09.430 Iniziativa parlamentare Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 7 novembre 2013

Onorevole presidente e colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica del Codice penale, del diritto penale minorile, del Codice di procedura penale e della procedura penale militare, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.

7 novembre 2013

In nome della Commissione: Il presidente, Yves Nidegger

2013-2894

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Compendio L'iniziativa parlamentare chiede una modifica della legislazione per permettere alle vittime di reati di essere informate in merito a importanti decisioni relative all'esecuzione della pena pronunciata a carico dell'autore del reato (congedi, semiprigionia, rilascio ecc.).

Le Commissioni degli affari giuridici hanno accolto favorevolmente l'iniziativa, ritenendo che vi sia un'effettiva necessità di legiferare in quest'ambito. La Commissione del Consiglio nazionale propone di modificare il Codice penale, il diritto penale minorile e il Codice di procedura penale, introducendovi una regolamentazione semplice ed equilibrata per permettere alle vittime che lo desiderano di ricevere tutte le informazioni cui potrebbero essere interessate. I congiunti della vittima e i terzi, purché abbiano un interesse degno di protezione, avranno a loro volta un diritto all'informazione.

Il progetto colma anche una lacuna della procedura penale militare riprendendo il diritto all'informazione esistente nel corso di un procedimento penale ordinario (art. 214 cpv. 4 CPP).

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 30 aprile 2009 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato l'iniziativa parlamentare 09.430 «Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati» dal tenore seguente: «Per completare i diritti delle vittime nei procedimenti penali, la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) deve pure prevedere che la vittima sia informata dalle autorità anche sull'esecuzione della pena per il colpevole e su importanti decisioni riguardanti la stessa. È opportuno un corrispondente completamento del capitolo 6 riguardante la protezione e i diritti della vittima nel procedimento penale».

La prassi ha dimostrato che le vittime devono continuare a essere protette anche una volta terminato il procedimento penale. Esse sentono infatti il bisogno legittimo di essere informate in merito alle decisioni importanti riguardanti l'esecuzione della pena inflitta all'autore del reato (p. es. congedi, semiprigionia, rilascio). In molti casi la minaccia che incombe sulla vittima perdura anche durante l'esecuzione della pena. A questo riguardo non va dimenticata la componente psicologica: le vittime di violenza devono poter sapere a partire da quando rischiano di ritrovarsi faccia a faccia con l'autore del reato.

Il 9 ottobre 2009 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all'iniziativa con 20 voti favorevoli, uno contrario e tre astensioni. Il 22 novembre 2010 l'omologa Commissione del Consiglio degli Stati ha dato il via libera all'elaborazione di un progetto. Il 31 agosto 2012 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha adottato senza voti contrari ma con due astensioni un progetto preliminare che ha posto in consultazione dal 3 ottobre 2012 al 15 gennaio 2013. Nelle sue sedute del 5 settembre e del 7 novembre 2013 ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e adottato, sempre senza voti contrari ma con due astensioni, il progetto che sottopone alla propria Camera.

La Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 112 cpv. 1 LParl).

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Diritto vigente

Il Codice di procedura penale (CPP)1, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede disposizioni sul diritto d'informazione della vittima durante il procedimento penale.

Secondo l'articolo 214 capoverso 4 CPP «la vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale evasione dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l'imputato a un serio pericolo».

Il legislatore parte dal presupposto che la vittima nutra un effettivo interesse per le decisioni concernenti la detenzione dell'imputato quando il procedimento penale è appena stato avviato. In tale momento, infatti, il reato può ancora essere relativa1

RS 312.0

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mente recente. Inoltre, la vittima può rilasciare dichiarazioni schiaccianti a carico dell'imputato e si trova a confrontarsi direttamente con lui durante il procedimento, cosa che costituisce un rischio di conflitto supplementare. Per questo motivo la legge prevede l'informazione d'ufficio, cui si rinuncia soltanto se la vittima vi si è espressamente opposta o se implica un serio pericolo per l'imputato.

L'iniziativa parlamentare chiede che la vittima sia informata anche durante l'esecuzione della pena. Tuttavia gli interessi in gioco sono un po' diversi una volta che il procedimento penale è concluso, perché la vittima e l'autore del reato non sono più obbligati a incontrarsi. Per questo motivo il progetto di legge si distanzia leggermente dalla normativa contenuta nel Codice di procedura penale.

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Punti essenziali del progetto

3.1

Normativa proposta nel progetto preliminare

La normativa proposta si inserisce nella parte generale del Codice penale (CP)2, che al Titolo quarto (art. 74 segg.) prevede già disposizioni relative all'esecuzione delle pene. Il CPP e la legge federale del 23 marzo 20073 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) possono difficilmente accogliere nuove norme: il primo perché non si applica una volta concluso il procedimento in giudizio e la seconda perché da quando è stato adottato il CPP non contiene più disposizioni di diritto penale ­ il capitolo 6, menzionato nel testo dell'iniziativa, è stato abrogato.

La normativa proposta nel progetto preliminare si fondava sui seguenti principi: ­

Le nuove disposizioni si applicano alle vittime ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV, ossia alle persone che hanno subito un attacco diretto alla loro integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato. Ai congiunti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LAV è riconosciuto un diritto d'informazione autonomo soltanto se la vittima è deceduta in seguito al reato.

­

Le decisioni relative all'esecuzione della pena pronunciata a carico dell'autore del reato sono comunicate alla vittima soltanto se questa lo chiede espressamente per scritto. La domanda va presentata una sola volta e la procedura deve essere semplice. Grazie a questa regola si evita di informare le vittime che non vogliono esserlo o che desiderano voltare pagina. Essa permette inoltre di tener conto del fatto che la situazione è un po' diversa rispetto alla fase del procedimento penale (cfr. sopra n. 2, ad art. 214 cpv. 4 CPP).

­

La vittima è informata di tutte le decisioni che la interessano (inizio, interruzione, alleggerimento e fine dell'esecuzione, compresi la liberazione condizionale e il ripristino, l'istituzione d'esecuzione, eventuali forme particolari d'esecuzione, evasione e arresto).

­

L'autorità sente il condannato prima di prendere una decisione in merito alla domanda della vittima. In via eccezionale può rifiutare di fornire le informazioni se il condannato ha un interesse legittimo e preponderante al mantenimento del segreto ­ formulazione diversa da quella dell'articolo 214 capo-

2 3

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RS 311.0 RS 312.5

verso 4 CPP, per tener conto del fatto che la situazione non è più esattamente la stessa che durante il procedimento penale (cfr. n. 2).

­

L'autorità deve informare la vittima dei suoi diritti. Deve inoltre renderla attenta in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate.

­

Il progetto preliminare colma una lacuna della procedura penale militare del 23 marzo 19794 (PPM), riprendendo la normativa dell'articolo 214 capoverso 4 CPP (diritto della vittima di essere informata durante il procedimento penale).

La normativa proposta è il risultato di una ponderazione minuziosa degli interessi in gioco: si tratta di istituire una procedura semplice ed efficace che permetta di fornire alla vittima, se lo desidera, tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza tuttavia perdere di vista gli interessi del condannato.

3.2

Risultati della procedura di consultazione

In base ai risultati della procedura di consultazione5, alla quale hanno risposto tutti i Cantoni e i principali partiti politici nazionali6, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue: ­

il progetto preliminare è approvato, senza riserve o con qualche correzione, da una grande maggioranza dei partecipanti. Solo una minoranza dei consultati respinge il progetto preliminare o lo critica fortemente;

­

soltanto una minoranza dei partecipanti critica la scelta di inserire la normativa nel Codice penale;

­

diverse osservazioni riguardano la cerchia degli aventi diritto (da ridurre o, al contrario, da estendere), il contenuto del diritto (le informazioni interessate e la possibilità di essere informato di decisioni anteriori al deposito della domanda) e i motivi del rifiuto d'informare;

­

diversi partecipanti chiedono di semplificare la procedura (autorità incaricata di informare gli aventi diritto, ricerca degli indirizzi degli aventi diritto, momento dell'informazione, procedura contraddittoria);

­

la lacuna colmata nella Procedura penale militare è accolta favorevolmente.

3.3

Modifiche al progetto preliminare

In seguito alla consultazione la Commissione ha apportato diverse modifiche al progetto preliminare: ­

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6

cerchia degli aventi diritto. Alle vittime ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LAV si aggiungono i congiunti delle vittime ai sensi dell'articolo 1 capoRS 322.1 Su mandato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, nell'aprile 2013 l'Ufficio federale di giustizia ha allestito un rapporto di sintesi dei risultati della procedura di consultazione.

Sono giunti 54 pareri. Otto organismi consultati hanno rinunciato espressamente a prendere posizione. Quattro organizzazioni hanno inviato spontaneamente un parere.

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verso 2 LAV, che ora hanno un diritto d'informazione proprio e non più sussidiario se la vittima è deceduta in seguito al reato, nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione (p. es. un testimone del reato); ­

informazione degli aventi diritto. Per semplificare la procedura, la vittima deve essere informata dei suoi diritti in occasione della prima audizione, dalla polizia o dal ministero pubblico, e non più successivamente dall'autorità d'esecuzione. Questa normativa è introdotta, nel modo più opportuno, nel CPP;

­

informazione retroattiva. L'espressione «in anticipo» è stata stralciata dall'articolo 92a capoverso 1 lettera a P-CP. È pertanto possibile ottenere a posteriori informazioni su eventi passati, come una liberazione. È stata inoltre aggiunta una disposizione transitoria che estende il diritto all'informazione dell'articolo 92a P-CP alle pene e misure la cui esecuzione è in corso;

­

motivi di rifiuto dell'informazione. La normativa è ora quella, più restrittiva, dell'articolo 214 capoverso 4 CPP: l'informazione non è più rifiutata «se prevalgono interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto» ma unicamente «qualora siffatta informazione esponesse il condannato a un serio pericolo».

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Codice penale

Art. 92a

Diritto d'informazione

Cpv. 1 Il diritto d'informazione designa il diritto della cerchia di persone di cui all'articolo 92a P-CP di essere informate sulle decisioni e i fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico di un condannato. Questo diritto viene riconosciuto, su domanda, dalla competente autorità d'esecuzione a condizione che l'informazione non esponga il condannato a un serio pericolo. Il diritto d'informazione deve essere distinto dal dovere delle autorità di informare le vittime in merito all'esistenza di tale diritto (cfr. art. 305 P-CPP). Per designare questo dovere si utilizzerà pertanto «obbligo d'informare» piuttosto che «diritto d'informazione».

Occorre inoltre precisare i termini utilizzati per designare la cerchia delle persone di cui all'articolo 92a capoverso 1 frase introduttiva P-CP. Se tali persone possono chiedere di essere informate sono dette «aventi diritto a presentare una domanda». In seguito, se la loro domanda d'informazione viene accolta, sono designate come «aventi diritto all'informazione».

Affinché una persona lesa, ovvero danneggiata7, possa invocare il diritto di essere informata non sarà sufficiente che i suoi diritti siano stati direttamente lesi da un reato. Questa limitazione s'impone a causa delle seguenti riflessioni: i dati contenuti nelle decisioni d'esecuzione costituiscono dati personali degni di particolare prote-

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Cfr. art. 115 cpv. 1 CPP.

zione8, il cui trattamento, compresa la trasmissione alla vittima da parte delle autorità9, è in conflitto con il diritto fondamentale del condannato all'autodeterminazione in materia di informazione (art. 13 cpv. 2 Cost.). Quest'ultimo comprende il divieto, all'indirizzo delle autorità statali, di trasmettere a terzi dati personali quali ad esempio la comunicazione di una prevista liberazione con la condizionale. La comunicazione di tali dati costituisce un'ingerenza nel diritto all'autodeterminazione in materia di informazione. Tale ingerenza è ammessa unicamente alle condizioni previste dall'articolo 36 Cost. Se ­ come in questo caso ­ l'ingerenza tocca dati personali degni di particolare protezione, occorre una particolare giustificazione; va verificata accuratamente soprattutto la proporzionalità (ragionevolezza)10. Per tale motivo, la cerchia degli aventi diritto all'informazione deve rimanere quanto più possibile ristretta.

Sulla base di queste riflessioni fondamentali, il diritto di presentare una domanda va riconosciuto dapprima alle vittime di un reato. Secondo l'articolo 1 LAV è considerata vittima ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata lesa in modo diretto11. L'articolo 116 CPP utilizza la stessa definizione di vittima, tuttavia considera esclusivamente le vittime coinvolte in un procedimento penale come parte lesa che in quanto tali beneficiano di diritti speciali (cfr. p. es. art. 117 CPP12). Per questo motivo il progetto non riprende l'articolo 1 capoverso 3 LAV.

Il progetto rimanda alla nozione di vittima ai sensi della LAV poiché il diritto d'informazione non riguarda il procedimento penale ma la procedura di esecuzione.

L'esercizio di questo diritto presuppone dunque una condanna dell'imputato, per cui (come l'art. 116 CPP) il progetto rimanda unicamente ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 1 LAV. I reati che possono rendere la persona lesa una vittima ai sensi della LAV figurano principalmente nel Codice penale. Si tratta, ad esempio, di determinati reati contro la vita e l'integrità della persona13, contro la libertà14 e contro l'integrità sessuale15. Oltre che nel CP, i reati rilevanti al fine dello status di vittima figurano anche nel Codice penale militare del 13 giugno 192716 (CPM), ad esempio nell'articolo 154 (violenza carnale) o nell'articolo 121 (lesioni gravi). Una persona 8

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Art. 3 lett. c n. 4 della legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Cfr. Urs Belser, in: Basler Kommentar Datenschutzgesetz, a cura di MaurerLambrou, Vogt, 2a ed. 2008, art. 3, n. marg. 18: «Unter den Begriff administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen fallen auch Daten betreffend den Strafvollzug» [la nozione di perseguimenti e sanzioni amministrative e penali comprende anche i dati concernenti l'esecuzione delle pene]; per quanto riguarda l'applicazione limitata della LPD alle autorità cantonali, cfr. di seguito il n. 6.3.

Cfr. art. 3 lett. f LPD.

Rainer J. Schweizer, in: Die schweizerische Bundesverfassung, a cura di B. Ehrenzeller, P. Mastronardi, R.J. Schweizer, K.A. Vallender, 2a ed. 2008, art. 13, n. marg. 41 seg.

Per quanto riguarda il fatto che le esigenze relative alla prova di un reato che motiva la posizione di vittima variano secondo la forma di aiuto chiesta: riassunto della giurisprudenza nella sentenza del Tribunale federale 1C_348/2012 dell'8 mag. 2013, consid. 2.4.

Affinché una presunta vittima possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale è sufficiente che entri seriamente in considerazione un reato che motivi la posizione di vittima. Determinante non è la qualifica penale dell'atto, ma l'intensità del pregiudizio arrecato alla vittima. Secondo il contesto, anche delitti minori quali le vie di fatto (art. 126 CP) o le molestie sessuali (art. 198 CP) possono motivare la posizione di vittima (Zehntner, OHG-Kommentar, art. 1 n. 6 e Raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV) del 21 gen. 2010, n. 2.6, commento).

P. es. omicidio (art. 111 CP), assassinio (art. 112 CP), lesioni personali (art. 122 e 123 CP).

P. es. coazione (art. 181 CP).

P. es. violenza carnale (art. 190 CP), coazione sessuale (art. 189 CP).

RS 321.0

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obbligata al servizio miliare che commette uno di questi reati mentre è in servizio è condannata in base al CPM. Poiché il CPM rimanda al CP per l'esecuzione delle pene detentive e delle misure (cfr. art. 34b cpv. 1 e 47 cpv. 2 CPM), il diritto d'informazione della vittima vale anche per le persone condannate sulla base del CPM. Taluni reati rilevanti ai fini dello status di vittima figurano anche nel diritto penale accessorio17. L'articolo 92a P-CP, in forza del rimando nell'articolo 333 capoverso 1 CP si applica anche al diritto penale accessorio: l'articolo 333 capoverso 1 CP stabilisce che le disposizioni generali del CP (p. es. l'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni che comportano la privazione della libertà secondo l'art. 74 segg. CP) si applicano anche ai reati previsti da altre leggi federali, per quanto queste non contengano disposizioni sulla materia18.

Il diritto di presentare una domanda d'informazione spetta anche ai congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LAV. Questa nozione include il coniuge, i figli, i genitori oppure le altre persone unite alla vittima da legami analoghi, come per esempio il convivente. Anche i congiunti hanno interesse a ottenere informazioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure a carico del condannato. Sono indirettamente interessati dal reato, in particolare se la vittima è deceduta in seguito al reato o se riferisce loro in merito all'accaduto.

Infine, anche terzi possono essere interessati da un reato. Affinché possano presentare una domanda devono far valere un interesse degno di protezione. Questo interesse degno di protezione deve avere un'intensità analoga all'interesse dei congiunti.

È per esempio ipotizzabile che un autore venga giudicato per una serie di reati simili commessi su diverse vittime, ma che la sua colpevolezza non sia riconosciuta in tutti i casi. Quando una sentenza d'assoluzione è passata in giudicato, dal profilo del diritto penale non sussiste un reato19 e lo status di vittima secondo l'articolo 92a capoverso 1 CP non viene riconosciuto. Tuttavia, le persone che durante il procedimento erano considerate vittime ai sensi dell'articolo 116 CPP possono avere un interesse a ottenere informazioni sull'esecuzione delle pene e delle misure a carico del condannato. Sono pertanto trattate come terzi.
Infine, può sussistere un interesse degno di protezione se l'autore del reato minaccia un terzo, ad esempio in seguito alla sua deposizione durante il procedimento penale.

Anche se questa persona non rientra nella nozione di vittima ai sensi del progetto, può far valere un interesse degno di protezione a essere informato sull'esecuzione delle pene e delle misure a carico del condannato a causa della minaccia cui è sottoposta. In tal caso non è necessario che si giunga a una condanna per minacce oppure che l'esecuzione delle pene e delle misure avvenga in seguito alla condanna per minacce.

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P. es. art. 128 cpv. 2 della legge federale del 23 set. 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30).

A quanto risulta, le leggi federali riguardanti il diritto penale accessorio non prevedono disposizioni che disciplinano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure.

La condanna non ha alcuna rilevanza per l'aiuto alle vittime secondo la LAV; cfr. art. 1 cpv. 3 LAV. Per la valutazione di questioni di diritto le autorità preposte all'aiuto alle vittime non sono vincolate alla sentenza penale. In particolare un'assoluzione in base al principio «in dubio pro reo», a seconda della situazione, non esclude la concessione di prestazioni secondo la LAV; cfr. Raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici di collegamento LAV (CSUC-LAV) del 21 gen. 2010, n. 2.8.2.

Infine, sono considerati terzi con un interesse degno di protezione coloro che sono interessati indirettamente da un reato poiché la fattispecie penale in questione non tutela beni giuridici individuali bensì beni giuridici collettivi, come è il caso ad esempio della discriminazione razziale ai sensi dell'articolo 261bis capoverso 4, in fine CP (disconoscenza del genocidio)20.

Oltre agli esempi menzionati sono ipotizzabili anche altre circostanze in cui terzi abbiano un interesse degno di protezione. Spetta alla competente autorità d'esecuzione decidere se un simile interesse sussiste.

Il diritto di presentare una domanda d'informazione è pertanto riconosciuto a tutte le vittime, ai congiunti e ai terzi che hanno un interesse degno di protezione, a prescindere dal fatto che in precedenza abbiano partecipato al procedimento penale costituendosi come accusatore privato (cfr. art. 118 CPP).

Se una persona menzionata nell'articolo 92a P-CP intende essere informata delle decisioni d'esecuzione relative al condannato, deve presentare una domanda scritta all'autorità d'esecuzione competente. L'informazione in merito alle decisioni d'esecuzione non avviene d'ufficio, diversamente dal caso del procedimento penale in cui, ad esempio, la vittima è informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 214 cpv. 4 CPP). La ragione risiede nel fatto che molti aventi diritto a presentare una domanda non vogliono confrontarsi con tali informazioni. Nel caso dei congiunti e dei terzi che hanno un interesse degno di protezione la rinuncia a un'informazione automatica è inoltre fondata su motivi pratici. La comunicazione di informazioni unicamente su domanda mira infatti a evitare alle autorità oneri inutili per identificare gli indirizzi degli aventi diritto. Un sondaggio presso i Cantoni che già prevedono un simile diritto d'informazione21 ha infine dimostrato che tale diritto viene fatto valere molto raramente.

Pertanto è ragionevole far dipendere la concessione del diritto d'informazione dall'inoltro di una domanda22.

Se l'avente diritto all'informazione non ha l'esercizio dei diritti civili, spetta di principio al suo rappresentante legale presentare la domanda (p. es. genitori o tutore). Egli può però presentare autonomamente la domanda se è capace di
discernimento per quanto riguarda le conseguenze dell'informazione 23.

Nella domanda l'avente diritto dovrà indicare di voler ottenere informazioni riguardanti i fatti e le decisioni relativi all'esecuzione della pena o della misura menzionati nell'articolo 92a P-CP. Egli non può invece esprimersi sul contenuto di fatti e decisioni riguardanti l'esecuzione della pena o della misura (cfr. di seguito, lett. a).

I casi delle persone aventi diritto a presentare una domanda che vogliono mantenere segreti i dati concernenti i loro indirizzi sono disciplinati nella legge federale del 23 dicembre 201124 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes) e nell'ordinanza del 7 novembre 201225 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes).

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DTF 129 IV 95 Disposizioni simili esistono nei Cantoni di Berna, Neuchâtel, Ticino, Zurigo, Sciaffusa e dei Grigioni.

Nel Cantone dei Grigioni p. es., dall'entrata in vigore della disposizione il 1° gen. 2010 è stato fatto ricorso a questo diritto soltanto tre volte.

Cfr. a tal fine anche gli art. 106 cpv. 3 CPP e 19 cpv. 2 del Codice civile (CC; RS 210).

RS 321.2 RS 321.21

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La domanda non è vincolata ad alcun termine d'inoltro: non è infatti necessario che sia presentata non appena la condanna a una sanzione o a una misura privativa della libertà sia passata in giudicato. La vittima può aver bisogno di più tempo per decidere di voler essere informata e deve quindi poter presentare una domanda in tal senso anche successivamente, nel corso dell'esecuzione della pena o della misura, al più tardi comunque entro la scarcerazione definitiva del condannato.

La domanda dovrà essere presentata soltanto una volta e non dovrà essere rinnovata periodicamente. Dal momento del suo accoglimento, le informazioni riguardanti le decisioni d'esecuzione saranno fornite d'ufficio fino alla liberazione definitiva del condannato o fino a un eventuale ritiro della domanda. Le informazioni sulle decisioni d'esecuzione anteriori alla presentazione della domanda saranno fornite retroattivamente.

L'autorità d'esecuzione competente per la ricezione della domanda e la decisione in merito al diritto d'informazione è determinata dal diritto cantonale poiché, secondo l'articolo 123 capoverso 2 Cost., l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. Spetta pure ai Cantoni designare le autorità d'esecuzione competenti per informare l'avente diritto all'informazione in merito alle singole decisioni d'esecuzione e stabilire la modalità d'informazione (orale o scritta). In tal modo si tiene conto del singolo caso e delle necessità dell'avente diritto nel modo più flessibile possibile26. Se necessario, i consultori LAV (art. 9 LAV) possono assistere gli interessati per la ricerca dell'autorità competente e l'inoltro della domanda (art. 14 cpv. 1 LAV).

Il diritto d'informazione si limita alle decisioni d'esecuzione emanate in merito a sanzioni privative della libertà (pene o misure), nonché a fatti importanti dell'esecuzione (p. es. luogo dell'esecuzione, evasione o arresto dopo un'evasione). In effetti, dal profilo della sistematica, queste disposizioni figurano nella parte generale del CP sotto il titolo 4 «Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà» (art. 74 segg. CP). Sono considerate sanzioni privative della libertà, da un lato, la pena detentiva senza la condizionale e, dall'altro, le misure terapeutiche stazionarie
e l'internamento. Non sono invece fornite informazioni sull'esecuzione di altri generi di pene quali le pene pecuniarie o il lavoro di pubblica utilità.

Durante l'esecuzione di una sanzione o di una misura privativa della libertà vengono prese numerose decisioni. Non tutte presentano lo stesso interesse per l'avente diritto all'informazione. Anche il diritto del condannato all'autodeterminazione in materia d'informazione (art. 13 cpv. 2 Cost.) e il principio della proporzionalità nel caso di ingerenza in questo diritto fondamentale (art. 36 cpv. 3 Cost.) impongono di limitare il contenuto dell'informazione resa accessibile. All'avente diritto vanno pertanto comunicate soltanto le decisioni d'esecuzione e i fatti importanti che hanno un impatto sulla sua sicurezza (p. es. poter evitare il condannato). Si tratta delle decisioni che privano il condannato della libertà (p. es. inizio della sanzione, ripristino dell'esecuzione), che gli danno la possibilità di lasciare l'istituzione d'esecuzione

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P. es., nel Cantone di Zurigo la vittima può indicare sul modulo «Opferbenachrichtigung» (Informazioni alle vittime) come desidera essere informata (per telefono o per scritto).

Anche nel Cantone dei Grigioni l'informazione avviene oralmente o per scritto a seconda delle necessità.

per potersi muovere più o meno in libertà (p. es. vacanza, regime aperto, liberazione27) o che riguardano l'evasione e l'arresto dopo un'evasione.

Lett. a All'avente diritto all'informazione è comunicato l'inizio della sanzione privativa della libertà (pena o misura) a carico del condannato; in questo ambito rientra anche il passaggio dall'esecuzione anticipata all'esecuzione definitiva28. L'informazione verte sul momento in cui ha inizio l'esecuzione e sull'istituzione d'esecuzione. Se l'esecuzione diverge da quella ordinaria29, ad esempio in caso di semiprigionia (cfr. art. 77b CP), va precisata anche la forma dell'esecuzione. Se un condannato sconta una pena detentiva di breve durata, ad esempio sotto forma di semiprigionia, trascorre soltanto il tempo di riposo e il tempo libero nell'istituzione d'esecuzione, mentre continua a lavorare o a seguire una formazione fuori dal penitenziario30.

L'obbligo d'informazione sussiste anche nel caso in cui vengano concessi gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica («electronic monitoring») se questa forma d'esecuzione è pronunciata per l'intera durata di una pena detentiva di breve durata31, poiché in questo caso tale pena non è scontata in un'istituzione d'esecuzione, bensì ai domiciliari nel proprio alloggio. In certi orari stabiliti dalle autorità d'esecuzione (p. es. durante l'orario di lavoro o per sedute terapeutiche) il condannato tuttavia può muoversi al di fuori della propria abitazione. Il rispetto di questi orari è sorvegliato mediante una cavigliera elettronica32.

La vittima va informata del momento e della durata di un'eventuale interruzione dell'esecuzione33 (art. 92 CP).

Inoltre, la vittima e gli altri aventi diritto all'informazione devono essere informati in caso di passaggio al regime aperto34 che permette al condannato di uscire dall'istituzione d'esecuzione con conseguente possibilità di incontrare l'avente diritto all'informazione. Rientra in tale categoria, da un lato, la decisione di concedere una vacanza o l'esecuzione sotto forma di lavoro esterno (art. 77a cpv. 1 e 2 CP), in cui il detenuto trascorre il tempo libero e di riposo nell'istituzione d'esecuzione, ma lavora fuori dal penitenziario e si sposta autonomamente e senza sorveglianza.

Dall'altro, la vittima va informata anche della concessione dell'alloggio e
del lavoro esterni (il condannato, oltre a lavorare, vive anche al di fuori dell'istituzione d'esecuzione35; art. 77a cpv. 3 CP). È considerata regime aperto anche la sorve27

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Non dovrebbe essere comunicata, ad esempio, la decisione di trasferire il condannato dal regime chiuso a quello aperto. Si tratta infatti solo di gradi di sicurezza diversi. Il condannato trascorre il tempo di lavoro e di riposo nonché il tempo libero nell'istituzione d'esecuzione.

Cfr. art. 236 CPP.

Nell'esecuzione ordinaria, di norma il condannato trascorre nell'istituzione d'esecuzione il tempo di lavoro e di riposo nonché il tempo libero (art. 77 CP).

Cfr. Andrea Baechtold, Strafvollzug, 2a ed. 2009, pag. 127 segg.

Attualmente la sorveglianza elettronica esiste soltanto nei Cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud, Ginevra e Soletta. Tuttavia si prevede di sancire questa forma d'esecuzione nel CP, estendendola a tutti i Cantoni. Cfr. art. 79b D-CP; messaggio del 4 apr. 2012 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Modifica del diritto sanzionatorio), FF 2012 4181, 4199 segg.

Cfr. Baechtold, op. cit., pag. 134 segg., in particolare n. marg. 70; in merito alla sorveglianza elettronica, cfr. di seguito le forme di allentamento della privazione della libertà.

Nella pratica l'interruzione dell'esecuzione è concessa molto di rado. Cfr. Baechtold, op. cit., pag. 93 seg.

Il regime aperto consiste in un allentamento della privazione della libertà (art. 75a cpv. 2 CP).

Cfr. Baechtold, op. cit., pag. 121 segg.

843

glianza elettronica, che può essere concessa non solo come forma d'esecuzione per l'intero periodo di privazione della libertà (di breve durata), ma anche alla fine dell'esecuzione, ossia prima di una liberazione con la condizionale. L'elenco dei tipi di regime aperto non è esaustivo. Poiché, in base all'articolo 387 capoverso 4 lettera a CP, il Consiglio federale può introdurre in via sperimentale nuove forme d'esecuzione, in determinate circostanze potranno essere rilevanti per l'avente diritto all'informazione anche altre forme di regime aperto, sussumibili sotto la lettera a. Lo stesso dicasi per le forme d'esecuzione che i Cantoni possono stabilire fondandosi sul diritto cantonale36.

Per garantire la protezione degli aventi diritto all'informazione, le autorità d'esecuzione possono fissare per simili forme di regime aperto, come ad esempio la concessione di vacanze, determinate condizioni, come il divieto di avvicinarsi all'avente diritto all'informazione o di contattarlo. Tali restrizioni possono essere applicate anche durante il periodo della liberazione condizionale (art. 87 cpv. 2 CP).

Infine, alla persona avente diritto all'informazione dev'essere comunicato anche il momento in cui è prevista la liberazione condizionale o definitiva del detenuto, come anche se la persona rilasciata con la condizionale disattende le norme di condotta e viene quindi ripristinata l'esecuzione della pena o della misura (art. 89 cpv. 1 e 95 cpv. 5 CP).

Se si tratta di decisioni o fatti verificatisi nel passato, l'informazione è comunicata subito dopo l'approvazione della domanda. Tuttavia l'avente diritto all'informazione non ha alcun diritto di esprimersi sul contenuto delle decisioni d'esecuzione o sui fatti riguardanti l'esecuzione delle pene e delle misure37.

Lett. b Se il condannato si sottrae all'esecuzione della pena o della misura evadendo, l'avente diritto all'informazione deve esserne immediatamente messo al corrente. Lo stesso vale qualora venga posta fine alla fuga. Equivale all'evasione il caso in cui, ad esempio, un condannato non rientra nell'istituzione d'esecuzione al termine di una vacanza.

Cpv. 2 Il progetto prevede che il condannato partecipi alla procedura, conformemente all'articolo 29 capoverso 2 Cost. il quale garantisce il diritto del condannato di venire a conoscenza di una
domanda d'informazioni e di essere sentito nel successivo procedimento amministrativo38. Il condannato deve potersi esprimere (diritto di essere sentiti) prima che l'autorità decida di comunicare informazioni che lo riguardano all'avente diritto a presentare una domanda. La mera possibilità di prendere visione degli incartamenti su richiesta non è sufficiente a soddisfare i requisiti della

36 37

38

844

Cfr. Baechtold, op. cit., pag. 138 seg.

Questa normativa corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale. Nella DTF 139 IV 121 consid. 4 pag. 123 segg., il Tribunale federale ha deciso che l'accusatore privato non è autorizzato a impugnare una decisione concernente la liberazione dalla carcerazione preventiva.

Alcuni Cantoni non riconoscono un diritto d'informazione del condannato. Cfr. § 27 della legge sull'esecuzione penale e giudiziaria (Straf- und Justizvollzugsgesetz, StJVG) del Cantone di Zurigo o § 3a dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria (Justizvollzugsverordnung, JVV) del Cantone di Sciaffusa.

garanzia costituzionale39. Le autorità d'esecuzione sono libere di scegliere la forma con la quale garantire il diritto di essere sentiti, ossia oralmente o per scritto.

L'audizione può portare alla luce eventuali remore e riserve suscettibili di giustificare una decisione negativa (cfr. cpv. 3). Inoltre, per determinare gli interessi è consigliabile consultare anche gli atti del procedimento penale, i quali possono contenere indicazioni favorevoli o sfavorevoli alla comunicazione di informazioni, come ad esempio minacce contro il condannato o l'avente diritto all'informazione.

Dopo aver ottenuto le informazioni necessarie, le autorità devono decidere se accogliere o respingere la domanda d'informazioni, effettuando una ponderazione degli interessi. Questa esigenza si fonda sull'articolo 36 Cost. Se prevale l'interesse del condannato a mantenere segrete le informazioni, la domanda della vittima o dell'altro avente diritto va respinta. Le autorità sono responsabili dell'incolumità del condannato fintanto che lo hanno in custodia (in senso lato) e sussistono pericoli legati all'esecuzione o alla liberazione. D'altra parte devono tenere in considerazione la situazione concreta della vittima e degli altri aventi diritto all'informazione, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda scritta.

Nei Cantoni l'esperienza ha dimostrato che gli aventi diritto a presentare una domanda ricorrono con molta moderazione al loro diritto d'informazione40. Pertanto, è prevedibile che soltanto poche domande saranno respinte.

Le autorità si pronunceranno sulla domanda d'informazione mediante una decisione impugnabile. Sia il condannato (in caso di accoglimento della domanda d'informazioni), sia l'avente diritto a presentare una domanda (in caso di rigetto) avranno a disposizione i rimedi giuridici ammessi dal diritto cantonale per contestare la decisione.

L'autorità per principio decide una volta sola, fondandosi sui fatti conosciuti al momento del ricevimento della domanda, in merito al diritto d'informazione e non prima di ogni decisione relativa all'esecuzione. Se le circostanze mutano durante l'esecuzione della pena o della misura, in determinate situazioni può essere necessario rivalutare il diritto d'informazione. Se nella prima procedura le autorità hanno respinto la domanda, l'avente diritto può
rinnovare la domanda, presentando nuovi elementi. Se invece la prima domanda è stata accolta, spetta al condannato far valere i nuovi fatti che si oppongono alla comunicazione di informazioni all'avente diritto all'informazione. Visto che le autorità d'esecuzione hanno particolari obblighi di protezione nei confronti del condannato, devono poter effettuare una nuova valutazione della situazione anche d'ufficio se vengono a conoscenza di circostanze che si potrebbero opporre alla comunicazione di informazioni. Il riesame del diritto d'informazione per mutate circostanze va disposto mediante decisione.

Cpv. 3 Il diritto d'informazione della vittima non è assoluto. Esso si oppone al diritto del condannato all'autodeterminazione in materia d'informazione garantito dalla Costituzione federale (art. 13 cpv. 2 Cost.). L'interesse del condannato a mantenere il segreto può prevalere su quello dell'avente diritto a presentare una domanda 39

40

DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148: il diritto di essere sentiti comprende il diritto dell'interessato di esprimersi prima che venga presa una decisione che incida sulla sua posizione giuridica, nonché il diritto all'assunzione delle prove giuridicamente rilevanti presentate per tempo e in dovuta forma.

Cfr. nota 22.

845

d'informazione (art. 36 Cost., cfr. anche art. 9 LPD). È il caso quando la comunicazione delle informazioni espone il condannato a un serio pericolo che mette a rischio la sua integrità fisica o psichica. Ciò potrebbe verificarsi se l'avente diritto all'informazione o il suo entourage vogliono vendicarsi del condannato. La formulazione dell'articolo 92a capoverso 3 P-CP, che prevede il rifiuto di fornire l'informazione, corrisponde a quella dell'articolo 214 capoverso 4 CPP. Se le condizioni per la trasmissione di informazioni non sono più adempiute perché il condannato verrebbe così esposto a un serio pericolo, la precedente decisione va revocata.

La formulazione dell'articolo 92a capoverso 3 P-CP è più restrittiva di quella del progetto preliminare. Secondo questo testo la domanda d'informazioni poteva essere respinta soltanto «in via eccezionale», sottintendendo che tali casi sono rari. È ragionevole utilizzare gli stessi criteri dell'articolo 214 capoverso 4 CPP.

Cpv. 4 Se l'autorità d'esecuzione accoglie una domanda d'informazione sull'esecuzione di una pena o di una misura, rende attento l'avente diritto al carattere confidenziale delle informazioni ricevute (art. 12 cpv. 2 lett. c LPD)41. Ciò può avvenire esigendo di sottoscrivere una dichiarazione di segretezza o sotto comminatoria di una multa in caso d'inosservanza dell'obbligo del segreto secondo l'articolo 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità). In tal modo si possono prevenire eventuali abusi. Il diritto d'informazione non deve permettere all'avente diritto all'informazione di trasmettere dati sensibili a terzi non autorizzati.

Se l'avente diritto all'informazione viola il proprio obbligo di segretezza, esponendo il condannato a un serio pericolo, il diritto d'informazione può essere revocato d'ufficio (cfr. cpv. 3). La violazione di questo obbligo rimane invece impunita se non vi è alcun serio pericolo per il condannato. Il particolare è lecito ritenere che la vittima e i suoi congiunti parlino fra di loro delle informazioni ricevute. Ciò non pone problemi poiché entrambe le categorie di persone possono presentare una domanda d'informazione. Fintanto che questi colloqui non espongono il condannato a un serio pericolo, la revoca del diritto non è necessaria.

Se dopo la comunicazione delle informazioni sull'esecuzione
delle pene e delle misure a carico di un condannato la vittima o i suoi congiunti necessitano di assistenza, i servizi preposti all'aiuto alle vittime di reati forniscono il sostegno necessario (art. 14 LAV).

Non occorre mantenere la riservatezza nei confronti del consulente di un consultorio riconosciuto in materia di LAV poiché le informazioni sull'esecuzione possono essere necessarie per fornire un aiuto efficace e il personale dei consultori sottostà a un rigido obbligo del segreto (art. 11 LAV).

41

846

Per quanto riguarda l'applicazione limitata della LPD, cfr. n. 6.3.

4.2

Diritto penale minorile

Art. 1 cpv. 2 lett. ibis Il diritto riconosciuto alla cerchia di persone di cui all'articolo 92a capoverso 1 P-CP di presentare una domanda in merito a importanti decisioni riguardanti la carcerazione prese in relazione a sanzioni o misure privative della libertà conformemente alla legge sul diritto penale minorile (p. es. privazione della libertà e collocamento) sussiste anche quando il condannato ha commesso un reato prima di aver compiuto il diciottesimo anno d'età (cfr. art. 1 cpv. 1 DPMin). L'articolo 1 capoverso 2 lettera ibis DPMin rimanda pertanto per analogia alla corrispondente disposizione del CP.

4.3

Codice di procedura penale

Art. 305, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. d La vittima ai sensi dell'articolo 116 capoverso 1 CPP va resa attenta ai suoi diritti procedurali. Già in occasione del primo interrogatorio è informata sul procedimento penale imminente (art. 8 cpv. 1 LAV, art. 305 cpv. 1 CPP). A quel momento l'autorità dovrà informarla anche del suo diritto di presentare una domanda per ottenere informazioni in merito all'eventuale esecuzione di una pena o misura a carico dell'imputato. Anche se l'esito del procedimento è ancora incerto, orientare in modo oggettivo sui diritti esistenti non viola la presunzione d'innocenza42 (art. 32 cpv. 1 Cost.). Questo permetterà di evitare le difficoltà legate alla ricerca degli indirizzi degli aventi diritto che sorgerebbero se l'obbligo di informare fosse introdotto in una fase successiva della procedura.

Secondo l'articolo 305 capoverso 4 CPP, i capoversi 1­3 dell'articolo 305 CPP si applicano per analogia ai congiunti della vittima. Se entrano in contatto con la polizia o con il pubblico ministero, anch'essi dovranno essere informati del loro diritto di presentare una domanda d'informazione.

Invece, non è necessario imporre alle autorità di informare gli altri aventi diritto a presentare una domanda secondo l'articolo 92a capoverso 1 P-CP (congiunti che non hanno contatti con il pubblico ministero o la polizia e terzi che hanno un interesse degno di protezione). Queste persone, di regola, non sono coinvolte nel procedimento penale e pertanto non sono conosciute dalle autorità di perseguimento penale.

Un obbligo d'informare tali persone comporterebbe un notevole dispendio per la loro identificazione, mentre esse sono meno interessate dal reato rispetto alla vittima e ai congiunti che partecipano al procedimento penale. Un simile dispendio sarebbe sproporzionato e va evitato.

Le disposizioni riguardanti l'obbligo d'informare la vittima e i congiunti che partecipano al procedimento penale si applicano anche nel diritto penale minorile dato che l'articolo 3 capoverso 1 della procedura penale minorile del 20 marzo 200943 (PPMin) rimanda al CPP.

42 43

Cfr. n. 6.2.

RS 312.1

847

4.4

Procedura penale militare

Art. 56 cpv. 2 L'articolo 56 PPM è completato con un nuovo capoverso 2 che prevede il diritto d'informazione della vittima, durante il procedimento penale militare, sulle decisioni di carcerazione, su un'eventuale fuga o su un arresto dopo la fuga. L'attuale tenore dell'articolo 56 diventa il capoverso 1. Attualmente la PPM presenta una lacuna rispetto al diritto penale ordinario (art. 214 cpv. 4 CPP), poiché la vittima durante il procedimento penale non viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza, né circa un'eventuale fuga dell'imputato. Questa lacuna è ora colmata. Il nuovo diritto d'informazione della vittima sancito nella procedura penale militare ha una formulazione analoga a quella del CPP. La PPM utilizza però il termine «imputato» invece di «condannato».

Obbligo d'informare delle autorità La procedura penale militare contiene già una disposizione analoga a quella dell'articolo 305 capoverso 2 CPP: l'articolo 84b capoverso 1 PPM prevede infatti che l'autorità, in occasione della prima audizione, informi la vittima in merito all'aiuto alle vittime. Questa disposizione viene completata allo stesso modo dell'articolo 305 capoverso 2 CPP, secondo il quale la vittima dev'essere messa al corrente del suo diritto di presentare una domanda d'informazione.

5

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

5.1

Per la Confederazione

Secondo l'articolo 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. Il progetto non ha pertanto ripercussioni per la Confederazione.

5.2

Per i Cantoni

Il progetto comporterà un certo aumento degli oneri per le autorità d'esecuzione cantonali. Dato che finora la prassi ha dimostrato che soltanto pochissime vittime esercitano il proprio diritto d'informazione, secondo le stime della Commissione l'onere supplementare per le autorità cantonali competenti dovrebbe tuttavia rimanere limitato e gestibile con le risorse di personale esistenti.

848

5.3

Relazione con il diritto cantonale

Secondo l'articolo 123 capoverso 3 Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Con l'articolo 92a P-CP la Confederazione disciplina in modo esauriente e dettagliato il diritto di informazione delle vittime una volta concluso il procedimento penale. Questo articolo definisce la cerchia degli aventi diritto all'informazione, il contenuto dell'informazione e la procedura applicabile. Si tratta di un disciplinamento esaustivo. I Cantoni non possono emanare alcun disciplinamento che vada oltre la legislazione federale (p.es.

riguardo all'oggetto dell'informazione o alla cerchia delle persone autorizzate a presentare una domanda). Il nuovo disposto sul diritto di informazione riguardante l'esecuzione delle pene e delle misure prevale sul diritto cantonale di altro tenore (art. 49 cpv. 1 Cost.). I Cantoni mantengono un margine di manovra per quanto riguarda le modalità dell'esecuzione (p. es. come impostare l'audizione del condannato e la comunicazione orale o scritta dell'informazione dopo l'approvazione della domanda). Devono designare l'autorità di esecuzione competente per decidere in merito alle domande d'informazione e, in caso di approvazione delle stesse, per trasmettere le informazioni. Inoltre, devono disciplinare i rimedi giuridici cantonali per impugnare queste decisioni.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sull'articolo 123 capoversi 1 e 3 Cost. che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale, di procedura penale e di esecuzione delle pene e delle misure.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il fatto di informare la vittima, durante il procedimento penale, sulla possibilità di presentare una domanda d'informazione dopo il passaggio in giudicato della condanna dell'imputato a una pena o a una misura privativa della libertà lede la presunzione d'innocenza ai sensi dell'articolo 6 numero 2 della Convenzione del 4 novembre 195044 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'articolo 14 numero 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 196645 sui diritti civili e politici, nonché dell'articolo 32 capoverso 1 Cost. L'imputato può avere l'impressione che le autorità diano prova di parzialità. Se invece la comunicazione riguardante il diritto d'informazione, nell'ambito dell'obbligo generale di informazione nei confronti della vittima, avviene oggettivamente, ossia con l'espresso presupposto di una condanna, la presunzione d'innocenza non è violata.

44 45

RS 0.101 RS 0.103.2

849

6.3

Protezione dei dati

Nel presente progetto si pone il problema dell'applicazione della legge sulla protezione dei dati (LPD), la quale disciplina il trattamento di dati personali da parte di persone private e di organi federali (art. 2 cpv. 1 LPD). L'articolo 37 capoverso 1 LPD prevede che il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali che agiscono in applicazione del diritto federale è disciplinato dagli articoli 1­11a, 16, 17, 18­22 e 25 capoversi 1­3 LPD, nella misura in cui non esistano prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati che garantiscano una protezione adeguata.

Secondo l'articolo 92a P-CP, la competente autorità cantonale d'esecuzione, dopo l'approvazione della domanda, trasmette alla persona avente diritto all'informazione le decisioni e i fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato. La LPD si applica all'esecuzione delle pene e delle misure46. Si tratta di una situazione disciplinata nell'articolo 37 capoverso 1 LPD.

Se mancano prescrizioni cantonali sulla protezione dei dati che garantiscano una protezione adeguata, al trattamento di dati personali si applicano le disposizioni dell'articolo 37 capoverso 1 LPD. Se vi sono corrispondenti disposizioni cantonali, la legislazione cantonale prevale sulla LPD. L'obbligo d'informare secondo l'articolo 92a P-CP quale diritto federale prevale sul diritto cantonale contrario (art. 49 cpv. 1 Cost.).

Poiché la LPD non si applica sistematicamente alla nuova normativa dell'articolo 92a P-CP, il rimando alla LPD previsto nel progetto preliminare è stato stralciato.

46

850

Philippe Meier, Protection des données, Berna 2012, n. 386 segg.