Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) Modifica del 21 marzo 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 20131, decreta: I La legge del 28 settembre 20122 sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue: Art. 3 lett. c Nella presente legge s'intende per: c.

domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise.

Art. 6 cpv. 2bis e 3 2bis Il Consiglio federale determina il contenuto necessario di una domanda raggruppata.

3 Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 14 cpv. 1 e 2 L'AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda.

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1 2

FF 2013 7203 RS 672.5

2013-2563

2623

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

L'AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

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Art. 14a

Informazione in caso di domande raggruppate

Su richiesta dell'AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.

1

L'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera.

2

Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all'estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

3

Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:

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a.

alla ricezione e al contenuto della domanda;

b.

all'obbligo di indicare all'AFC il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera, o un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno sede o domicilio all'estero;

c.

alla procedura semplificata secondo l'articolo 16; e

d.

al fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.

Il termine entro il quale indicare l'indirizzo svizzero o il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni; decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.

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Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l'AFC la notifica mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale.

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Art. 15 cpv. 2 Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l'AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame di tali atti conformemente all'articolo 27 PA3.

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RS 172.021

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

Titolo prima dell'art. 21a

Sezione 4a: Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere Art. 21a In via eccezionale, l'AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere mediante decisione soltanto dopo la trasmissione delle informazioni, qualora l'autorità richiedente renda verosimile che l'informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e il buon esito della sua inchiesta.

1

Se è interposto ricorso contro la decisione, può essere chiesto unicamente l'accertamento dell'illiceità.

2

L'AFC informa i detentori delle informazioni e le autorità messe al corrente della domanda in merito al differimento dell'informazione. Queste persone e autorità non possono informare della domanda le persone legittimate a ricorrere fintanto che queste ultime non siano state informate a posteriori.

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4 Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza il divieto di informare è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

L'AFC è l'autorità di perseguimento e di giudizio. È applicabile l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

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Art. 24a

Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2014

Gli articoli 6 capoverso 2bis e 14a si applicano alle domande raggruppate presentate a partire dal 1° febbraio 2013.

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2 Gli articoli 14 capoversi 1 e 2, 15 capoverso 2 nonché 21a del nuovo diritto si applicano anche alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.

II La legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale è modificata come segue: Art. 103 cpv. 2 lett. d 2

Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: d.

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nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.

RS 313.0 RS 173.110

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Legge sull'assistenza amministrativa fiscale

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 20146 Termine di referendum: 10 luglio 2014

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FF 2014 2623

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