Decisione dell'UFSP sull'ammissione a far parte dell'ente responsabile secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive del 27 novembre 2014

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visti gli articoli 8 e 10 lettera a dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive, decide:

1. Ente responsabile La Comunità svizzera d'interessi per la formazione professionale dei dipendenti dei bagni (igba), organizzazione del mondo del lavoro (Oml) per gli impianti balneari e le piste di ghiaccio, soddisfa la condizione per l'ammissione a far parte dell'ente responsabile.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021).

27 novembre 2014

Ufficio federale della sanità pubblica: Divisione prodotti chimici Il capo, Steffen Wengert

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RS 814.812.31

2014-3184

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