Termine di referendum: 15 gennaio 2015

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac) del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142, decreta:

Art. 1 1 Lo scambio di note del 14 agosto 20133 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

2

Art. 2 La modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e della legge del 26 giugno 19986 sull'asilo è adottata nella versione qui annessa.

1 2 3 4 5 6

RS 101 FF 2014 2411 RS ...; FF 2014 2477 RS 0.142.392.68 RS 142.20 RS 142.31

2013-1941

6359

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 7 ottobre 20147 Termine di referendum: 15 gennaio 2015

7

FF 2014 6359

6360

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri Art. 111d cpv. 5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

5

a.

uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

b.

organizzazioni internazionali;

c.

soggetti di diritto privato.

Art. 111i I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che: 1

2

a.

entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

b.

non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento.

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti: a.

il luogo e la data del fermo in Svizzera;

b.

il sesso della persona fermata;

c.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

d.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

e.

la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;

f.

il codice d'identificazione dell'operatore.

I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l'interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

3

8

RS 142.20

6361

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF

Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

4

Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie in vista di garantire il funzionamento del sistema.

5

6 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino.

I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi all'UFM, che li inoltra all'unità centrale.

7

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. L'UFM chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

8

a.

ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

b.

ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;

c.

ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.

Le procedure di cui ai capoversi 1­8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi9.

9

2. Legge del 26 giugno 199810 sull'asilo Art. 102abis cpv. 2­3 L'UFM trasmette i seguenti dati all'unità centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda:

2

9 10

a.

il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera;

b.

il sesso della persona richiedente;

c.

le impronte digitali rilevate conformemente all'articolo 99 capoverso 1;

d.

la data del rilevamento delle impronte digitali;

e.

il numero d'identificazione svizzero delle impronte digitali;

RS 142.31 RS 142.31

6362

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF

f.

la data della trasmissione dei dati all'unità centrale;

g.

il codice d'identificazione dell'operatore.

Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

2bis

Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie in vista di garantire il funzionamento del sistema.

2ter

2quater

L'UFM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:

a.

se il richiedente è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/201311: la data dell'arrivo in Svizzera;

b.

se il richiedente è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013: la data dell'arrivo in Svizzera;

c.

se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino: la data della partenza;

d.

se l'allontanamento è eseguito con successo: la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino;

e.

se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) n. 604/2013 la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda: la data di tale decisione.

I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato all'UFM.

3

Art. 102ater

Verifica delle impronte digitali Eurodac

Un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac.

1

2

L'UFM definisce le qualifiche di cui deve disporre l'esperto in dattiloscopia.

11

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF

Art. 102c cpv. 5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

5

a.

uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

b.

organizzazioni internazionali;

c.

soggetti di diritto privato.

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