenere l'aiuto sociale Art. 24

Sussidiarietà

L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.

Art. 25

Pluricittadinanza

Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non viene di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.

Art. 26

Motivi di esclusione

L'aiuto sociale può essere rifiutato o revocato se il richiedente: a.

ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;

b.

ottiene o tenta di ottenere aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;

c.

si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione personale o di autorizzarli ad assumere informazioni;

d.

non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;

e.

non fa manifestamente quanto si potrebbe pretendere per migliorare la propria situazione;

f.

utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.

Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale Art. 27

Genere ed entità

Genere ed entità dell'aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato ospite, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede.

1

2 Gli Svizzeri all'estero che percepiscono le prestazioni di aiuto sociale dallo Stato ospite possono richiedere alla Confederazione un aiuto supplementare nel rispetto del principio di cui al capoverso 1.

Art. 28

Condizioni e oneri

Le prestazioni di aiuto sociale possono essere vincolate a condizioni e oneri.

1785

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 29

Cessione e costituzione in pegno

Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione, che sono state garantite, non possono essere né cedute né costituite in pegno.

1

2

Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.

Art. 30

Rimpatrio

La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se tale provvedimento è nel suo interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso la Confederazione non versa o cessa di versare prestazioni di aiuto sociale all'estero.

1

Se la persona in questione rientra in Svizzera, la Confederazione assume a proprio carico le spese di rimpatrio. Può farsi carico delle spese di rimpatrio anche se la persona indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

2

Art. 31

Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, in quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato ospite.

Sezione 4: Procedura Art. 32

Richiesta

Gli Svizzeri all'estero che chiedono l'aiuto sociale della Confederazione devono rivolgersi alla rappresentanza competente.

1

La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, alla Direzione consolare del DFAE.

2

Art. 33

Decisione

La Direzione consolare decide in merito alle richieste sottopostegli e si fa garante dell'aiuto sociale che concede.

1

In casi urgenti, la rappresentanza concede l'aiuto indispensabile; ne informa la Direzione consolare.

2

La Direzione consolare può autorizzare le rappresentanze svizzere a concedere direttamente ulteriori prestazioni di aiuto sociale.

3

Art. 34

Collaborazione delle società di soccorso

Le rappresentanze possono chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all'estero.

1786

Legge sugli Svizzeri all'estero

Sezione 5: Restituzione Art. 35

Obbligo di restituzione

Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell'aiuto sociale ed è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia.

1

2 Non devono essere restituite le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.

Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo consapevolmente dichiarazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi alla restituzione.

3

Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

4

5 La Direzione consolare decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione.

Art. 36

Durata dell'obbligo di restituzione e crediti senza interessi

La restituzione di una prestazione di aiuto sociale può essere richiesta entro dieci anni dall'ultimo versamento, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della Direzione consolare.

1

2

I crediti derivanti dall'obbligo di restituzione non fruttano interessi.

Sezione 6: Ripartizione delle spese Art. 37 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base al presente capitolo.

1

Le spese, che la Svizzera dovesse rimborsare a un altro Stato in base a una convenzione d'assistenza, sono a carico della collettività competente del Cantone d'origine.

2

Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero Art. 38 La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all'estero.

1

1787

Legge sugli Svizzeri all'estero

In particolare può concedere aiuti finanziari all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero per tutelare gli interessi e assicurare l'informazione degli Svizzeri all'estero.

2

Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con queste istituzioni. Vi definisce i diritti e i doveri di queste ultime e il sostegno finanziario della Confederazione.

3

Una minoranza della Commissione (Stöckli, Abate, Comte, Cramer, Lombardi) La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all'estero.

1

Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con queste istituzioni. Vi definisce i diritti e i doveri di queste ultime e il sostegno finanziario della Confederazione.

2

La Confederazione può concedere in particolare aiuti finanziari all'Organizzazione di diritto privato degli Svizzeri all'estero per tutelare gli interessi nei confronti delle autorità e dell'Assemblea federale e per assicurare l'informazione degli Svizzeri all'estero. Cura regolarmente lo scambio con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero per usufruire delle sue particolari conoscenze specialistiche e della sua rete di contatti.

3

4 L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero può nominare un Consiglio degli Svizzeri all'estero che rappresenti la comunità degli Svizzeri all'estero. I delegati del Consiglio degli Svizzeri all'estero sono eletti periodicamente dal corpo elettorale degli Svizzeri all'estero. Esercitano le loro funzioni sino a quando rientrano nella definizione di Svizzeri all'estero ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Il DFAE garantisce all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero un sostegno amministrativo adeguato durante le elezioni, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Il DFAE e l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero possono stipulare una convenzione di prestazioni concernente la collaborazione e il sostegno finanziario della Confederazione.

5

Titolo terzo: Trasmissione della formazione svizzera all'estero Capitolo 1: Scuole svizzere all'estero Art. 39

Requisiti per il riconoscimento delle scuole

Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all'estero che:

1

a.

possiedono l'autorizzazione all'insegnamento dello Stato ospite;

b.

offrono le dovute garanzie per un'esistenza duratura;

c.

sono di utilità pubblica;

d.

esentano completamente o parzialmente dal pagamento della retta i giovani svizzeri all'estero per i quali è dimostrato che non sono in grado di pagarla;

1788

Legge sugli Svizzeri all'estero

e.

garantiscono un'istruzione politicamente e confessionalmente neutrale;

f.

contano un numero minimo adeguato di allievi;

g.

impartiscono una parte proporzionata delle lezioni in una lingua nazionale svizzera tenendo conto della diversità culturale della Svizzera;

h.

dispongono di una scuola dell'infanzia e del livello elementare e dispongono o prevedono di disporre del livello secondario I;

i.

fanno impartire le lezioni alla scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti secondo il programma didattico svizzero prevalentemente da persone con abilitazione all'insegnamento svizzera;

j.

impostano il programma didattico e l'insegnamento in modo che gli allievi possano proseguire i propri studi o la propria formazione senza grandi difficoltà sia in Svizzera sia nello Stato ospite;

k.

hanno concluso con uno o più Cantoni un rapporto di patrocinio (Cantone patrocinante);

l.

fanno monitorare il proprio sistema scolastico e il proprio programma didattico dal Cantone patrocinante;

m. dispongono di uno statuto in sintonia con la presente legge;

2

n.

sono sostenute da un ente responsabile svizzero che dispone di un comitato di gestione composto prevalentemente da persone di nazionalità svizzera; e

o.

sono dirette da persone con abilitazione all'insegnamento svizzera.

Il Consiglio federale, prima di prendere decisioni, consulta il Cantone patrocinante.

Art. 40

Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II

L'Ufficio federale della cultura (UFC) può, d'intesa con il Cantone patrocinante, riconoscere il diritto al sussidio alla formazione generale del livello secondario II presso una scuola svizzera riconosciuta, se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a.

il livello secondario II conta un numero sufficiente di allievi tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;

b.

il livello secondario II prevede nel suo programma didattico una seconda lingua nazionale svizzera come lingua o materia d'insegnamento;

c.

il livello secondario II porta a conseguire uno dei seguenti diplomi: 1. maturità cantonale o federale, 2. baccalauréat international o baccalauréat européen, 3. certificato di scuola specializzata o maturità specializzata;

d.

il livello secondario II porta a conseguire un certificato della formazione generale del livello secondario II riconosciuto dello Stato ospite.

1789

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 41

Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base

L'UFC può, d'intesa con il Cantone patrocinante, riconoscere il diritto al sussidio alle offerte della formazione professionale di base presso una scuola svizzera riconosciuta con livello secondario II, se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a.

le offerte contano un numero sufficiente di persone in formazione tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;

b.

le offerte portano a conseguire uno dei certificati seguenti: 1. attestato federale di capacità (AFC) con o senza maturità professionale, 2. certificato federale di formazione pratica (CFP);

c.

le offerte portano a conseguire un certificato riconosciuto nello Stato ospite come certificato del livello secondario II;

d.

la scuola nello Stato ospite trasmette nella formazione professionale di base la formazione scolastica ai sensi della legislazione svizzera sulla formazione professionale;

e.

la scuola imposta le offerte in collaborazione con associazioni professionali e imprese svizzere nello Stato ospite.

Art. 42

Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole

L'UFC può, d'intesa con il Cantone patrocinante, riconoscere il diritto al sussidio alla filiale di una scuola svizzera riconosciuta, se: a.

la filiale fa parte, in termini organizzativi e pedagogici, della scuola riconosciuta; e

b.

è dimostrato che la filiale rappresenta, in termini economici e pedagogici, un vantaggio per la scuola riconosciuta.

Art. 43

Denominazione e identità visiva delle scuole svizzere all'estero

Solo una scuola svizzera all'estero riconosciuta ai sensi del presente titolo può utilizzare la denominazione «scuola svizzera» o una designazione analoga. Questo vale anche per le traduzioni di queste denominazioni in altre lingue.

1

2 Altre scuole che utilizzano ulteriori riferimenti alla Svizzera devono soddisfare almeno i requisiti per l'utilizzazione di indicazioni di provenienza conformemente alla legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi.

Le scuole svizzere riconosciute si presentano con un'identità visiva uniforme. Il Consiglio federale ne disciplina i dettagli.

3

5

RS 232.11

1790

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 44

Assicurazione sociale dei docenti

Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata.

1

Per la previdenza professionale assicurano i docenti affiliati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. Se le disposizioni dei rispettivi istituti di previdenza professionale lo consentono, queste persone possono essere assicurate in alternativa presso la cassa pensioni cantonale originaria o presso quella del Cantone patrocinante.

2

Le scuole svizzere riconosciute sono datori di lavoro ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 20066 su PUBLICA e adempiono gli obblighi legislativi e regolamentari corrispondenti.

3

Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di redigere, concludere e modificare il contratto di affiliazione con PUBLICA.

4

Art. 45

Obbligo di notifica

Le scuole svizzere riconosciute sono tenute a notificare tempestivamente all'UFC gli sviluppi concernenti i requisiti del riconoscimento.

1

Modifiche dello statuto che concernono i requisiti del riconoscimento devono essere notificate all'UFC prima della decisione definitiva.

2

Art. 46

Natura, entità e commisurazione degli aiuti finanziari

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari alle spese d'esercizio.

1

2

L'ammontare degli aiuti finanziari dipende: a.

dall'effettivo di allievi e persone in formazione;

b.

dal numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera;

c.

dal numero di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;

d.

dal numero di lingue d'insegnamento che sono lingue nazionali svizzere ma non, allo stesso tempo, lingue dello Stato ospite.

Il numero di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.

3

6

RS 172.222.1

1791

Legge sugli Svizzeri all'estero

Per i docenti senza abilitazione all'insegnamento svizzera possono essere erogati sussidi, se:

4

a.

lo Stato ospite prescrive l'assunzione di docenti locali; e

b.

il Cantone patrocinante ritiene che l'impiego di tali docenti sia giustificato per fondate ragioni pedagogiche.

Il Consiglio federale stabilisce le basi di commisurazione e le aliquote di sussidio secondo i criteri indicati nei capoversi 2­4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.

5

All'inizio dell'anno scolastico, le scuole devono trasmettere all'UFC la documentazione necessaria per la commisurazione dei sussidi.

6

Art. 47

Indennità straordinaria per le scuole minacciate

La Confederazione può assegnare temporaneamente indennità straordinarie alle scuole svizzere riconosciute minacciate nella loro esistenza a causa di circostanze particolari o eventi eccezionali.

Art. 48

Cessione di immobili

Il Consiglio federale può cedere immobili di proprietà della Confederazione gratuitamente o a condizioni preferenziali a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni istituite a tale scopo.

1

Per la cessione la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.

2

3

Il contratto di cessione è vincolato agli oneri seguenti: a.

l'immobile dev'essere utilizzato come sede della scuola svizzera; e

b.

il ricavato di una successiva alienazione dev'essere destinato a scuole svizzere riconosciute.

Art. 49

Revoca di riconoscimento, oneri

Se una scuola svizzera riconosciuta non soddisfa più i requisiti del riconoscimento ai sensi di questo titolo, il Consiglio federale le revoca il riconoscimento. Se sussistono possibilità fondate che la scuola sia di nuovo in grado di soddisfarli in un prossimo futuro, il Consiglio federale può rinunciare a revocarle il riconoscimento; la vincola in questo caso a oneri.

1

Se i requisiti del riconoscimento di cui agli articoli 40­42 non sono più soddisfatti, l'UFC applica il capoverso 1 per analogia.

2

3 Il Cantone patrocinante è previamente consultato. Ha il diritto di proporre la revoca del riconoscimento o di vincolarlo a oneri.

7

RS 616.1

1792

Legge sugli Svizzeri all'estero

Capitolo 2: Altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero Art. 50

Forme e requisiti

La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, sostenere enti svizzeri o enti a partecipazione svizzera attivi ai sensi dell'articolo 2 lettere e­f.

1

2

Il sostegno può essere fornito segnatamente mediante aiuti finanziari per: a.

le spese di retribuzione di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera, in particolare per l'insegnamento di materie legate alla Svizzera, delle lingue nazionali svizzere e nella formazione professionale di base;

b.

la trasmissione della formazione e della cultura svizzere, segnatamente corsi nelle lingue nazionali svizzere;

c.

l'acquisto di materiale didattico;

d.

la consulenza, l'assistenza e il sostegno ai giovani svizzeri all'estero che seguono una formazione professionale o studi in Svizzera;

e.

la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole.

Il sostegno della Confederazione di cui al capoverso 2 lettere a­c presuppone l'adempimento dei seguenti requisiti:

3

a.

l'ente responsabile fornisce una prestazione propria commisurata,

b.

l'offerta denota la presenza di un effettivo adeguato di allievi o di persone in formazione;

c.

l'offerta denota la presenza di un numero adeguato di allievi o di persone in formazione di cittadinanza svizzera;

d.

la formazione promossa è politicamente e confessionalmente neutrale;

e.

è dimostrato che l'offerta non genera profitti.

Per le offerte nella formazione professionale di base valgono inoltre le seguenti condizioni:

4

a.

devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 41;

b.

l'ente responsabile deve avere concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero.

5 Per ottenere il sostegno della Confederazione di cui al capoverso 2 lettera e, l'ente responsabile deve:

a.

dimostrare di essere in grado di finanziare almeno per metà la fondazione e lo sviluppo di una scuola;

b.

rendere verosimile che la scuola soddisferà nel prossimo futuro i requisiti di cui all'articolo 39 capoverso 1.

La Confederazione aiuta gli enti responsabili a trovare un Cantone patrocinante per le offerte impostate a lungo termine che rendono opportuna o richiedono una consulenza pedagogica.

6

1793

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 51

Entità e commisurazione degli aiuti finanziari

L'ammontare degli aiuti finanziari di cui all'articolo 50 capoverso 2 lettere a­c è stabilito in funzione: 1

a.

dell'effettivo di allievi o persone in formazione;

b.

del numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera;

c.

delle prestazioni proprie del richiedente.

Il Consiglio federale disciplina la commisurazione dei sussidi e la presentazione delle domande.

2

Art. 52

Assicurazione sociale dei docenti

Per l'assicurazione sociale dei docenti, alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 lettera a, si applica per analogia l'articolo 44 del presente titolo.

Capitolo 3: Cooperazione e cura delle relazioni Art. 53 Le scuole svizzere riconosciute e gli enti responsabili di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero curano le relazioni reciproche.

1

Coordinano le loro esigenze nei confronti del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e delle altre autorità in Svizzera.

2

3

Collaborano con le rappresentanze competenti.

4

Curano i contatti con i loro ex allievi.

Capitolo 4: Cantoni patrocinanti Art. 54 1 I Cantoni patrocinanti assumono la vigilanza pedagogica delle scuole svizzere riconosciute e della loro formazione generale del livello secondario II, delle offerte formative nella formazione professionale di base e delle filiali di scuole.

Per le scuole svizzere riconosciute che essi assistono e per le altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero assumono segnatamente i compiti seguenti:

2

a.

consulenza e assistenza specialistica e garanzia della qualità;

b.

fornitura di materiale didattico a condizioni vantaggiose;

c.

scambio di informazioni con le scuole assistite;

d.

promozione degli scambi di allievi, persone in formazione e docenti;

1794

Legge sugli Svizzeri all'estero

e.

aiuto nella selezione e nella formazione continua dei docenti:

f.

consulenza ai docenti rientrati in Svizzera nell'ambito del reinserimento professionale.

I Cantoni patrocinanti si adoperano affinché i docenti con abilitazione all'insegnamento svizzera residenti all'estero conservino l'affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di origine.

3

Capitolo 5: Commissione per la trasmissione della formazione svizzera all'estero Art. 55 Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la trasmissione della formazione svizzera all'estero (CFSE).

1

2

La CFSE è l'organo consultivo del DFI nell'esecuzione del presente titolo.

Titolo quarto: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all'estero Capitolo 1: Protezione consolare Sezione 1: Condizioni Art. 56 1

Persone fisiche

La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone fisiche: a.

Svizzeri all'estero e cittadini svizzeri che soggiornano all'estero;

b.

persone per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione.

Può essere concessa anche a cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità a condizione che non ricevano già aiuto da un altro Stato.

2

Una persona che oltre alla nazionalità svizzera possiede anche la nazionalità dello Stato ospite può beneficiare della protezione consolare svizzera se lo Stato ospite non vi si oppone.

3

Art. 57 1

Persone giuridiche

La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche che: a.

sono soggette al diritto svizzero e sono organizzate conformemente alle sue disposizioni; e

b.

la sede della loro effettiva amministrazione è situata in Svizzera.

1795

Legge sugli Svizzeri all'estero

A titolo sussidiario può essere accordata anche alle persone giuridiche all'estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona fisica ai sensi del capoverso 1 e lo Stato ospite non vi si oppone.

2

3

Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene: a.

dispone direttamente della maggioranza dei voti all'interno dell'organo supremo;

b.

dispone direttamente del diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo supremo di direzione o di amministrazione; oppure

c.

può esercitare un'influenza predominante in virtù degli statuti, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

Art. 58

Protezione di interessi di terzi

La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo. La decisione spetta al Consiglio federale.

1

La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per gli Svizzeri.

2

Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione Art. 59

Sussidiarietà

La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all'estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere la tutela dei propri interessi da sole o con l'aiuto di terzi.

Art. 60

Limitazione della protezione consolare

1

Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.

2

La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto in particolare se: a.

c'è il rischio che sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione;

b.

mette in pericolo altre persone;

c.

la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha dato prova di negligenza in altro modo;

d.

la persona in questione ha abusato di precedenti aiuti.

Rimangono riservati i casi in cui la vita o l'incolumità della persona in questione sia minacciata.

3

1796

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 61

Responsabilità della Confederazione

La responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità, fatto salvo il capoverso 2.

1

2

La Confederazione non risponde: a.

di raccomandazioni pubblicate e di aiuti forniti;

b.

se la persona in questione non osserva le raccomandazioni della Confederazione o ha dato prova di negligenza in altro modo.

Sezione 3: Aiuti Art. 62

Assistenza generale all'estero

L'assistenza generale comprende in particolare gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure alle vittime di un grave crimine.

1

In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio.

2

Se la Confederazione nell'ambito della sua assistenza viene informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, ne dà comunicazione ai congiunti.

3

4 Nei procedimenti giudiziari all'estero le rappresentanze possono raccomandare una consulenza legale sul posto, senza garanzia.

Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici.

5

Art. 63

Privazione della libertà

La rappresentanza venuta a sapere che una persona è stata privata della libertà all'estero si informa presso le autorità dello Stato ospite sui motivi di questo provvedimento.

1

2

La rappresentanza s'impegna in particolare per: a.

mettersi in contatto con la persona in questione oppure incontrarla, se è opportuno e la persona in questione lo chiede;

b.

garantire che siano rispettati il diritto a condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto alla difesa della persona in questione.

Art. 64

Prestiti d'emergenza

La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, dietro obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovino provvisoriamente all'estero:

8

RS 170.32

1797

Legge sugli Svizzeri all'estero

a.

per pagare il viaggio di ritorno;

b.

come aiuto transitorio;

c.

per pagare le spese ospedaliere e mediche.

Art. 65

Situazioni di crisi

Ogni rappresentanza si avvale di un dispositivo di crisi, in particolare in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali.

1

2 Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l'assistenza possibile.

Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese.

3

La Confederazione può associarsi a operazioni di ricerca e salvataggio da parte dello Stato ospite o di altri Stati.

4

In determinate situazioni di crisi, in particolare nei conflitti armati e in caso di disordini politici, può consegnare lettere di protezione alle persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni.

5

In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo alle persone fisiche che hanno perso senza colpa i mezzi di sussistenza all'estero.

6

Art. 66

Rapimenti e cattura di ostaggi

La Confederazione può prestare assistenza alle persone fisiche vittime di rapimenti o prese in ostaggio all'estero.

1

La rappresentanza venuta a conoscenza di un rapimento o di una presa in ostaggio, s'impegna per trovare aiuti sul posto. In particolare invita le autorità competenti dello Stato ospite ad adottare le misure necessarie.

2

Capitolo 2: Altri servizi consolari a favore di persone all'estero Sezione 1: Servizi consolari del DFAE Art. 67

Servizi amministrativi

Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa che non sono disciplinati da altre leggi o forniti da altri servizi, in particolare legalizzazioni, attestazioni, certificazioni da parte di una rappresentanza, depositi effettuati in una rappresentanza o atti trasmessi alle autorità svizzere tramite una rappresentanza.

1

2

Il Consiglio federale definisce questi servizi per via d'ordinanza.

1798

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 68

Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

Il DFAE offre un servizio d'informazione e di consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19899 sul collocamento.

1

Il servizio di consulenza informa gli Svizzeri rimpatriati sulle prescrizioni d'entrata e sulle condizioni di vita.

2

Art. 69

Navigazione marittima

Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la navigazione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 23 settembre 195310 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti Art. 70

Stato civile

Il DFAE assicura il coordinamento tra le rappresentanze e i servizi competenti in materia di stato civile dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

1

Le rappresentanze svolgono le attività concernenti le questioni di stato civile degli Svizzeri all'estero. A tale scopo collaborano con l'UFG e apportano le modifiche al registro degli Svizzeri all'estero.

2

Art. 71

Cittadinanza

Il DFAE coadiuva l'Ufficio federale della migrazione (UFM) nelle questioni relative alla cittadinanza.

1

Le rappresentanze concorrono in particolare agli accertamenti dei fatti che devono essere condotti all'estero ai sensi degli articoli 10, 21, 23 e 28 della legge del 29 settembre 195211 sulla cittadinanza.

2

Art. 72

Documenti d'identità

Il DFAE coadiuva l'Ufficio federale di polizia in caso di rilascio, ritiro e perdita di documenti d'identità all'estero ai sensi degli articoli 4­6, 7 e 8 della legge del 22 giugno 200112 sui documenti d'identità.

9 10 11 12

RS 823.11 RS 747.30 RS 141.0 RS 143.1

1799

Legge sugli Svizzeri all'estero

Art. 73

Notificazione in materia militare

Il servizio militare degli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 199513.

1

Negli affari militari le rappresentanze forniscono in particolare i seguenti servizi consolari:

2

a.

trasmissione di domande di congedo all'estero di cittadini svizzeri che hanno omesso di farne domanda al momento del loro espatrio;

b.

rilascio del foglio militare ai cittadini svizzeri che sono annunciati presso una rappresentanza e raggiungono la maggiore età;

c.

informazioni agli Svizzeri all'estero che scelgono volontariamente di sostenere il reclutamento e svolgere la scuola reclute e i servizi d'istruzione in Svizzera;

d.

informazioni agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità in merito al servizio militare e al riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare nell'ambito di un accordo bilaterale.

Art. 74

Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l'ufficio AI per l'assicurazione facoltativa all'estero conformemente a: a.

l'articolo 2 (Assicurazione facoltativa) della legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

l'articolo 1b (Persone assicurate) della legge federale del 19 giugno 195915 su l'assicurazione per l'invalidità.

Titolo quinto: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese Art. 75

Finanziamento

L'Assemblea federale autorizza con decreto federale semplice che copre un periodo di più anni il tetto di spesa per i contributi conformemente a: 1

13 14 15

a.

l'articolo 21 (misure di promozione);

b.

l'articolo 37 capoverso 1 (aiuto sociale);

c.

l'articolo 38 (sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero);

d.

l'articolo 64 (prestiti d'emergenza).

RS 510.10 RS 831.10 RS 831.20

1800

Legge sugli Svizzeri all'estero

L'Assemblea federale autorizza con un decreto federale semplice che copre un periodo di più anni il tetto di spesa per sostenere la trasmissione della formazione svizzera all'estero (titolo terzo).

2

Art. 76

Emolumenti

Ai sensi dell'articolo 46a capoversi 2­4 della legge del 21 marzo 199716 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni, le prestazioni e altri atti ufficiali ai sensi della presente legge.

Art. 77

Rimborso delle spese

Le persone che hanno occasionato un servizio consolare rimborsano le spese sostenute dalla Confederazione.

1

Le spese sono rimborsate anche nel caso in cui la Confederazione abbia fornito il servizio senza richiesta da parte della persona in questione, tuttavia in base alla sua presunta volontà e nel suo interesse.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e le eccezioni.

Art. 78

Rinuncia agli emolumenti e al rimborso delle spese

In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell'emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente, è necessario considerare se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

Titolo sesto: Disposizioni finali Art. 79

Amministrazione della giustizia

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

1

2 Le decisioni delle rappresentanze in materia di aiuto sociale ai sensi dell'articolo 33 capoversi 2 e 3 possono essere oggetto di un ricorso al DFAE.

Art. 80

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni di esecuzione.

Per essere valide, le disposizioni cantonali di esecuzione devono essere approvate dalla Confederazione.

3

16

RS 172.010

1801

Legge sugli Svizzeri all'estero

È fatto salvo l'ambito di competenza dei Cantoni patrocinanti ai sensi dell'articolo 54.

4

5

Le rappresentanze collaborano all'esecuzione del titolo terzo della presente legge.

Art. 81

Collaborazione internazionale e delega di attribuzioni

I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie.

1

Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con autorità straniere nei limiti delle proprie competenze.

2

Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito consolare.

3

Può incaricare persone giuridiche private attive su un determinato territorio del rilascio di visti o dell'adempimento di altri servizi consolari specifici, nel caso in cui la Svizzera non possieda per questo territorio alcuna rappresentanza diplomatica competente. A tale scopo può stipulare convenzioni di prestazioni.

4

Art. 82

Statistiche

Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della presente legge e affidarne l'analisi all'Ufficio federale di statistica o al DFAE ai sensi della legge del 9 ottobre 199217 sulla statistica federale e dell'articolo 4 della legge federale del 24 marzo 200018 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 83

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi disciplinate nell'allegato.

Art. 84

Disposizioni transitorie

Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continuano ad essere prestate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

Le scuole, incluse le loro formazioni generali del livello secondario II e le filiali, riconosciute in virtù del diritto anteriore, sono considerate riconosciute anche ai sensi della presente legge.

2

Il passaggio dai sussidi in virtù del diritto anteriore agli aiuti finanziari in virtù del titolo terzo della presente legge è realizzato gradualmente entro tre anni dal momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare degli aiuti finanziari calcolati in virtù del titolo terzo è confrontato con l'ultimo sussidio versato conformemente al diritto anteriore. La differenza è compensata nel corso dei tre anni in tre tappe equivalenti.

3

17 18

RS 431.01 RS 235.2

1802

Legge sugli Svizzeri all'estero

4 Le scuole svizzere riconosciute sono considerate datori di lavoro competenti per i beneficiari di rendite:

a.

loro affiliati; e

b.

le cui rendite di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale versate da PUBLICA abbiano iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le scuole svizzere riconosciute sono parimenti considerate datori di lavoro competenti quando una rendita di invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5

Art. 85

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1803

Legge sugli Svizzeri all'estero

Allegato (art. 83)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogati: a.

la legge federale del 19 dicembre 197519 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;

b.

la legge federale del 21 marzo 197320 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero;

c.

la legge federale del ...21 sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero;

d.

il decreto federale del 22 giugno 196222 concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all'estero».

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 200223 sul Parlamento Art. 152 cpv. 3bis e 3ter 3bis Anche le modifiche pianificate nella rete di rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero valgono come progetti ai sensi del capoverso 3.

3ter

19 20 21 22 23

Capoverso 3bis vigente

RU 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637, 2009 5685, 2011 725 RU 1973 1976, 2000 1915, 2006 2197, 2008 3437, 2009 5685, 2011 725 FF 2013 4517 RU 1962 1235 RS 171.10

1804

Legge sugli Svizzeri all'estero

2. Legge federale del 24 marzo 200024 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Art. 4 cpv. 1, 2 lett. a, 3 lett. c e 5 Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all'estero con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro coniugi e dei loro figli.

1

Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:

2

a.

3

gli Svizzeri all'estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli nell'ambito della protezione consolare;

Le collezioni di dati possono contenere: c.

dati degni di particolare protezione relativi alla salute delle persone che hanno chiesto l'aiuto sociale o un prestito nonché i dati sul loro patrimonio e sul loro reddito.

A condizione che non vi si opponga alcun interesse privato preponderante, il DFAE è autorizzato a comunicare i dati all'Ufficio federale di statistica.

5

3. Legge del 23 giugno 200625 sull'armonizzazione dei registri Art. 2 cpv.1 lett. d 1

La presente legge si applica ai seguenti registri: d.

il sistema d'informazione Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (VERA) del Dipartimento federale degli affari esteri;

4. Legge federale del 23 settembre 195326 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 81 Abrogato

24 25 26

RS 235.2 RS 431.02 RS 747.30

1805

Legge sugli Svizzeri all'estero

5. Legge del 6 ottobre 198927 sul collocamento Art. 25 cpv. 1, 2 e 2bis Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che procura, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d'entrata, sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette alle persone che desiderano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

1

La SECO sostiene i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare nella ricerca di un posto di lavoro e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro nel collocamento dei rimpatriati svizzeri.

2

La Confederazione può sostenere la ricerca di posti di lavoro all'estero con altre misure.

2bis

Art. 35 cpv. 3 lett. j I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

3

j.

il DFAE;

6. Legge federale del 24 giugno 197728 sull'assistenza Art. 1 cpv. 3 3 L'assistenza degli Svizzeri all'estero è retta dalla legge federale ...29 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero, quella dei richiedenti l'asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari30 della Confederazione.

27 28 29 30

RS 823.11 RS 851.1 RS ...; FF 2014 1779 RS 142.31, 855.1

1806