10.3

Allegato 10.3 Parte III:

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2013 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

2013-2548

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10.3

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2013 del 15 gennaio 2014

1

Compendio

Il nostro Collegio sottopone alle Camere federali il proprio 40° rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese nel 2013 sono state adottate in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati nonché della legge federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso:

1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Il protocollo numero 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 concluso tra la Svizzera e l'UE, sopprime le misure di compensazione dei prezzi per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «soluzione doppio zero»).

Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile tra i due partner.

Per garantire la parità di prezzo rispetto all'UE, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), da noi autorizzato, ha provveduto durante l'anno in rassegna ad aumentare in due fasi l'imposizione doganale dello zucchero portandola a 26 franchi per 100 chilogrammi.

Il contingente doganale per le patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate, è stato temporaneamente aumentato di 45 000 tonnellate, passando da 22 250 a 67 250 tonnellate. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli della prima metà del 2013 hanno causato un ritardo soprattutto nell'ambito della raccolta delle patate di primizia nonché, nel complesso, un raccolto scarso. Il fabbisogno di patate da tavola, la richiesta di patate destinate alla valorizzazione da parte dell'industria di trasformazione e il fabbisogno di patate da semina per la produzione 2014 hanno richiesto importazioni supplementari.

Sulla base della nostra autorizzazione, il DEFR ha aumentato, al 1° ottobre 2013 l'aliquota di dazio del contingente per i cereali panificabili in seguito alle variazioni dei prezzi sul mercato mondiale. Nel contempo sono state adeguate anche le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana collegate all'imposizione doganale per i cereali panificabili.

Al fine di offrire all'industria molitoria un margine di manovra più ampio per l'importazione di cereali panificabili durante il primo semestre del 2014, l'Ufficio

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federale dell'agricoltura (UFAG) ha aumentato le liberazioni dei quantitativi parziali dei contingenti doganali a gennaio e aprile 2014. Per contro, è stata soppressa l'abituale liberazione di una parte del contingente doganale del mese di luglio.

Per impedire un sottoapprovvigionamento del mercato delle uova, il Consiglio federale ha deciso di aumentare temporaneamente di 1000 tonnellate il contingente doganale parziale per le uova di consumo.

Nel quadro delle modifiche delle ordinanze relative alla politica agricola 2014­ 2017 sono state decise le misure qui appresso.

A partire dal 1° gennaio 2014, il Consiglio federale ha delegato all'UFAG la competenza di determinare le aliquote di dazio per lo zucchero e i cereali panificabili.

Con lo scopo di promuovere la coltivazione di cereali da foraggio in rapporto a quello dei cereali panificabili, il Consiglio federale ha altresì deciso di ridurre, al 1° luglio 2014, di 3 franchi per 100 chilogrammi il prezzo di riferimento dei cereali panificabili.

Sono state inoltre semplificate e precisate le regole esecutive del sistema del prezzo soglia. Ad esempio è stato deciso di fissare le aliquote di dazio per i prodotti lavorati di cereali grezzi per l'alimentazione umana contemporaneamente a quelle per le rispettive materie prime. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

Nell'ordinanza sull'allevamento di animali, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare dal 1° gennaio 2014 alla ripartizione del contingente doganale di sperma di toro fra determinati importatori. In tal modo, tutte le persone che dispongono di un permesso generale d'importazione hanno la possibilità di importare sperma di toro all'aliquota di dazio del contingente.

Infine, con effetto al 1° gennaio 2015, nell'ordinanza sul bestiame da macello sono state adeguate le disposizioni relative all'attribuzione delle quote del contingente doganale parziale per «altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo».

1.2

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego vengono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale

1 2 3

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

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presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2013 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane. Non sono state adottate misure sulla base della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché della legge sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifiche del 22 gennaio e del 18 marzo 2013 (RU 2013 329 901)

Modifica dell'imposizione doganale sullo zucchero Conformemente al protocollo numero 2 del 22 luglio 19724 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 19725 concluso tra la Svizzera e l'UE, negli scambi commerciali entrambi i partner rinunciano bilateralmente alle misure di compensazione dei prezzi previste per lo zucchero e i tipi di zucchero delle voci di tariffa 1701­1703. Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. Secondo la regolamentazione in vigore nell'UE, il prezzo dello zucchero nell'UE non segue sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr), il DEFR è incaricato di adeguare periodicamente le aliquote doganali di questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano dai prezzi di mercato praticati nell'UE. L'imposizione doganale deve essere adeguata solo se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'UE di oltre 3 franchi per 100 chilogrammi verso l'alto o verso il basso. I prezzi sono determinati sulla base delle informazioni borsistiche e di quelle riguardanti i prezzi.

L'imposizione doganale (aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia) per la voce di tariffa 1701.9999 determinante è stata aumentata due volte nell'anno in rassegna: il 1° febbraio da 17 a 21 franchi per 100 chilogrammi e il 1° aprile da 21 a 26 franchi per 100 chilogrammi. Dall'ultimo adeguamento, l'aliquota di dazio ammonta a 10 franchi e il contributo al fondo di garanzia a 16 franchi per 100 chilogrammi lordi. I tributi doganali per i tipi di zucchero delle altre linee tariffali

4 5

RS 0.632.401.2 RS 0.632.401

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regolamentate derivano dall'imposizione doganale per lo zucchero cristallizzato e sono adeguati in contemporanea.

Le modifiche del 22 gennaio e del 18 marzo 2013 dell'allegato 1 numero 18 OIAgr sono state effettuate nell'ambito della delega di competenze al DEFR approvata dal Parlamento (art. 5 OIAgr) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva.

Modifiche del 12 aprile, del 10 giugno, del 15 luglio, del 17 settembre e del 14 ottobre 2013 (RU 2013 1099 1735 2341 3193 3491) Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate Le condizioni meteorolgiche sfavorevoli della prima metà del 2013 hanno causato un ritardo soprattutto della piantagione e della raccolta delle patate primizie nonché, nel complesso, una produzione scarsa. Il contingente doganale numero 14 per le patate, patate da semina comprese e prodotti a base di patate dell'allegato 3 numero 7 OIAgr, è stato temporaneamente aumentato di 45 000 tonnellate in cinque fasi, passando da 22 250 a 67 250: ­

dal 6 maggio di 6000 tonnellate: per l'importazione fino al 21 giugno 2013 per la categoria di merci Patate da tavola;

­

dal 24 giugno di 3000 tonnellate: per l'importazione fino al 19 luglio 2013 per la categoria di merci Patate da tavola;

­

dal 1° agosto di 9500 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2013 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;

­

dal 1° ottobre di 25 000 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2013 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;

­

dal 1° novembre di 1500 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2013 per la categoria di merci Patate da semina.

La durata di validità delle modifiche del 12 aprile, del 10 giugno, del 15 luglio, del 17 settembre e del 14 ottobre 2013 era limitata sino alla fine del 2013. Pertanto non sono soggette a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 17 settembre 2013 (RU 2013 3185) Adeguamento delle aliquote di dazio per i cereali e i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana Ai sensi dell'articolo 6 OIAgr, il DEFR stabilisce l'aliquota di dazio del contingente per cereali panificabili al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Al riguardo si basa su informazioni borsistiche e informazioni rappresentative riguardanti i prezzi fornite da diversi partner commerciali. Il prezzo per i cereali importati più l'aliquota di dazio e il contributo al fondo di garanzia (imposizione doganale) 1380

deve, in linea di massima, corrispondere al prezzo di riferimento stabilito nell'OIAgr. Quando il prezzo si scosta di oltre 3 franchi per 100 chilogrammi verso l'alto o verso il basso, il Dipartimento deve adeguare l'imposizione doganale.

Le aliquote di dazio per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana, ad esempio la farina, sono stabilite dal DEFR sulla scorta dell'imposizione doganale per le materie prime, dei valori di resa (resa media nella trasformazione dei cereali) e di un sopraddazio pari al massimo a 20 franchi per 100 chilogrammi.

Fondandosi su tale meccanismo, il DEFR ha maggiorato l'aliquota di dazio del contingente dei cereali panificabili il 1° ottobre 2013 di 4.10 franchi portandola a 18 franchi per 100 chilogrammi. Nel contempo sono state adeguate le aliquote di dazio per i cereali trasformati collegate alle aliquote di dazio per i cereali panificabili. Ad esempio l'aliquota per la farina di grano tenero della voce di tariffa 1101.0048 è stata aumentata di 5.50 franchi raggiungendo 50.70 franchi per 100 chilogrammi. Il 1° aprile e il 1° luglio 2013 nonché il 1° gennaio 2014 non sono state necessarie misure, dato che la fascia di fluttuazione non è stata superata.

La modifica del 17 settembre 2013 dell'allegato 1 numero 15 OIAgr è stata effettuata nell'ambito della delega di competenze al DEFR approvata dal Parlamento (art. 6 OIAgr) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione.

Modifica del 23 ottobre 2013 (RU 2013 3931) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo Per impedire un sottoapprovvigionamento del mercato delle uova verso la fine del 2013, il contingente doganale parziale numero 9.1 per le uova di consumo dell'allegato 3 numero 5 OIAgr è stato aumentato temporaneamente di 1000 tonnellate lorde.

La durata di validità della modifica del 23 ottobre 2013 era limitata sino alla fine del 2013. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Delega di competenza all'UFAG per la determinazione delle aliquote di dazio per lo zucchero e i cereali panificabili Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 LTD, il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza per la determinazione delle aliquote di dazio se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti. Nel quadro della revisione della legge federale del 29 aprile 19986 sull'agricoltura (LAgr), il legislatore ha modificato l'articolo 10 capoverso 3 LTD in modo che il Consiglio federale abbia la possibilità di delegare anche all'UFAG la competenza per la determinazione delle aliquote di dazio, se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti e il margine di manovra accordato all'UFAG risulta soltanto esiguo. Tali condizioni sono adempiute per quanto riguarda la determinazione delle aliquote di dazio per lo zucchero e i cereali panificabili, motivo per cui il Consiglio federale ha deciso di delegare all'UFAG, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la competenza di determinare queste aliquote di dazio.

6

RS 910.1

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Diminuzione del prezzo di riferimento per i cereali panificabili Nel quadro dell'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti della politica agricola 2014­2017, occorre promuovere maggiormente la campicoltura in rapporto alle superfici inerbite. La coltivazione di cereali da foraggio va supportata con il contributo per le superfici coltive aperte e le colture perenni. Questo contributo si applica a tutte le colture in pieno campo, compresa quella dei cereali panificabili.

Per migliorare l'attrattiva della coltivazione dei cereali da foraggio in rapporto a quella dei cereali panificabili, il Consiglio federale ha deciso di ridurre al 1° luglio 2014 il prezzo di riferimento per i cereali panificabili di 3 franchi portandolo a 53 franchi per 100 chilogrammi.

Adeguamento mensile dei tributi doganali del sistema del prezzo soglia Negli ultimi anni le fluttuazioni di prezzo hanno subito un tendenziale aumento e quindi l'UFAG verifica su base mensile i tributi doganali per i prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d'importazione e li adegua di continuo allo sviluppo dei prezzi. Con la modifica del 23 ottobre 2013, l'articolo 9 OIAgr è stato adeguato di modo che la disposizione corrisponda alla prassi attuale. Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza che riguardano il sistema del prezzo soglia sono stati adeguati al fine di rendere più chiare le regolamentazioni. Queste modifiche tecniche non influenzano i mercati.

Determinazione contemporanea delle aliquote di dazio per i cereali grezzi e i cereali grezzi per l'alimentazione umana Dal 1° gennaio 2014, le aliquote di dazio per i cereali grezzi per l'alimentazione umana del contingente doganale numero 28 (voci di tariffa 1003.9041, 1004.9021 e 1005.9021) e le aliquote derivanti per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana vengono determinate in contemporanea. Anche queste aliquote di dazio vengono verificate mensilmente dall'UFAG e stabilite all'allegato 2 OIAgr.

Modifica del 3 dicembre 2013 (RU 2013 4531) Modifica dello scaglionamento e delle quantità parziali liberate per il contingente doganale per i cereali panificabili Dai rilevamenti effettuati dopo il raccolto dell'autunno 2013 è emerso che il volume dei cereali panificabili svizzeri e il contingente doganale previsto permettono di coprire il fabbisogno quantitativo. Tuttavia, la qualità del raccolto del 2013 si è rivelata inferiore alla media. Al fine di mantenere la qualità della farina a un livello elevato, i cereali panificabili svizzeri devono poter essere mischiati a cereali importati di alta qualità. Ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 OIAgr, l'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi delle liberazioni scaglionate del contingente doganale dei cereali panificabili. Con la modifica del 3 dicembre 2013, la quantità parziale del contingente doganale di 15 000 tonnellate, liberata solitamente a inizio luglio, è stata ripartita sulle quantità parziali del contingente doganale liberate il 3 gennaio (5000 t) e il 2 aprile 2014 (10 000 t), con effetto dal 1° gennaio 2014. In tal modo aumentano le possibilità di importazione dei cereali da mischiare ai cereali svizzeri per il primo semestre 2014, senza dover incrementare l'intero contingente doganale per i cereali panificabili.

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Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (RS 916.310) Modifica del 23 ottobre 2013 (RU 2013 3975) Rinuncia alla ripartizione del contingente doganale per lo sperma di toro La regolamentazione delle importazioni del contingente doganale numero 12 per lo sperma di toro di cui all'allegato 3 numero 2 OIAgr, che sino a fine 2013 prevedeva un'attribuzione in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'UFAG, è stata liberalizzata al 1° gennaio 2014: si rinuncia a una simile attribuzione. Di conseguenza vengono a cadere anche le domande di attribuzione di quote del contingente doganale. Con la soppressione della base legale nell'articolo 145 LAgr, oltre ai servizi di inseminazione artificiale ora anche altri importatori hanno la possibilità di effettuare importazioni all'aliquota di dazio del contingente. Il volume del suddetto contingente doganale rimane invariato a 800 000 dosi. Per l'importazione di sperma di toro rimane necessario un permesso generale d'importazione (PGI).

La modifica del 23 ottobre 2013 non ha comportato alcun cambiamento dei quantitativi di contingenti doganali né delle ripartizioni temporali dei contingenti. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 1 LTD).

Ordinanza sul bestiame da macello del 26 novembre 2003 (RS 916.341) Modifica del 6 novembre 2013 (RU 2013 3977) Modifica dell'attribuzione delle quote del contingente doganale per carne di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina Nell'ambito della Politica agricola 2014­2017 è stato deciso di attribuire una parte delle quote dei contingenti per la carne di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina a seconda del numero del bestiame macellato (art. 48 cpv. 2bis LAgr). Le disposizioni d'esecuzione per la ripartizione del contingente doganale numero 5.7 dell'allegato 3 numero 3 OAIgr per altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono state adeguate di conseguenza. A partire dal periodo di contingentamento 2015, il 40 per cento delle quote di contingente delle categorie di carne e di prodotti carnei dei numeri 5.71­5.75, stabilite nell'ordinanza sul bestiame da macello, non sarà più attribuito mediante vendita all'asta, bensì secondo il nuovo metodo di ripartizione.

Le indicazioni relative alle macellazioni che figurano nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) sono utilizzate per la ripartizione dei contingenti. Nel quadro della notifica di una macellazione, i macelli hanno la possibilità di indicare chi può farla

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valere nelle quote dei contingenti. La compilazione e la trasmissione delle domande per le quote di contingenti avvengono attraverso il portale Internet Agate7.

La ripartizione delle quote di contingente secondo il numero di animali acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati non viene modificata dal nuovo metodo di ripartizione supplementare. Le quote di contingente delle categorie di carne e di prodotti carnei dei numeri 5.71 (carne della specie bovina senza muscoli di manzo preparati) e 5.74 (carne della specie ovina) rimangono invariate al 10 per cento.

Tuttavia a partire dal 1° luglio 2014, solo gli animali della specie bovina acquistati all'asta in mercati pubblici sorvegliati e che, al momento dell'acquisto, hanno più di 160 giorni, possono essere conteggiati per l'attribuzione delle quote di contingente della categoria di carne e di prodotti carnei del numero 5.71.

Per quanto concerne la categoria di carne e di prodotti carnei del numero 5.778, la ripartizione dei contingenti rimane non regolamentata. Ciò significa che il titolare di un PGI può effettuare importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza limitazioni fino all'esaurimento del contingente. La categoria è stata tuttavia ampliata al fine di autorizzare l'importazione di granulato di carne per tutti gli scopi d'impiego dei contingenti doganali numeri 5 e 6. Inoltre, oltre al paté sono menzionate anche le terrine.

La modifica del 6 novembre 2013 non ha comportato alcun cambiamento dei quantitativi di contingenti doganali né delle ripartizioni temporali dei contingenti. Pertanto non è soggetta a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 1 LTD).

2.2

Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 LAgr, il legislatore ha stabilito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. In attuazione di tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr): a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto bensì in Internet presso l'UFAG (www.import.ufag.admin.ch).

7 8

www.agate.ch Pâté, terrine, granulato di carne per la fabbricazione di minestre e salse, nonché frattaglie alimentari di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina per l'industria di conserve di alimenti per animali e per la fabbricazione di gelatina.

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