Decreto federale

Disegno

che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20142, decreta:

Art. 1 È conferita la garanzia: 1. Cantone di Berna alla modifica della Costituzione cantonale del 6 giugno 19933 (art. 7 cpv. 1, 3 e 4) adottata nella votazione popolare del 24 novembre 2013; 2. Cantone di Uri alla modifica della Costituzione cantonale del 28 ottobre 19844 (art. 67 e 69 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 22 settembre 2013; 3. Cantone di Soletta alla modifica della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19865 (art. 117) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014; 4. Cantone di Basilea Città alla modifica della Costituzione cantonale del 23 marzo 20056 (§ 40 cpv. 1 e 44 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014;

1 2 3 4 5 6

RS 101 FF 2014 7845 RS 131.212 RS 131.214 RS 131.221 RS 131.222.1

2014-2300

7875

Conferimento della garanzia federale. DF

5. Cantone di Basilea Campagna alla modifica della Costituzione cantonale del 17 maggio 19847 (§ 106a, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 4 e 5) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014; 6. Cantone di Appenzello Esterno alla modifica della Costituzione cantonale del 30 aprile 19958 (art. 61, 61bis, 63 cpv. 1 lett. b e bbis, 66, 67 cpv. 4, 68 cpv. 1 e 3, 70bis, 74, 74bis, 77 cpv. 1bis, 78, 79 rubrica e cpv. 3, 80 rubrica, 81 rubrica e cpv. 2, 83 rubrica e cpv. 1, 1bis e 2, 84 cpv. 3, 87 cpv. 2 e 5, 87bis, 89 cpv. 2 lett. b ed e) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014; 7. Cantone di Appenzello Interno alla modifica della Costituzione cantonale del 24 novembre 18729 (art. 7ter cpv. 1 e 2) adottata nella votazione popolare della Landsgemeinde del 27 aprile 2014; 8. Cantone Ticino ­

alla modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 199710 (art. 28 cpv. 2, titolo VI, art. 44a, 45 e 46 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 7 marzo 2010,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 4 cpv. 3) adottata nella votazione popolare del 5 giugno 2011,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 54 cpv. 1) adottata nella votazione popolare del 23 settembre 2012,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 9a e 96) adottata nella votazione popolare del 22 settembre 2013,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (art. 29a, titolo marginale dell'art. 30, art. 35 cpv. 2, 48 cpv. 2, 59 cpv. 1 lett. n e 67) adottata nella votazione popolare del 9 febbraio 2014,

­

alla modifica della Costituzione cantonale (titolo Vbis, art. 34bis e 34ter) adottata nella votazione popolare del 18 maggio 2014;

9. Cantone di Vaud alla modifica della Costituzione cantonale del 14 aprile 200311 (art. 80, 84 cpv. 3, 113 cpv. 2, titolo 2° capitolo, art. 166 e 179 n. 7) adottata nella votazione popolare del 9 giugno 2013;

7 8 9 10 11

RS 131.222.2 RS 131.224.1 RS 131.224.2 RS 131.229 RS 131.231

7876

Conferimento della garanzia federale. DF

10. Cantone del Giura alla modifica della Costituzione cantonale del 20 marzo 197712 (art. 139) adottata nella votazione popolare del 24 novembre 2013.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

12

RS 131.235

7877

Conferimento della garanzia federale. DF

7878