Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»2, depositata il 30 maggio 2013; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 20143, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 30 maggio 2013 «A favore del servizio pubblico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 43b
Principi delle prestazioni di base della Confederazione
In materia di prestazioni di base, la Confederazione non mira a conseguire profitti, non sovvenziona trasversalmente altri settori dell'amministrazione e non persegue interessi fiscali.
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I principi di cui al capoverso 1 si applicano per analogia alle imprese che assolvono compiti legali inerenti a prestazioni di base della Confederazione oppure sono direttamente o indirettamente controllate dalla Confederazione mediante una partecipazione maggioritaria. La Confederazione provvede affinché i salari e gli onorari dei collaboratori di tali imprese non siano superiori a quelli dell'Amministrazione federale.
2
La legge disciplina i dettagli; in particolare definisce le prestazioni di base distinguendole dalle altre prestazioni e garantisce la trasparenza riguardo ai loro costi e all'impiego delle entrate che ne derivano.
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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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RS 101 FF 2013 4117 FF 2014 3233
2013-3071
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Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico». DF
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