Termine di referendum: 10 luglio 2014

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) Modifica del 21 marzo 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20131, decreta: I La legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 60a, rubrica Tasse cantonali sulle acque di scarico Art. 60b

Tassa federale sulle acque di scarico

La Confederazione riscuote dai detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico una tassa per finanziare l'indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all'articolo 61a, comprese le spese di esecuzione della Confederazione.

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I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno preso misure secondo l'articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell'anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa a partire dall'anno civile successivo.

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La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 9 franchi all'anno per abitante.

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Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della tassa in base ai costi previsti e disciplina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2040.

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1 2

I detentori delle stazioni accollano la tassa a chi ha reso necessarie le misure.

FF 2013 4767 RS 814.20

2012-0253

2647

Protezione delle acque. LF

Art. 61, rubrica Eliminazione dell'azoto negli impianti per le acque di scarico Art. 61a

Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico

1 Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi disponibili, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di:

a.

impianti, installazioni e apparecchiature per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto siano necessari per rispettare le prescrizioni sull'immissione delle acque di scarico nelle acque;

b.

canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.

Le indennità sono accordate se la costruzione o l'acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro 20 anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.

2

3

Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.

Titolo sesto, capitolo 2, sezione 3 (art. 84) Abrogata II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 1° aprile 20143 Termine di referendum: 10 luglio 2014

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FF 2014 2647

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