Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del 13 novembre 20133, decreta: Art. 1

Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa pronunciata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile4 in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.

Art. 3

Riconoscimento dell'ingiustizia subìta

Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981:

1

a.

lo sono stati ingiustamente; oppure

b.

sono stati attuati con modalità tali da costituire un'ingiustizia.

Si ritiene che un'ingiustizia sia stata commessa nei confronti delle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente nei confronti delle persone collocate in un penitenziario senza una corrispondente sentenza penale.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2013 7427 FF 2013 7681 RS 210

2013-2334

2589

Riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. LF

Art. 4

Esclusione di pretese finanziarie

Il riconoscimento dell'ingiustizia secondo la presente legge non dà diritto a un risarcimento del danno o a un'indennità a titolo di riparazione morale, né ad altre prestazioni finanziarie.

Art. 5

Rielaborazione scientifica

Il Consiglio federale provvede affinché sia effettuata una rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa, tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.

1

2

A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.

I risultati della rielaborazione scientifica sono pubblicati. I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione.

3

Art. 6

Archiviazione

Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.

1

Dette autorità non possono servirsi di tali atti per pronunciare decisioni a danno delle persone interessate.

2

Art. 7

Diritto di consultare gli atti

Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i loro congiunti.

1

Le persone che svolgono ricerca scientifica possono consultare gli atti nella misura richiesta dallo scopo della loro ricerca.

2

Art. 8

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 20145 Termine di referendum: 10 luglio 2014 5

FF 2014 2589

2590