Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale (Istruzioni concernenti il plurilinguismo) del 27 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:

1

Oggetto e campo d'applicazione

11

Le presenti istruzioni completano le disposizioni degli articoli 6­8c dell'ordinanza del 4 giugno 20101 sulle lingue (OLing) relative alla promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale.

12

Esse si applicano alle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 3 luglio 20112 sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali.

2

Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche

21

Gli impiegati dispongono degli strumenti necessari, quali i dizionari, per poter lavorare nella lingua ufficiale di loro scelta.

22

In presenza di persone che non capiscono il dialetto, va parlata la lingua ufficiale nella sua forma standard.

23

Gli impiegati che non sono stati assunti espressamente in qualità di traduttori possono essere chiamati solo eccezionalmente a svolgere lavori di traduzione.

24

La promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale è integrata nell'offerta del Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF) nonché nei corsi e nelle manifestazioni organizzati in modo specifico dai dipartimenti e dalle unità amministrative.

25

Le unità amministrative promuovono il perfezionamento linguistico dei loro collaboratori nonché la comunicazione interculturale. Le unità amministrative e il CFAF provvedono affinché gli impiegati abbiano accesso a corsi di formazione continua in tedesco, francese e italiano, segnatamente per la formazione dei quadri e la promozione delle nuove leve.

1 2

RS 441.11 RS 172.220.111.3

2014-0331

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Istruzioni concernenti il plurilinguismo

3

Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale

31

Se una comunità linguistica è sottorappresentata in una determinata funzione in seno a un'unità amministrativa, nel bando di concorso va precisato che le candidature di rappresentanti di questa comunità sono particolarmente gradite.

32

I posti vacanti sono messi a concorso in tedesco, francese e italiano. Se il bando di concorso è pubblicato sulla stampa scritta, la pubblicazione deve avvenire nella stampa scritta di tutte le regioni linguistiche. Se il bando di concorso riguarda l'assunzione di un membro di una minoranza linguistica specifica, può essere pubblicato anche soltanto nella relativa regione.

33

Nel valutare le candidature per un posto vacante, i responsabili del reclutamento del personale esaminano i dossier in modo oggettivo, tenendo conto delle differenze culturali nel modo di presentare la documentazione.

34

Le persone invitate a un colloquio di assunzione possono esprimersi nella lingua ufficiale di loro scelta.

35

Le unità amministrative provvedono a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nei gruppi di lavoro e in altri organi, come pure in occasione dell'assegnazione di mandati. Alla composizione linguistica delle commissioni extraparlamentari si applica l'articolo 8cbis dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

36

Le unità amministrative provvedono affinché nei seminari, colloqui e altre manifestazioni organizzati dall'Amministrazione federale i relatori invitati rappresentino le diverse comunità linguistiche.

4

Conoscenze linguistiche del personale federale

41

Il livello delle conoscenze linguistiche richiesto per ogni posto messo a concorso è stabilito in base alla griglia di valutazione del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (CECR) e menzionato nella descrizione del posto.

42

In tutti i bandi di concorso sono precisati non soltanto i requisiti linguistici necessari per svolgere la funzione da occupare, ma anche le conoscenze linguistiche richieste ai sensi dell'articolo 8 OLing.

43

Le conoscenze linguistiche dei candidati sono prese in considerazione nell'esame delle candidature e verificate prima dell'assunzione.

44

A tutti i livelli gerarchici, la valutazione annuale delle prestazioni può vertere anche sulle conoscenze linguistiche dei collaboratori.

3

RS 172.010.1

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Istruzioni concernenti il plurilinguismo

5

Competenze

51

La valutazione degli impiegati, segnatamente quella dei quadri dirigenti, tiene conto del loro contributo alla promozione del plurilinguismo.

52

Durante il colloquio di valutazione, i superiori gerarchici verificano che i loro collaboratori non siano stati svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica e che abbiano potuto seguire corsi di perfezionamento linguistico.

53

Gli specialisti delle risorse umane prestano sostegno e consulenza ai superiori gerarchici e ai collaboratori in tutte le questioni relative alla promozione del plurilinguismo. Provvedono affinché le condizioni di cui ai numeri 31­33 e 41­42 siano rispettate ogni qualvolta un posto è messo a concorso.

54

I dipartimenti e la Cancelleria federale designano i responsabili della promozione del plurilinguismo incaricati di coadiuvarli nell'attuazione degli obiettivi strategici e di partecipare al gruppo di coordinamento interdipartimentale presieduto dal delegato federale al plurilinguismo.

55

Le unità amministrative possono designare responsabili alla promozione del plurilinguismo incaricati di coadiuvarle nella realizzazione operativa del catalogo di misure, nel lavoro di sensibilizzazione e nell'applicazione delle presenti istruzioni.

6

Disposizioni finali

61

Le istruzioni del 22 gennaio 20034 concernenti il plurilinguismo sono abrogate.

62

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2014.

27 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4

FF 2003 1312

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