Legge federale sulle foreste

Disegno

(Legge forestale, LFo) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20141, decreta: I La legge forestale del 4 ottobre 19912 è modificata come segue: Art. 7 cpv. 3 lett. b Concerne soltanto il testo francese Art. 10 cpv. 3, secondo periodo ... L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente.

3

Art. 16 cpv. 2 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

2

Art. 17 cpv. 3 Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.

3

Art. 19, primo periodo Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure a indicare il corso dei torrenti in foresta.

...

1 2

FF 2014 4237 RS 921.0

2013-0843

4285

Legge forestale

Art. 21a

Sicurezza sul lavoro

Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata possiede una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per questa formazione.

Art. 26

Provvedimenti della Confederazione

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni.

1

Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare vietare o limitare l'utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione.

2

La Confederazione si adopera affinché siano eseguiti provvedimenti al confine e stabilisce e coordina i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all'interno del Paese.

3

Essa gestisce un Servizio fitosanitario federale che nel settore della foresta è subordinato all'Ufficio federale.

4

Art. 27 cpv. 1 Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.

1

Art. 27a

Provvedimenti contro gli organismi nocivi

Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

1

Con la partecipazione dei Cantoni interessati, la Confederazione stabilisce strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni. I provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di:

2

a.

eradicare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;

b.

contenere gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;

c.

sorvegliare, eradicare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.

I detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono essi stessi organismi nocivi devono, in collaborazione con le autorità

3

4286

Legge forestale

competenti, eseguirne o accettarne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione.

Art. 28a

Provvedimenti contro i cambiamenti climatici

La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni durevolmente anche in condizioni climatiche mutate.

Art. 29 cpv. 1-3 1

La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.

In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.

2

3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 34a

Sezione 1a: Promozione del legno Art. 34a La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante strategie, piani e il sostegno di progetti innovativi.

Art. 37 cpv. 1bis 1bis In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali.

Art. 37a

Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi.

1

In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono singolarmente una valutazione da parte della Confederazione.

2

L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti.

3

4287

Legge forestale

Art. 37b

Indennità per costi

Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all'articolo 27a capoverso 3 può essere versata un'equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l'articolo 48a.

1

2 L'indennità è fissata definitivamente dall'autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.

Art. 38 cpv.1, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché cpv. 2 1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:

2

b.

i provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;

e.

Abrogata

Abrogato

Art. 38a, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e ed f, nonché cpv. 2 lett. a Gestione forestale La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:

1

2

e

la promozione della formazione professionale degli operai forestali e la formazione pratica di operatori forestali a livello di scuola universitaria;

f.

i provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale.

La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per: a.

i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b nonché d-f: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Art. 39 cpv. 3 Abrogato Art. 46 cpv. 3, primo periodo, e 4 Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12-12g della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio. ...

3

3

RS 451

4288

Legge forestale

Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

4

Art. 47, secondo periodo ... È fatto salvo l'articolo 12e della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 48a

Assunzione dei costi da parte di chi li causa

I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano o ordinano per evitare un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi li ha causati per colpa propria.

Art. 49 cpv. 1bis e 3, secondo periodo 1bis

La Confederazione coordina le sue misure esecutive con quelle dei Cantoni.

... Può delegare al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati, il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

3

Art. 50a

Delega di compiti esecutivi

Le autorità esecutive possono incaricare corporazioni di diritto pubblico o privati, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure esecutive.

Art. 51 cpv. 2 Essi suddividono il territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 451

4289

Legge forestale

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 19 dicembre 19805 sul parco nazionale Ingresso visto l'articolo 78 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale6; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 19797,

2. Legge del 20 giugno 19868 sulla caccia Ingresso visti gli articoli 74 capoverso 1, 78 capoverso 4, 79 e 80 capoverso 1 della Costituzione federale9; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 198310, Art. 12 cpv. 5, secondo periodo 5 ... Può affidare l'esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.

Art. 13 cpv. 3 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina di una zona federale protetta di cui all'articolo 11.

3

5 6 7 8 9 10

RS 454 RS 101 FF 1979 III 669 RS 922.0 RS 101 FF 1983 II 1169

4290