Decreto federale II concernente i prelievi supplementari dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013 del 3 dicembre 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 19981 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20132, decreta: Art. 1 In aggiunta al decreto federale II del 5 dicembre 20123 concernente i prelievi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013: 1.
per le misure di cui all'articolo 4 lettera b della legge federale del 20 marzo 20094 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria sono stanziati e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari 40 000 000 di franchi supplementari;
2.
per la pianificazione dello sviluppo ulteriore dell'infrastruttura ferroviaria sono stanziati e prelevati dal Fondo per i grandi progetti ferroviari 1 000 000 di franchi supplementari.
Art. 2 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.
Consiglio degli Stati, 26 novembre 2013
Consiglio nazionale, 3 dicembre 2013
Il Presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il Presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 742.140 Non pubblicato nel FF.
FF 2013 405 RS 742.140.2
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Prelievi supplementari dal Fondo per i grandi progetti ferroviari per il 2013. DF II
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