Decisione generale concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con il principio attivo Ethephon del 21 luglio 2014

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 67 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, decide: 1.

L'utilizzo dei seguenti prodotti fitosanitari: Ethefon S Dartilon Ethefon LG Ethefon LG

W 3064 W 3064-1 W 3064-2 W 3052

č vietato con effetto immediato per l'indicazione in orticoltura Pomodoro ­ Accelerazione e sincronizzazione della maturazione dei frutti.

2.

A un eventuale ricorso contro la presente decisione viene revocato l'effetto sospensivo.

Rimedi giuridici La presente decisione puņ essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

29 luglio 2014

Ufficio federale dell'agricoltura: Il Direttore, Bernard Lehmann

1

RS 916.161

2014-1939

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