14.044 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Corea del 21 maggio 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Corea, firmata il 20 gennaio 2014.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-0809

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Compendio La Convenzione di sicurezza sociale con la Corea si iscrive nello sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e i principali partner commerciali in Asia. In seguito alla conclusione di una convenzione di sicurezza sociale con il Giappone e l'India, sono stati avviati negoziati anche con la Cina e la Corea, con l'intenzione di concludere accordi simili.

La Convenzione con la Corea fissa innanzitutto le norme che permettono di evitare il doppio assoggettamento assicurativo nonché di agevolare l'impiego del personale di uno Stato contraente e la fornitura di servizi nell'altro Stato.

Le persone che svolgono un'attività a tempo determinato sul territorio dell'altro Stato contraente restano soggette al sistema di assicurazioni sociali dello Stato di provenienza, cui continuano a versare i contributi. La Convenzione applica in linea di massima il modello adottato negli accordi conclusi finora dalla Svizzera e riflette i principi generali vigenti nell'ambito della sicurezza sociale internazionale.

La Convenzione non prevede l'esportazione di rendite svizzere per i cittadini coreani, ma permette il rimborso dei contributi versati a coloro che lasciano definitivamente il nostro Paese. Allo stesso modo, ai cittadini svizzeri che lasciano definitivamente la Corea vengono rimborsati i contributi versati all'assicurazione pensioni di questo Stato.

La Convenzione si applica all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

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Messaggio 1

Punti essenziali della Convenzione

1.1

Situazione iniziale

La Repubblica di Corea (Corea) persegue una politica attiva nell'ambito delle convenzioni di sicurezza sociale e ha già concluso accordi analoghi con numerosi Stati europei. Per la Svizzera, la conclusione di una convenzione in questo settore s'iscrive nello sviluppo delle sue relazioni con importanti partner commerciali in Asia. Le convenzioni con il Giappone e l'India, in vigore rispettivamente dal 2010 e dal 2011, sono applicate senza alcun problema.

Attualmente in Corea vivono circa 300 persone aventi la cittadinanza svizzera, mentre in Svizzera risiedono circa 2000 cittadini coreani.

Negli ultimi anni gli scambi commerciali tra la Svizzera e la Corea si sono viepiù intensificati. Per la Svizzera, la Corea rappresenta un mercato di sbocco di grande interesse e un importante fornitore. In Corea vi sono oltre 70 imprese svizzere, che impiegano complessivamente circa 10 000 persone.

1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

I primi passi tra la Svizzera e la Repubblica di Corea in vista della conclusione di un accordo bilaterale di sicurezza sociale sono stati compiuti già nel 2000. In seguito a cambiamenti politici interni, la Corea ha poi sospeso più volte i negoziati.

Negli ultimi anni gli scambi commerciali tra la Svizzera e la Corea si sono viepiù intensificati. Dal 2009, i due Stati intrattengono contatti regolari sia a livello politico che economico. Nel febbraio 2013, in seguito a colloqui politici, la Corea ha manifestato nuovamente interesse per lo svolgimento di negoziati in vista della conclusione di una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera. Considerata l'evoluzione dinamica degli scambi commerciali con la Corea, la Svizzera si è dichiarata disposta ad avviare negoziati in tal senso e le ha sottoposto un disegno di convenzione. Questo è stato formulato in modo da facilitare l'impiego di cittadini di uno Stato contraente nell'altro Stato, evitando l'assoggettamento dei lavoratori distaccati ad entrambi i sistemi di sicurezza sociale (accordo in materia di distacco). Il doppio assoggettamento significherebbe infatti un onere finanziario supplementare considerevole sia per i datori di lavoro svizzeri che per i collaboratori distaccati temporaneamente in Corea.

Dopo uno scambio preliminare di disegni e il chiarimento per iscritto delle questioni in sospeso, le parti si sono incontrate a Berna dal 20 al 22 novembre 2013 per portare a termine i negoziati. L'incontro ha permesso di appianare le divergenze rimanenti e parafare il testo.

La Convezione è stata siglata a Berna il 20 gennaio 2014, in occasione della visita di Stato della presidente coreana.

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1.3

Procedura di consultazione

Per questo tipo di convenzione non è prevista alcuna procedura di consultazione, poiché le norme giuridiche in materia non trovano applicazione. La presente Convenzione non sottostà né a referendum obbligatorio né a referendum facoltativo, non riguarda interessi essenziali dei Cantoni e non è di ampia portata.

1.4

Contenuto della Convenzione e valutazione

Mancando una convenzione, i lavoratori svizzeri distaccati temporaneamente in Corea da un datore di lavoro svizzero per esercitarvi un'attività lucrativa devono versare contributi sociali in entrambi gli Stati. Analogamente, anche i lavoratori coreani distaccati temporaneamente in Svizzera da un datore di lavoro coreano e che continuano ad essere assicurati in Corea devono far fronte a un doppio assoggettamento. Per le imprese e per i lavoratori, questo doppio assoggettamento assicurativo costituisce un ostacolo non trascurabile agli scambi di manodopera tra i due Stati.

Con la conclusione della presente Convenzione, tale barriera viene rimossa. Per tutto il periodo di distacco, i lavoratori continuano ad essere integralmente soggetti alle norme giuridiche dello Stato di provenienza e sono esentati dall'obbligo contributivo nello Stato in cui esercitano temporaneamente un'attività lucrativa. La Convenzione tiene conto in misura adeguata delle esigenze di entrambi gli Stati, in particolare ai fini di uno sviluppo degli scambi commerciali.

In termini di norme giuridiche applicabili, la Convenzione corrisponde agli accordi conclusi recentemente dalla Svizzera e agli standard internazionali in materia di coordinamento di sicurezza sociale. Per quanto riguarda la Svizzera, l'accordo concerne l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e l'assicurazione per l'invalidità (AI). Con disposizioni sul distacco dei lavoratori e sulle norme giuridiche applicabili, esso intende facilitare gli scambi commerciali ed evitare i casi di doppio assoggettamento.

Se lasciano definitivamente la Svizzera, i cittadini coreani che vi hanno lavorato e versato contributi potranno chiedere il rimborso dei contributi AVS.

2

La sicurezza sociale in Corea

2.1

Condizioni generali

Nel 1988, la Corea ha introdotto un sistema nazionale di assicurazione pensioni per le persone che esercitano un'attività lucrativa. Nel 1995, il suo campo di applicazione è stato esteso ai contadini, ai pescatori e alla popolazione rurale e solo a partire dal 1999 a tutta la popolazione. In parallelo, esistono sistemi di previdenza propri a determinate professioni (p. es. per i funzionari, i militari, gli insegnanti delle scuole private e gli impiegati che svolgono determinate funzioni).

Gli assicurati si suddividono in tre categorie: i lavoratori salariati, che sono assicurati tramite il loro datore di lavoro, le persone assicurate facoltativamente (p. es. i coniugi senza attività lucrativa e i beneficiari di rendita) e le persone che non rientrano nelle prime due categorie (p. es. i lavoratori indipendenti). Queste ultime hanno la possibilità di concludere un'assicurazione privata.

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L'assicurazione pensioni è gestita dal National Pension Service e dai suoi uffici regionali.

2.2

Vecchiaia

Il sistema pensionistico coreano è finanziato tramite i contributi versati dagli assicurati e gli utili da investimento realizzati con il patrimonio del fondo dell'assicurazione pensioni (National Pension Fund). I contributi ammontano al 9 per cento del reddito lordo mensile e sono per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a carico del salariato.

La rendita ordinaria completa è versata a partire dall'età di 60 anni, a condizione che la persona in questione abbia pagato contributi per almeno 20 anni. Per una rendita parziale è sufficiente aver versato contributi per almeno 10 anni. Chi non ha avuto la possibilità di aderire al sistema pensionistico ha diritto a una rendita di base (basic pension).

Dal 2013, l'età pensionabile sarà aumentata a cadenza quinquennale in modo da raggiungere i 65 anni nel 2033. L'importo della rendita è calcolato partendo dalla rendita di base, che viene aumentata in funzione del reddito medio e del numero di anni di contribuzione dell'assicurato.

2.3

Decesso

Hanno diritto alle prestazioni per i superstiti le vedove, gli orfani, i genitori e i nonni, se dipendevano finanziariamente dal defunto. Affinché i superstiti possano usufruire delle prestazioni, al momento del decesso il defunto doveva esercitare un'attività lucrativa o percepire una rendita. L'importo della prestazione è calcolato partendo dalla rendita di base, che viene aumentata in funzione del numero di anni di contribuzione del defunto.

2.4

Invalidità

Le prestazioni in caso d'invalidità dipendono dal grado d'invalidità, in funzione di quattro gradi d'incapacità al guadagno. Per ciascuno di questi gradi è versata una prestazione in percentuale della rendita di base: 100 per cento per il 1° grado, 80 per cento per il 2° grado, 60 per cento per il 3° grado. In caso d'invalidità di 4° grado viene versato un importo una tantum (pari a 2,25 volte la rendita di base).

3

Commento ai singoli articoli della Convenzione

La Convenzione concerne, per la Svizzera, l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l'assicurazione per l'invalidità; per la Corea, l'assicurazione pensioni e quella contro la disoccupazione. In linea con le convenzioni analoghe, essa disciplina essenzialmente i punti seguenti: assoggettamento nello Stato d'impiego, esonero dall'assoggettamento alle norme giuridiche dello Stato d'impiego in caso di distac-

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co, rimborso dei contributi, scambio di dati e assistenza amministrativa tra gli Stati contraenti.

Art. 2

Campo di applicazione materiale

Il campo di applicazione materiale della Convenzione comprende, per quanto riguarda la Svizzera, l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l'assicurazione per l'invalidità; per quanto riguarda la Corea, l'assicurazione pensioni e quella contro la disoccupazione.

Art. 3

Campo di applicazione personale

La Convenzione si applica per principio a tutte le persone che sono o sono state soggette alle norme giuridiche di uno Stato contraente nonché ai loro familiari. Le disposizioni sull'assoggettamento dei marittimi e delle persone impiegate da imprese di trasporto aereo (art. 8) e quelle sul rimborso di contributi (art. 13) sono applicabili esclusivamente ai cittadini degli Stati contraenti.

Art. 4

Principio generale

Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è quello delle norme giuridiche applicabili ai cittadini di uno Stato contraente che esercitano un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato. Per la presente Convenzione, come del resto per tutti gli altri accordi bilaterali, vale il principio dell'assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa. Questo significa che chi lavora in entrambi gli Stati contraenti sarà assicurato in ciascuno di essi unicamente per l'attività che vi esercita. Questo vale anche per i lavoratori indipendenti.

Gli articoli 5­11 contengono disposizioni speciali che prevedono deroghe al principio summenzionato per determinate categorie di lavoratori.

Art. 5­8

Disposizioni sulle norme giuridiche applicabili

Attualmente, le persone che esercitano temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera per conto di un'impresa coreana sono soggette all'obbligo contributivo sia per l'AVS/AI svizzere sia per l'assicurazione pensioni coreana. Con il problema del doppio assoggettamento assicurativo sono confrontate anche le persone distaccate in Corea da un'impresa svizzera che, d'intesa con il datore di lavoro, hanno deciso di rimanere affiliate all'assicurazione AVS/AI obbligatoria.

La Convenzione pone rimedio al problema della doppia assicurazione. Secondo l'articolo 5, i lavoratori dipendenti distaccati temporaneamente sul territorio dell'altro Stato contraente per svolgervi un'attività lucrativa restano soggetti soltanto alle norme giuridiche dello Stato contraente che li ha distaccati. Questo vale anche per i lavoratori indipendenti che abitualmente svolgono un'attività in proprio in uno Stato contraente e solo temporaneamente nell'altro (art. 6).

Secondo l'articolo 7, anche i dipendenti pubblici di uno Stato contraente distaccati sul territorio dell'altro Stato rimangono assoggettati all'assicurazione del proprio Paese di provenienza.

L'articolo 8 paragrafo 1 stabilisce che le persone che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono assicurate nello Stato di 3436

residenza. Assimilare l'attività esercitata su una nave a quella esercitata sul territorio degli Stati permette di garantire la copertura assicurativa alle persone interessate.

L'articolo 8 paragrafo 2 permette alle persone impiegate da imprese di trasporto aereo di evitare un doppio assoggettamento. Esso è in linea con le convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera e riflette la prassi internazionale.

Art. 9

Membri di missioni diplomatiche e sedi consolari

Nel rispetto della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni consolari, l'articolo 9 prevede che i cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare del loro Stato sul territorio dell'altro siano soggetti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. Per «missione diplomatica» vanno intese sia la rappresentanza bilaterale (ambasciata) sia la rappresentanza permanente presso un'organizzazione internazionale.

Art. 10

Deroghe

Le disposizioni sulle norme giuridiche applicabili sono completate dal presente articolo, la cosiddetta «clausola di salvaguardia», che in casi speciali permette alle autorità competenti degli Stati contraenti di concordare norme derogatorie.

Art. 11

Familiari

Questa disposizione standard sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato permette al coniuge e ai figli senza attività lucrativa di rimanere assicurati nello Stato di provenienza.

Art. 13

Rimborso di contributi

Secondo la nostra legislazione, quando lasciano definitivamente la Svizzera i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale possono ottenere il rimborso dei contributi versati all'AVS sia da loro che dal loro datore di lavoro. Gli interessati vi hanno diritto, se i contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine a un diritto alla rendita (ordinanza del 29 novembre 19953 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti).

Con l'entrata in vigore della Convenzione, secondo la nostra legislazione, i cittadini coreani non potrebbero più far valere il diritto al rimborso dei contributi. Nella Convenzione viene dunque disciplinato esplicitamente il rimborso di contributi, affinché tale diritto sia mantenuto.

Dal canto suo, la legislazione coreana prevede il rimborso totale dei contributi versati, cui vanno ad aggiungersi ­ contrariamente a quanto previsto dal diritto svizzero ­ gli interessi maturati.

1 2 3

RS 0.191.01 RS 0.191.02 RS 831.131.12

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Disposizioni esecutive, transitorie e finali (art. 12, 14­21) Le disposizioni esecutive prevedono, in particolare, lo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione nonché l'obbligo per le autorità degli Stati contraenti di prestarsi reciproca assistenza nell'applicazione della Convenzione (art. 14).

L'articolo 12 disciplina il rilascio dei certificati di distacco e l'articolo 18 stabilisce che le controversie tra gli Stati contraenti vanno composte dalle rispettive autorità competenti.

L'articolo 17 disciplina nel dettaglio la protezione dei dati personali, stabilendo in particolare che i dati trasmessi tra gli Stati possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla Convenzione.

Secondo la disposizione transitoria dell'articolo 19, il distacco inizia al più presto con l'entrata in vigore della Convenzione. Questo vale anche per le persone che erano distaccate nell'altro Stato contraente prima di questa data.

Le disposizioni finali prevedono che la Convenzione entri in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti si sono notificati l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure nazionali (art. 20). Conclusa per una durata indeterminata, la Convenzione può essere tuttavia denunciata per scritto per la fine di un anno civile osservando un termine di preavviso di dodici mesi (art. 21).

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La Convenzione non prevede l'esportazione delle rendite e non genera dunque alcun costo supplementare.

Il rimborso dei contributi a cittadini coreani è già previsto dal diritto interno svizzero, ragion per cui neanch'esso comporta costi supplementari.

La Convenzione non determina nemmeno un fabbisogno supplementare di personale.

4.2

Ripercussioni a livello informatico

L'applicazione della Convenzione non ha ripercussioni sui sistemi informatici in uso.

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5

Programma di legislatura

La presente Convenzione non è stata annunciata né nel messaggio del 25 gennaio 20124 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 20125 sul programma di legislatura 2011­2015, perché, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, si tratta di un'attività a carattere ripetitivo.

6

Aspetti giuridici

6.1

Rapporto con altre convenzioni di sicurezza sociale e con il diritto internazionale

La presente Convenzione si rifà al modello degli accordi bilaterali conclusi recentemente dalla Svizzera. Le sue disposizioni corrispondono agli standard di coordinamento previsti dalle regolamentazioni vigenti a livello europeo e internazionale in materia di assicurazioni sociali.

6.2

Costituzionalità

La presente Convenzione si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)6, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri ed è quindi autorizzata a concludere accordi internazionali. L'approvazione di tali trattati è di competenza dell'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo, se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

La presente Convenzione è denunciabile in qualsiasi momento per la fine di un anno civile (art. 21), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e, per la sua attuazione, non è necessario operare adeguamenti a livello di legge.

Resta infine da verificare se la presente Convenzione comprenda disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento).

La Convenzione con la Corea comprende alcune disposizioni che, sebbene contengano norme di diritto, non sono da considerarsi importanti. Gli impegni previsti dalla Convenzione sono, infatti, simili a quelli già presi dalla Svizzera in altri accordi internazionali in materia di sicurezza sociale. Le convenzioni di sicurezza sociale sono trattati standard, le cui disposizioni non sono da considerarsi fondamentali, 4 5 6 7

FF 2012 305 FF 2012 6413 RS 101 RS 171.10

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nemmeno se contengono norme giuridiche. Esse seguono uno schema conforme alla prassi della Svizzera in materia di convenzioni e non costituiscono decisioni di principio per la legislazione nazionale (cfr. messaggio del 4 marzo 20118 sull'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone). Le convenzioni concluse recentemente presentano una struttura analoga e una portata giuridica, economica e politica simile.

Il nostro Collegio sta attualmente valutando se questa prassi, che consiste nell'escludere il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali «standard», sia conforme all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Si tratta tra l'altro di vagliare l'opportunità di conformarsi alla prassi adottata dal Consiglio federale nell'ambito degli accordi sulla doppia imposizione, in base alla quale essi sottostanno sempre a referendum facoltativo.

La presente Convenzione soddisfa le condizioni per non essere soggetta a referendum facoltativo conformemente alla prassi attuale. Proponiamo pertanto di non sottoporre a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. il decreto federale concernente la Convenzione di sicurezza sociale con la Corea.

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