Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), istituita sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

1. La Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara, nell'ambito della sua domanda di partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), che: (a) l'ESS deve avere personalità e capacità giuridiche ai sensi delle leggi e delle normative svizzere conformemente all'articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)1, modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio del 2 dicembre 20132; (b) la partecipazione della Svizzera all'ESS è sottoposta a norme stabilite in applicazione dell'articolo 15 del regolamento ERIC.

2. La Svizzera accorda all'ESS un trattamento equivalente a quello previsto: (a) all'articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti nel quadro di un accordo tra i membri e l'ESS; e (b) all'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009.

3. La presente dichiarazione vincola la Svizzera per l'intero periodo della sua partecipazione all'ESS.

1 2

GU L 206, 8.8.2009, pag. 1.

GU L 326, 6.12.2013, pag. 1.

2014-2205

5831

Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), istituita sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

5832