14.056 Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 20 agosto 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione i seguenti disegni di decreto: ­

Decreto federale che approva l'Accordo del 17 marzo 2014 tra la Svizzera e Andorra;

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Decreto federale che approva l'Accordo del 7 marzo 2014 tra la Svizzera e la Groenlandia;

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Decreto federale che approva l'Accordo del 16 maggio 2014 tra la Svizzera e San Marino;

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Decreto federale che approva l'Accordo del 26 maggio 2014 tra la Svizzera e le Seychelles.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Dalla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha rivisto numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e ha concluso nuove convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti ad consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Diversi Stati e giurisdizioni hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di concludere un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (in inglese: Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha deciso di concludere questo tipo di accordi.

La conclusione di un TIEA permette a Stati e giurisdizioni che non vogliono concludere una CDI di convenire uno scambio di informazioni in materia fiscale. Una CDI e un TIEA sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard.

Rispetto all'articolo 26 del Modello OCSE, un TIEA disciplina le modalità dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato e si limita esclusivamente all'assistenza amministrativa su domanda.

Gli Accordi con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles sono stati firmati rispettivamente il 17 marzo, il 7 marzo, il 16 maggio e il 26 maggio 2014.

Durante l'indagine conoscitiva la conclusione di questi Accordi è stata accolta positivamente.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Andamento e risultato dei negoziati

Dalla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha rivisto numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e ha concluso nuove convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti ad consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Diversi Stati e giurisdizioni hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di concludere un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (in inglese: Tax Information Exchange Agreement, TIEA). All'inizio la Svizzera considerava come prioritaria la revisione delle sue CDI per l'attuazione dell'assistenza amministrativa su domanda. Nel rapporto del mese di giugno del 2011 della valutazione tra pari (peer review), il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha tuttavia raccomandato alla Svizzera di concludere TIEA conformi allo standard con le giurisdizioni e gli Stati interessati.

Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha deciso di concludere questo tipo di accordi. Un TIEA può anche essere concluso se il nostro Paese è interessato a un simile accordo per motivi fiscali o di politica di sviluppo.

L'esecuzione del TIEA viene disciplinata nella legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), entrata in vigore il 1° febbraio 2013 (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF). La conclusione di un TIEA permette a Stati e giurisdizioni che non vogliono concludere una CDI ­ ad esempio perché in una delle Parti contraenti manca un sistema fiscale o perché il diritto tributario non è molto sviluppato, in modo che l'insorgenza di doppie imposizioni nel rapporto bilaterale appare improbabile ­ di convenire uno scambio di informazioni in materia fiscale.

Una CDI e un TIEA sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Rispetto all'articolo 26 del Modello OCSE, un TIEA disciplina le modalità
dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato e si limita esclusivamente all'assistenza amministrativa su domanda. Questi Accordi non prevedono lo scambio automatico o spontaneo di informazioni.

Per decidere se sia meglio concludere una CDI o un TIEA, bisogna valutare ogni singolo caso sulla base degli interessi presenti attribuendo particolare importanza alle relazioni economiche bilaterali. Se, oltre allo scambio di informazioni, nel rapporto bilaterale vi sono ulteriori questioni fiscali che hanno bisogno di essere disciplinate, allora la priorità va accordata alla conclusione di una CDI. Negli altri casi potrebbe essere più adeguato un TIEA.

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RS 672.5

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Andorra ha chiesto una prima volta nel 2009 di avviare negoziati per un TIEA. Una seconda richiesta è stata fatta il 28 febbraio 2013. I negoziati con Andorra, che si sono tenuti per corrispondenza, hanno condotto alla parafatura di un avamprogetto di Accordo il 5 luglio 2013. Nel quadro di un incontro di lavoro nella primavera del 2013 anche la Groenlandia ha espresso il desiderio di concludere un TIEA con la Svizzera. Con la conclusione di tali accordi la Groenlandia vuole chiudere la sua rete in materia di convenzioni. L'avamprogetto di TIEA con la Groenlandia è stato parafato per corrispondenza dopo un incontro a Berna il 30 settembre 2013. Le Seychelles hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati per concludere una CDI nel 2009 e nel 2012. Poiché non sorgono doppie imposizioni nel rapporto bilaterale, il 31 maggio 2013 a margine di un incontro sullo scambio di informazioni tenutosi ad Amsterdam tra autorità competenti, la Svizzera ha proposto alla delegazione delle Seychelles di concludere un TIEA. I negoziati con le Seychelles, che si sono tenuti per corrispondenza, hanno condotto alla parafatura di un avamprogetto di Accordo il 19 novembre 2013. Sempre a margine dell'incontro di Amsterdam è stato possibile lanciare l'avvio di negoziati per la conclusione di un TIEA con San Marino.

L'avamprogetto di Accordo con San Marino è stato parafato in occasione di una visita di lavoro a Berna il 19 febbraio 2014.

Sebbene Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles conoscono l'imposizione globale sul reddito e sul patrimonio la consultazione delle cerchie economiche è giunta alla conclusione che per motivi economici non vi è alcun interesse a concludere una CDI e che un TIEA risulta essere più appropriato. Nei negoziati con le Seychelles è stato integrato anche il punto di vista della politica in materia di sviluppo.

Dal 22 novembre al 12 dicembre 2013 gli avamprogetti di Accordo con Andorra e Groenlandia sono stati oggetto di un'indagine conoscitiva presso i Cantoni e le cerchie interessate mentre l'indagine conoscitiva per quelli con San Marino e le Seychelles si è svolta dal 19 marzo al 7 aprile 2014. La conclusione di questi Accordi è stata accolta positivamente.

Gli Accordi sono stati firmati il 7 marzo (Groenlandia), il 17 marzo (Andorra), il 16 maggio (San Marino) e il 26 maggio 2014 (Seychelles).

1.2

Valutazione degli Accordi

Gli Accordi disciplinano lo scambio di informazioni su domanda e la sua esecuzione. L'esecuzione dell'assistenza amministrativa avviene sulla base della LAAF.

Essi corrispondono in larga misura al Modello OCSE del 2002 sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (Modello TIEA), all'articolo 26 del Modello OCSE nonché gli Accordi con Jersey, Guernsey e l'Isola di Man già approvati dalle Camere federali.

Rispetto al Modello TIEA gli Accordi tengono conto di due particolarità del diritto svizzero, ovvero l'esclusione della disposizione del Modello TIEA concernente i controlli fiscali all'estero e l'effetto retroattivo dell'entrata in vigore per le informazioni concernenti le fattispecie rilevanti del diritto fiscale penale. Gli Accordi disciplinano l'assistenza amministrativa su domanda. I TIEA servono ad attuare la politica svizzera in materia di assistenza amministrativa, che consiste nel concludere accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard non solo sotto forma di 5446

CDI ma anche di TIEA. Con la conclusione di tali Accordi è possibile tutelare contemporaneamente la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e attuare la raccomandazione del Forum globale. L'Accordo con le Seychelles mira anche all'aumento delle entrate fiscali in questo Paese in sviluppo e in questo modo contribuisce al rafforzamento della cooperazione allo sviluppo svizzera. Dal punto di vista della Svizzera è auspicabile che i quattro accordi entrino in vigore il più presto possibile.

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Commento ai singoli articoli

Gli Accordi riprendono in larga misura, sia a livello formale che materiale, il Modello TIEA e l'articolo 26 del Modello OCSE. Essi servono ad attuare la politica svizzera in materia di convenzioni, che consiste nel concludere accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard anche sottoforma di un TIEA. Di seguito vengono analizzati tutti e quattro gli Accordi.

Ingresso Secondo l'ingresso, l'accordo mira ad ampliare e agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra le Parti contraenti.

L'Accordo con la Groenlandia stabilisce che questo Paese conclude il TIEA su mandato della Danimarca. La Groenlandia è un Territorio dipendente dal Regno di Danimarca. Per quanto riguarda il suo diritto interno è del tutto indipendente ma per quanto concerne la politica estera è rappresentato dalla Danimarca. L'Accordo vincola soltanto le Parti contraenti e non il Regno di Danimarca.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le Parti contraenti si accordano assistenza tramite lo scambio di informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'esecuzione e l'applicazione della legislazione interna relativa alle imposte considerate nell'accordo. Con riferimento alla verosimile rilevanza delle informazioni richieste viene garantito uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile. Al contempo si esprime però chiaramente il divieto di intraprendere fishing expedition (ovvero una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

I diritti e protezioni di cui beneficiano le persone in virtù di disposizioni legislative o regolamentazioni o prassi amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non ostacolano o ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. Per la Svizzera significa in particolare che viene assicurato il diritto d'essere sentiti nonché la garanzia della via giudiziaria conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 2

Competenza

La Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non sono in possesso delle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdizione. Le espressioni «in possesso» o «controllo» sono da interpretare in senso ampio.

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L'obbligo di fornire informazioni non è limitato dalla residenza o dalla cittadinanza della persona a cui le informazioni si riferiscono oppure della persona in possesso delle informazioni richieste o che ne ha il controllo.

Art. 3

Imposte considerate

Per quanto concerne la Svizzera negli Accordi con Andorra, San Marino e le Seychelles le imposte considerate nel campo di applicazione degli Accordi sono quelle sul reddito e la sostanza nonché le imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni.

Andorra può richiedere lo scambio di informazioni per l'imposta sulle società, l'imposta sul reddito da attività economiche, l'imposta sul reddito di non residenti fiscali e l'imposta sull'aumento di valore in caso di trasferimento di beni immobili.

Per quanto concerne San Marino l'imposta considerata nell'Accordo è l'imposta generale sui redditi e per quanto concerne le Seychelles l'imposta sulle società (business tax).

Su richiesta della Groenlandia, nel suo Accordo è previsto lo scambio di informazioni concernente le imposte di ogni tipo o denominazione riscosse dalle Parti contraenti. Anche la Svizzera può quindi formulare domande per tutti i tipi di imposta.

Questa regola concorda con numerose CDI concluse dalla Svizzera.

Art. 4

Definizioni

L'articolo 4 definisce le espressioni dell'Accordo. Al riguardo sono state essenzialmente riprese le definizioni del Modello TIEA.

Art. 5

Scambio di informazioni su domanda

Par. 1 Lo scambio di informazioni conformemente agli scopi dell'articolo 1 avviene esclusivamente su domanda. Le TIEA non prevedono lo scambio spontaneo o automatico di informazioni. Nel vigente diritto svizzero non esistono sufficienti basi legali per questi tipi di scambi di informazioni. La Svizzera dovrebbe convenire ulteriori strumenti, che l'Assemblea federale dovrebbe approvare, nel caso in cui essa volesse ampliare la sua collaborazione in ambito fiscale con Andorra, Groenlandia, San Marino o le Seychelles.

Secondo l'Accordo, le informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che l'atto oggetto dell'inchiesta costituisca o meno un reato penale secondo il diritto della Parte richiesta. Su richiesta della Svizzera nel paragrafo 1 è stato incluso il principio di sussidiarietà. Per cui le Parti contraenti formulano una domanda soltanto se hanno esaurito i propri mezzi d'indagine; sono fatti salvi i casi in cui l'ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate. Questo principio viene applicato anche nel paragrafo 5 lettera h, a riprova che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti. La Parte richiedente deve dunque attestare di aver esaurito i mezzi disponibili in una domanda di assistenza amministrativa. Per la Parte groenlandese era importante fissare il principio di sussidiarietà soltanto nel paragrafo 5 lettera h come nel Modello TIEA. In tutti gli Accordi la Parte richiesta è tenuta a verificare la completezza della domanda. Sulla base dell'Accordo con la

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Groenlandia l'inosservanza di questo principio non può essere tuttavia fatta valere dalla persona interessata.

Par. 2 La Parte richiesta non può soltanto appellarsi a informazioni che si trovano in possesso dell'autorità competente, ma deve adottare tutte le misure necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni a fini fiscali propri. Lo scambio di informazioni non si limita pertanto alle informazioni che possono essere utili anche all'autorità competente della Parte richiesta.

Par. 4 Ciascuna Parte contraente garantisce che la propria autorità competente dispone del diritto di ottenere e fornire informazioni che si trovano presso banche o altri intermediari finanziari o che sono in possesso di una persona. La Parte richiesta deve dunque ottenere e scambiare le informazioni anche se esse non sarebbero ottenibili secondo il proprio diritto o la propria prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutare lo scambio di informazioni adducendo la motivazione del segreto bancario svizzero. Il TIEA e l'articolo 8 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 1 LAAF costituiscono le basi legali per l'ottenimento delle informazioni. Conformemente alle CDI concluse, la Svizzera potrà soddisfare la fornitura di informazioni concernenti i proprietari soltanto quando entreranno in vigore le misure in materia di trasparenza concernenti le azioni al portatore previste nel disegno di attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) rivedute nel 2012.

Par. 5 Il paragrafo 5 contiene le indicazioni che la Parte richiedente deve fornire per scritto al fine di attestare la verosimile rilevanza delle informazioni. Lo scambio di informazioni può avvenire soltanto se la domanda di informazioni viene formulata nel modo più dettagliato possibile e se contiene il maggior numero possibile di informazioni. Con le indicazioni di cui al paragrafo 5 devono essere evitate le fishing expedition, ovvero domande senza indizi concreti. Queste indicazioni sono tuttavia da interpretare in senso ampio, in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Come per l'articolo 26 del Modello OCSE, secondo la TIEA lo scambio di informazioni è limitato alle domande
concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nella Parte richiedente. I TIEA permettono di dare seguito a tali domande raggruppate. L'Accordo richiede l'identificazione della persona interessata. Come già stabilito nel commentario del 2002 relativo al Modello TIEA, essa può ad esempio avvenire tramite un numero di conto o tramite altre informazioni concernenti l'identificazione (cfr. le spiegazioni all'art. 5 par. 5 in relazione con l'art. 1 del Modello TIEA). Il commentario dell'articolo 26 del Modello OCSE del 2012 è applicabile per analogia. La procedura per le domande raggruppate è retta dalla LAAF.

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Par. 6 Il paragrafo 6 stabilisce il modo di procedere e i termini per garantire una rapida trasmissione delle informazioni. La Parte richiesta deve informare immediatamente la Parte richiedente indicando le ragioni per cui non è in grado di procurarsi e fornire le informazioni entro il termine previsto. La procedura e i termini contenuti negli Accordi sono gli stessi del Modello TIEA.

Art. 6

Possibilità di rifiutare una domanda

Par. 1 La Parte richiesta non è tenuta a ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere secondo il proprio diritto interno. Con questa disposizione si vuole impedire che la Parte richiedente eluda le limitazioni del proprio diritto interno per il tramite di una domanda di informazioni, beneficiando delle più ampie competenze conferite dall'Accordo. La Parte richiesta può rifiutarsi di rispondere se la domanda non è effettuata conformemente al TIEA.

Par. 2, 3 e 4 Le Parti contraenti non sono obbligate a fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali nonché metodi commerciali oppure se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

L'Accordo non obbliga una Parte contraente a ottenere o a fornire informazioni che divulgherebbero comunicazioni confidenziali tra un cliente e il suo avvocato o un altro rappresentante legale a condizione che queste comunicazioni richiedano o forniscano un parere giuridico oppure debbano essere utilizzate in procedimenti promossi mediante azione in atto o previsti.

Par. 5 Una domanda di informazioni non può essere respinta per il fatto che il credito fiscale oggetto della domanda è contestato.

Par. 6 La Parte richiesta può respingere una domanda di informazioni se le informazioni chieste dalla Parte richiedente svantaggiano, a pari circostanze, cittadini della Parte richiesta rispetto a cittadini della Parte richiedente.

Art. 7

Confidenzialità

Qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte contraente è da trattare in modo confidenziale. Tale protezione è indispensabile per ogni dispositivo concernente lo scambio di informazioni in materia fiscale. In questo articolo rientrano sia le indicazioni fornite dalla Parte richiedente (cfr. art. 5 par. 5) che le informazioni fornite dalla Parte richiesta. Le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi dell'Accordo. Esse possono essere divulgate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce l'Accordo, o del perseguimento oppure della decisione di ricorrere inerenti a queste imposte.

La Parte richiedente non è autorizzata a mettere a disposizione di terzi le informazioni senza espressa autorizzazione della Parte richiesta. La Parte richiedente non è 5450

nemmeno autorizzata a comunicare le informazioni ricevute a un altro Stato o a un'altra giurisdizione. Se uno Stato terzo vuole ottenere informazioni da una Parte contraente, può farlo inoltrando una domanda di informazioni sulla base di una CDI o di un TIEA che ha concluso direttamente con la Parte contraente. In tal modo viene garantita la confidenzialità delle informazioni.

Art. 8

Spese

Secondo questa disposizione le Parti contraenti si accordano in merito alle spese per l'ottenimento e la fornitura delle informazioni. In generale, le spese ordinarie che risultano per la Parte richiesta vengono sopportate da quest'ultima, mentre la Parte richiedente si assume le spese straordinarie. Le spese che risultano dalle attività di routine come l'ottenimento e il trasferimento di copie di documenti sono considerate come spese ordinarie.

Art. 9

Disposizioni di applicazione

Le Parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per adempiere ed eseguire l'Accordo. Grazie alla LAAF la Svizzera dispone della necessaria base legale.

Art. 10

Procedura amichevole

Per risolvere difficoltà nell'interpretazione o nell'applicazione del TIEA è prevista una procedura amichevole. Al riguardo le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.

Art. 11

Entrata in vigore

Gli Accordi entrano in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica concernente l'adempimento delle necessarie procedure interne. Le sue disposizioni si applicano alle informazioni concernenti gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore dell'Accordo o dopo tale data, oppure ­ in mancanza di un periodo fiscale, come ad esempio nel caso delle imposte sulle successioni e sulle donazioni ­ per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore dell'Accordo, o dopo tale data.

Art. 12

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto in ogni tempo l'Accordo. La denuncia ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell'altra Parte contraente.

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Ripercussioni finanziarie

Poiché i TIEA, contrariamente alle CDI, non regolano la reciproca imposizione ma hanno per oggetto soltanto lo scambio di informazioni in materia fiscale, non causano alcuna diminuzione delle entrate fiscali. Eventualmente gli Accordi possono generare ulteriori entrate fiscali poiché permettono alla Svizzera di inoltrare domande di assistenza amministrativa verso le quattro Parti contraenti. Tuttavia non è possibile effettuare stime al riguardo. A causa degli Accordi può risultare un mag5451

giore onere amministrativo per quanto concerne il trattamento delle domande inoltrate; è però previsto di far fronte a questo maggiore onere con il personale già a disposizione.

L'obbligo di prestare assistenza amministrativa su richiesta allo scopo di applicare il diritto interno dello Stato richiesto, da un lato, e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta a fini fiscali, dall'altro, potrebbero essere considerati in un certo senso svantaggiosi per la piazza economica svizzera e indirettamente per le entrate fiscali della Svizzera. Visti gli sforzi fatti a livello internazionale al fine di ottenere condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati per quanto concerne l'assistenza amministrativa (global level playing field) e la garanzia di uno scambio di informazioni effettivo tramite il relativo meccanismo di controllo, per la Svizzera l'effetto di questa nuova situazione dovrebbe essere globalmente neutrale. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente gli Accordi.

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Costituzionalità

I nuovi Accordi si fondano sull'articolo 54 della Costituzione federale2 (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarli. I nuovi Accordi sono stati conclusi per un periodo indeterminato, ma sono denunciabili per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essi non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 20023 sul Parlamento, una disposizione iscritta in un trattato internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

I nuovi Accordi disciplinano l'obbligo di assistenza amministrativa nei confronti di Andorra, Groenlandia, San Marino e delle Seychelles. L'assistenza amministrativa corrisponde allo standard internazionale e la politica svizzera in materia di convenzioni. In questo senso gli Accordi contengono quindi importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. I decreti federali che approvano gli Accordi con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottostanno dunque a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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RS 101 RS 171.10

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