Decreto federale II concernente i prelievi supplementari dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013 del 3 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 19981 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20132, decreta: Art. 1 In aggiunta al decreto federale II del 5 dicembre 20123 concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013: 1.

per le misure di cui all'articolo 4 lettera b della legge federale del 20 marzo 20094 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria sono stanziati e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari 40 000 000 di franchi supplementari;

2.

per la pianificazione dello sviluppo ulteriore dell'infrastruttura ferroviaria sono stanziati e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari 1 000 000 di franchi supplementari.

Art. 2 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.

Consiglio degli Stati, 26 novembre 2013

Consiglio nazionale, 3 dicembre 2013

Il Presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Il Presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2 3 4

RS 742.140 Non pubblicato nel FF.

FF 2013 405 RS 742.140.2

2014-0168

1401

Prelievi supplementari dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013. DF II

1402