Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 18 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 23 gennaio 20141, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 A. Adeguamento salariale e salari minimi per tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e il circondario amministrativo del Giura bernese del Cantone di Berna 1.

Adeguamento salariale

2.

Salari minimi (art. 36 CCL)

B. Regolamento supplementare per il Cantone di Ginevra 1.

Campo d'applicazione personale

2.

Salari minimi contrattuali

3.

Salari effettivi

4.

Salari e vacanze per gli apprendisti

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2014 1479 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2014-2466

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

18 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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